Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/05/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 3930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.3930/2024, promossa con ricorso depositato il 30/07/2024 da:
1) Parte_1 nato/a LA (VA) il 22.10.1979
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Federica Fogliani
e
2) Parte_2 nato/a ST RS (VA) il 20.04.1976
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Federica Fogliani
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO GO (VA) , in data 18.10.2003
(anno 2003, atto n.69, parte II, serie A )
4.10.2024
(passata in giudicato il , v. documenti in atti).
□ senza figli
X con i seguenti figli maggiorenni/minorenni: , nata a [...] Persona_1 il 08.10.2006, , maggiorenne ma economicamente non CodiceFiscale_3 autosufficiente, , nato a [...] il [...], C.F. Parte_3
, , nata a [...] il [...], C.F. C.F._4 Parte_4 entrambi ancora minorenni ed economicamente non C.F._5 autosufficienti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.07.2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_
2. I figli , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Pt_3 Pt_4 genitori con collocazione prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, sig.ra con esercizio disgiunto della potestà Parte_1 relativamente all'ordinaria amministrazione.
3. La casa coniugale sita in NO GO (VA), via Abruzzo n. 11, di proprietà esclusiva della sig.ra e gravata da mutuo ipotecario, Parte_1 viene assegnata alla sig.ra nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario prevalente dei figli minori che ivi continuerà a risiedere con tutti gli arredi che la compongono;
il sig. ha già provveduto a rilasciare la casa Parte_2 coniugale in accordo con la moglie, ad asportare i propri beni personali e al conseguente cambio di residenza.
4. Il sig. potrà liberamente visitare i figli, previo accordo con Parte_2 la moglie e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori e, in modo particolare, salvo diverso accordo migliorativo tra i genitori:
a. Il padre potrà tenere con sé i figli una sera a settimana, compreso eventuale pernottamento, indicativamente il martedì ovvero in altro giorno da comunicare alla moglie con congruo anticipo, dalle ore 19.00 circa sino alle ore 8.00 della mattina successiva con accompagnamento a scuola ovvero alla casa materna. Inoltre, nella settimana coincidente con il week-end di spettanza materna, il padre potrà tenere con sé
Pag. 2 di 5 i figli una sera a settimana, indicativamente il giovedì ovvero in altro giorno da comunicare alla moglie con congruo anticipo, dalle ore 19.00 circa sino alle ore 21.30 con accompagnamento presso la casa materna.
b. Il padre potrà altresì tenere con sé i figli a week-end alternati, dalle ore 19.00 del venerdì sino alle ore 8.00 del lunedì mattina con accompagnamento a scuola ovvero alla casa materna.
c. Le vacanze natalizie verranno trascorse come segue: il 24 dicembre e la mattina del
25 dicembre, sino alle ore 15.00 con un genitore, il pomeriggio del 25 dicembre, dalle ore 15.00, e il 26 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni;
dal 27 dicembre alla mattina del 1 gennaio con un genitore e dal pomeriggio del 1 gennaio alla sera del 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni;
analoga alternanza fra i genitori dovrà valere anche per le vacanze di Carnevale, per la Pasqua, per gli ulteriori ponti scolastici ed eventuale settimana bianca. Per quanto riguarda i compleanni sia propri che dei figli, i coniugi si accorderanno di volta in volta in base alle proprie esigenze nonché a quelle dei figli stessi.
d. durante le vacanze estive sia il padre che la madre terranno con sé i figli per almeno due settimane, anche consecutive, nel mese di luglio e/o agosto, in date da concordarsi entro il 31 maggio dello stesso anno;
e. eventuali periodi aggiuntivi con l'uno o con l'altro verranno preventivamente concordati tra i genitori.
5. Il sig. si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1
in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, a far data dalla
[...] sottoscrizione del presente accordo, l'importo mensile di Euro 1.100,00 (euro millecento/00), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo Per_ al mantenimento ordinario dei figli , e . Pt_3 Pt_4
6. Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal protocollo approvato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, graveranno al 50% su ciascun genitore. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo sms, whatapp, raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'assegno Unico Universale (A.U.U.) previsto dalla Legge verrà riconosciuto in ragione di 2/3 a favore della Sig.ra e in ragione di 1/3 al Sig. Parte_1
. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_2
che provvederà a bonificare al sig. la sua quota di 1/3 di spettanza Parte_1 Pt_2 entro e non oltre 5 giorni dall'accredito dell'A.U.U.
Pag. 3 di 5 8. Il conto corrente n. 028098, cointestato fra i coniugi, acceso presso Webank, dalla data di sottoscrizione del presente accordo verrà utilizzato in via esclusiva dalla sig.ra che potrà decidere liberamente se estinguere o mantenere Parte_1 in essere detto rapporto.
9. Il valore di riscatto della polizza vita New Luglio 2014 n. Parte_5
50009608211, con premio unico di €.20.000,00 versato al perfezionamento del
4.10.2014, alla scadenza contrattuale del 4.10.2024, verrà ripartito fra i coniugi in ragione di 1/3 alla sig.ra e 2/3 al sig. . Parte_1 Parte_2
10. L'autovettura Dacia Sandero tg GH995YV, intestata al sig.
[...]
continuerà ad essere usata dallo stesso, l'autovettura Jeep Renegade, tg Parte_2
FL452SF, cointestata fra i coniugi e ferma restando la comproprietà del bene, continuerà ad essere usata in via esclusiva dalla sig.ra sulla Parte_1 quale pertanto graveranno tutte le spese connesse all'ordinaria manutenzione del bene, bollo automobilistico, assicurazione oltre eventuali sanzioni amministrative. La moto tg
FB11528, cointestata fra i coniugi e ferma restando la comproprietà del bene, continuerà Per_ ad essere usata dalla figlia ed i genitori si faranno carico delle spese di assicurazione al 50% ciascuno mentre il bollo resterà a carico esclusivo del sig.
[...]
. Parte_2
11. I coniugi si danno atto di essere - allo stato - economicamente indipendenti e rinunciano pertanto al reciproco mantenimento, avendo con le presenti pattuizioni, definito ogni rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla loro unione.
12. I coniugi si danno reciproco assenso per il rinnovo dei documenti di identità e passaporto anche dei figli minori.
13. Spese e competenze legali di giudizio compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST RS Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
18.10.2003, in NO GO (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello
Pag. 4 di 5 Stato Civile del Comune di NO GO (anno 2003, atto n.69, parte II, Serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST RS nella Camera di Consiglio del ____30.4.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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