Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02164/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10918/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10918 del 2021, proposto da
National Cleanness S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Carbone, Fabrizio Doddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Doddi in Roma, via Filippo Civinini 85;
contro
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea, Arianna Ciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Regolamento ENAC “Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra”, Ed. n. 6 del 22/07/2021, pubblicato sul sito Enac in data 23 luglio 2021 approvato con delibera del CdA dell'ENAC del 14/15 settembre, con specifico riferimento alle previsioni indicate nel corpo del ricorso;
- di ogni atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 25 ottobre 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, essendo state le gravate prescrizioni regolamentari oggetto di impugnazione sostituite da nuove previsioni contenute nella nuova versione del Regolamento impugnato (versione Ed. 8 -Rev.1 pubblicata sul sito dell’ENAC in data 11 ottobre 2024), chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio (seppur avanzata “anche in ragione della soccombenza virtuale”);
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 23 marzo 2023, n. 2961; 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo, non essendo ammissibile quindi la tutela del mero interesse alla legittimità dell’azione amministrativa sganciata dall’esistenza di una posizione qualificata e differenziata;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti in adesione alla corrispondente richiesta di parte ricorrente e della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO