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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 801/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati: dott.SA Rita Rigoni Presidente dott.SA Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.SA Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 801/2024 CC da:
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
ARMELLINI e DEl'avv. MONICA MOCELLIN DE Foro di Padova, giusta procura in atti;
contro
(C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. FRANCESCA Controparte_1 C.F._2
PIERANTONI DE Foro di Bergamo, giusta procura in atti;
e con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, a cui la Cancelleria ha trasmesso gli atti il 19.09.2024.
CONCLUSIONI
Per Pt_1
1 “Si chiede … che venga dichiarata l'inammissibilità DEle avverse note conclusionali in quanto si discostano dalle indicazioni fornite dal Collegio all'udienza ed in violazione DE principio di sinteticità degli atti.
In ogni caso, si richiamano le conclusioni formulate con l'atto di citazione in appello, nonché tutte le deduzioni formulate nei precedenti atti e verbali di causa e si chiede che la causa venga trattenuta in decisione”;
“IN VIA PRELIMINARE:
- previo accertamento incidentale, ai sensi DEl'art 67, 3° comma, l. 218/1995, DEla non riconoscibilità DEla sentenza DE Tribunale DE nono Distretto di Famiglia DEla circoscrizione di Managua
(Nicaragua) n. 2845/2023 DE 4 dicembre 2023 ai sensi DEl'art. 64, lett. b, DEla l. 218/1995, per non essere stato l'atto introduttivo DE procedimento nicaraguense portato a conoscenza DE convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge DE luogo dove si è svolto il processo, e comunque per essere il processo avvenuto in violazione dei diritti essenziali DEla difesa alla stregua di quanto dedotto nei quattro motivi di appello svolti in atti,
- accogliersi l'appello e, per l'effetto, annullarsi la sentenza DE Tribunale di Padova n. 767/2024 DE 9 aprile 2024 nella parte in cui ha ritenuto che debba trovare “pieno riconoscimento nel nostro ordinamento la sentenza DE Tribunale di Managua paSAta in giudicato” e, conseguentemente, ha dichiarato la ceSAzione DEla materia DE contendere sulla domanda di scioglimento DE matrimonio e di riconoscimento DEl'assegno divorzile, comprese le statuizioni preliminari e consequenziali, e per
l'effetto;
- ordinarsi al competente ufficio di stato civile di NO DE RA (VI) la cancellazione DEle iscrizioni DEla sentenza nicaraguense nei registri DElo stato civile;
NEL MERITO:
- ai sensi DEla legge nicaraguense citata in atti, applicabile alla fattispecie ai sensi DEl'art. 8 DE Reg.
n. 1259/2010, pronunciarsi lo scioglimento DE matrimonio celebrato a Spalato (Croazia) il 21 agosto
2002 e trascritto presso l'Ufficio di Stato civile DE Comune di NO DE RA (VI) in data 10 gennaio 2003, Registro Atti di Matrimonio, Parte II, Serie C;
- ai sensi DEla legge n. 898/70, porre a carico di un assegno divorzile mensile pari ad Controparte_1
€ 3.500 (tremilacinquecento mensili a decorrere dalla domanda), o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da versare al marito entro il giorno 5 di ogni mese con Parte_1
rivalutazione monetaria come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:
2 1) Vero che nell'anno 2002, allorché e si sposarono, decisero di Parte_1 Controparte_1
comune accordo di vivere a Roma per assecondare le esigenze professionali DEla signora?
2) Vero che l'accordo prevedeva che il sig. lasciasse neceSAriamente il suo posto di lavoro Pt_1 presso l'ONU?
