Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16708/2023
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Meyer Presidente Dott. Olindo Canali Giudice Dott.ssa Francesca Minieri Giudice relatrice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 281-decies c.p.c., in relazione all'art. 19-ter del D. Lgs. n. 150/2011, iscritto come in epigrafe, promosso da:
(C.U.I. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...]Ù) il 27.02.1984, rappresentato e difeso dall'Avvocata Ombretta Fapulli del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano (MI), al viale Monza, n. 46, risulta elettivamente domiciliato in forza di procura in atti ricorrente
contro
:
, in persona del Ministro pro tempore - Questura di Milano, rappresentato e Controparte_1 Stato, presso i cui uffici in Milano, alla via Freguglia, n. 1, è elettivamente domiciliato resistente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) In fatto. In data 31.07.2020 la persona ricorrente ha richiesto al competente Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con decreto del 9.01.2023, notificato il 10.03.2023, il Questore di Milano ha emesso un provvedimento negativo, sulla base delle seguenti valutazioni: “Vista l'istanza presentata in data 31.07.2020 a mezzo assicurata postale numero dal cittadino peruviano nato a [...]ù) il 27.02.1984 – P.IVA_1 Parte_1 Codice tivo - volt o per motivi familiari;
premesso che il Nume_1 predetto, già soggiornante, anc ne, al seguito della madre, nell'anno 2006 ha ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed ha rinnovato tale autorizzazione – alternando motivi di lavoro subordinato e motivi di attesa occupazione - fino all'anno 2015, allorquando il Questore di Milano, con proprio decreto nr 20025/2013 emesso in data 28.08.2015 ha provveduto a rigettare un'ulteriore richiesta di rinnovo a causa dell'assoluta mancanza di redditi e della mancata integrazione sociale, desumibile dall'assenza di
1
premesso altresì che il richiedente, rimasto dunque privo di qualsivoglia titolo che gli permettesse di soggiornare sul territorio nazionale, è vissuto per anni in condizione di clandestinità, durante i quali è stato indagato per furto, furto con destrezza e guida senza patente e sotto l'influenza dell'alcool; atteso che il cittadino peruviano con la presente istanza ha prodotto documentazione relativa alla relazione di parentela con la madre, nel frattempo naturalizzata italiana, nata il [...] in [...] e residente a Bollate;
osservato che Controparte_2 nell'istanza suddetta non si rinviene idonea documentazione, debitamente tradotta e legalizzata, dalla quale si evinca che il cittadino peruviano – il quale alla data della presentazione dell'istanza medesima aveva senz'altro superato il ventunesimo anno di età - sia a carico della madre;
considerato che
per quanto appena esposto il predetto non è in possesso dei requisiti utili per l'ottenimento del titolo richiesto;
osservato tuttavia che il cittadino peruviano, se ed in quanto parente entro il secondo grado e convivente di cittadina italiana, rientra comunque nella condizione di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D.Lgs 286/1998; ritenuto necessario, pertanto, procedere alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti relativi alla citata condizione;
precisato, con riferimento alla già citata condizione, che non è senz'altro sufficiente l'accertamento della mera relazione di parentela entro il secondo grado con cittadina italiana ma è invero necessario l'ulteriore presupposto dell'effettiva convivenza con la stessa, così come in più occasioni ribadito dalla Corte di Cassazione (sentenze nr 2539/2005, 23598/2006 e 12745/2013); atteso che le verifiche effettuate dal Commissariato P.S. “Rho- Pero” volte ad accertare l'effettiva convivenza tra i due congiunti hanno avuto esito negativo;
più precisamente durante i numerosi sopralluoghi svolti in un arco temporale di oltre sette mesi, tra il marzo e l'ottobre 2021, presso l'abitazione della madre, è emerso che il medesimo non vive affatto colà unitamente a quest'ultima, bensì a Milano, in via Padova nr 12, unitamente alla compagna, anch'ella cittadina peruviana;
tenuto conto che i vicini di casa della madre, opportunamente interrogati, hanno dichiarato di non vedere nello stabile il cittadino peruviano da oltre un anno;
considerato comunque che la mancanza di convivenza con la parente di nazionalità italiana determina l'inapplicabilità nei confronti dello straniero del divieto di espulsione di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
ritenuto che
la suddetta situazione non consenta, in generale, l'acquisizione del diritto al soggiorno in Italia al seguito della madre, il ricongiungimento con la quale non rappresenta, evidentemente, per il cittadino peruviano, lo scopo del soggiorno medesimo;
