TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3661/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3661/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefania Gaudenzi)
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Cotignola (RA), Via della Repubblica n. 8 (avv. Silvia Leopardi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28.08.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in LL RI (RN) il
02.06.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2013;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di LL RI (RN) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_1 Per_2
ad esercitare ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà i figli presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dei medesimi verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascuno di essi, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia dei minori, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui i minori esprimano il desiderio di voler sentire l'altro genitore. ed manterranno la residenza con la madre, presso la quale Per_1 Per_2
restano collocati prevalentemente, mentre il padre potrà vederli e tenerli con sé nei modi e tempi quì di seguito indicati:
2.a) Settimanale 1^ settimana: 2 pomeriggi (a titolo esemplificativo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola al dopo cena;
2^ settimana: 2 pomeriggi (a titolo esemplificativo martedì
e giovedì) dall'uscita da scuola al dopo cena nonché dalle ore 16 del sabato alle ore 10 della domenica. E così via via alternando di settimana in settimana. Periodi di permanenza più ampi dei figli presso il padre verranno eventualmente concordati dai genitori a partire dallo stesso mese, dell'anno successivo, dell'udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale, compatibilmente con le esigenze di adattamento dei bambini.
2.b) Periodo estivo (da intendersi quello coincidente con la chiusura delle scuole) i figli frequenteranno il CRE dalle 8 alle 16 per cui restano invariati i tempi e modi di frequentazione già indicati al punto 2.a) cui andranno ad aggiungersi 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno, nei quali i figli potranno andare in vacanza con ciascun genitore. Per l'estate 2024 restano fermi i 15 giorni anche non consecutivi ma con valutazione delle notti consecutive di pernottamento dei figli presso il padre in base alle reazioni dei minori, ossia rispettando i di loro tempi di adattamento alla nuova realtà, e comunque non superiori a 3 notti consecutive.
2.c) Vacanze natalizie e pasquali a decorre dal 01/01/2025 in pari tempo con ciascun genitore (7 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, la Vigilia di Natale con la madre ed il pranzo di Natale con il padre, secondo le rispettive tradizioni familiari) con la precisazione che per le vacanze natalizie 2024, i figli potranno pernottare dal padre per non più di tre notti consecutive.
2.d) Compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno con il genitore il giorno del suo compleanno.
3) La casa coniugale posta in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8 in proprietà dei coniugi in ragione della quota indivisa di 1/2 ciascuno, resta assegnata alla RA che CP_1
vi abiterà con i figli, così come tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili, fatta eccezione per gli effetti personali che il signor trasferirà nella di lui nuova abitazione. Il signor Parte_1
si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il 30.09.2024. Dalla data del di lui Parte_1
trasferimento, la RA si farà carico integrale dei costi per utenze con obbligo CP_1
di voltura a suo nome.
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori fino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente autonomi, versando alla madre un assegno perequativo mensile di euro 300,00- per ciascuno di essi. Detto assegno, da rivalutarsi annualmente in misura pari al
100% delle variazioni degli indici ISTAT per impiegati ed operai, verrà corrisposto entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario.
5) Il padre contribuirà, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie come individuate da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito.
❖ SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). Le parti convengono espressamente che le spese per baby – sitter saranno sostenute dal genitore che vi farà ricorso.
❖ SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). I genitori danno già atto ed autorizzano fin da ora che i figli frequentino l'attività sportiva finora svolta ovvero altra di loro gradimento, nonché il corso di inglese per entrambi.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per i figli, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Non saranno ammesse compensazioni tra quanto dovuto per spese straordinarie e l'assegno di mantenimento per i figli e viceversa.
6) Il padre contribuirà, inoltre, al mantenimento dei figli concedendo loro ed alla RA CP_1
l'uso dell'appartamento posto in Sardegna (Stintino), a lui intestato e casa di vacanza
[...]
dei nonni paterni, per giorni 15 durante le vacanze estive (da intendersi dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura). Il periodo di 15 giorni dovrà essere concordato con il padre entro il 30 aprile di ciascun anno.
7) Ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese relative ai viaggi che verranno effettuati con i figli al seguito.
8) Le detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non possa usufruirne, le detrazioni spetteranno interamente all'altro. I coniugi convengono, comunque, di determinare di anno in anno per iscritto la misura detrazioni spettante all'uno e all'altra.