3) Vero che solo il ricorrente, portava tutti gli anni i figli dal dentista accompagnandoli presso lo studio DEla dottoreSA in Italia senza la presenza DEla moglie? Persona_1
4) “Vero che Lei sapeva che nel mese di novembre 2023, quando sono state effettuate le notificazioni per la citazione a comparire nel procedimento di divorzio nicaraguense tramite “edictos” pubblicati sui mezzi di comunicazione di maSA, il Dott. si trovava in Croazia ed era reperibile al Pt_1 seguente indirizzo Mažuranićevo šetalište n. 31, Spalato (Croazia)
Si indicano a testi sui capitoli 1-4 i sigg. (Croazia) e osovo) e la dottoreSA Testimone_1 Persona_2
; il capitolo 5 è solo per interrogatorio DEla Dott.SA . Persona_1 CP_1
B) Disporsi c.t.u. medico-legale per accertare le condizioni di salute DE ricorrente e CTU contabile per la ricostruzione DEla carriera lavorativa e previdenziale DEle parti con previsione di carriera futura e trattamento economico e previdenziale attuale e futuro.
Ci si oppone all'ammissione DEle istanze istruttorie dedotte dall'odierna appellata nei propri atti di primo grado in quanto inammissibili e/o irrilevanti.
C) si depositano gli altri documenti contenuti nel fascicolo di parte di 1° grado, e si chiede alla cancelleria di disporre l'acquisizione DEl'intero fascicolo di 1° grado ai sensi DEl'art. 347 c.p.c.
IN OGNI CASO:
Con onorari e spese rifuse in relazione ad entrambi i gradi DE giudizio”;
per : CP_1
“In via principale: Respingere il ricorso in appello proposto da , in quanto infondato in Parte_1 fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti dalla convenuta appellata e per l'effetto confermare la sentenza n.789 emeSA il 09.04.24 dal Tribunale di Padova in composizione collegiale, con condanna al pagamento DEle spese di lite a carico DEl'appellante.
Nella denegata ipotesi in cui venga riformata la sentenza di primo grado:
In via pregiudiziale: rilevato che lo scioglimento DE matrimonio contratto a Spalato il 21.08.02 da
e , chiesto in questa sede dal ricorrente con applicazione DEla legge Controparte_1 Parte_1
nicaraguense, è stato già pronunciato dal Tribunale DE nono distretto di Managua, preventivamente adito dall'odierna resistente, con sentenza n.283/23 emeSA il 4.12.23 e che detta sentenza è stata trascritta dall'Ufficiale DElo Stato civile DE Comune di NO ove l'atto di matrimonio si trova
3 trascritto, dichiarare l'inammissibilità DE ricorso promosso da
contro
Parte_1 Controparte_1 per lo scioglimento DE matrimonio e l'estinzione DE presente giudizio.
In ogni caso dichiarare l'inammissibilità DE ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
anche per quanto concerne la domanda accessoria di assegno divorzile e rigettarlo Controparte_1 stante l'inammissibilità DEla domanda di stato, presupposto principale su cui si fondava.
In via pregiudiziale subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovesse sussistere la giurisdizione sulla domanda accessoria di assegno divorzile, respingerla in ogni caso non essendo applicabile la legge italiana.
In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi in cui dovesse sussistere la giurisdizione italiana sulla domanda accessoria di assegno divorzile e fosse applicabile la legge italiana, respingere la domanda in quanto infondata, eccessiva, pretestuosa e persino temeraria.
Dichiarare l'inammissibilità DEla domanda nuova relativa alla cancellazione nello stato civile DE
Comune di NO DE RA DEla trascrizione DEla sentenza di divorzio emeSA dal Tribunale di
Managua.
In via istruttoria: ammettere le prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova:
1)Vero che la famiglia trascorreva le vacanze estive e talvolta quelle natalizie per Controparte_2
ugual periodo in Italia ed in Croazia;
2) Vero che la famiglia quando abitava a Roma aveva assunto una collaboratrice Controparte_2
domestica e con la nascita di nel 2006 assumeva una baby-sitter di nome che Per_3 Persona_4
accudiva il neonato tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 15;
3) vero che nell'agosto 2007 si trasferiva con la famiglia in TI per Persona_4 Controparte_2
accudire e lì vi rimaneva per tre mesi;
Per_3
4) vero che in TI la famiglia per tutta la durata DE soggiorno assumeva due Controparte_2
donne, una per accudire il minore ed una per occuparsi DEle faccende domestiche;
5) vero che in OP la famiglia assumeva una domestica per la cura DEla casa ed Controparte_2
una baby-sitter per i figli;
6) vero che la baby-sitter etiope nell'estate DE 2012 era al seguito DEla famiglia Persona_5
in occasione DEle vacanze che avrebbero trascorso in Italia e in Croazia per Controparte_2 coadiuvare i genitori nell'accudimento di e appena raggiunta l'Italia dopo alcuni giorni Per_6 scappò dall'abitazione;
7) vero che in concomitanza con il trasloco nel 2014, si recava in Persona_7 Parte_1
Brasile per assistere alla partita inaugurale dei mondiali di calcio Brasile-Croazia;
4 8) vero che la famiglia durante la permanenza a Panama assumeva una domestica Controparte_2 che all'occorrenza accudiva i bambini, quando rincasavano da scuola nel pomeriggio;
9) vero che a Panama i figli usufruivano di un servizio di scuolabus che prelevava i minori davanti a casa e lì li riportava nel pomeriggio terminate le lezioni;
10) vero che la famiglia durante la permanenza in Nicaragua assumeva due Controparte_2
domestiche, una per curare la pulizia DEla casa ed una come cuoca;
11) vero che in Nicaragua la ha assunto anche un giardiniere che svolge anche servizio di CP_1
trasporto per andare a prendere i figli a scuola;
12) vero che nel 2019 e nel 2021 ha sostenuto due concorsi presso WFP curati Parte_1 dall'agenzia esterna Devex per aggiudicarsi un contratto fisso;
13) vero che ha superato le prove dei due concorsi;
14) vero che ha lavorato come consulente per il WFP ufficio di Panama dal 2017 al Parte_1
2023;
15) vero che ha sostenuto gli esami per stabilizzare il contratto di consulenza;
CP_3
16) vero che ha superato il concorso interno per avere un contratto fixed term CP_3 nell'Ufficio Regionale di Panama;
Si indicano quali testimoni: , , (sui capitoli da 1 a Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
11 e 14), (sui capitoli 2-3), (su tutti i capitoli) ed il Responsabile Persona_4 Testimone_5 risorse umane di WFP presso la sede di Roma, in carica nel momento in cui sarà fiSAta l'audizione DE teste (sui capitoli da 12 a16).
Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie per tutti i motivi già indicati nel giudizio di primo grado e per quanto verbalizzato in sede di udienza con riferimento alla memoria ex art.473 bis n.17 III
Comma Cpc DE 23.02.24 e ci si oppone alle due CTU richieste tardivamente in sede di appello, come tali inammissibili, e peraltro aventi carattere meramente esplorativo.
In ogni caso: spese competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, interamente rifusi.
Ordinare la cancellazione DEle frasi offensive indicate nella propria memoria ex art. 473 bis n.17 II comma Cpc DE 16.02.24 riportate a pag. 21 e 22 DEla memoria avversaria DEl'08.02.24 ed assegnare alla parte offesa una somma a titolo di risarcimento DE danno ex art. 89 Cpc”;
per la Procura Generale:
Nulla.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5
1. , cittadino italo-croato residente in [...], ha instaurato il 24.08.2023 davanti al Parte_1
Tribunale di Padova la causa di scioglimento DE matrimonio civile contratto il 21.08.2002 in Croazia con , cittadina italiana residente in Nicaragua, nonché per il riconoscimento di un Controparte_1 assegno divorzile a carico di quest'ultima.
Ha dedotto che il matrimonio era stato trascritto presso il Comune di NO DE RA (VI).
Ha spiegato che i coniugi hanno svolto “ruoli diplomatici” nell'ambito DEle Nazioni Unite che li hanno portati a viaggiare nel mondo cambiando residenza circa ogni tre-quattro anni;
in particolare, dal 2020 si sono trasferiti in Nicaragua ove ancora risiedono.
Ha collegato la giurisdizione/competenza DE Tribunale di Padova:
- all'art. 3, lett. b), DE Regolamento Bruxelles II Ter, il quale radica la giurisdizione DE Paese di cui i due coniugi sono cittadini;
- all'art. 473 bis 47 c.p.c., il quale prevede la competenza territoriale di qualunque Tribunale DEla
Repubblica Italiana nel caso in cui convenuto ed attore abbiano la residenza all'estero.
Ha indicato, quanto alla legge applicabile, in base all'art. 8, lett. a), DE Regolamento Roma III, quella DE Paese di residenza abituale dei coniugi, ossia il Nicaragua [Paese che, all'art 137, co. 1, lett. c), DE
Codice di Famiglia, prevede il divorzio diretto che può essere chiesto anche per volontà di uno solo dei coniugi e senza la necessità di allegare alcuna motivazione].
Ha precisato, in ordine alla domanda di assegno divorzile, - per un verso - che la competenza giurisdizionale DE Giudice Italiano deriva dal Regolamento n. 4/2009, il cui art. 3, lett. c), riconosce la competenza DEl'Autorità Giurisdizionale chiamata a pronunciarsi su questioni afferenti allo status, e - per altro verso - che è applicabile la Legge Italiana in forza DEl'art 15 Reg cit. che richiama il
Protocollo DEl'Aja DE 23.11.2007, il cui art. 5 designa la Legge DElo Stato con cui i coniugi mantengono un collegamento più stretto, che sarebbe l'Italia.
Ha formulato domanda di assegno divorzile nella misura di € 3.500,00 mensili, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dal nostro Ordinamento, sia riguardo alla componente assistenziale, sia riguardo alla componente perequativo-compensativa.
2. si è costituita davanti al Tribunale di Padova eccependo: Controparte_1
- l'inammissibilità DEla domanda di divorzio, essendo già stato pronunciato dal Giudice DE
Nicaragua con Sentenza ormai paSAta in giudicato (v. giudizio instaurato avanti il Tribunale di
Managua il 18.04.2023 - ossia quattro mesi prima di quello innanzi al Tribunale di Padova - e definito medio tempore il 04.12.2023 con Sentenza N° 285/2023, paSAta in giudicato e già trascritta sia dal
Comune di Managua, che dal Comune di NO DE RA);
6 - l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 64 DEla L. n. 218/1995 per il riconoscimento di tale Sentenza nel nostro Ordinamento;
- la ceSAzione DEla materia DE contendere sulla domanda di status ed il conseguente difetto di giurisdizione DE Giudice Italiano sulla domanda accessoria relativa all'assegno divorzile;
- in subordine, l'incompetenza territoriale DE Tribunale di Padova, stanti - da un lato -
l'inapplicabilità DEl'art. 473 bis 47 c.p.c. (non essendoci la “mancanza di figli” chiesta dalla norma) e - dall'altro - il collegamento più stretto con Vicenza.
La ,nel merito, ha contrastato la sussistenza dei presupposti (v. criterio alimentare e criterio CP_1
compensativo-perequativo) per il riconoscimento DEl'assegno divorzile in favore DE marito
3. Con Sentenza N° 767/2024, pubblicata il 09.04.2024, il Tribunale di Padova ha statuito:
“… deve trovare pieno riconoscimento nel nostro ordinamento la sentenza DE Tribunale di Managua, paSAta in giudicato.
Ciò comporta la ceSAzione DEla materia DE contendere nel presente giudizio (cfr Tribunale Reggio
Emilia 22.03.14) sia sulla domanda di divorzio, sia sulla domanda accessoria di riconoscimento DEl'assegno divorzile avanzata dal ricorrente invocando la giurisdizione italiana ai sensi DEl'art 3 lett. c) Reg. 4/2009 (la ceSAzione DEla materia DE contendere in ordine all'azione di status avanti al giudice italiano, infatti, automaticamente comporta il venir meno DEla vis attractiva di detta autorità sull'accessoria domanda alimentare), né la sola domanda di assegno divorzile può radicare la competenza giurisdizionale DE giudice italiano per insussistenza anche degli altri criteri alternativi previsti dalle lettere a) e b) DEl'art 3 DE Reg 4/2009 (ovvero il luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il luogo di residenza abituale DE creditore DEla prestazione, criteri che entrambi individuano, nel caso di specie, la competenza giurisdizionale DE Tribunale DE Nicaragua).
Per quanto riguarda, infine, le spese di lite ed avuto riguardo al principio DEla soccombenza virtuale, deve ritenersi che, stante il paSAggio in giudicato DEla sentenza DE Nicaragua nelle more DE giudizio, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
…
1. dichiara ceSAta la materia DE contendere;
2. compensa le spese di lite.
4. In particolare, il Giudice di prime cure ha evidenziato che:
- il procedimento innanzi al Tribunale di Managua ha determinato una litispendenza internazionale
“antecedente”;
7 - la notifica DE relativo atto introduttivo è stata effettuata a considerandolo “persona con Parte_1 domicilio sconosciuto” e non alla sua residenza anagrafica in Nicaragua;
detta residenza coincideva con quella DEla famiglia, da cui pacificamente egli si era allontanato da mesi, per trasferirsi all'estero
[pur mantenendo la residenza anagrafica in Nicaragua] senza avere fornito alla moglie un preciso domicilio dove poter essere rintracciato;
quindi, egli era soggetto irreperibile presso la residenza anagrafica e di domicilio sconosciuto (lo sarebbe stato anche per la Legge Italiana);
- la procedura DE Nicaragua appare maggiormente garantista DE diritto di difesa DE convenuto rispetto a quella Italiana, posto che, se la notifica è effettuata ex art 176 DE locale codice di procedura nicaraguense, viene nominato alla parte un difensore d'ufficio;
- il difensore d'ufficio di oltre ad avere depositato nel termine assegnato la comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, ha partecipato all'udienza ed alla lettura DEla Sentenza, assistendolo in tutte le fasi DE giudizio e svolgendo attività difensiva nel suo interesse, fra la quale è rientrata anche la dichiarazione di non volere appellare la decisione [di cui potrà dolersi nei confronti DE Pt_1 medesimo difensore d'ufficio].
- ne è derivata la ceSAzione DEla materia DE contendere in Italia sia sulla domanda di divorzio, sia sulla domanda accessoria di riconoscimento DEl'assegno divorzile avanzata dal marito invocando la giurisdizione italiana ai sensi DEl'art. 3 lett. c) Reg. n. 4/2009;
- la ceSAzione DEla materia DE contendere in ordine all'azione di status avanti al Giudice Italiano ha comportato automaticamente il venir meno DEla vis attractiva sull'accessoria domanda alimentare, né la sola domanda di assegno divorzile può radicare la competenza giurisdizionale DE Giudice
Italiano per insussistenza anche degli altri criteri alternativi previsti dalle lettere a) e b) DEl'art 3 DE
Reg 4/2009 (v. il luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il luogo di residenza abituale DE creditore DEla prestazione, criteri che entrambi individuano la competenza giurisdizionale DE
Tribunale DE Nicaragua).
5. ha proposto impugnazione formulando le seguenti doglianze. Parte_1
A) Ha insistito di non avere ricevuto la notificazione DEl'atto introduttivo DE procedimento in
Nicaragua perché, sebbene sia pacifico che egli risiede e risiedeva in Nicaragua, è stato erroneamente considerato come “persona di domicilio sconosciuto”; pertanto, la citazione in giudizio gli è stata comunicata non direttamente bensì mediante la pubblicazione degli “edictos” su giornali e siti nicaraguensi di cui egli non è mai venuto a conoscenza.
