CA
Decreto 28 marzo 2025
Decreto 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, decreto 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Sesta Civile
in persona del Consigliere Ausiliario designato, ha pronunciato il seguente DECRETO ex art. 3 L. n. 89/2001
nel procedimento civile V.G. n. 111/2025 promosso da:
in persona dell'Amministratore Delegato, Sig. CP_1 CP_2
, con sede di Peveragno (CN) - Strada Spartafino 2 – C. F. e P. IVA:
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pavanello del Foro di P.IVA_1
Padova - C.F.: P.E.C.: C.F._1 in virtù di procura allegata al Email_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_3
*****
Letto il ricorso depositato in data 10/2/2025 con cui la ricorrente ha domandato la liquidazione dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per i danni patiti a causa dell'irragionevole durata del procedimento concorsuale relativo al fallimento della società EDIL TRAVAUX SRL dichiarato con sentenza n. 4/2015 del Tribunale di Biella in data 13 marzo 2015 (doc. 1) ; rilevato che la procedura è stata dichiarata chiusa in data 13.11.2024 (doc.20); considerata la tempestività del ricorso ex art. 4 L. 89/01 e rilevato che la parte ricorrente, ha provveduto, in occasione del deposito del ricorso a depositare nel fascicolo telematico, la copia con attestazione di conformità della documentazione richiesta dall'art. 3 comma 3 L. n. 89/2001; rilevato che in data 16/09/2015 la ricorrente è stata ammessa al passivo del Fallimento per € 9.598,55 in via chirografaria e per € 1.944.69 in privilegio ex art. 2770 C.C. che lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in pari data (cfr. doc. 7);
considerato che tra la data di ammissione al passivo 16.09.2015 e la data di chiusura del fallimento 13/11/2024, decurtato il termine di 114 giorni di cui all'art. 83 comma 10 del DL 18/2020, sono trascorsi: ANNI 8. MESI 10 e GIORNI 5;
ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, Decreto Sviluppo, art. 55 D.L. n. 83/12, convertito in L. n. 134/12 “si considera rispettato il termine ragionevole se … la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”;
1 rilevato che la durata ragionevole della procedura, eccedente rispetto ai parametri normativi e considerata la frazione di anno superiore ai sei mesi, risulta in concreto superata nella misura di ANNI 3;
tenuto conto che ai sensi dell'art. 2 bis comma 3, nel testo vigente dall'1.1.2016, “La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice”;
considerato che alle procedure fallimentari non è applicabile il disposto normativo di cui all'art. 2 bis, comma 1 bis, L. 89/01 (cfr Cass. ordinanza n. 25181 del 17 settembre 2021, Cass. ordinanza n. 18576 del 9 giugno 2022);
che, pertanto, l'indennità va quantificata in complessivi € 1.200,00 (ovvero € 400,00 per ciascun anno) non ricorrendo in concreto elementi per liquidare somme in misura superiore al parametro normativo minimo considerando anche, in ossequio al disposto del l'art. 2 bis comma 3, nel testo vigente dall'1.1.2016, la misura del credito insinuato;
che tale somma è stata determinata avuto riguardo alla natura della procedura, all'importo del credito insinuato e a quanto sopra già osservato, nonché avuto riguardo all'omessa allegazione di specifici profili in grado di far apprezzare in capo alla parte ricorrente, società commerciale, una specifica e peculiare diversa rilevanza del danno non patrimoniale subito ed al fine di escludere qualsiasi indebito intento lucrativo considerato anche che l'aspettativa di soddisfacimento integrale del proprio credito da parte della ricorrente, società commerciale, non poteva certo essere positiva, in una situazione di incapienza palese del fallimento, stante la presenza di creditori in prededuzione, ipotecari e privilegiati per causa indipendente dalla durata della procedura, comunque complessa;
ritenuto che su tali somme spettino gli interessi legali, che decorrono dalla domanda, ovverosia dal deposito del ricorso introduttivo e fino al saldo (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 Ord. N. 22974 del 02.10.2017) e che invece non sia dovuta alcuna rivalutazione monetaria, non trattandosi di un credito risarcitorio, ma di un indennizzo stabilito ex lege;
che non sono dovuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c., non trattandosi di un'obbligazione di fonte contrattuale (cfr. Cass. Sez. II n. 28409 del 07/11/2018);
ritenuto, altresì, quanto alle spese del presente procedimento, che esse debbano essere poste a carico del debitore, spese che si liquidano CP_3 come da dispositivo, sulla base lla n.8, rubricata procedimenti monitori allegata al D.M. 55/2014 (cfr. Cass. civ. 461/2020, Cass. civ. 16512/2020), tenuto conto del valore della causa all'esito della liquidazione (compreso nello scaglione sino ad € 5.200,00), ai valori medi e quindi in € 473,00= oltre CPA ed IVA di legge, aggiornata sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 oltre alla spese che si liquidano in complessive € 184,22 (di cui € 27,00 per marca da bollo per iscrizione a ruolo, € 157,22 per diritti di copia) con distrazione in favore dell'Avv. Laura Pavanello dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
2 accertato che è stato violato il diritto della parte ricorrente ad ottenere in un termine ragionevole il compimento del procedimento concorsuale iniziato a seguito della sentenza dichiarativa del Fallimento della EDIL TRAVAUX SRL dichiarato con sentenza n. 4/2015 del Tribunale di Biella in data 13 marzo 2015;
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro Controparte_3 tempore, di pagar persona dell'Amministratore CP_1
Delegato, Sig. , con sede di Peveragno (CN) - Strada Controparte_2
Spartafino 2 – , la somma di € 1.200,00 oltre P.IVA_1 agli interessi legali dal deposito del ricorso fino al saldo;
CONDANNA il al pagamento delle spese di lite, Controparte_3 che si liquidano in € 184,22 per esposti documentati ed € 473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Laura Pavanello dichiaratasi antistataria.
Autorizza in mancanza la provvisoria esecuzione.
Contro il decreto può essere proposta opposizione nei modi e termine di cui all'art.
5-ter L. 89/01.
Dispone che il presente decreto sia comunicato alle parti ricorrenti, nonché al Procuratore Generale della Corte dei Conti ex art. 5 L. n. 89/2001.
Così deciso in data 24/3/2025
Consigliere Ausiliario designato
Avv. Fabio Alberici
3