TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39-2/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV civile procedure concorsuali – esecuzioni
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice relatore nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo proposto da
), con l'Avv. Emilio Midolo Parte_1 P.IVA_1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 25.1.2024 con sede legale in Mazzano, Via Mattei, n. 12, ha Parte_1 depositato domanda ex art. 40 CCII, con la documentazione prevista dall'art. 39, comma
3 CCII, riservandosi di presentare la “domanda piena” di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44 CCII.
Il tribunale, con decreto del 5.2.2024, ha concesso termine sino al 26.3.2024 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità
1 dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII.
Il termine è stato poi prorogato sino al 27.5.2024 con decreto depositato in data
28.3.2024.
In data 27.5.2024 la debitrice ha depositato la “domanda piena” di concordato.
Con provvedimento depositato in data 16.7.2024 il tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII fissando nel giorno 28.11.2024 la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori e nel giorno 12.12.2024 la data finale.
Con relazione ex art. 110 CCII depositata in data 16.12.2024 e comunicata alla proponente in data 17.12.2024 il Commissario giudiziale ha dato atto che ad esito delle operazioni di voto la proposta di concordato formulata da non è stata Parte_1 approvata da tutte le classi posto che, a fronte di n. 19 classi votanti, n. 10 classi sono risultate dissenzienti, ovverosia le classi n. 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 e cioè:
classe n. 3: “crediti con collocazione ante primo grado di cui all'art. 2751 bis c.c.”;
classe n. 6: “banche chirografarie e garantite da Mediocredito – crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado”;
classe n. 7: “crediti con collocazione al grado 1”;
classe n. 8: “crediti con collocazione al grado 8”;
classe n. 11: “crediti con collocazione al grado 20”;
classe n. 13: “crediti chirografari per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le piccole e medio imprese”;
classe n. 14: “credito chirografario enti erariali e contributivi e agenzia entrate riscossione chirografario ab origine”;
classe n. 15: “credito chirografario fornitori”;
classe n. 16: “credito chirografario banche chirografarie garantite da fideiussioni personali”;
2 classe n. 18: “banche chirografarie garantite da pegno su titoli”.
Con istanza ex art. 111 CCII depositata in data 24.12.2024 ha comunque Parte_1 domandato l'omologazione del concordato secondo quanto previsto all'art. 112, c. II,
CCII.
Il tribunale, a questo punto, con decreto depositato in data 31.12.2024, ha fissato al
12.9.2025 (salvo poi differirla al 12.3.2025) l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
Il provvedimento è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese ed è stato notificato, a cura del debitore (cfr. nota di deposito del 4.3.2025 di parte ricorrente), al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso.
In conformità all'art. 48, c. II, CCII, il commissario giudiziale, in data 4.2.2025, ha depositato il proprio motivato parere, esprimendosi in senso favorevole all'omologa.
Non sono state proposte opposizioni da parte né dei creditori dissenzienti né di qualsiasi altro interessato.
In data 10.3.2025, da ultimo, ha depositato una breve memoria autorizzata Parte_1 ribadendo l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 112, c. II, CCII.
--=o0o=-- ha formulato ai propri creditori una proposta concordataria poggiante su di Parte_1 un piano c.d. in continuità indiretta con un significativo innesto di c.d. finanza terza che prevede, sinteticamente:
la prosecuzione del contratto di affitto di azienda stipulato con Officine Meccaniche
F.N. S.r.l. sino alla sua naturale scadenza, da ultimo prorogata sino al 30.4.2025;
la cessione (post omologa) dell'azienda medesima, la quale, ad esito della conclusione del procedimento ex art. 91 CCII aperto su decreto di questo Tribunale, è rimasta aggiudicata alla medesima Officine Meccaniche F.N. S.r.l.
l'erogazione di finanza terza tanto da parte di Officine Meccaniche F.N. S.r.l. quanto da parte di Parte_2
l'impiego delle liquidità sociali;
il recupero di crediti residui.
3 Tutti i creditori concorsuali sono stati suddivisi in n. 19 classi, tutte qualificate come votanti, i cui criteri di formazione sono già stati sottoposti a positivo scrutinio – che si conferma - da parte di questo Tribunale per mezzo del decreto depositato in data
16.7.2024.
Tanto premesso, sussistono tutti i presupposti previsti dal combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 112 CCII per l'omologa del concordato.
Quanto a quelli prescritti all'art. 112, c. I, CCII, va invero osservato che:
1) come confermato dalla disamina del fascicolo della procedura ma anche dal commissario giudiziale nelle proprie relazioni, la procedura si è svolta regolarmente
(cfr. art. 112, c. I, lett. a);
2) le classi – anche a seguito di una richiesta di integrazione del Tribunale - sono state formate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2, lett. r) CCII e 85 CCII ratione temporis vigente ed è stata assicurata la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (cfr. art. 112, c. I, lett. d) ed e);
3) in conformità a quanto richiesto dagli artt. 47, c. I, lett. b) e 112, lett. c) e f) CCII deve escludersi che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali oltreché che sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
4) il piano, come confermato anche dal Commissario giudiziale per mezzo delle proprie relazioni risulta fattibile, dovendosi escludere la sua manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 112, c. I, lett. g), CCII).
Posto che il concordato – in continuità - proposto da non è stato votato Parte_1 favorevolmente da tutte le classi (cfr. art. 109, c. V, CCII), occorre poi interrogarsi – come espressamente richiesto da parte della proponente – circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 112, c. II, CCII (c.d. ristrutturazione trasversale).
Questo, con la precisazione preliminare per cui si farà riferimento alla formulazione dell'art. 112, c. II, CCII determinata dall'entrata in vigore, in data 28.9.2024, del c.d.
Correttivo Ter al CCII, ovverosia del D.Lgs. n. 136/2024 il quale, all'art. 56, c. IV, stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, le sue disposizioni si applicano ai
4 procedimenti “pendenti alla data della sua entrata in vigore”, qual è quello promosso su istanza di (del resto la stessa ricorrente ha formulato le proprie istanze e difese Parte_1 avendo riguardo alle novità introdotte in parte qua dal c.d. Correttivo Ter)
Ritiene il Collegio che al quesito appena posto va offerta risposta positiva, posto che, come evidenziato tanto dalla proponente quanto dal Commissario giudiziale per mezzo del proprio motivato parere ex art. 48, c. II, CCII:
il debitore, in data 24.12.2024 e dunque entro sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 110, c. II, CCII avvenuta in data 17.12.2024, ha richiesto l'omologazione del concordato – pur non approvato da tutte le classi - secondo quanto previsto dall'art. 112, c. II, CCII;
il valore di liquidazione, come definito all'art. 87, c. I, lett. d), CCII è distribuito nel rispetto della cause legittime di prelazione, come confermato dal Commissario giudiziale per mezzo del proprio parere, anche sulla scorta delle diffuse valutazioni compiute da parte del professionista indipendente designato ai sensi degli artt. 87, c.
III e 84, c. V, CCII;
il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, c. VII, CCII: ed invero, come confermato dal Commissario giudiziale per mezzo del proprio parere, la proposta concordataria elaborata da “prevede la suddivisione in 18 classi formate Parte_1 nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione per le quali sono previsti trattamenti differenziati. Inoltre i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”, come meglio dettagliato nella tabella di cui alla pagina n. 6 del menzionato parere, che si richiama integralmente;
nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
in mancanza dell'approvazione della proposta concordataria a maggioranza delle classi, risulta comunque che essa è stata approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in
5 tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione: ed invero, come confermato dal
Commissario giudiziale per mezzo del proprio parere, il concordato proposto da
è stato approvato dalle classi nn. 4/B e 5, composte rispettivamente dai Parte_1 creditori privilegiati ex art. 2751 bis, nn. 2 e 5, c.c., rispetto ai quali ha Parte_1 proposto un pagamento parziale (rispettivamente per il 60% ed 50% dei crediti oltreché per il 15,10% della quota degradata al chirografo) e che tuttavia sarebbero integralmente soddisfatti “qualora la somma eccedente il valore di liquidazione (surplus concordatario) fosse stata distribuita seguendo le cause legittime di prelazione”.