9) Gli emolumenti a titolo di “assegno unico” verranno percepiti da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La RA si impegna a modificare la domanda per CP_1
il venir meno della convivenza ed indicando il codice Iban del signor . Parte_1
10) La RA si impegna a presentare ogni anno la dichiarazione Isee CP_1
aggiornata entro i tempi previsti dalla legislazione in materia ed il Sig. si impegna a Pt_1
fornire tempestivamente la documentazione reddituale necessaria.
11) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi i coniugi, reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
12) I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per i minori, dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative.
13) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 CP_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare l'uno la figura dell'altra e delle rispettive famiglie.
14) Il signor porterà con sé nella nuova abitazione i due cani di grossa taglia Parte_1
assumendosi tutte le spese mentre la RA manterrà presso l'immobile a lei CP_1
assegnato i due gatti sostenendo tutti i relativi costi.
15) A definizione delle questioni di carattere economico e patrimoniale tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli minori ed , quali elementi funzionali ed indispensabili ai Per_1 Per_2
fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono quanto segue:
A- il signor si impegna a trasferire, entro e non oltre il 30.12.2024, alla RA Parte_1
, che si obbliga ad accettare, la propria quota indivisa di ½ dell'immobile già CP_1
adibito ad abitazione coniugale, e sito in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 6 e 8, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 25 particella 508 sub. 1, VIA
DELLA REPUBBLICA n. 6, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq 22, superficie catastale totale mq 28, rendita euro 69,31; Foglio 25 particella 508 sub. 5, VIA DELLA REPUBBLICA n. 8, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq 48, superficie catastale totale mq 42, rendita euro 151,22 (ex sub. 2 e sub.
3); Foglio 25 particella 508 sub. 6, VIA DELLA REPUBBLICA n. 8, piano S1, cat. C/2, cl. 3, mq. 66, superficie catastale totale mq 74, rendita euro 207,93 (ex sub. 3 parte); Foglio 25 particella 508 sub. 7 graffato con il sub. 8, VIA DELLA REPUBBLICA n. 8, piano S1 - T - 1, cat. A/7, cl. 2, vani 11, superficie catastale totale mq 242 totale escluse aree scoperte mq. 234, rendita euro 1.562,28 (ex sub. 3 parte e sub. 4). L'area di terreno rappresentante il sedime del fabbricato e l'annessa corte esclusiva è distinta al Catasto Terreni del detto Comune al Foglio
25 con la particella 508, ente urbano di mq. 617; confina con la detta via e le particelle 507 e
509 del Foglio 25 del Comune di Cotignola.
Nella cessione sono comprese le relative aderenze, pertinenze, azioni, ragioni, usi e diritti inerenti, servitù attive e passive se ed in quanto abbiano legale ragione di esistere.
La RA , contestualmente al trasferimento dell'immobile, si impegna ad CP_1 accollarsi il mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile con liberazione totale del signor da ogni obbligo verso la Banca mutuante (accollo liberatorio). La RA Parte_1 CP_1
si obbliga comunque a pagare per intero le rate di mutuo a far tempo dal trasferimento
[...]
del marito nella nuova abitazione.
Il trasferimento dovrà essere formalizzato, entro il predetto termine, avanti a Notaio che verrà scelto dalla RA . Tutti gli oneri e le spese, anche notarili, inerenti e CP_1
conseguenti il predetto atto resteranno a carico della RA . CP_1 B- la RA si obbliga a rimborsare al signor la somma di euro CP_1 Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00), da lui sostenuta per acquisto di arredi dell'immobile sito in
Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8, in N. 10 rate annuali dell'importo di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) cadauna, fatta salva diversa modalità da concordarsi tra i coniugi. La prima rata verrà versata contestualmente al rogito notarile;
C- nel caso in cui la RA passi a nuove nozze e/o abbia altro/i figlio/i, anche CP_1
nati al di fuori di matrimonio, con pregiudizio della quota ereditaria dei figli ed Per_1 CP_2
la stessa sarà obbligata a corrispondere al signor l'ulteriore somma di
[...] Parte_1
Euro 23.000,00 (ventitremila/00), sostenuta dal marito per lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8 eseguiti nel corso degli anni, somma che dovrà essere versata entro 3 mesi dall'avveramento della condizione (passaggio a nuove nozze e/o nascita di altro figlio);
D- nel caso in cui la RA volesse o dovesse trovarsi nella condizione di vendere CP_1
l'immobile ovvero in caso di cessione a titolo gratuito a terzi che non siano i loro figli, viene riconosciuto al signor diritto di prelazione all'acquisto. Resta comunque fermo Parte_1
l'obbligo della RA di corrispondere al signor della somma di CP_1 Parte_1 cui alla precedente lettera C). Detta somma verrà versata nel caso di vendita dell'immobile ad un prezzo uguale o superiore a quello pagato dai coniugi al momento dell'acquisto Parte_2
mentre dovrà essere pagata sempre e comunque in caso di cessione a titolo gratuito a terzi che non siano i loro figli. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, i signori e convengono che la somma di cui alla precedente lettera C) verrà Parte_1 CP_1
rideterminata proporzionalmente al prezzo ricavato.
16) Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto concordato nel presente ricorso, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati integralmente definiti e nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3661/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Stefania Gaudenzi)
e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Cotignola (RA), Via della Repubblica n. 8 (avv. Silvia Leopardi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28.08.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in LL RI (RN) il
02.06.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2013;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di LL RI (RN) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli minori ed vengono affidati ad entrambi i genitori che continueranno Per_1 Per_2
ad esercitare ciascuno la responsabilità genitoriale. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte da ciascun genitore allorquando questi terrà i figli presso di sé mentre quelle di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dei medesimi verranno adottate di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni di ciascuno di essi, fermo restando l'impegno di ciascun genitore, in caso di malattia dei minori, di informare tempestivamente l'altro, nonché di informarsi reciprocamente sull'andamento e sul rendimento delle attività scolastiche ed extra scolastiche, oltre che di tenersi reciprocamente informati sulle scelte intraprese nell'interesse dei figli e consentendosi reciprocamente contatti telefonici nel caso in cui i minori esprimano il desiderio di voler sentire l'altro genitore. ed manterranno la residenza con la madre, presso la quale Per_1 Per_2
restano collocati prevalentemente, mentre il padre potrà vederli e tenerli con sé nei modi e tempi quì di seguito indicati:
2.a) Settimanale 1^ settimana: 2 pomeriggi (a titolo esemplificativo martedì e giovedì) dall'uscita da scuola al dopo cena;
2^ settimana: 2 pomeriggi (a titolo esemplificativo martedì
e giovedì) dall'uscita da scuola al dopo cena nonché dalle ore 16 del sabato alle ore 10 della domenica. E così via via alternando di settimana in settimana. Periodi di permanenza più ampi dei figli presso il padre verranno eventualmente concordati dai genitori a partire dallo stesso mese, dell'anno successivo, dell'udienza di comparizione avanti il Presidente del Tribunale, compatibilmente con le esigenze di adattamento dei bambini.
2.b) Periodo estivo (da intendersi quello coincidente con la chiusura delle scuole) i figli frequenteranno il CRE dalle 8 alle 16 per cui restano invariati i tempi e modi di frequentazione già indicati al punto 2.a) cui andranno ad aggiungersi 15 giorni anche non consecutivi, da comunicare entro il 30 maggio di ciascun anno, nei quali i figli potranno andare in vacanza con ciascun genitore. Per l'estate 2024 restano fermi i 15 giorni anche non consecutivi ma con valutazione delle notti consecutive di pernottamento dei figli presso il padre in base alle reazioni dei minori, ossia rispettando i di loro tempi di adattamento alla nuova realtà, e comunque non superiori a 3 notti consecutive.
2.c) Vacanze natalizie e pasquali a decorre dal 01/01/2025 in pari tempo con ciascun genitore (7 giorni a Natale e 3 giorni a Pasqua alternando di anno in anno il giorno di Pasqua, la Vigilia di Natale con la madre ed il pranzo di Natale con il padre, secondo le rispettive tradizioni familiari) con la precisazione che per le vacanze natalizie 2024, i figli potranno pernottare dal padre per non più di tre notti consecutive.
2.d) Compleanno di ciascun genitore i figli trascorreranno con il genitore il giorno del suo compleanno.
3) La casa coniugale posta in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8 in proprietà dei coniugi in ragione della quota indivisa di 1/2 ciascuno, resta assegnata alla RA che CP_1
vi abiterà con i figli, così come tutti i mobili, gli arredi e le suppellettili, fatta eccezione per gli effetti personali che il signor trasferirà nella di lui nuova abitazione. Il signor Parte_1
si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il 30.09.2024. Dalla data del di lui Parte_1
trasferimento, la RA si farà carico integrale dei costi per utenze con obbligo CP_1
di voltura a suo nome.