B) Ha lamentato che il procedimento in Nicaragua è avvenuto in violazione DE diritto di difesa, visto che gli è stato concesso un termine di solo tre giorni per costituirsi in giudizio.
8 C) Ha denunciato che la Sentenza nicaraguense deve considerarsi emeSA in violazione DE diritto di difesa anche per il fatto che il suo paSAggio in giudicato è avvenuto attraverso una dichiarazione che l'avvocato d'ufficio, a sua totale insaputa, ha rilasciato il giorno stesso DEl'emanazione a seguito DEla lettura in udienza.
6. ha ribadito in appello le eccezioni già formulate in I Grado ed ha aderito alla Controparte_1
pronuncia di Padova.
7. La Procura Generale nulla ha osservato.
8. L'appello è infondato e deve essere respinto.
I. Risulta pacifico in causa che nel dicembre DE 2022 si è allontanato dalla casa Parte_1
coniugale di Managua (Nicaragua) senza farvi più ritorno (se non per alcuni giorni nel luglio DE 2023)
e si è trasferito all'estero senza comunicare “dove”, pur mantenendo la residenza anagrafica a Managua presso la steSA abitazione familiare.
Siffatto allontanamento è tutt'ora in corso e sono paSAti ben due anni, durante i quali - pur Pt_1
avendo mantenuto la residenza anagrafica a Managua - non vi è mai rientrato;
quindi, è evidente che non si è trattato di uno spostamento “momentaneo” e neppure “temporaneo”.
Secondo l'odierno appallante, l'atto introduttivo DE divorzio in Nicaragua avrebbe dovuto essere notificato in Croazia, perché non poteva non sapere che il marito si trovava in Controparte_1
Croazia, suo paese di origine, dove - a suo dire - egli possiede una casa in comproprietà con la madre ed il fratello all'interno di un condominio.
Invero, non sono stati forniti riscontri concreti e sicuri circa il fatto che la effettivamente CP_1 potesse/dovesse conoscere con esattezza il “nuovo indirizzo” DE marito in Croazia.
D'altro canto, il “domicilio” non è un dato che risulta all'anagrafe e - a tutt'oggi - non è Parte_1
residente in [...], perché ha mantenuto la residenza anagrafica a Managua.
Nel ricorso introduttivo DE I Grado - notificato da il 13.11.2023 durante la pendenza DE Pt_1
giudizio nicaraguense - e nella documentazione ivi allegata non vi è alcun riferimento al suo
“domicilio croato”, essendoci la sola dichiarazione DEla residenza anagrafica di Managua, dove la sapeva che il marito non abitava più da quasi un anno;
inoltre, all'epoca DEl'allontanamento, CP_1 egli operava ancora per l'Ufficio WFP di Panama e poteva anche essere in viaggio per motivi di lavoro.
Proprio - davanti al Tribunale di Padova - ha affermato di essere stato “curato” in Svizzera, in Pt_1
Croazia ed in diverse città italiane, indicando una situazione personale piuttosto “itinerante” ed - così - eludendo l'indicazione di un qualunque indirizzo di riferimento.
Quando - in data 18.04.2023 - ha instaurato la causa divorzile in Nicaragua sapeva Controparte_1
solo che il marito non abitava più presso la casa coniugale da dicembre DE 2022, fatto che è stato
9 accertato dal Tribunale di Managua attraverso la disamina dei movimenti migratori;
per cui, l'adito
Tribunale ha considerato di “domicilio sconosciuto” ai sensi DEl'art. 176 DE Codice di Pt_1
Famiglia DE Nicaragua ed ha disposto la notifica mediante edictos.