letto l'art.4, comma 3 del succitato testo unico secondo cui: “l'Italia … consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno”; letto altresì l'art.7, comma 2, del D. Lgs. n. 30/2007 secondo cui “il diritto di soggiorno … è esteso ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'unione…”; dato atto che per tale motivo è stato avviato un procedimento amministrativo volto al rigetto dell'istanza; osservato che di seguito alla notifica dell'avviso di avvio del suddetto procedimento amministrativo – nel frattempo redatto ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 bis L.241/1990 – avvenuta in data 06.10.2022 il cittadino peruviano, per il tramite del proprio legale, ha inviato memorie scritte che non sono state ritenute utili ad un favorevole riesame della sua posizione amministrativa;
poiché non vi dimostra affatto la condizione di familiare a carico nei confronti della madre o la proprio convivenza con quest'ultima, ma semplicemente la non necessità dell'una e dell'altra condizione”. Con ricorso tempestivamente depositato in data 8.04.2023, la difesa della persona ricorrente ha richiesto al Tribunale, in via principale, di accertare la sussistenza dei motivi familiari a sostegno della domanda di permesso di soggiorno e per l'effetto disporre il riconoscimento del permesso di soggiorno per detti motivi;
in subordine, di accertare il diritto della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. All'udienza del 9.05.2024 il processo è stato rinviato in quanto non era stata effettuata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza stessa, poi regolarmente eseguita. La parte convenuta (di seguito p.c.) – costituitasi in data 30.06.2024 per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano – ha evidenziato: “L'odierno ricorrente, rimasto privo di qualsivoglia titolo che gli permettesse di soggiornare sul territorio nazionale, è dunque vissuto per anni in condizione di clandestinità; anni nel corso dei quali è stato indagato per furto, furto con destrezza e guida senza patente e sotto l'influenza dell'alcool. Dopodiché […] domandava il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari. A supporto, produceva documentazione relativa alla relazione di parentela con la madre […] residente a Bollate, nel frattempo naturalizzata italiana. E tuttavia, nell'ambito di tale istanza l'odierno ricorrente non offriva alcuna dimostrazione della propria condizione di figlio a carico della madre. A tale riguardo giova, in particolare, precisare che il – al tempo della Pt_1 presentazione dell'istanza – aveva già superato il ventunesimo anno di età. Sicché, a mente dell'art. 2, l l D. Lgs., ai fini del rilascio della Carta di Soggiorno, avrebbe dovuto dimostrare la propria condizione di familiare a carico, dal momento che in base alla predetta disposizione devono considerarsi familiari “i discendenti diretti, di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner” e a tale fine si rende necessaria la presentazione “di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico”. Atteso che l'odierno ricorrente […] rientra comunque nella condizione di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs 286/1998, l'Amministrazione ha provveduto altresì alla verifica della sussistenza o meno dei requisiti relativi alla citata condizione, in relazione alla quale – come noto – non è sufficiente l'accertamento della mera relazione di parentela entro il secondo grado con una cittadina italiana, rendendosi indispensabile l'ulteriore presupposto dell'effettiva convivenza con la stessa […]. Senonché, pure le suddette verifiche hanno restituito esito negativo. Infatti, i numerosi sopralluoghi svolti in un arco temporale di oltre sette mesi […] presso l'abitazione della madre del ricorrente, hanno consentito di accertare che il Sig. non convive Parte_1 affatto con la madre, ma viceversa vive a Milano, in via Padova nr 12, assieme alla compagna, a D'altronde,
2 anche i vicini di casa della madre, opportunamente interrogati, hanno dichiarato di non vedere l'odierno ricorrente nello stabile da oltre un anno. In definitiva […] emerge chiaramente che il ricongiungimento con la madre non rappresenta affatto lo scopo del soggiorno del Sig.
. Sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, l'operato dell'Amministrazione non può essere censurato sotto Parte_1
o vincolo di parentela con il cittadino italiano non attribuisce allo straniero il diritto di ottenere il permesso di soggiorno, essendo a tale fine necessario l'ulteriore presupposto di una reale vita in comunione materiale ed affettiva con il familiare, presupposto che nel caso di specie non ricorre”. La p.c. ha concluso richiedendo che fosse emessa una pronuncia di rigetto della domanda della persona ricorrente e, dunque, che fosse respinto il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. All'udienza del 18.07.2024 sono comparse la persona ricorrente personalmente e l'Avvocata Ombretta Fapulli, mentre nessuno è comparso per la p.c.; in tale sede la persona ricorrente ha fornito informazioni attuali sulla propria condizione abitativa, familiare/affettiva, lavorativa e sociale in Italia. Per completezza si riporta l'intero contenuto del verbale della citata udienza:
“D.: Buongiorno Signor CE. Come sta? Ema_1
R.: Bene.
D.: Ha qualche problema di salute? Se si, di che tipo e da quanto? Ha documentazione in merito?
R.: No.
D.: Come si trova in Italia?
R.: Bene, sono qui dal 1998.
D.: Dove abita e con chi? L'immobile è nella sua disponibilità?
R.: Abito con la mia fidanzata a Cinisello Balsamo, viale Romagna n. 29/A. Il contratto di locazione è intestato alla mia compagna.
D.: Ha vissuto in strutture pubbliche o in altre abitazioni da quando vive in Italia? Se si, dove?
R.: Quando sono arrivato avevo 12 anni, ho raggiunto la mia mamma, ho vissuto con mia madre sino ai miei 22/23 anni, abitavamo a Bollate, via G. Leopardi, n. 16; poi sono andato a vivere a Milano, via Padova, n. 217, vivevo con la mia compagna dell'epoca, siamo stati lì per circa dieci anni. Poi ho abitato un po' dai miei cugini, un po' in giro. Dopodiché mi sono trasferito nell'attuale abitazione dal 2020.
D.: Svolge un'attività lavorativa? Se si, di che tipo e da quanto?
R.: Lavoro nel montaggio di condizionatori, lavoro per O.F.L. S.r.l. di Milano, da circa dieci anni, sempre “in nero”, perché non ho un permesso di soggiorno.
D.: A quanto ammonta la sua retribuzione mensile?
R.: Guadagno circa 1.100,00/1.200,00 euro al mese, sempre in contanti.
D.: Ha svolto altre attività lavorative da quando vive in Italia? Se si, di che tipo, per quali datrici/datori di lavoro?
R.: Si, prima facevo il gessista, dal 2003/2004 sino al 2010/2011, avevo un contratto con “Rassoges Carnovale S.r.l.”. Nel 2002 avevo fatto un corso per diventare gessista. In precedenza, ho studiato sino al primo anno delle scuole superiori, dopodiché ho lavorato con il mio patrigno, nell'ambito delle consegne a domicilio di elettrodomestici;
ho lavorato con lui sino a quando ho iniziato il corso.
D.: Ha familiari in vita?
R.: Si, mia madre e mia sorella – che è nata in [...] – vivono a Bollate insieme al mio patrigno. In Lombardia ho anche diversi zii e cugini.
D.: È sposato, ha figlie/i?
R.: No.
D.: Ha relazioni affettive e/o amicali in Italia? Per_
R.: La fidanzata di cui ho già detto, stiamo insieme da 4 anni, si chiama è peruviana, ha 44 anni, lavora come colf. I rapporti più importanti sono con alcuni vecchi compagni di scuola: uno si chiama è italiano, adesso lavora come magazziniere, ci Per_2 vediamo e vado a trovarlo perché abita a Bollate, dove vive anche mia madre.
D.: Professa qualche religione?
R.: No.
D.: Cosa le piace fare nel tempo libero?
R.: Esco con i miei cani, poi sto sempre con la mia ragazza e la mia famiglia.
D.: Ha seguito qualche corso di lingua italiana o altro?
R.: No.
D.: Ha pregiudizi definitivi a suo carico? Se si, di che tipo?
R.: No.
D.: Ha processi pendenti a suo carico?
R.: No.