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori fino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente autonomi, versando alla madre un assegno perequativo mensile di euro 300,00- per ciascuno di essi. Detto assegno, da rivalutarsi annualmente in misura pari al
100% delle variazioni degli indici ISTAT per impiegati ed operai, verrà corrisposto entro il giorno 15 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario.
5) Il padre contribuirà, altresì, in misura pari al 50% alle spese straordinarie come individuate da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e che si ritrascrivono di seguito.
❖ SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). Le parti convengono espressamente che le spese per baby – sitter saranno sostenute dal genitore che vi farà ricorso.
❖ SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). I genitori danno già atto ed autorizzano fin da ora che i figli frequentino l'attività sportiva finora svolta ovvero altra di loro gradimento, nonché il corso di inglese per entrambi.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, i coniugi, facendo proprio quanto previsto nel citato Protocollo, convengono espressamente che a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro sarà tenuto a manifestare, tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta) e sempre per iscritto, l'eventuale dissenso dandone esplicita motivazione e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso.
Entrambi i genitori dovranno provvedere contestualmente al pagamento delle spese straordinarie per i figli, anche mediante la messa a disposizione della provvista, secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza. Ove ciò non avvenga o non sia possibile, il genitore anticipatario dovrà richiedere, entro trenta giorni dall'effettuazione della spesa, il rimborso pro quota, previa esibizione e consegna della documentazione di spesa (anche in copia), e l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Non saranno ammesse compensazioni tra quanto dovuto per spese straordinarie e l'assegno di mantenimento per i figli e viceversa.
6) Il padre contribuirà, inoltre, al mantenimento dei figli concedendo loro ed alla RA CP_1
l'uso dell'appartamento posto in Sardegna (Stintino), a lui intestato e casa di vacanza
[...]
dei nonni paterni, per giorni 15 durante le vacanze estive (da intendersi dalla chiusura delle scuole alla loro riapertura). Il periodo di 15 giorni dovrà essere concordato con il padre entro il 30 aprile di ciascun anno.
7) Ciascun genitore provvederà autonomamente alle spese relative ai viaggi che verranno effettuati con i figli al seguito.
8) Le detrazioni fiscali spetteranno ai coniugi in ragione del 50% ciascuno. Nel caso in cui uno dei due coniugi non possa usufruirne, le detrazioni spetteranno interamente all'altro. I coniugi convengono, comunque, di determinare di anno in anno per iscritto la misura detrazioni spettante all'uno e all'altra.
9) Gli emolumenti a titolo di “assegno unico” verranno percepiti da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La RA si impegna a modificare la domanda per CP_1
il venir meno della convivenza ed indicando il codice Iban del signor . Parte_1
10) La RA si impegna a presentare ogni anno la dichiarazione Isee CP_1
aggiornata entro i tempi previsti dalla legislazione in materia ed il Sig. si impegna a Pt_1
fornire tempestivamente la documentazione reddituale necessaria.
11) Nessun assegno l'un coniuge verserà all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti dichiarando, entrambi i coniugi, reciprocamente, di essere economicamente autonomi ed autosufficienti.
12) I genitori si rilasciano fin da ora reciproco assenso alla richiesta e al rinnovo del passaporto per sé e per i minori, dichiarando ciascuno la propria disponibilità a sottoscrivere in qualsiasi momento ed a semplice richiesta le relative autorizzazioni amministrative.
13) I sigg.ri e si impegnano reciprocamente a mantenere un Parte_1 CP_1
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare l'uno la figura dell'altra e delle rispettive famiglie.
14) Il signor porterà con sé nella nuova abitazione i due cani di grossa taglia Parte_1
assumendosi tutte le spese mentre la RA manterrà presso l'immobile a lei CP_1
assegnato i due gatti sostenendo tutti i relativi costi.
