Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2020, proposto da
ON NI, NC LO, OS TO, Attilio D’Onofrio, RI NA Di CA, IA AM, AT IA, AR NN, PA RE Di AR, AN AN, Ute RI EN, NZ LE, BR AM, NZ AM, NU AM, LI PR, NI IO TI, DO AN, NN RI IE, EO BU, MA NI, FA EL e CE VE, rappresentati e difesi dagli avvocati CE Camerini e NN Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato CE Camerini in L’Aquila, via Garibaldi n. 62;
contro
Comune di Scoppito, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in giudizio;
CO.GE.SA. s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 giugno 2020, pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Ente in data 14 luglio 2020, con cui il Comune di Scoppito ha concesso alla CO.GE.SA. s.p.a., a titolo gratuito e per la durata di anni dodici, il diritto di superficie di un’area comunale, censita in catasto al foglio 15, particella 1166, avente destinazione urbanistica “Zona a verde pubblico attrezzato”, con sovrastante fabbricato, per la realizzazione di un Centro di Raccolta Intercomunale, nonché degli atti ivi approvati e allegati;
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell’11 giugno 2020, pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Ente in data 14 luglio 2020, con cui il Comune di Scoppito ha approvato il “Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta Intercomunale di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani raccolti in modo differenziato” nonché degli atti ivi approvati e allegati;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 26 aprile 2018, richiamata nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell’11 giugno 2020;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la dichiarazione del 9 luglio 2022, depositata in pari data, con la quale la ricorrente OS TO ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Vista la memoria depositata in data 17 gennaio 2025, con la quale i difensori dei ricorrenti dichiarano di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito per la parte ricorrente l’avvocato CE Camerini;
Con atto depositato in data 9 luglio 2022, non notificato alla parte resistente, la ricorrente OS TO ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Con atto depositato in data 17 gennaio 2025, i difensori dei ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Il Collegio - previa qualificazione, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del codice del processo amministrativo, della rinuncia della ricorrente OS TO quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso - deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
Non sono dovute le spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Scoppito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
RI Colagrande, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO