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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2024, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ),
res.te in Cagliari, ed elettivamente domiciliata in CAGLIARI nella Via P. Cugia n°35,
presso lo studio dell'Avv. Antonella Laconi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1 nato a Cagliari il 17 maggio 1969 c.f.
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carrara n. 22, C.F. 2
presso lo studio legale dell'avv. Anna Maria Lai, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "vista la dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Cagliari il 19.11.1994, contratto tra la sig.ra Parte 1 e Controparte_1
1) affidare il minore in via esclusiva alla madre la quale ne curerà l'istruzione e l'educazione, atteso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
2) porre a carico del sig. CP 1 un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della famiglia, di € 800,00, o della misura che il Tribunale riterrà equa tenuto conto della situazione reddituale delle parti, tenendo conto del fatto che il sig. CP 1 si è
sempre sottratto anche all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli e che avendo interrotto ogni rapporto con la loro madre, le spese straordinarie non possono essere concordate di volta in volta ma, si chiede, che vengano conglobate, a forfait,
nell'importo che verrà stabilito dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento del minore. In difetto prevedere il contributo del sig. CP 1 nella misura del 70% delle spese destinate ad “abbigliamento, istruzione e cultura, attività ludiche e sportive,
sanitarie in genere” ed ogni altra spesa straordinaria, che si renderà necessaria nell'interesse dei figli.
3) Inoltre, essendo provato il perdurante inadempimento del sig. CP 1 e il fatto che lo stesso sia proprietario dell'immobile sito a Capoterra loc. Tanca Sa Turri, distinto al
NCU al F 7, part. 627 (prod. n. 6), all'udienza del 11.09.202 disporre il sequestro del suddetto bene a garanzia del creditore." Nell'interesse della parte resistente: "il sig. Giudice disponga:
1) a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento per i figli;
2) L'affidamento congiunto per i figli.
3) Si chiede, inoltre, che il sig. Giudice disponga la compensazione delle spese."
MOTIVI
Parte 1Con ricorso depositato in data 2.10.2020, ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore Per 1 in ragione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
la determinazione di un contributo per il mantenimento della famiglia nella misura onnicomprensiva di euro
800,00, in subordine che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio siano poste in capo al resistente nella misura del 70%.
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 17.05.1969; che dalla loro unione sono nati i figli
PE 2 (23.06.2000), oramai maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per 1 (15.03.2006); che l'unione si è rivelata infelice a causa della condotta gravemente lesiva dell'integrità psico-fisico a suo danno;
di essersi allontanata dal domicilio coniugale e di aver domandato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito e affidamento esclusivo dei figli (RG 8021/2014); che il comportamento deplorevole del padre ha avuto gravi ripercussioni sulla vita dei figli e che il Tribunale
per i Minorenni di Cagliari ha dichiarato la decadenza del resistente dalla responsabilità
genitoriale avendo accertato una “situazione di grave disagio a causa di continui maltrattamenti e delle violenze del padre sia verso di loro sia verso la madre”
(provvedimenti del 03.03.17 e del 14.04.17) ; che il resistente è stato, altresì,
riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia;
che il procedimento di separazione si è concluso con la sentenza n. 1038/2019, ove è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore PE 1 alla madre, con conferma del contributo nella misura di € 300,00 per il mantenimento dei figli, mentre nulla è stato disposto in merito alle spese straordinarie.; che il resistente si è reso da subito inadempiente ali obblighi stabiliti e non ha mai ha chiesto di incontrare i propri figli,
pur conoscendo, il loro grave stato di disagio.
PE quanto concerne la condizione reddituale delle parti ha dedotto di prestare attività
lavorativa come collaboratrice domestica e di non avere un reddito certo;
mentre il ricorrente, è in condizione di reperire un'occupazione e ha manifestato una buona capacità reddituale acquistando, nel mese di aprile 2015 una nuova autovettura del costo di euro 34.000,00. Lo stesso, inoltre, usufruisce della casa coniugale, è
comproprietario di diversi immobili e ha percepito nel mese di novembre 2018 il TFR
pari ad euro 25.846,95.
*****
Con comparsa depositata il 16.02.2021 Controparte_1 si è costituito, non
,
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando che il contributo per il mantenimento dei figli venga stabilito tenendo conto del suo stato di disoccupazione ed altresì la possibilità di riavvicinarsi al figlio Per 1 anche con il supporto dei Servizi
Sociali.