In conclusione il concordato proposto da va omologato. Parte_1
L'esecuzione del concordato avverrà sotto la sorveglianza del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 118 CCII.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 48, 112, 113 e 118 CCII,
omologa il concordato preventivo proposto da con sede legale in Parte_1
Mazzano, Via Mattei, n. 12;
dispone che il commissario giudiziale riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori con particolare riferimento a significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano;
autorizza a tal fine il commissario a richiedere alla società debitrice e ai suoi organi di controllo tutte le informazioni che riterrà utili e ad accedere ai libri e ai documenti contabili e sociali della debitrice;
dispone che il commissario, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, predisponga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e che, dopo aver ottenuto il visto del giudice delegato, lo trasmetta ai creditori;
6 dispone che la società provveda ai pagamenti dovuti in esecuzione del concordato, alle scadenze previste, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il commissario giudiziale;
dispone che analoga autorizzazione venga richiesta dalla debitrice per le transazioni;
dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, al quale è altresì rimesso di specificare, se necessario, con successivi provvedimenti, ulteriori modalità per l'esecuzione del concordato;
dichiara la chiusura della procedura di concordato preventivo.
Si notifichi e si iscriva nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il giudice estensore Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Simonetta Bruno
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione IV civile procedure concorsuali – esecuzioni
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice relatore nel procedimento per l'omologa del concordato preventivo proposto da
), con l'Avv. Emilio Midolo Parte_1 P.IVA_1
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In data 25.1.2024 con sede legale in Mazzano, Via Mattei, n. 12, ha Parte_1 depositato domanda ex art. 40 CCII, con la documentazione prevista dall'art. 39, comma
3 CCII, riservandosi di presentare la “domanda piena” di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44 CCII.
Il tribunale, con decreto del 5.2.2024, ha concesso termine sino al 26.3.2024 per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità
1 dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 CCII, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis CCII, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII.
Il termine è stato poi prorogato sino al 27.5.2024 con decreto depositato in data
28.3.2024.
In data 27.5.2024 la debitrice ha depositato la “domanda piena” di concordato.
Con provvedimento depositato in data 16.7.2024 il tribunale ha disposto l'apertura del concordato preventivo ai sensi dell'art. 47 CCII fissando nel giorno 28.11.2024 la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori e nel giorno 12.12.2024 la data finale.
Con relazione ex art. 110 CCII depositata in data 16.12.2024 e comunicata alla proponente in data 17.12.2024 il Commissario giudiziale ha dato atto che ad esito delle operazioni di voto la proposta di concordato formulata da non è stata Parte_1 approvata da tutte le classi posto che, a fronte di n. 19 classi votanti, n. 10 classi sono risultate dissenzienti, ovverosia le classi n. 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 e 18 e cioè:
classe n. 3: “crediti con collocazione ante primo grado di cui all'art. 2751 bis c.c.”;
classe n. 6: “banche chirografarie e garantite da Mediocredito – crediti assistiti da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo grado”;
classe n. 7: “crediti con collocazione al grado 1”;
classe n. 8: “crediti con collocazione al grado 8”;
classe n. 11: “crediti con collocazione al grado 20”;
classe n. 13: “crediti chirografari per finanziamenti garantiti dal fondo di garanzia per le piccole e medio imprese”;
classe n. 14: “credito chirografario enti erariali e contributivi e agenzia entrate riscossione chirografario ab origine”;
classe n. 15: “credito chirografario fornitori”;
classe n. 16: “credito chirografario banche chirografarie garantite da fideiussioni personali”;
2 classe n. 18: “banche chirografarie garantite da pegno su titoli”.
