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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/12/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice estensore dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 7540/2024 RG VG promosso da
assistito dall'Avv. Lorenza Cogato Parte_1
Adottante nei confronti di
e Controparte_1 [...]
Controparte_2 con l'intervento del PM in sede in punto a: "Adozione di persona maggiorenne"
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, nato a [...] il [...], chiedeva a Parte_1
questo Tribunale, in applicazione degli artt. 311 c.c. e segg., di essere autorizzato ad adottare CP_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...].
[...] Controparte_2
Il ricorrente allegava di aver contratto matrimonio in data 5/09/2010 con , vedova CP_3
dalla cui unione non erano nati figli. Assumeva il che egli si era sempre preso cura, CP_1 Pt_1
sul piano economico ed affettivo, dei due figli nati dal precedente matrimonio della moglie, CP_1
e assumendo un ruolo di fondamentale importanza nella vita di entrambi i
[...] Controparte_2
ragazzi.
In particolare, affermava che egli, privo di discendenti, era legato a e a da un CP_1 CP_2
profondo sentimento di affetto, al quale intendeva dare veste giuridica, tanto più che il padre biologico dei due adottandi era deceduto quando entrambi erano ancora in tenera età.
1 Ciò premesso in fatto, il ricorrente sosteneva che ricorressero nella specie i presupposti per procedere all'adozione ai sensi dell'art. 291 c.c., posto che egli non aveva discendenti, aveva ormai superato i trentacinque anni ed esisteva una differenza di età superiore a 18 anni rispetto agli adottandi.
Con decreto in data 16/10/2024, il Giudice designato fissava innanzi a sé l'udienza del 6/03/2025 per la comparizione personale delle parti. Acquisito il consenso dell'adottante e degli adottandi nonché
l'assenso della madre di questi ultimi (che è pure coniuge dell'adottante), il procedimento veniva istruito mediante l'espletamento, tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti, di un'indagine sulla situazione personale e familiare dell'adottante e degli adottandi.
All'udienza del 6/11/2025, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*****
Tanto precisato, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e che pertanto vada accolta.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno espresso il loro consenso.
Come innanzi detto, ha espresso il suo assenso, ai sensi dell'art. 297 c.c., anche il coniuge dell'adottante, , che è pure madre dei due adottandi. CP_3
Il padre biologico degli adottandi, invece, è deceduto in data 8/04/2005.
Sussistono pure gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'adozione, posto che l'adottante è persona che ha già superato l'età di 35 anni, stabilita come età minima per procedere all'adozione, essendo egli nato nel 1973, e risulta rispettata anche la differenza di almeno 18 anni di età richiesta dalla legge tra l'adottante e gli adottandi.
Le circostanze menzionate nel ricorso hanno poi trovato specifico riscontro nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali ASP Distretto di Fidenza, i quali hanno sottolineato come l'adozione di e CP_1
di rappresenti il riconoscimento formale di un legame significativo già presente e costruito CP_2
negli anni tra il ricorrente e gli adottandi.
L'adottante, ha riferito ai Servizi Sociali di aver considerato e fin Parte_1 CP_1 CP_2
da subito, come suoi figli, tanto da non aver desiderato avere figli biologici.
Gli adottandi hanno rappresentato all'assistente sociale i medesimi fatti riportati dal ricorrente, mettendo in luce come il si sia sempre interessato al loro percorso di crescita, aiutandoli nello Pt_1
studio, partecipando ai colloqui con i professori e condividendo con loro svariati momenti di vita quotidiana. In particolare, ha riferito di considerare il una figura paterna, in quanto è CP_1 Pt_1
stato sempre presente nella sua vita, offrendo un supporto affettivo ed economico. La stessa, nel descrivere il rapporto positivo con il lo ha definito “un dono dal cielo”. Pt_1
Parimenti, ha confermato queste circostanze, dichiarando “per me lui è un padre, ci ha CP_2 cresciuto”.
2 Nel caso in esame, l'adozione verrebbe a coniugare alle ragioni affettive a quelle di supporto e di sostegno, suggellando un intenso rapporto affettivo tra persone adulte, nell'interesse di tutti e tre.
Le circostanze sopra riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo delle condizioni per l'accoglimento della richiesta adozione.
Occorre, infatti, considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. Tale forma di adozione viene utilizzata anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di affetto e di vicinanza già sperimentato e concretamente vissuto. È quanto avviene nel caso di specie, dove l'elemento qualificante è dato dal fatto che gli adottandi sono effettivamente partecipi della vita del il quale, peraltro, negli anni passati si è fatta carico dei compiti di cura e accudimento degli Pt_1
stessi, sin dall'infanzia. È evidente come, in un caso siffatto, l'adozione miri a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.
Emerge, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 c.c., in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto articolo 312 c.c.
Pertanto, può farsi luogo all'adozione di (nata a [...] il [...]) e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...]), da parte del ricorrente
[...] Parte_1
Come previsto dall'art. 299, comma 1, c.c., deve essere disposto che gli adottati assumano il cognome
, ossia quello dell'adottante, anteponendolo al proprio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. di (nata a [...] il [...]) e Controparte_1
di (nato a [...] il [...]) da parte del ricorrente (nato a Controparte_2 Parte_1
Matera il 6/10/1973).
2) Dispone ex art. 299, comma 1, c.c., che gli adottati assumano il cognome , Pt_1
anteponendolo al proprio;
3) Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, in data
2/12/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Il Presidente
dott. Simone Medioli Devoto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice estensore dott. Andrea Fiaschi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 7540/2024 RG VG promosso da
assistito dall'Avv. Lorenza Cogato Parte_1
Adottante nei confronti di
e Controparte_1 [...]
Controparte_2 con l'intervento del PM in sede in punto a: "Adozione di persona maggiorenne"
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/10/2024, nato a [...] il [...], chiedeva a Parte_1
questo Tribunale, in applicazione degli artt. 311 c.c. e segg., di essere autorizzato ad adottare CP_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...].
[...] Controparte_2
Il ricorrente allegava di aver contratto matrimonio in data 5/09/2010 con , vedova CP_3
dalla cui unione non erano nati figli. Assumeva il che egli si era sempre preso cura, CP_1 Pt_1
sul piano economico ed affettivo, dei due figli nati dal precedente matrimonio della moglie, CP_1
e assumendo un ruolo di fondamentale importanza nella vita di entrambi i
[...] Controparte_2
ragazzi.
In particolare, affermava che egli, privo di discendenti, era legato a e a da un CP_1 CP_2
profondo sentimento di affetto, al quale intendeva dare veste giuridica, tanto più che il padre biologico dei due adottandi era deceduto quando entrambi erano ancora in tenera età.
1 Ciò premesso in fatto, il ricorrente sosteneva che ricorressero nella specie i presupposti per procedere all'adozione ai sensi dell'art. 291 c.c., posto che egli non aveva discendenti, aveva ormai superato i trentacinque anni ed esisteva una differenza di età superiore a 18 anni rispetto agli adottandi.
Con decreto in data 16/10/2024, il Giudice designato fissava innanzi a sé l'udienza del 6/03/2025 per la comparizione personale delle parti. Acquisito il consenso dell'adottante e degli adottandi nonché
l'assenso della madre di questi ultimi (che è pure coniuge dell'adottante), il procedimento veniva istruito mediante l'espletamento, tramite i Servizi Sociali territorialmente competenti, di un'indagine sulla situazione personale e familiare dell'adottante e degli adottandi.
All'udienza del 6/11/2025, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
*****
Tanto precisato, il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e che pertanto vada accolta.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare la volontà libera, sincera e consapevole delle parti di voler procedere all'adozione, le quali, sentite in udienza, hanno espresso il loro consenso.
Come innanzi detto, ha espresso il suo assenso, ai sensi dell'art. 297 c.c., anche il coniuge dell'adottante, , che è pure madre dei due adottandi. CP_3
Il padre biologico degli adottandi, invece, è deceduto in data 8/04/2005.
Sussistono pure gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge per l'adozione, posto che l'adottante è persona che ha già superato l'età di 35 anni, stabilita come età minima per procedere all'adozione, essendo egli nato nel 1973, e risulta rispettata anche la differenza di almeno 18 anni di età richiesta dalla legge tra l'adottante e gli adottandi.
Le circostanze menzionate nel ricorso hanno poi trovato specifico riscontro nella relazione trasmessa dai Servizi Sociali ASP Distretto di Fidenza, i quali hanno sottolineato come l'adozione di e CP_1
di rappresenti il riconoscimento formale di un legame significativo già presente e costruito CP_2
negli anni tra il ricorrente e gli adottandi.
L'adottante, ha riferito ai Servizi Sociali di aver considerato e fin Parte_1 CP_1 CP_2
da subito, come suoi figli, tanto da non aver desiderato avere figli biologici.
Gli adottandi hanno rappresentato all'assistente sociale i medesimi fatti riportati dal ricorrente, mettendo in luce come il si sia sempre interessato al loro percorso di crescita, aiutandoli nello Pt_1
studio, partecipando ai colloqui con i professori e condividendo con loro svariati momenti di vita quotidiana. In particolare, ha riferito di considerare il una figura paterna, in quanto è CP_1 Pt_1
stato sempre presente nella sua vita, offrendo un supporto affettivo ed economico. La stessa, nel descrivere il rapporto positivo con il lo ha definito “un dono dal cielo”. Pt_1
Parimenti, ha confermato queste circostanze, dichiarando “per me lui è un padre, ci ha CP_2 cresciuto”.
2 Nel caso in esame, l'adozione verrebbe a coniugare alle ragioni affettive a quelle di supporto e di sostegno, suggellando un intenso rapporto affettivo tra persone adulte, nell'interesse di tutti e tre.
Le circostanze sopra riferite hanno un inequivoco rilievo confermativo delle condizioni per l'accoglimento della richiesta adozione.
Occorre, infatti, considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. Tale forma di adozione viene utilizzata anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di affetto e di vicinanza già sperimentato e concretamente vissuto. È quanto avviene nel caso di specie, dove l'elemento qualificante è dato dal fatto che gli adottandi sono effettivamente partecipi della vita del il quale, peraltro, negli anni passati si è fatta carico dei compiti di cura e accudimento degli Pt_1
stessi, sin dall'infanzia. È evidente come, in un caso siffatto, l'adozione miri a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità.
Emerge, quindi, la sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta adozione, sia avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 312 n. 1 c.c., in relazione alle condizioni di cui agli artt. 291 e segg. c.c., sia in relazione all'ipotesi di cui al n. 2 del predetto articolo 312 c.c.
Pertanto, può farsi luogo all'adozione di (nata a [...] il [...]) e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...]), da parte del ricorrente
[...] Parte_1
Come previsto dall'art. 299, comma 1, c.c., deve essere disposto che gli adottati assumano il cognome
, ossia quello dell'adottante, anteponendolo al proprio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'adozione a norma dell'art. 313 c.c. di (nata a [...] il [...]) e Controparte_1
di (nato a [...] il [...]) da parte del ricorrente (nato a Controparte_2 Parte_1
Matera il 6/10/1973).
2) Dispone ex art. 299, comma 1, c.c., che gli adottati assumano il cognome , Pt_1
anteponendolo al proprio;
3) Manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, in data
2/12/2025
Il Giudice estensore
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Il Presidente
dott. Simone Medioli Devoto
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