15) A definizione delle questioni di carattere economico e patrimoniale tra i coniugi, anche nell'interesse dei figli minori ed , quali elementi funzionali ed indispensabili ai Per_1 Per_2
fini della risoluzione della crisi coniugale, le parti convengono quanto segue:
A- il signor si impegna a trasferire, entro e non oltre il 30.12.2024, alla RA Parte_1
, che si obbliga ad accettare, la propria quota indivisa di ½ dell'immobile già CP_1
adibito ad abitazione coniugale, e sito in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 6 e 8, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 25 particella 508 sub. 1, VIA
DELLA REPUBBLICA n. 6, piano T, cat. C/6, cl. 2, mq 22, superficie catastale totale mq 28, rendita euro 69,31; Foglio 25 particella 508 sub. 5, VIA DELLA REPUBBLICA n. 8, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq 48, superficie catastale totale mq 42, rendita euro 151,22 (ex sub. 2 e sub.
3); Foglio 25 particella 508 sub. 6, VIA DELLA REPUBBLICA n. 8, piano S1, cat. C/2, cl. 3, mq. 66, superficie catastale totale mq 74, rendita euro 207,93 (ex sub. 3 parte); Foglio 25 particella 508 sub. 7 graffato con il sub. 8, VIA DELLA REPUBBLICA n. 8, piano S1 - T - 1, cat. A/7, cl. 2, vani 11, superficie catastale totale mq 242 totale escluse aree scoperte mq. 234, rendita euro 1.562,28 (ex sub. 3 parte e sub. 4). L'area di terreno rappresentante il sedime del fabbricato e l'annessa corte esclusiva è distinta al Catasto Terreni del detto Comune al Foglio
25 con la particella 508, ente urbano di mq. 617; confina con la detta via e le particelle 507 e
509 del Foglio 25 del Comune di Cotignola.
Nella cessione sono comprese le relative aderenze, pertinenze, azioni, ragioni, usi e diritti inerenti, servitù attive e passive se ed in quanto abbiano legale ragione di esistere.
La RA , contestualmente al trasferimento dell'immobile, si impegna ad CP_1 accollarsi il mutuo ipotecario residuo gravante sull'immobile con liberazione totale del signor da ogni obbligo verso la Banca mutuante (accollo liberatorio). La RA Parte_1 CP_1
si obbliga comunque a pagare per intero le rate di mutuo a far tempo dal trasferimento
[...]
del marito nella nuova abitazione.
Il trasferimento dovrà essere formalizzato, entro il predetto termine, avanti a Notaio che verrà scelto dalla RA . Tutti gli oneri e le spese, anche notarili, inerenti e CP_1
conseguenti il predetto atto resteranno a carico della RA . CP_1 B- la RA si obbliga a rimborsare al signor la somma di euro CP_1 Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00), da lui sostenuta per acquisto di arredi dell'immobile sito in
Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8, in N. 10 rate annuali dell'importo di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00) cadauna, fatta salva diversa modalità da concordarsi tra i coniugi. La prima rata verrà versata contestualmente al rogito notarile;
C- nel caso in cui la RA passi a nuove nozze e/o abbia altro/i figlio/i, anche CP_1
nati al di fuori di matrimonio, con pregiudizio della quota ereditaria dei figli ed Per_1 CP_2
la stessa sarà obbligata a corrispondere al signor l'ulteriore somma di
[...] Parte_1
Euro 23.000,00 (ventitremila/00), sostenuta dal marito per lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cotignola (RA) Via della Repubblica n. 8 eseguiti nel corso degli anni, somma che dovrà essere versata entro 3 mesi dall'avveramento della condizione (passaggio a nuove nozze e/o nascita di altro figlio);
D- nel caso in cui la RA volesse o dovesse trovarsi nella condizione di vendere CP_1
l'immobile ovvero in caso di cessione a titolo gratuito a terzi che non siano i loro figli, viene riconosciuto al signor diritto di prelazione all'acquisto. Resta comunque fermo Parte_1
l'obbligo della RA di corrispondere al signor della somma di CP_1 Parte_1 cui alla precedente lettera C). Detta somma verrà versata nel caso di vendita dell'immobile ad un prezzo uguale o superiore a quello pagato dai coniugi al momento dell'acquisto Parte_2
mentre dovrà essere pagata sempre e comunque in caso di cessione a titolo gratuito a terzi che non siano i loro figli. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, i signori e convengono che la somma di cui alla precedente lettera C) verrà Parte_1 CP_1
rideterminata proporzionalmente al prezzo ricavato.
16) Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto concordato nel presente ricorso, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono stati integralmente definiti e nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.”
Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi