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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/04/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 710/2023 promossa da
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to OLDRINI Parte_1
ALESSIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP
All'udienza del 08/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 3.11.2023, , già invalida Parte_1 nella misura del 60%, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'esito dell'accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c.
(ricorso depositato il 19.07.2022; elaborato peritale depositato il 25.03.2023), finalizzato ad accertare il proprio stato di invalidità civile nella misura pari o superiore al 75% dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (12.11.2021) o dalla diversa data risultante in giudizio.
Ha chiesto al Giudice:
1) accertare e dichiarare che il grado di invalidità civile della ricorrente è pari o superiore a 75%, nella percentuale accertata, a far tempo dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, anche tenuto conto degli aggravamenti intervenuti in corso di causa, che il grado di invalidità civile della ricorrente è pari o superiore a
75%, nella percentuale accertata, dalla diversa data individuata dal Tribunale;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato versato, per entrambe le fasi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Parte attrice ha contestato le conclusioni espresse dal CTU della fase sommaria, non ritenendole condivisibili per erronea attribuzione del punteggio relativamente ad un codice tabellare individuato analogicamente del Consulente dell'Ufficio ed inoltre per mancata considerazione di una patologia (sindrome depressiva), anche alla luce di ulteriori accertamenti sanitari effettuati dalla ricorrente (visita neurologica).
Si è costituita l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice: CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda perché infondata;
in via di subordine riconoscere lo status di invalidità da decorrenza successiva alla proposizione della domanda e comunque per il minor periodo che risulterà all'esito del giudizio.
Con vittoria delle spese di lite.
Rinnovata nel presente giudizio la CTU sulla persona della ricorrente, dopo alcuni rinvii in considerazione del prolungamento delle operazioni peritali, all'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.In ordine alla sussistenza del requisito sanitario, il Giudice ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nominato nella presente fase di giudizio, in quanto esaustivamente argomentate, metodologicamente corrette ed immuni da vizi logici, avendo inoltre il Consulente dell'Ufficio puntualmente replicato alle osservazioni delle parti.
Nello specifico, la dott.ssa ha esaminato e descritto in maniera Persona_1 approfondita la condizione patologica della ricorrente, argomentando come segue:
“Esaminata la documentazione medica in atti si può affermare che la Ricorrente, è affetta, in sostanza, da poliartrosi a prevalente interessamento delle ginocchia e del rachide lombare;
da ipertensione arteriosa e da sindrome di WO NS WH
(cioè da un'anomalia della conduzione elettrica del cuore che provoca accessi parossistici di tachicardia) E' affetta inoltre da sindrome depressiva reattiva associata
a ricorrenti ceefalee e a disturbi di induzione e di mantenimento del sonno.
E' necessario premettere che le Tabelle Ministeriali delle percentuali di invalidità
(Decreto del Ministero della Sanità 5.2.92 n. 463800) prevedono che, in caso di menomazioni coesistenti, che interessano cioè organi e apparati funzionalmente distinti tra loro, debba essere effettuata la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, seguita da un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1+IP2 – (IP1*IP2), dove l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Nel caso in esame alcune infermità non elencate in tabella vengono valutate percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoghe gravità.
Nel caso in esame, facendo quindi riferimento ad alcune voci tabellari (6441:
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA)=21-30-0; 7204: anchilosi di ginocchio in flessione tra 35 e 40°: 55-0-
0-; 7008: SPONDILOLISTESI=0-0-12; 2205: SINDROME DEPRESSIVA
si ottiene una percentuale di invalidità nella misura Controparte_2 del 76 % (0,76537).
Sulla scorta delle motivazioni esposte, in risposta al quesito proposto, si ritiene che il
Ricorrente sia nella misura del 76% a far data dal 17.10.2023, data di CP_3
Pag. 2 di 4 esecuzione di visita neurologica attestante una condizione consolidata di sindrome ansioso depressiva con disturbi del sonno”.
Le conclusioni ora riportate sono state prese in esame dai CTP, e all'esito il CTP dell' non ha ritenuto di formulare osservazioni, mentre parte ricorrente si è CP_1 dichiarata concorde sul grado di invalidità accertata dal CTU, contestando invece la decorrenza dalla visita neurologica del 17.10.2023, ritenendo la sindrome depressiva già sussistente anteriormente alla domanda amministrativa sulla scorta della documentazione sanitaria pregressa.