3 D.: Vuole aggiungere qualcosa sulla sua vita in Italia? R.: Non vedo l'ora di avere nuovamente un permesso di soggiorno per stare più tranquillo. D.: La ringrazio di avere risposto alle mie domande e le auguro una buona giornata. Si dà atto che la persona ricorrente parla in modo notevole la lingua italiana.”. Al termine dell'udienza la difesa ha poi richiesto un termine per depositare ulteriori documenti;
la giudice designata ha concesso termine sino al 20.08.2024 e ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 2.09.2024. In data 19.08.2024 la difesa della persona ricorrente ha provveduto al deposito di ulteriore documentazione afferente all'inserimento socio-lavorativo della medesima sul territorio nazionale. A seguito dell'ordinanza della sottoscritta del 2.09.2024, in data 5.09.2024 è stata infine depositata la documentazione attestante la tempestività del ricorso. Con ordinanza del 26.09.2024, il Collegio: “Esaminate le dichiarazioni rese dalla persona ricorrente all'udienza del 18.07.2024 circa l'attività lavorativa dalla stessa svolta in via irregolare nel periodo di circa dieci anni antecedenti alla data della citata udienza;
esaminata tutta la documentazione prodotta e, in particolare, la dichiarazione depositata dalla difesa con memoria integrativa del 19.08.2024; ritenuta la circostanza rilevante ai fini del decidere, e invitata pertanto parte ricorrente – su cui incombe il relativo onere
– a valutare l'opportunità di fornire al riguardo idonea prova testimoniale e/o documentale, INVITA la persona ricorrente ad offrire, ove ritenga, un approfondimento probatorio sulla circostanza indicata in parte motiva”. Con memoria integrativa del 8.10.2024, la difesa della persona ricorrente ha richiesto di sentire il datore di lavoro della medesima, poi sentito all'udienza del 21.11.2024. Per completezza si riporta l'intero contenuto del verbale della citata udienza:
“D.: Buongiorno Signor Orlando. Lei conosce il Signor Parte_1
R.: Si, certo.
D.: Come mai?
R.: Collaboriamo assieme da diversi anni.
D.: Quindi lavora per lei?
R.: Si.
D.: Da quando lavora presso di lei?
R.: Poco più di tre anni.
D.: È sicuro?
R.: Si, certo.
D.: Quale è il compenso del Signor R.S.?
R.: Intorno ai 1.600,00 euro netti al mese.
D.: Con quali modalità viene pagato e ogni quanto?
R.: Solitamente contanti, viene pagato ogni settimana.
D.: Che tipo di lavoro svolge il Signor R.S.?
R.: Termoidraulica, soprattutto condizionamento.
D.: In cosa consiste la mansione attribuitagli?
R.: Installazione di impianti di aria condizionata.
D.: Lei sa come ha imparato questo lavoro?
R.: Gliel'ho insegnato io.
D.: Che orari di lavoro fa il Signor R.S.?
R.: Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 circa;
il sabato, dalle 8.00 alle 13.00 circa.
D.: Quante persone lavorano per lei?
R.: È rimasto solo lui, gli altri sono tutti in subappalto.
D.: Come mai l'ha tenuto come dipendente presso di lei per così tanto tempo in forma irregolare?
R.: Purtroppo non c'è possibilità di assumerlo perché non ha i documenti, ma non lo mando via assolutamente perché è una persona molto valida;
mi fido di lui, posso lasciarlo da solo a casa dei clienti. Ne ho provato tanti e nessuno soddisfa le mie esigenze. E poi è una persona molto disponibile.
D.: Quindi mi sembra di capire che, se potesse, lo assumerebbe.
R.: Assolutamente si.
D.: Lei è sicuro che lavora per lei da tre anni?
R.: Io ho lavorato con lui anche in passato, collaboravamo con lui sia io che mio fratello, si trattava di un rapporto a chiamata. Si dà atto che le dichiarazioni sono state rilette e il dichiarante le conferma”. Al termine dell'udienza la difesa ha poi richiesto un termine per depositare ulteriori documenti;
la giudice designata ha concesso termine sino al 7.01.2025 – il 6.01.2025 sono stati effettivamente depositati ulteriori documenti – e ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il 10.01.2025.