** **
All'udienza presidenziale del 31.03.2021, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato sentiva le parti personalmente comparse.
La ricorrente, confermato il contenuto del ricorso ha dichiarato: “La convivenza non è
ripresa; attualmente vivo come prima presso una zia in via Flavio Gioia. Dopo la separazione ho partecipato ad un corso per OSS e ho svolto qualche lavoro. Ho appena concluso un rapporto di lavoro a tempo determinato come OSS. Ho un glaucoma che comporta visite periodiche ogni sei mesi. Lui non mi ha versato quanto dovuto per il
mantenimento. Lui lavora. I figli PE 1 e PE 2 di 15 e 20 anni vivono anche ora con me.
Il resistente ha, invece, dichiarato: “confermo il contenuto della comparsa. Attualmente
sto abitando nella ex casa coniugale in Capoterra di mia esclusiva proprietà. Non sto lavorando e non ho reddito al momento. È vero che non sto versando alcunché alla ricorrente. Vivo con l'aiuto dalla CP 2 e non mi è stato concesso il reddito di cittadinanza ed il REIS. Svolgo qualche lavoro occasionale se e quando capita.”
Con ordinanza resa in data 16.04.2021 il Presidente in via provvisoria e urgente ha confermato quanto disposto in sede di separazione;
****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte ricorrente ha insistito nelle argomentazioni dedotte e nelle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Nel proseguo di causa con sentenza non definitiva n. 2926 del 28.09.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza del sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c..
Con successivo provvedimento del 31.03.2022 il Giudice ha ordinato all'INPS di fornire informazioni sulla situazione contributiva e occupazionale attuale del resistente.
All'udienza dell'11.09.2023, tenutasi in modalità cartolare, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
******
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 2926/2021 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto agli aspetti personali relativi alla prole, deve darsi atto che nelle more del giudizio il figlio Per 1 è divenuto maggiorenne e nulla deve disporsi in ordine alle modalità di affido e regime di incontri con il padre.
Passando a deliberare le questioni economiche relative ai figli delle parti, va confermato l'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento in quanto PE 1 è appena diciottenne e verosimilmente studia tanto che lo stesso resistente ha domandato di che venga posto a suo carico l'obbligo di provvedere al suo mantenimento con un importo che tenga conto dello stato di disoccupazione.
PE determinare la misura del contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei minori, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con l'ordinanza presidenziale in atti è stato posto a carico dell' CP 1 l'obbligo di corrispondere, l'importo di euro 300,00 così come stabilito in sede di separazione.
In tale sede si era tenuto conto dello stato di disoccupazione del resistente, circostanza confermata dal resistente.
Deve osservarsi che come emerso dall'estratto conto previdenziale, relativo al periodo
31.10.1988 30.04.22, depositato dall'INPS in ottemperanza dell'ordine ex art. 213
c.p.c., risulta aver svolto attività lavorativa, anche se non stabilmente fino a tale data. Lo
stesso inoltre risulta proprietario di un immobile, usufruisce della casa coniugale ed ha ricevuto il tfr, per l'importo sopra riportato Risulta, invece, invariata la situazione economica della resistente, la quale presta attività
lavorativa come collaboratrice domestica e percepisce una retribuzione di euro 500,00
circa.
Tanto esposto, ritiene dunque il collegio che l'importo da porsi a carico del resistente debba essere confermato nella misura di euro 300,00 (oltre rivalutazione maturata e maturanda), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La misura suddetta deve ritenersi proporzionata anche in considerazione della capacità
di produzione di reddito del resistente.
*****
Va accolta la ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, relativa alla richiesta di porre a garanzia dell'assegno di mantenimento per il figlio in considerazione dell'elevato rischio di inadempimento degli obblighi di natura economica da parte dell' CP_1 - il trasferimento in favore della ricorrente l'immobile sito a Capoterra loc.
Tanca Sa Turri, distinto al NCU al F 7, part. 627, di proprietà del resistente.
Sul punto, giova precisare che il sequestro previsto dall'art. 8 legge n. 898/70 come modificata dalla legge n. 74/87, non presuppone, a differenza del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., l'accertamento del fumus boni iuris del credito vantato e del periculum in mora per il soddisfacimento del credito medesimo,
bensì l'esistenza di un credito (l'assegno determinato in sede di separazione e nell'ordinanza presidenziale del corrente procedimento) e l'accertamento
dell'inadempimento dell'obbligato.