Al riguardo, la dott.ssa ha puntualmente replicato come segue in ordine alla Persona_1 rilevanza della sindrome depressiva riscontrata, confermando le proprie conclusioni: “In risposta alle osservazioni dell'Avvocato Oldrini la sottoscritta fa presente che le certificazioni da lui menzionate contengono il solo riferimento anamnestico ad una sintomatologia di natura depressiva reattiva, tutte prive di riscontro documentale.
Ritengo quindi di confermare la valutazione da me espressa nella bozza inviata ai
Consulenti: la Ricorrente è Invalida nella misura del 76% a far data dal 17.10.2023, data di esecuzione di visita neurologica attestante una condizione consolidata di sindrome ansioso depressiva con disturbi del sonno”.
4.Ciò osservato, sulla scorta della documentazione in atti e alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU - pienamente condivise da questo Giudice come già esposto in premessa, ciò anche con riferimento alla decorrenza del beneficio solo a far tempo dal 17.10.2023, su cui il CTU ha esaurientemente motivato in ordine al riscontro solo a far tempo da tale data di una consolidata sindrome depressiva con disturbi del sonno, con conseguente applicazione del codice tabellare “2205:
” – il ricorso risulta Controparte_4 parzialmente fondato e il Giudice pertanto accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile nella misura del 76% a far tempo dal 17.10.2023.
5.In ordine alle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, in considerazione dell'accoglimento del ricorso solo in misura parziale, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario solo a far tempo dalla visita neurologica del 17.10.2023, decorrenza successiva alla domanda amministrativa del
2021 e persino al deposito dell'elaborato peritale della fase di ATP, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/2.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alla non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 3 di 4 1.accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile nella misura del 76% a far tempo dal 17.10.2023;
2.compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' a rifondere la CP_1 ricorrente delle restanti spese di lite, liquidate già in misura in complessivi €3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Varese, 8.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 710/2023 promossa da
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to OLDRINI Parte_1
ALESSIO che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP
All'udienza del 08/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 3.11.2023, , già invalida Parte_1 nella misura del 60%, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'esito dell'accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c.
(ricorso depositato il 19.07.2022; elaborato peritale depositato il 25.03.2023), finalizzato ad accertare il proprio stato di invalidità civile nella misura pari o superiore al 75% dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (12.11.2021) o dalla diversa data risultante in giudizio.
Ha chiesto al Giudice:
1) accertare e dichiarare che il grado di invalidità civile della ricorrente è pari o superiore a 75%, nella percentuale accertata, a far tempo dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, anche tenuto conto degli aggravamenti intervenuti in corso di causa, che il grado di invalidità civile della ricorrente è pari o superiore a
75%, nella percentuale accertata, dalla diversa data individuata dal Tribunale;
2) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato versato, per entrambe le fasi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Parte attrice ha contestato le conclusioni espresse dal CTU della fase sommaria, non ritenendole condivisibili per erronea attribuzione del punteggio relativamente ad un codice tabellare individuato analogicamente del Consulente dell'Ufficio ed inoltre per mancata considerazione di una patologia (sindrome depressiva), anche alla luce di ulteriori accertamenti sanitari effettuati dalla ricorrente (visita neurologica).
Si è costituita l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice: CP_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare la domanda perché infondata;
in via di subordine riconoscere lo status di invalidità da decorrenza successiva alla proposizione della domanda e comunque per il minor periodo che risulterà all'esito del giudizio.
Con vittoria delle spese di lite.
Rinnovata nel presente giudizio la CTU sulla persona della ricorrente, dopo alcuni rinvii in considerazione del prolungamento delle operazioni peritali, all'udienza dell'8.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.In ordine alla sussistenza del requisito sanitario, il Giudice ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nominato nella presente fase di giudizio, in quanto esaustivamente argomentate, metodologicamente corrette ed immuni da vizi logici, avendo inoltre il Consulente dell'Ufficio puntualmente replicato alle osservazioni delle parti.