Con istanza ex art. 111 CCII depositata in data 24.12.2024 ha comunque Parte_1 domandato l'omologazione del concordato secondo quanto previsto all'art. 112, c. II,
CCII.
Il tribunale, a questo punto, con decreto depositato in data 31.12.2024, ha fissato al
12.9.2025 (salvo poi differirla al 12.3.2025) l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
Il provvedimento è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese ed è stato notificato, a cura del debitore (cfr. nota di deposito del 4.3.2025 di parte ricorrente), al commissario giudiziale e ai creditori che hanno espresso il loro dissenso.
In conformità all'art. 48, c. II, CCII, il commissario giudiziale, in data 4.2.2025, ha depositato il proprio motivato parere, esprimendosi in senso favorevole all'omologa.
Non sono state proposte opposizioni da parte né dei creditori dissenzienti né di qualsiasi altro interessato.
In data 10.3.2025, da ultimo, ha depositato una breve memoria autorizzata Parte_1 ribadendo l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 112, c. II, CCII.
--=o0o=-- ha formulato ai propri creditori una proposta concordataria poggiante su di Parte_1 un piano c.d. in continuità indiretta con un significativo innesto di c.d. finanza terza che prevede, sinteticamente:
la prosecuzione del contratto di affitto di azienda stipulato con Officine Meccaniche
F.N. S.r.l. sino alla sua naturale scadenza, da ultimo prorogata sino al 30.4.2025;
la cessione (post omologa) dell'azienda medesima, la quale, ad esito della conclusione del procedimento ex art. 91 CCII aperto su decreto di questo Tribunale, è rimasta aggiudicata alla medesima Officine Meccaniche F.N. S.r.l.
l'erogazione di finanza terza tanto da parte di Officine Meccaniche F.N. S.r.l. quanto da parte di Parte_2
l'impiego delle liquidità sociali;
il recupero di crediti residui.
3 Tutti i creditori concorsuali sono stati suddivisi in n. 19 classi, tutte qualificate come votanti, i cui criteri di formazione sono già stati sottoposti a positivo scrutinio – che si conferma - da parte di questo Tribunale per mezzo del decreto depositato in data
16.7.2024.
Tanto premesso, sussistono tutti i presupposti previsti dal combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 112 CCII per l'omologa del concordato.
Quanto a quelli prescritti all'art. 112, c. I, CCII, va invero osservato che:
1) come confermato dalla disamina del fascicolo della procedura ma anche dal commissario giudiziale nelle proprie relazioni, la procedura si è svolta regolarmente
(cfr. art. 112, c. I, lett. a);
2) le classi – anche a seguito di una richiesta di integrazione del Tribunale - sono state formate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2, lett. r) CCII e 85 CCII ratione temporis vigente ed è stata assicurata la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (cfr. art. 112, c. I, lett. d) ed e);
3) in conformità a quanto richiesto dagli artt. 47, c. I, lett. b) e 112, lett. c) e f) CCII deve escludersi che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali oltreché che sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
4) il piano, come confermato anche dal Commissario giudiziale per mezzo delle proprie relazioni risulta fattibile, dovendosi escludere la sua manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 112, c. I, lett. g), CCII).
Posto che il concordato – in continuità - proposto da non è stato votato Parte_1 favorevolmente da tutte le classi (cfr. art. 109, c. V, CCII), occorre poi interrogarsi – come espressamente richiesto da parte della proponente – circa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 112, c. II, CCII (c.d. ristrutturazione trasversale).
Questo, con la precisazione preliminare per cui si farà riferimento alla formulazione dell'art. 112, c. II, CCII determinata dall'entrata in vigore, in data 28.9.2024, del c.d.