Il sequestro in oggetto, non avente natura cautelare e inidoneo a convertirsi in pignoramento, assolve alla finalità di impedire la libera disponibilità dei beni o crediti dell'obbligato a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento (fatta salva la possibilità del creditore di aggredire quei beni o quei crediti secondo le forme ordinarie del pignoramento in caso di effettivo mancato adempimento).
Nel caso in esame ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di garanzia richiesta, disponendo il sequestro dell'immobile indicato dalla ricorrente, considerato che la Pt_1 ha rappresentato che il resistente non ha mai versato l'assegno stabilito per il mantenimento dei figli. Tale circostanza deve ritenersi provata sia sulla base della documentazione in atti (decreto adottato dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari di decadenza dalla potestà di genitore), sia per la mancata contestazione sul punto da parte del resistente (il quale ha ammesso di non corrispondere il mantenimento all'udienza presidenziale). PEtanto, va disposto il sequestro dell'immobile di proprietà del resistente, sito a Capoterra loc. Tanca Sa Turri, distinto al NCU al F 7, part. 627.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dispone che Controparte_1 corrisponda entro il 5 di ogni mese a favore di l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli PEsona 3
oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT maturata e PE 1 e PE 2
maturande e al 50% delle spese straordinarie;
2. dispone il sequestro dell'immobile sito Capoterra loc. Tanca Sa Turri, distinto al
NCU al F 7, part. 627, cat A 4, classe 1, vani 3, r.c. 130,15.
3. Condanna Controparte 1 alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Cagliari in data 19.11.2024, nella camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il Presidente estensore
Dott. Mario Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5980 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2020, promossa da
Parte 1 nata a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ),
res.te in Cagliari, ed elettivamente domiciliata in CAGLIARI nella Via P. Cugia n°35,
presso lo studio dell'Avv. Antonella Laconi, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1 nato a Cagliari il 17 maggio 1969 c.f.
, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Carrara n. 22, C.F. 2
presso lo studio legale dell'avv. Anna Maria Lai, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "vista la dichiarata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Cagliari il 19.11.1994, contratto tra la sig.ra Parte 1 e Controparte_1
1) affidare il minore in via esclusiva alla madre la quale ne curerà l'istruzione e l'educazione, atteso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
2) porre a carico del sig. CP 1 un assegno, a titolo di contributo al mantenimento della famiglia, di € 800,00, o della misura che il Tribunale riterrà equa tenuto conto della situazione reddituale delle parti, tenendo conto del fatto che il sig. CP 1 si è
sempre sottratto anche all'obbligo di contribuire alle spese straordinarie dei figli e che avendo interrotto ogni rapporto con la loro madre, le spese straordinarie non possono essere concordate di volta in volta ma, si chiede, che vengano conglobate, a forfait,
nell'importo che verrà stabilito dal Tribunale a titolo di contributo al mantenimento del minore. In difetto prevedere il contributo del sig. CP 1 nella misura del 70% delle spese destinate ad “abbigliamento, istruzione e cultura, attività ludiche e sportive,
sanitarie in genere” ed ogni altra spesa straordinaria, che si renderà necessaria nell'interesse dei figli.
3) Inoltre, essendo provato il perdurante inadempimento del sig. CP 1 e il fatto che lo stesso sia proprietario dell'immobile sito a Capoterra loc. Tanca Sa Turri, distinto al
NCU al F 7, part. 627 (prod. n. 6), all'udienza del 11.09.202 disporre il sequestro del suddetto bene a garanzia del creditore." Nell'interesse della parte resistente: "il sig. Giudice disponga:
1) a carico del sig. CP_1 un assegno di mantenimento per i figli;
2) L'affidamento congiunto per i figli.
3) Si chiede, inoltre, che il sig. Giudice disponga la compensazione delle spese."
MOTIVI
Parte 1Con ricorso depositato in data 2.10.2020, ha adito questo Tribunale
chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore Per 1 in ragione del provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
la determinazione di un contributo per il mantenimento della famiglia nella misura onnicomprensiva di euro
800,00, in subordine che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio siano poste in capo al resistente nella misura del 70%.
A fondamento delle domande formulate, il ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Cagliari il 17.05.1969; che dalla loro unione sono nati i figli
PE 2 (23.06.2000), oramai maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per 1 (15.03.2006); che l'unione si è rivelata infelice a causa della condotta gravemente lesiva dell'integrità psico-fisico a suo danno;
di essersi allontanata dal domicilio coniugale e di aver domandato la separazione giudiziale dei coniugi con addebito e affidamento esclusivo dei figli (RG 8021/2014); che il comportamento deplorevole del padre ha avuto gravi ripercussioni sulla vita dei figli e che il Tribunale
per i Minorenni di Cagliari ha dichiarato la decadenza del resistente dalla responsabilità
genitoriale avendo accertato una “situazione di grave disagio a causa di continui maltrattamenti e delle violenze del padre sia verso di loro sia verso la madre”
(provvedimenti del 03.03.17 e del 14.04.17) ; che il resistente è stato, altresì,
riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia;
che il procedimento di separazione si è concluso con la sentenza n. 1038/2019, ove è stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore PE 1 alla madre, con conferma del contributo nella misura di € 300,00 per il mantenimento dei figli, mentre nulla è stato disposto in merito alle spese straordinarie.; che il resistente si è reso da subito inadempiente ali obblighi stabiliti e non ha mai ha chiesto di incontrare i propri figli,
pur conoscendo, il loro grave stato di disagio.
PE quanto concerne la condizione reddituale delle parti ha dedotto di prestare attività
lavorativa come collaboratrice domestica e di non avere un reddito certo;
mentre il ricorrente, è in condizione di reperire un'occupazione e ha manifestato una buona capacità reddituale acquistando, nel mese di aprile 2015 una nuova autovettura del costo di euro 34.000,00. Lo stesso, inoltre, usufruisce della casa coniugale, è
comproprietario di diversi immobili e ha percepito nel mese di novembre 2018 il TFR
pari ad euro 25.846,95.
*****
Con comparsa depositata il 16.02.2021 Controparte_1 si è costituito, non
,
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando che il contributo per il mantenimento dei figli venga stabilito tenendo conto del suo stato di disoccupazione ed altresì la possibilità di riavvicinarsi al figlio Per 1 anche con il supporto dei Servizi
Sociali.
** **
All'udienza presidenziale del 31.03.2021, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, il presidente delegato sentiva le parti personalmente comparse.
La ricorrente, confermato il contenuto del ricorso ha dichiarato: “La convivenza non è
ripresa; attualmente vivo come prima presso una zia in via Flavio Gioia. Dopo la separazione ho partecipato ad un corso per OSS e ho svolto qualche lavoro. Ho appena concluso un rapporto di lavoro a tempo determinato come OSS. Ho un glaucoma che comporta visite periodiche ogni sei mesi. Lui non mi ha versato quanto dovuto per il
mantenimento. Lui lavora. I figli PE 1 e PE 2 di 15 e 20 anni vivono anche ora con me.
Il resistente ha, invece, dichiarato: “confermo il contenuto della comparsa. Attualmente
sto abitando nella ex casa coniugale in Capoterra di mia esclusiva proprietà. Non sto lavorando e non ho reddito al momento. È vero che non sto versando alcunché alla ricorrente. Vivo con l'aiuto dalla CP 2 e non mi è stato concesso il reddito di cittadinanza ed il REIS. Svolgo qualche lavoro occasionale se e quando capita.”
Con ordinanza resa in data 16.04.2021 il Presidente in via provvisoria e urgente ha confermato quanto disposto in sede di separazione;
****
Nella seconda fase del giudizio, con il deposito di memoria integrativa, parte ricorrente ha insistito nelle argomentazioni dedotte e nelle domande formulate nel ricorso introduttivo.
Nel proseguo di causa con sentenza non definitiva n. 2926 del 28.09.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza del sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 n. 6 c.p.c..
Con successivo provvedimento del 31.03.2022 il Giudice ha ordinato all'INPS di fornire informazioni sulla situazione contributiva e occupazionale attuale del resistente.
All'udienza dell'11.09.2023, tenutasi in modalità cartolare, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
******
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 2926/2021 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quanto agli aspetti personali relativi alla prole, deve darsi atto che nelle more del giudizio il figlio Per 1 è divenuto maggiorenne e nulla deve disporsi in ordine alle modalità di affido e regime di incontri con il padre.
