Sentenza 7 giugno 1966
Massime • 3
Il giudizio di risarcimento dei danni, originariamente unico, puo essere limitato all'accertamento del solo an debeatur a seguito di un accordo processuale delle parti,ovvero in dipendenza della mancata opposizione del convenuto all'istanza dell'attore. A tale riguardo occorre distinguere fra opposizione all'istanza di limitazione del giudizio ed opposizione nel merito, in quanto soltanto la prima ha effetto preclusivo rispetto ad una pronunzia limitata all'an debeatur. *
Per la condanna generica al risarcimento dei danni e sufficiente l'accertamento di un fatto che appaia produttivo di conseguenze dannose soltanto in via potenziale, essendo rimessa al giudice della liquidazione l'indagine rigorosa sull'esistenza e sull'entita dei danni, nonche sulla ricorrenza di un effettivo nesso di causalita fra questi ultimi ed il fatto illecito. -nella specie si discuteva, ai fini del risarcimento dei danni, se alcune lesioni verificatisi nel muro perimetrale di un edificio in condominio fossero o meno dovute agli scuotimenti prodotti dai macchinari istallati da una impresa in alcuni locali dello stabile. Il giudice di merito ritenne tali macchinari potenzialmente produttivi delle lesioni e di conseguenza condanno l'impresa al risarcimento in Forma generica, pur non escludendo la possibilita - da accertarsi in Sede di liquidazione, mediante consulenza - che le cennate lesioni fossero concretamente addebitabili a vizi di costruzione. La Corte regolatrice ha confermato tale decisione, enunziando i principi di cui in massima-. *
Nel giudicato di risarcimento proposto da un condominio per i danni arrecati alle parti comuni dello stabile dall'istallazione di macchinari in alcuni locali di esso ad opera di una impresa,la questione relativa all'effettiva incidenza dei danni sulle cose comuni, invece che su quelle di proprieta esclusiva dei singoli condomini, attiene al merito della causa e non gia alla legittimazione attiva del condominio, la quale discende dalla mera prospettazione della riferibilita di tali danni alle parti comuni. *
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/1966, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1966 |
Testo completo
Nel giudicato di risarcimento proposto da un condominio per i danni arrecati alle parti comuni dello stabile dall'istallazione di macchinari in alcuni locali di esso ad opera di una impresa,la questione relativa all'effettiva incidenza dei danni sulle cose comuni, invece che su quelle di proprieta esclusiva dei singoli condomini, attiene al merito della causa e non gia alla legittimazione attiva del condominio, la quale discende dalla mera prospettazione della riferibilita di tali danni alle parti comuni. *