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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 278 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. VACCARO SALVATORE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CUNTRERI VINCENZO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: categoria e qualifica
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione Con ricorso del 31.1.23 ha chiesto al Tribunale di Agrigento di “- Parte_1 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere riconosciuta la qualifica D-
D4 e, ciò, in applicazione del C.C.N.L. del 31/03/1999, quantomeno per l'ultimo quinquennio a partire dal giorno 28/12/2011 e fino alla data di collocazione a riposo del 27/12/2016 o, a tutto concedere, dalla diversa data ritenuta di giustizia;
-condannare, per l'effetto, il Comune di Casteltermini (AG) in persona del Sindaco rapp.te legale pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per il titolo di cui sopra, della somma che risulterà dalla espletanda CTU, a titolo di differenze retributive e contributive sulle somme mensili stipendiali e su quant'altro dovuto in applicazione dei CC.CC.NN.LL. nel frattempo intervenuti, tra quanto economicamente corrisposto con la categoria di appartenenza -C- e quanto dovuto in applicazione della qualifica richiesta -D-D/4, detraendo dalle somme risultanti quelle nel frattempo liquidate dall'Ente datore di lavoro, per effetto dell'attribuzione di mansioni superiori, oltre interessi e rivalutazione monetaria,
1 sulla somma risultante, dalle singole scadenze e fino al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
-condannare, altresì, il medesimo come sopra Controparte_1 rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento dell'Ente, per la mancata attribuzione della categoria richiesta per la reale e consistente mansione svolta nel periodo 28/12/2011- 27/12/2016, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia;
”.
Si è costituito il contestando le avverse difese e chiedendo Controparte_1 il rigetto del ricorso.
Le parti hanno dichiarato, nel corso del giudizio, di aver raggiunto un accordo conciliativo in separata sede, con richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese. All'odierna udienza del 21.1.25, a seguito di discussione orale, la causa viene posta in decisione.
*
Si osserva che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( c.f.r. SS.UU n. 1048, 368/2000,
4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale
(cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005 Cass. n. 14775 del 2004).
A tal proposito deve osservarsi che le parti hanno concordemente richiesto la compensazione delle spese, dovendosi pertanto disporre in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, 21/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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