Nello specifico, la dott.ssa ha esaminato e descritto in maniera Persona_1 approfondita la condizione patologica della ricorrente, argomentando come segue:
“Esaminata la documentazione medica in atti si può affermare che la Ricorrente, è affetta, in sostanza, da poliartrosi a prevalente interessamento delle ginocchia e del rachide lombare;
da ipertensione arteriosa e da sindrome di WO NS WH
(cioè da un'anomalia della conduzione elettrica del cuore che provoca accessi parossistici di tachicardia) E' affetta inoltre da sindrome depressiva reattiva associata
a ricorrenti ceefalee e a disturbi di induzione e di mantenimento del sonno.
E' necessario premettere che le Tabelle Ministeriali delle percentuali di invalidità
(Decreto del Ministero della Sanità 5.2.92 n. 463800) prevedono che, in caso di menomazioni coesistenti, che interessano cioè organi e apparati funzionalmente distinti tra loro, debba essere effettuata la valutazione percentuale di ciascuna menomazione, seguita da un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1+IP2 – (IP1*IP2), dove l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Nel caso in esame alcune infermità non elencate in tabella vengono valutate percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto ad infermità analoghe e di analoghe gravità.
Nel caso in esame, facendo quindi riferimento ad alcune voci tabellari (6441:
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I
CLASSE NYHA)=21-30-0; 7204: anchilosi di ginocchio in flessione tra 35 e 40°: 55-0-
0-; 7008: SPONDILOLISTESI=0-0-12; 2205: SINDROME DEPRESSIVA
si ottiene una percentuale di invalidità nella misura Controparte_2 del 76 % (0,76537).
Sulla scorta delle motivazioni esposte, in risposta al quesito proposto, si ritiene che il
Ricorrente sia nella misura del 76% a far data dal 17.10.2023, data di CP_3
Pag. 2 di 4 esecuzione di visita neurologica attestante una condizione consolidata di sindrome ansioso depressiva con disturbi del sonno”.
Le conclusioni ora riportate sono state prese in esame dai CTP, e all'esito il CTP dell' non ha ritenuto di formulare osservazioni, mentre parte ricorrente si è CP_1 dichiarata concorde sul grado di invalidità accertata dal CTU, contestando invece la decorrenza dalla visita neurologica del 17.10.2023, ritenendo la sindrome depressiva già sussistente anteriormente alla domanda amministrativa sulla scorta della documentazione sanitaria pregressa.
Al riguardo, la dott.ssa ha puntualmente replicato come segue in ordine alla Persona_1 rilevanza della sindrome depressiva riscontrata, confermando le proprie conclusioni: “In risposta alle osservazioni dell'Avvocato Oldrini la sottoscritta fa presente che le certificazioni da lui menzionate contengono il solo riferimento anamnestico ad una sintomatologia di natura depressiva reattiva, tutte prive di riscontro documentale.
Ritengo quindi di confermare la valutazione da me espressa nella bozza inviata ai
Consulenti: la Ricorrente è Invalida nella misura del 76% a far data dal 17.10.2023, data di esecuzione di visita neurologica attestante una condizione consolidata di sindrome ansioso depressiva con disturbi del sonno”.
4.Ciò osservato, sulla scorta della documentazione in atti e alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il CTU - pienamente condivise da questo Giudice come già esposto in premessa, ciò anche con riferimento alla decorrenza del beneficio solo a far tempo dal 17.10.2023, su cui il CTU ha esaurientemente motivato in ordine al riscontro solo a far tempo da tale data di una consolidata sindrome depressiva con disturbi del sonno, con conseguente applicazione del codice tabellare “2205:
” – il ricorso risulta Controparte_4 parzialmente fondato e il Giudice pertanto accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile nella misura del 76% a far tempo dal 17.10.2023.
5.In ordine alle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, in considerazione dell'accoglimento del ricorso solo in misura parziale, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario solo a far tempo dalla visita neurologica del 17.10.2023, decorrenza successiva alla domanda amministrativa del
2021 e persino al deposito dell'elaborato peritale della fase di ATP, si ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di 1/2.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alla non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 3 di 4 1.accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile nella misura del 76% a far tempo dal 17.10.2023;
2.compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna l' a rifondere la CP_1 ricorrente delle restanti spese di lite, liquidate già in misura in complessivi €3.200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Varese, 8.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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