Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n.7049/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. ROMANO CARMELA -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
; CP_1
-parte resistente contumace- all'udienza del 25/03/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 27/09/2023 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro quest'ultimo le seguenti conclusioni: CP_1
“1) accertare e dichiarare irripetibile l'indebito di cui alla comunicazione del 26.12.2022 CP_1
2) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, alla restituzione delle somme trattenute sulla prestazione al fine del recupero dell'indebito” con condanna al pagamento delle spese e competenze legali da attribuirsi al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
1
07770824 cat. INV. CIV. l'istituto ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
8.761,59”; che tale importo era stato determinato dalla pensione
INV CIV comprese la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dell'Art. 38 della legge 448/2021 (aumento al milione).
La ricorrente ha contestato l'irripetibilità della somma richiesta dall' a titolo di indebito, rimarcando che “L'errore o CP_1
l'inerzia dell'ente previdenziale non può trasformarsi in una tegola per il pensionato che incolpevolmente ha ricevuto somme non dovute”.
II. - Ritualmente evocato in giudizio, l' è rimasto contumace. CP_1
III. - Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto sulla base delle argomentazioni esposte in precedenti conformi (Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 1779/2023 pubbl. il 23/10/2023 – RG n. 391/2021 – est. Dott.ssa Isabella Calia), che in quanto, pienamente condivise, vengono trascritte in termini sostanzialmente integrali.
III.1. - In via preliminare, occorre premettere che la Suprema
Corte con la sentenza 15/10/2019, n. 26036 ha avuto modo di chiarire che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento del percettore, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato (v. anche
Cass. n. 1446 del 2008).
La pronuncia si pone nella scia di Cass., Sez. Lav., n. 28771 del
09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato
2 che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come per esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In tal senso si è espressa anche Cass. n. 16088 del 2020, secondo cui “In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. , v. pure n. 11921/2015) Per_1 che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
III.2. - Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una
3 garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”; nello stesso senso Cass. ord. 25.06.2020, n. 12608, nonché Cass., Sez.
Lav., n. 13917/2021 cit., relativa a una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, che afferma: «21. In definitiva,
e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass.
n. 28771 del 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'“accipiens”. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento»).
III.3. - Il principio generale di settore richiamato nelle suddette pronunce muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost.
4 – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile al percettore” (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella citata sentenza n.
1446/2008 (est. ) e che anche le Sezioni Unite della Corte Per_1 di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass. ord. n. 24180/2022).
E ancora, Cass. 20/05/2021 n. 13915 ha affermato: “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38, legge n. 441 del 2001, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
III.4. - Dalle suddette pronunce si traggono, dunque, i seguenti principi di diritto: a) nello specifico ambito delle prestazioni
5 economiche assistenziali la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
b) in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del
1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) e il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui
“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”), risultando invece abrogata la L.
537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4
e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006; conseguentemente, ove venga accertata la mancanza del requisito reddituale, andranno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
III.5. - In sostanza, la regolamentazione normativa di settore, riferita all'indebito assistenziale, presenta un denominatore
6 comune, fondato sul principio dell'affidamento incolpevole, e costituito dalla previsione che vengono restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non fosse dovuta (Cass.
01/10/2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048 cit.).
III.6. - Quanto, poi, alla identificazione del dolo dell'assicurato che consente la incondizionata ripetibilità dell'indebito, pur nel contesto della disciplina di favore propria dell'ordinamento previdenziale e assistenziale, costante giurisprudenza di legittimità esclude il dolo dell'accipiens, da intendersi come stato soggettivo di consapevolezza dell'effettiva insussistenza del diritto, qualora il medesimo abbia dichiarato i redditi all'Amministrazione finanziaria, in quanto legislativamente conoscibili anche dall' CP_1
III.6.1. - In particolare, la Suprema Corte, con sentenza del
30/06/2020 n. 13223, ha, di recente, statuito: “17. Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già CP_1
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
7 Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1
l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza” per CP_1 la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' CP_1 soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' CP_1 la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
La stessa pronuncia afferma che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una
8 prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi lo stesso già conosce. CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare CP_2 certamente tutelabile alla luce delle premesse.
Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_1 reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere”.
III.6.2. - In senso conforme, da ultimo, Cass., Sez. Lav., 23 febbraio 2023, n. 5606, secondo cui: “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
III.7. - Vale, dunque, anche per l'indebito assistenziale l'affermazione effettuata in tema di indebito previdenziale, secondo cui laddove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'Ente previdenziale o siano, comunque, dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiestagli in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente non è determinante
9 dell'indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa.
IV. - Ebbene, calando i suesposti principi nella fattispecie de qua non può che ritenersi illegittima la pretesa restitutoria avanzata dall' con la nota del 26/12/2022, non potendosi CP_1 ravvisare alcun dolo nella condotta di la quale ha Parte_1 ritualmente e tempestivamente presentato le dichiarazioni relative ai redditi percepiti da lei negli anni in contestazione.
Non vi è stato, quindi, alcun ritardo o omissione da parte della ricorrente nella comunicazione dei propri redditi.
Dall'esame degli atti di causa risulta, inoltre, che i redditi in questione erano pienamente conosciuti o conoscibili dall' , in CP_1 quanto risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate della ricorrente (si vedano i modelli 730 prodotti dalla parte ricorrente per gli anni d'imposta 2019-2020-2021).
Né emergono altri redditi di importi particolarmente rilevanti, che siano idonei a rendere manifesto alla ricorrente il superamento dei limiti reddituali stabiliti per legge onde poter beneficiare della prestazione dell'assegno sociale e, dunque, a porre l'accipiens in situazione di dolo.
IV.1. - Del resto, l'ente resistente non ha neppure spiegato nella sua nota quali dei redditi dichiarati dall'assicurato nell'anno
2020 sarebbero aumentati rispetto al passato, ovvero quali voci reddituali avrebbero determinato il superamento dei suddetti limiti.
È onere dell'Ente previdenziale, infatti, richiamare nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza, rispondendo esso a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico.
10 Al suo adempimento, peraltro, la Corte di legittimità subordina l'applicabilità del principio che pone a carico dell'accipiens che agisca per l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto percepito l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione ricevuta (Cass. n. 198/2011;
Cass., SS.UU., n. 18046/2010).
Nel caso de quo la suddetta indicazione non è contenuta nella nota del 26/12/2022, in cui l' si è limitato a comunicare alla CP_1 parte che “…la sua pensione n.07770824 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
…
Pertanto da luglio 2020 a dicembre 2022 sulla pensione numero
07770824 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
8.761,59”.
IV.2. - In conclusione, pacifica la natura assistenziale dell'indebito de quo ed esclusa l'addebitabilità dell'erogazione indebita alla parte percipiente, in capo alla quale sussistono le condizioni di un legittimo affidamento meritevole di tutela (si rammenta che la stessa parte ha tempestivamente presentato le dichiarazioni dei redditi), opera la regola della irripetibilità dei ratei riscossi prima del provvedimento - nella specie, la comunicazione del 26/12/2022 - che ha accertato il superamento del limite reddituale.
IV.3. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto e, consequenzialmente, deve dichiararsi l'irripetibilità delle somme indicate nel provvedimento di indebito comunicato dall' con nota del 26/12/2022, essendo dette Controparte_3 somme relative al periodo (luglio 2020 – dicembre 2022) antecedente rispetto all'accertamento del venir meno dei
11 presupposti reddituali (accertamento risalente, come detto, al
26/12/2022).
Resta assorbita ogni altra questione.
V. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro
5.200,01-26.000,00) tenuto conto della modesta complessità della questione trattata senza espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con CP_1 distrazione nei confronti del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'indebito comunicato dall' con nota datata 26/12/2022 per CP_1 complessivi Euro 8.761,59;
-condanna l' a restituire eventuali somme già trattenute a CP_1 titolo di indebito;
-condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 25/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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