Correttivo Ter al CCII, ovverosia del D.Lgs. n. 136/2024 il quale, all'art. 56, c. IV, stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, le sue disposizioni si applicano ai
4 procedimenti “pendenti alla data della sua entrata in vigore”, qual è quello promosso su istanza di (del resto la stessa ricorrente ha formulato le proprie istanze e difese Parte_1 avendo riguardo alle novità introdotte in parte qua dal c.d. Correttivo Ter)
Ritiene il Collegio che al quesito appena posto va offerta risposta positiva, posto che, come evidenziato tanto dalla proponente quanto dal Commissario giudiziale per mezzo del proprio motivato parere ex art. 48, c. II, CCII:
il debitore, in data 24.12.2024 e dunque entro sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 110, c. II, CCII avvenuta in data 17.12.2024, ha richiesto l'omologazione del concordato – pur non approvato da tutte le classi - secondo quanto previsto dall'art. 112, c. II, CCII;
il valore di liquidazione, come definito all'art. 87, c. I, lett. d), CCII è distribuito nel rispetto della cause legittime di prelazione, come confermato dal Commissario giudiziale per mezzo del proprio parere, anche sulla scorta delle diffuse valutazioni compiute da parte del professionista indipendente designato ai sensi degli artt. 87, c.
III e 84, c. V, CCII;
il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, c. VII, CCII: ed invero, come confermato dal Commissario giudiziale per mezzo del proprio parere, la proposta concordataria elaborata da “prevede la suddivisione in 18 classi formate Parte_1 nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione per le quali sono previsti trattamenti differenziati. Inoltre i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevono un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”, come meglio dettagliato nella tabella di cui alla pagina n. 6 del menzionato parere, che si richiama integralmente;
nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
in mancanza dell'approvazione della proposta concordataria a maggioranza delle classi, risulta comunque che essa è stata approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in
5 tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione: ed invero, come confermato dal
Commissario giudiziale per mezzo del proprio parere, il concordato proposto da
è stato approvato dalle classi nn. 4/B e 5, composte rispettivamente dai Parte_1 creditori privilegiati ex art. 2751 bis, nn. 2 e 5, c.c., rispetto ai quali ha Parte_1 proposto un pagamento parziale (rispettivamente per il 60% ed 50% dei crediti oltreché per il 15,10% della quota degradata al chirografo) e che tuttavia sarebbero integralmente soddisfatti “qualora la somma eccedente il valore di liquidazione (surplus concordatario) fosse stata distribuita seguendo le cause legittime di prelazione”.
In conclusione il concordato proposto da va omologato. Parte_1
L'esecuzione del concordato avverrà sotto la sorveglianza del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 118 CCII.
P.Q.M.
Il tribunale, visti gli artt. 48, 112, 113 e 118 CCII,
omologa il concordato preventivo proposto da con sede legale in Parte_1
Mazzano, Via Mattei, n. 12;
dispone che il commissario giudiziale riferisca al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori con particolare riferimento a significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano;
autorizza a tal fine il commissario a richiedere alla società debitrice e ai suoi organi di controllo tutte le informazioni che riterrà utili e ad accedere ai libri e ai documenti contabili e sociali della debitrice;
dispone che il commissario, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, predisponga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e che, dopo aver ottenuto il visto del giudice delegato, lo trasmetta ai creditori;
6 dispone che la società provveda ai pagamenti dovuti in esecuzione del concordato, alle scadenze previste, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il commissario giudiziale;
dispone che analoga autorizzazione venga richiesta dalla debitrice per le transazioni;
dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato, al quale è altresì rimesso di specificare, se necessario, con successivi provvedimenti, ulteriori modalità per l'esecuzione del concordato;
dichiara la chiusura della procedura di concordato preventivo.
Si notifichi e si iscriva nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il giudice estensore Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Simonetta Bruno
7