Sentenza 29 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, cioè condurre direttamente, nei limiti fissati dalle leggi in materia, il fondo cui vengono accorpati quelli acquistati, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza dell'attività coltivatrice rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti (nella specie il giudice di merito aveva dichiarato decaduto il contribuente dalle agevolazioni fiscali per difetto del requisito soggettivo, essendo egli anche impiegato come lavoratore subordinato presso un ente territoriale per trenta ore settimanali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 29/01/2013, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2013 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23489-2010 proposto da:
LL OR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato CINQUEMANI SILVIA MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato LANDUCCI ROLANDO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 57/01/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 2^ GRADO di TRENTO del 15/06/09, depositata il 06/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l'Avvocato Cinquemani Silvia Maria, (delega avvocato Landucci Rolando) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli atti del giudizio di legittimità.
Il 29.09.2010 è stato notificato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore" un ricorso di VI EG per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 6.7.2009), che ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione di primo grado di Trento n. 66/02/2008, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro ed ipotecaria, conseguenti alla ritenuta decadenza delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973. Si è difesa con controricorso l'Agenzia delle Entrate. La parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 28.11.2012, in cui il PG ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine per il rigetto.
2. I fatti di causa.
Con il menzionato avviso di liquidazione l'Amministrazione ha preteso la corresponsione del maggior ammontare delle imposte di cui il VI nell'atto di stipulare l'atto di acquisto di un compendio immobiliare costituito da fondo rustico e sito in comune di Mori - aveva dichiarato di avere diritto ad usufruire a titolo di beneficio D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 9 (in correlazione ad atti di acquisto per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina) siccome provvisto della qualifica di coltivatore diretto, beneficio da cui l'Amministrazione lo riteneva decaduto proprio per il difetto del requisito soggettivo, essendo il VI anche impiegato come lavoratore subordinato presso un Ente Territoriale per trenta ore settimanali e non possedendo perciò la sua attività di coltivatore diretto quella qualità di prevalenza rispetto ad ogni altra attività lavorativa che è necessaria per legge.
Il ricorso del VI avverso detto atto impositivo - fondato sull'assunto che per la qualifica di coltivatore diretto è sufficiente che l'attività venga svolta in termini abituali, e perciò stabilmente e continuativamente, anche se non necessariamente in termini "principali" rispetto ad ogni altra attività eventualmente espletata - è stato accolto dalla Commissione di primo grado di Trento, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, in totale adesione alla tesi dianzi sintetizzata sostenuta dal VI.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'Agenzia, ottenendone l'accoglimento.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che - per pacifica giurisprudenza di legittimità - le agevolazioni di cui si tratta richiedono il possesso della qualifica di coltivatore diretto, mentre il VI - siccome dipendente con contratto part-time di trenta ore settimanali - non può vantare tale presupposto atteso che "se per un coltivatore diretto a full-time normalmente viene richiesta una capacità lavorativa di 2.000 ore/anno, l'impegno impiegatizio del contribuente ne assorbe circa 1.500 ore/anno, quindi nettamente prevalenti rispetto al tempo che può essere dedicato alla coltivazione di fondi Ammettere che possano godere dell'agevolazione fiscale soggetti che, in via prioritaria, svolgono attività altra e diversa dalla diretta conduzione di fondi agricoli, significa estendere arbitrariamente (con evidenti effetti elusivi) l'applicabilità del beneficio ad ipotesi non contemplate dal legislatore.
4. Il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d'impugnazione e, dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 50.669,00, si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento in punto di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Questione preliminare.
Preliminarmente necessita esaminare la censura di inammissibilità proposta dall'Agenzia sul rilievo che il ricorso introduttivo di questo grado del giudizio è stato notificato al solo Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, che non risulta aver partecipato al giudizio di appello perché questo si è celebrato, per intero, dopo il primo gennaio 2001, giorno di inizio dell'operatività delle c.d. Agenzia Fiscali, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rovereto, sicché in nessun caso il predetto Ministero potrebbe considerarsi legittimato passivo nella presente procedura.
A questo proposito occorre evidenziare che effettivamente il titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ha operato un trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Agenzie Fiscali (tra cui, l'Agenzia delle Entrate), le quali sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001, in base al D.M. 28 dicembre 2000, art.
1. Tale trasferimento ha determinato in campo processuale una successione fra enti, nel diritto controverso, a titolo particolare ai sensi dell'ari. 111 c.p.c. (Cass., un., 29 aprile 2003 n. 6633; id., trib., 8 agosto 2003 n. 11979; id., trib., 2 aprile 2007 n. 8166) di tal che la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in un procedimento iniziato prima dell'indicato giorno di operatività delle agenzie fiscali, può essere impugnata nei confronti tanto del Ministero dell'Economia quanto dell'Agenzia subentrata, sempre che e finché (Cass., un., 14 febbraio 2006 n. 3118, cit.) non si sia verificata la estromissione, anche tacita, del Ministero.