Sul punto, nella Sentenza N° 285/2023 DE Tribunale di Managua, viene spiegato che nello stesso procedimento è stata emeSA una prima Sentenza in data 20.11.2023 “annullata” per omeSA citazione DE convenuto e “riformulata” all'esito DElo stesso procedimento (n. 002567-ORM5-2023-FM) in data
04.12.2023 con il rispetto DE diritto di difesa e la convocazione DE convenuto secondo le leggi DE
Nicaragua, poiché la notifica non è avvenuta “por la tabla de aviso” [v. “bacheca” DE Tribunale], bensì per “edictos” ai sensi DE menzionato art. 176 DE Codice DEla Famiglia nicaraguense, ossia mediante pubblicazione su di un giornale a diffusione nazionale e sul portale web DEle pubblicazioni giudiziali nicaraguensi per tre giorni consecutivi.
II. A quest'ultimo proposito, giova osservare che lo spirare DE termine di comparizione di tre giorni lavorativi dall'ultima pubblicazione non ha comportato la dichiarazione di contumacia DE convenuto e non lo ha privato di alcuna tutela;
anzi - in osservanza DE citato l'art.176 - la sua Parte_1
“mancata comparizione” (da non confondere con la mancata costituzione) ha comportato la nomina di un difensore d'ufficio che si è poi costituito nella procedura ed ha svolto attività difensiva nel suo interesse.
Che si sia trattato di termine di “comparizione” e non di “costituzione” si evince dalla pronuncia in cui si legge:
“visto che il convenuto non si è presentato presso questo ufficio, la presente autorità ha Parte_1 nominato un rappresentante legale in qualità di difensore d'ufficio nella persona DEl'avvocato
Elheonor Guadalupe Quinto Castellon affinché rappresenti gli interessi DE signor e che Parte_1
è stata citata per la comparsa di risposta”.
Ne consegue che - ai fini DEla notifica - è stato correttamente ritenuto di domicilio sconosciuto Pt_1
e non reperibile presso la residenza anagrafica coincidente con la casa familiare di Managua, dove - alla fine DE 2022 - egli ha lasciato in maniera definitiva la moglie e due figli minorenni senza indicare alcun nuovo indirizzo di riferimento di cui non si ha tutt'ora precisa notizia.
III. Il giudizio di divorzio - secondo la Legge DE Nicaragua - può essere pronunciato ad istanza di una sola parte e senza dover addurre motivazione;
ciò significa che il Tribunale di Managua avrebbe pronunciato in ogni caso il divorzio richiesto da , anche se il marito non fosse stato Controparte_1
d'accordo; si tratta - comunque - di ipotesi inverosimile, essendo stata smentita dal contenuto DE ricorso innanzi al Tribunale di Padova in cui è stata fatta espreSA domanda di scioglimento DE matrimonio.
10 IV. Pretestuosa è la doglianza di relativa alla violazione DE diritto di difesa rispetto alla Pt_1
pronuncia accessoria di assegno divorzile, poiché - a suo dire - la mancata conoscenza DE giudizio nicaraguense gli avrebbe impedito di chiedere l'assegno divorzile in quella sede.
In verità, non pare sussistere - ancora oggi - preclusione alcuna alla facoltà di domandare l'assegno divorzile in Nicaragua;
difatti, gli artt. 138 e 539 DE Codice DEla Famiglia nicaraguense sembrano prevedere che le statuizioni in materia di “affidamento” ed “alimenti” sono sempre soggette a modifica, se ne ricorrono i presupposti, ciò a prescindere dall'impossibilità di impugnare la decisione sullo status
[diritto - peraltro - rinunciato dalla difesa di ]; detta domanda può essere presentata Pt_1
autonomamente, non essendo per forza congiunta allo scioglimento DE vincolo DE matrimonio, come prevede l'art.173 DE Codice DEla Famiglia nicaraguense.
V. A ben vedere, l'odierno appellante vuole applicare la Legge DE Nicaragua solo ai fini DE c.d. divorzio diretto, ma rivendica un assegno divorzile da € 3.500,00 al mese che collega alla disciplina normativa ed alla giurisprudenza esistenti in Italia, le quali - però - non trovano spazio nel caso di specie.