Passando a deliberare le questioni economiche relative ai figli delle parti, va confermato l'obbligo paterno di contribuire al loro mantenimento in quanto PE 1 è appena diciottenne e verosimilmente studia tanto che lo stesso resistente ha domandato di che venga posto a suo carico l'obbligo di provvedere al suo mantenimento con un importo che tenga conto dello stato di disoccupazione.
PE determinare la misura del contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei minori, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con l'ordinanza presidenziale in atti è stato posto a carico dell' CP 1 l'obbligo di corrispondere, l'importo di euro 300,00 così come stabilito in sede di separazione.
In tale sede si era tenuto conto dello stato di disoccupazione del resistente, circostanza confermata dal resistente.
Deve osservarsi che come emerso dall'estratto conto previdenziale, relativo al periodo
31.10.1988 30.04.22, depositato dall'INPS in ottemperanza dell'ordine ex art. 213
c.p.c., risulta aver svolto attività lavorativa, anche se non stabilmente fino a tale data. Lo
stesso inoltre risulta proprietario di un immobile, usufruisce della casa coniugale ed ha ricevuto il tfr, per l'importo sopra riportato Risulta, invece, invariata la situazione economica della resistente, la quale presta attività
lavorativa come collaboratrice domestica e percepisce una retribuzione di euro 500,00
circa.
Tanto esposto, ritiene dunque il collegio che l'importo da porsi a carico del resistente debba essere confermato nella misura di euro 300,00 (oltre rivalutazione maturata e maturanda), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La misura suddetta deve ritenersi proporzionata anche in considerazione della capacità
di produzione di reddito del resistente.
*****
Va accolta la ulteriore domanda formulata dalla ricorrente, relativa alla richiesta di porre a garanzia dell'assegno di mantenimento per il figlio in considerazione dell'elevato rischio di inadempimento degli obblighi di natura economica da parte dell' CP_1 - il trasferimento in favore della ricorrente l'immobile sito a Capoterra loc.
Tanca Sa Turri, distinto al NCU al F 7, part. 627, di proprietà del resistente.
Sul punto, giova precisare che il sequestro previsto dall'art. 8 legge n. 898/70 come modificata dalla legge n. 74/87, non presuppone, a differenza del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., l'accertamento del fumus boni iuris del credito vantato e del periculum in mora per il soddisfacimento del credito medesimo,
bensì l'esistenza di un credito (l'assegno determinato in sede di separazione e nell'ordinanza presidenziale del corrente procedimento) e l'accertamento
dell'inadempimento dell'obbligato.
Il sequestro in oggetto, non avente natura cautelare e inidoneo a convertirsi in pignoramento, assolve alla finalità di impedire la libera disponibilità dei beni o crediti dell'obbligato a garanzia dell'adempimento degli obblighi di mantenimento (fatta salva la possibilità del creditore di aggredire quei beni o quei crediti secondo le forme ordinarie del pignoramento in caso di effettivo mancato adempimento).
Nel caso in esame ricorrono i presupposti per accogliere la domanda di garanzia richiesta, disponendo il sequestro dell'immobile indicato dalla ricorrente, considerato che la Pt_1 ha rappresentato che il resistente non ha mai versato l'assegno stabilito per il mantenimento dei figli. Tale circostanza deve ritenersi provata sia sulla base della documentazione in atti (decreto adottato dal Tribunale per i Minorenni di Cagliari di decadenza dalla potestà di genitore), sia per la mancata contestazione sul punto da parte del resistente (il quale ha ammesso di non corrispondere il mantenimento all'udienza presidenziale). PEtanto, va disposto il sequestro dell'immobile di proprietà del resistente, sito a Capoterra loc. Tanca Sa Turri, distinto al NCU al F 7, part. 627.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. Dispone che Controparte_1 corrisponda entro il 5 di ogni mese a favore di l'importo di euro 300,00 a titolo di mantenimento dei figli PEsona 3
oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT maturata e PE 1 e PE 2
maturande e al 50% delle spese straordinarie;
2. dispone il sequestro dell'immobile sito Capoterra loc. Tanca Sa Turri, distinto al
NCU al F 7, part. 627, cat A 4, classe 1, vani 3, r.c. 130,15.
3. Condanna Controparte 1 alla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge
Così deciso in Cagliari in data 19.11.2024, nella camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile del Tribunale.
Il Presidente estensore
Dott. Mario Farina