Quanto al caso qui in esame, dalla sentenza impugnata risulta che l'appello è stato presentato dall'Agenzia Entrate Ufficio Rovereto avverso sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Trento con ricorso depositato il 12.1.2009, e che il ricorso di primo grado era stato promosso contro avviso di liquidazione del 7.5.2008, sicché sussistono tutti i presupposti cronologici per ritenere che sin dall'origine del processo unica legittimata passiva fosse l'Agenzia delle Entrate e non anche il Ministero. Conseguentemente, anche il ricorso in esame, in quanto erroneamente proposto nei confronti del Ministero, di cui va esclusa la legittimazione passiva, dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Deve, tuttavia, considerarsi al riguardo che l'impugnazione è nulla e non inesistente se proposta nei confronti della parte non legittimata passivamente. Tale nullità si inquadra, infatti, tra quelle previste e regolate dall'art. 164 c.p.c. - applicabile al ricorso per Cassazione - che richiama, tra l'altro, l'art. 163 c.p.c., n. 2, dove si precisa che l'atto deve contenere l'identificazione delle parti. Siffatta nullità può essere eliminata per un'esigenza di autocorrezione del processo;
malgrado l'erronea indicazione del soggetto convenuto in giudizio, la vocatio in ius e l'editio actionis possono, cioè, consentire comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio e, quel che qui più conta, possono comunque consentire al soggetto cui fa capo la situazione sostanziale dedotta in giudizio di riconoscersi come il soggetto sostanzialmente, ma irritualmente convenuto e di valutare l'opportunità di costituirsi.
E però la costituzione in giudizio del legittimato passivo è causa di sanatoria della nullità con effetti diversi a seconda che la controversia sia stata promossa prima o dopo il 30 aprile 1995: se prima, trova applicazione l'art. 164 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 (art. 9), e la sanatoria ha efficacia ex nunc, impedendo l'inammissibilità del ricorso per Cassazione a condizione che la costituzione avvenga prima della scadenza del termine per impugnare;
se dopo, come nel caso in esame, deve ricevere applicazione l'art. 164 nel testo successivo alla modifica cennata e la sanatoria ha efficacia ex tunc, impedendo sempre e comunque l'inammissibilità per tardività del gravame (vedi, per qualche riferimento, Cass. nn. 11394/1996, 3694/1998;
4661/2007; 8177/2011).
Nella specie qui in esame, quindi, il ricorso per Cassazione, proposto nei riguardi del Ministero delle Finanze privo di legittimazione passiva, è certamente nullo ai sensi dell'art. 163 c.p.c., n. 2 e art. 164 c.p.c., ma il soggetto legittimato, ossia la
Agenzia delle Entrate, con controricorso, regolarmente notificato l'8.11.2010 e poi tempestivamente depositato, ha sanato il vizio di nullità del ricorso e la correlata inammissibilità della proposta impugnazione. Può dunque passarsi a esaminare il ricorso, nel merito delle questioni controverse.
6. Il motivo d'impugnazione.
Il motivo d'impugnazione proposto da VI EG è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2 e della L. 26 maggio 1965, n.590 e successive modifiche".
La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia correttamente identificato il presupposto soggettivo richiesto dalla norma agevolativa (l'essere l'acquirente coltivatore diretto), omettendo di considerare che questa Corte Suprema attribuisce la qualifica di cui si tratta anche a chi svolge altra attività lavorativa principale, intendendo il requisito dell'abitualità quale "normale ed usuale svolgimento di lavori agricoli", con esercizio di attività di lavoro prevalentemente propria, anche con percezione di un reddito secondario rispetto ad altro prodotto in via principale seppure con esercizio di attività di lavoro subordinato. Il motivo di impugnazione è fondato e deve essere accolto. Premesso che con esso motivo correttamente la parte ricorrente identifica la censura di "violazione" della disciplina identificata in rubrica (siccome rileva qui la nozione normativa di coltivatore diretto, alla quale il giudice di secondo grado attribuisce come requisito costitutivo quello della "prevalenza", facendolo coincidere con il prioritario impegno di tempo lavorato che il VI può dedicare alla coltivazione dei fondi, rispetto a quello che è tenuto a dedicare all'espletamento del lavoro dipendente), deve convenirsi con l'assunto di parte ricorrente a proposito della violazione della prescrizione normativa da parte del giudice di appello, nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto non riconoscibile al VI la ridetta qualifica.
A questo proposito, occorre muovere dalla premessa che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9, comma 2, stabilisce che "nei territori montani... i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamelo di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni". I predetti benefici erano previsti originariamente dalla L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 36 il quale faceva riferimento ai trasferimenti di fondi rustici in territori montani, "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di piccole proprietà coltivatrici", aggiungendo, nel testo introdotto dall'articolo unico della L. 13 gennaio 1955, n. 21, che la rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento era accertato con certificazione dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste. La disposizione del 1952 fu modificata dalla L. 3 dicembre 1971, n.1102, art. 12 con disposizione che è stata poi pressoché
testualmente riprodotta nella norma vigente al momento della stipulazione dell'atto per cui è causa, e cioè il D.P.R. n. 601 del 1973, art.
9. Come risulta dal confronto tra le norme, la disciplina vigente alla data dell'atto in questione, abbandona il riferimento alla "piccola" proprietà contadina, ma si riferisce pur sempre a "proprietà diretto-coltivatrici", il che altro non significa, con espressione ellittica, che, al fine del godimento delle agevolazioni, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, deve cioè condurre direttamente, nei limiti fissati dalle leggi in materia, il fondo cui vengono accorpati quelli acquistati. Il detto requisito soggettivo può essere provato con qualunque mezzo e può risultare anche direttamente dall'atto, salva la possibilità di prova contraria da parte dell'Ufficio, non essendo più necessaria nell'attuale disciplina la produzione e di alcuna certificazione o documentazione circa la qualificazione personale dell'acquirente (cfr. Cass. 5758-90, 1785-87), ma rimane pur sempre un presupposto indefettibile per l'applicazione dei benefici de quibus. Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 93/8 303), cui il Collegio ritiene di dover aderire, la dizione della norma, contenente il riferimento alle "proprietà diretto-coltivatrici", non può che riferirsi al fatto che l'acquirente di terreni montani, che invoca le agevolazioni in argomento, deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, nei limiti indicati dalie leggi in materia. Il riferimento non può che essere inteso quindi- alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31 che - nel definire il coltivatore diretto - si limita a stabilire che la forza lavoro del coltivatore e della sua famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, senza fare alcun riferimento all'esclusività o prevalenza dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, che di conseguenza restano irrilevanti ai fini della sussistenza della qualità di coltivatore diretto, anche se sono esercitate in via prevalente e costituiscono quindi una fonte di reddito superiore o addirittura la fonte di reddito principale.
Dette ulteriori attività possono avere una indiretta rilevanza solo quando impediscano la possibilità di un effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore del fondo (cfr. tra le altre Cass. 2618/90, decisa con riferimento alla L. n. 203 del 1982, ma rilevante anche nella fattispecie qui in esame); e quindi la secondarietà, sussidiarietà, accessorietà e complementarietà dell'attività di coltivazione rispetto alle altre, sono di per sè del tutto irrilevanti.
Proprio in quanto la definizione di coltivatore diretto va ricercata solo nella norma predetta, deve inoltre escludersi che possa avere una sia pur minima rilevanza la sussistenza o l'assenza dei requisiti richiesti per la qualità di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c. o di piccolo imprenditore agricolo ex art. 2083 c.c.(cfr. tra le altre Cass. 1334/91 e Cass. 1840/88). Alla luce dei predetti principi, pertanto, il giudice di appello avrebbe dovuto (onde acclarare la sussistenza della qualifica di coltivatore diretto come presupposto per l'applicazione dell'agevolazione qui vantata) non limitarsi a valorizzare in termini assoluti il rapporto di "prevalenza" tra l'attività di lavoro subordinato e quella di coltivazione dei fondi, ma avrebbe dovuto accertare in concreto (e perciò con riferimento alle esigenze di coltivazione della proprietà fondiaria accorpata anche grazie all'acquisto del fondo di cui qui trattasi e con riferimento alla forza lavorativa assicurata dalle capacità del nucleo familiare del VI dedito all'attività di coltivazione) se lo svolgimento di lavoro subordinato pacificamente espletato dal VI pregiudichi la possibilità di un effettivo esercizio, in modo stabile e continuativo, dell'attività di coltivatore del fondo. Ciò non avendo fatto il giudice di appello, altro non resta a questa Corte che cassare la decisione qui impugnata e restituire il processo al giudice del merito, identificato con la Commissione di secondo grado di Trento, il quale (in diversa composizione) rinnoverà il giudizio in considerazione dei principi dianzi espressi e regolerà le spese anche relative al presente grado.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CT di secondo grado di Trento che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013