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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1172 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Cancellieri;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'Amministratore p.t. con sede in alla Controparte_3 CP_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Fauci;
Controparte_2
(C.F. , in persona del procuratore dott. Controparte_4 P.IVA_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cosentino;
Controparte_5
TERZI CHIAMATI
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio il chiedendone la Parte_1 Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 11.672,03 o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro verificatosi
1 in data 22.01.2013, alle ore 19.30 circa, allorquando, nel percorrere il marciapiede di Via
Reggio in giunta all'altezza del numero civico 24, cadeva improvvisamente con CP_1 la gamba sinistra in un tombino privo di coperchio, reso, inoltre, poco visibile da fogli di giornale e cartoni, nonché dalla scarsa illuminazione, e non segnalato (fatta eccezione per una barriera in c.d. Jersey, del tutto insufficiente ad eliminare il pericolo, anche perché collocata non in prossimità dello stesso), riportando lesioni personali.
A sostegno della domanda ha assunto la responsabilità esclusiva ex art. 2051 c.c. del quale ente proprietario della strada, e in subordine la responsabilità Controparte_1 dell'ente ex art. 2043 c.c., deducendo difetti di manutenzione del tratto stradale ed omesso esercizio del dovere di vigilanza e di prevenzione di sinistri come quello in esame.
Il ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1 passiva, deducendo che il tombino è di pertinenza dei sottoservizi di rete fognaria condominiale del , in quanto allocato lungo l'anello Controparte_2 condominiale del palazzo, con conseguente responsabilità del e non del CP_2
non titolato né tenuto alla manutenzione e alla custodia dello stesso. Nel merito CP_1 ha resistito alla domanda, di cui ha dedotto l'infondatezza sia nell'an che nel quantum debeatur, eccependo la responsabilità esclusiva dell'attrice, tale da assorbire l'intera causalità dell'evento; ha dedotto, in caso di accertamento della fondatezza della domanda, la responsabilità di di cui ha chiesto la chiamata in giudizio. Ha dunque CP_2 chiesto il rigetto della domanda attorea, con condanna alle spese;
in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi la responsabilità del CP_2
Disposto il differimento della prima udienza, al fine di consentire la chiamata del terzo, si
è costituito il , il quale ha eccepito preliminarmente Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto del termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 8 l. n. 162/14 in materia di negoziazione assistita;
ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto;
ha inoltre chiesto disporsi la chiamata in giudizio di nei cui confronti ha spiegato domanda di manleva. Controparte_4 ha dedotto la responsabilità del chiedendo in Controparte_4 Controparte_1 via subordinata il rigetto della domanda attorea.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2 Ai fini del corretto inquadramento, in diritto, della fattispecie, occorre richiamare la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia, espressamente invocata, in via principale, dalla ricorrente.
Legittimato passivamente all'azione risarcitoria ex art. 2051 c.c. è il custode, posto che la responsabilità in esame postula che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa
(Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 4476/2011).
Tale disciplina è pacificamente applicabile anche nei casi in cui custode della cosa che ha cagionato il danno sia la Pubblica Amministrazione (Cass. n. 12166/2021).
Nella specie, il rapporto di custodia relativamente alla cosa che, nella prospettazione dell'istante, ha “cagionato” il danno, sussiste in capo al convenuto, quale ente CP_1 proprietario della strada, che, come tale, si presume responsabile, in base all'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Del tutto correttamente, pertanto, la ricorrente ha individuato nel di il CP_1 CP_1 soggetto legittimato passivo della pretesa azionata, atteso che nella specie il rapporto di custodia che viene in rilievo ai sensi dell'art. 2051 c.c. ha ad oggetto il marciapiede interessato dall'anomalia, facente parte della strada pubblica, il quale rapporto fa senz'altro capo all'ente comunale, cui spettano i poteri-doveri di manutenzione che ne derivano.
Nel merito, la domanda non può tuttavia essere accolta.
Non può, infatti, ritenersi raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra l'anomalia del bene demaniale e l'infortunio patito dalla ricorrente.
Come accennato, la responsabilità ex art. 2051 c.c. (operante anche per la P.a. in relazione ai beni demaniali) postula che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo, di converso, accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.
(Cass. n. 27724/2018; Cass. n. 4476/2011); il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito. Trattasi, infatti, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (v. per tutte, Cass. n. 12027/2017), con possibilità
3 di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito (che comprende, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato) interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno. La P.A. è, ad esempio, liberata dalla suddetta responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr., tra le altre, Cass.
n. 6703/18).
Ciò posto, dall'esame della documentazione fotografica versata in atti (v. foto scattate dalla Polizia municipale nell'immediatezza dei fatti), si evince che sul marciapiede in oggetto è ben visibile – anche in considerazione dell'evidente differenza cromatica tra la pavimentazione stradale e la sede del tombino – l'assenza dei chiusini in corrispondenza di diversi punti del marciapiede medesimo. La zona, a differenza di quanto allegato dall'attrice, appare sufficientemente illuminata anche grazie alla presenza degli esercizi commerciali posti lungo il tratto in questione, ancora aperti alle ore 19.30.
Non è dato evincere, dalle foto allegate, che l'anomalia del tratto fosse nascosta dalla presenza di foglie e di carte;
né l'attrice ha chiesto di dimostrare la circostanza con altri mezzi istruttori.
Orbene, l'oggettiva visibilità delle anomalie della pavimentazione – desumibile dalle caratteristiche della stessa e dalle concrete circostanze di tempo relative al sinistro – nonché l'insussistenza di fattori individuali (non provati dall'istante) in grado di compromettere la soggettiva percepibilità del potenziale pericolo, consentono di ritenere ragionevolmente che la ricorrente, mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto agevolmente avvedersi della irregolarità del piano di calpestio, evitando così il pericolo.
Ne deriva che il bene oggetto di custodia ha costituito, nel caso di specie, mera occasione dell'evento, addebitabile piuttosto al comportamento della stessa danneggiata, evidentemente non ispirato agli ordinari canoni di diligenza.
Tali considerazioni valgono ad escludere la responsabilità del convenuto. CP_1
4 Per costante giurisprudenza, infatti, il caso fortuito, che esclude la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, il quale abbia fatto uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, qualora tale condotta si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo. Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. n. 17443/2019; n.
9315/2019; n. 2480/2018); se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., tra le altre, Cass. 27724/2018, in motivazione;
nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 12895/2016; n. 4233/2015).
Da tanto deriva il rigetto della domanda.
Tenuto conto della comprovata esistenza di un'anomalia del bene oggetto di custodia, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese processuali tra la ricorrente ed il Controparte_1
Le spese processuali nei rapporti tra il e le terze chiamate seguono la Controparte_1 soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del Comune di CP_1
- compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra la ricorrente ed il
[...]
; CP_1
5 - condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1
e da che liquida in € Controparte_2 Controparte_4
2.600,00 per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva come per legge.
Crotone, 23.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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