Innegabile è la contraddizione fra l'invocare la Legge DE Nicaragua, in quanto Nazione in cui entrambi i coniugi risiedono, e pretendere di vedere osservata la Legge Italiana quanto all'assegno divorzile, perché l'Italia sarebbe la Nazione con cui il matrimonio ha un “collegamento” più stretto.
L'art. 3 DE Protocollo DEl'Aia DE 23.11.2007 stabilisce, quale norma generale sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, quella DEla residenza abituale DE creditore;
tuttavia, se vi è opposizione, si applica la deroga DEl'art. 5.
- essendo “contrario” alla norma generale di cui all'art.
3 - invoca l'art. 5, ossia la norma Parte_1 speciale che ammette la legge di un altro Stato, precisamente quella DEl'ultima residenza abituale comune che presenti un collegamento più stretto con il matrimonio.
I coniugi , prima di risiedere in Nicaragua (v. 2020-2024), risiedevano a Panama (v. Controparte_2
2014-2020) e prima ancora in OP (v. 2010-2014) e prima ancora in TI (v. 2007-2009).
Quindi, la norma speciale in parola, nel rimandare “in particolare all'ultima residenza comune”, non può che riferirsi al Nicaragua, Stato con il quale vi è stato un forte criterio di connessione che ha giustificato la giurisdizione e competenza sul divorzio, alla luce base DElo stabile insediamento DE nucleo familiare in questo Paese.
Dal momento che la disposizione non rimanda ad una qualsiasi DEle residenze avute dai coniugi che presenti il più stretto collegamento con il matrimonio, l'Italia non solo non è lo Stato in cui le parti hanno la residenza, ma non è neppure lo Stato in cui hanno avuto l'ultima residenza comune;
piuttosto,
11 è lo Stato in cui hanno avuto la prima di cinque complessive residenze (dal 2002 al 2007) e dove gli ex coniugi non risiedono più da almeno 15 anni.
L'appellante ha sostenuto che il matrimonio presenta il collegamento più stretto con l'Italia, ma l'art. 5 che si pretende di applicare rimanda “in particolare all'ultima residenza comune”, mentre l'art. 3 considera - in via generale - la sola legge DEla residenza DE creditore e non dei coniugi.
VI. , fin dal momento in cui si è costituita davanti al Tribunale di Padova, ha eccepito Controparte_1 in via pregiudiziale che la pronuncia di divorzio era stata emeSA in Nicaragua e trascritta dall'Ufficiale di Stato Civile Italiano.
Il Collegio ha incidentalmente riconosciuto l'efficacia DEla Sentenza DE Tribunale di Managua ed ha dichiarato ceSAta la materia DE contendere sia sul divorzio che sulla domanda accessoria di riconoscimento DEl'assegno divorzile avanzata [a prescindere dalla cittadinanza di una DEle parti] ai sensi DEl'art. 3 lett. c) DE Reg. n. 4/2009, il quale - difatti - non può radicare la competenza giurisdizionale DE Giudice Italiano per insussistenza degli altri criteri alternativi di cui all'art. 3 lett. a)
e b) DE Reg. n. 4/2009 (v. residenza abituale DE convenuto o residenza abituale DE creditore).
9. Non resta che confermare la decisione impugnata.
10. Le spese DE gravame seguono la soccombenza DEl'appellante e si liquidano in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore indeterminabile e di media complessità.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e CONFERMA la Sentenza impugnata.
2. CONDANNA l'appellante a rifondere all'appellata le spese DE gravame liquidate nella misura di € 5.200,00 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge).
3. DÀ ATTO, ai sensi DEl'art. 13, comma 1 quater, DE DPR 115/2002, DEla sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte DEl'appellante soccombente DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso in appello, a norma DE comma 1 bis DElo stesso art. 13, se dovuto.
Venezia, 16.12.2024.
La Relatrice
Dott.SA Barbara Gallo
12 La Presidente
Dott.SA Rita Rigoni
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