Cass. civ., sez. VI, sentenza 29/01/2013, n. 1948
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Sentenza 29 gennaio 2013

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In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni tributarie per i territori montani previste dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, l'acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretto, cioè condurre direttamente, nei limiti fissati dalle leggi in materia, il fondo cui vengono accorpati quelli acquistati, senza che sia necessaria l'esclusività o la prevalenza dell'attività coltivatrice rispetto alle altre eventualmente esercitate, che, quindi, restano irrilevanti (nella specie il giudice di merito aveva dichiarato decaduto il contribuente dalle agevolazioni fiscali per difetto del requisito soggettivo, essendo egli anche impiegato come lavoratore subordinato presso un ente territoriale per trenta ore settimanali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. VI, sentenza 29/01/2013, n. 1948
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1948
    Data del deposito : 29 gennaio 2013

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