4 Il procedimento è stato definito nella camera di consiglio del 15.01.2025.
2) In diritto. Circa la disciplina applicabile, devesi premettere che il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del T.U.I. sono stati abrogati dall'art. 7 del D.L. 20 del 10.03.2023, convertito nella Legge n. 50/2023, quest'ultima pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.05.2023 ed entrata in vigore il giorno successivo. Tuttavia, al secondo comma, la medesima disposizione ha fatto espressamente salva la disciplina previgente – che qui, infatti, si applica – “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero sia il 11.03.2023. Pare opportuno, dunque, procedere ad una breve ricognizione della disciplina applicabile al caso di cui trattasi. Il 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche nella Legge n. 173 del 2020 che, per ciò che rileva in questa sede, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del T.U.I., ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, contenuto nel testo originario della norma e poi eliminato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modifiche nella Legge n. 132 del 2018. Nel dettaglio, l'art. 1 comma 1 lett. e) del D.L. 130/2020 ha modificato profondamente il contenuto dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I., così riformulandolo: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. L'analisi della lettera della norma consente di rilevare che, da un lato, trova esplicitazione il divieto di espulsione (già previsto qualora esistessero fondati motivi di ritenere che la persona straniera rischiasse di essere sottoposta a tortura) della persona straniera anche nei casi in cui rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti;
dall'altro lato, il divieto di espulsione della persona straniera – e, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, ex art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008 – si estende anche all'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della stessa, fatti salvi i casi in cui esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, comunque nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto delle persone rifugiate e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Alla luce dell'insegnamento fornito in merito dalla Suprema Corte, la protezione speciale si presenta prima facie caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge 132/2018, nell'interpretazione che di tale forma di protezione è stata nel tempo fornita dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, R.M.M.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 17130 del 14 agosto 2020, S.O.; Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 3705 del 12 febbraio 2021, M.A.M.). Inoltre, la disposizione trova applicazione ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria dell'art. 15 del D.L. 130/2020, secondo il quale “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, secondo comma, del codice di procedura civile”. L'applicazione retroattiva – alle cause pendenti – della normativa in questione trova conferma nelle pronunce della Suprema Corte, anche nella sua massima composizione (Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021, A.A.; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 14865 del 29 maggio 2023, C.M.). Sulla scorta di quanto sinteticamente sopra riportato, essendo stata l'istanza al Questore presentata il 31.07.2020, devesi affermare che la disciplina normativa applicabile ratione temporis nel caso di specie è quella previgente alla modifica abrogativa da ultimo apportata con il D.L. 20/2023, ossia la formulazione dell'art. 19 comma 1.1 del T.U.I. come vigente dal 20.12.2020 al 10.03.2023, giacché, da un lato, a norma del succitato art. 15 del D.L. 130/2020, la disciplina introdotta nel 2020 ha efficacia per tutte le domande pendenti in sede amministrativa o
5 giurisdizionale al momento della sua introduzione;
dall'altro lato, la disciplina più recente troverà applicazione solo per la domande introdotte in sede amministrativa dopo il 10 marzo 2023. Inoltre, nel merito, il vaglio dell'interprete avrà ad oggetto le condizioni di vita privata e familiare della persona richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti. Svolte tali opportune premesse, il Collegio, esaminate le evidenze disponibili, ritiene di accogliere il proposto ricorso. Difatti, la documentazione prodotta fonda una valutazione di piena integrazione della persona ricorrente sotto tutti i profili. Nel dettaglio:
- la persona ricorrente è giunta in Italia nel 1998, ancora minorenne, ed ha conseguito la licenza di scuola media nell'anno scolastico 1998/99 (cfr. verbale di udienza e doc. “licenza di scuola media anno 1999”, allegato alla memoria difensiva del 19.08.2024);
- sotto il profilo abitativo sono stati prodotti una dichiarazione di ospitalità (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) – datata al 8.03.2016 –, della madre della persona ricorrente presso un immobile sito in Bollate (MI), alla Via degli Alpini, n. 4/C e il relativo modulo di cessione del fabbricato;
all'udienza del 18.07.2024, la persona ricorrente ha dichiarato di vivere con la sua fidanzata in un appartamento sito in Cinisello Balsamo, al Viale Romagna n. 29/A; ciò trova conferma nella copia del contratto di locazione intestato alla compagna della stessa persona ricorrente e nel documento attestante la registrazione dello stesso e del successivo rinnovo, con scadenza prevista al 31.05.2025 (cfr. “registrazione contratto di locazione” e p.d.s della compagna, allegati alla nota di deposito del 19.08.2024; contratto, registrazione del rinnovo e p.d.s. aggiornato, allegati alla nota di deposito del 6.01.2025);
- con riguardo ai legami familiari/affettivi, la persona ricorrente, all'udienza del 18.07.2024, ha raccontato di vivere in Italia con la sua fidanzata, sua connazionale, con cui ha una relazione da quattro anni e che lavora come col.f. e che, a Bollate, vivono sua madre e sua sorella;
tali circostanze trovano piena e robusta conferma nei p.d.s. e nelle carte di identità afferenti alle citate familiari, in atti (cfr. p.d.s. soggiorno di lungo periodo afferente alla compagna della persona ricorrente e documenti identificativi relativi alla madre e alla sorella della persona ricorrente;
docc. allegati alla nota di deposito del 6.01.2025); inoltre, la persona ricorrente ha riferito che in Lombardia vivono anche alcuni suoi zii e cugini, nonché di alcuni importanti rapporti amicali, che affondano le loro radici negli anni della scuola;
- per quanto concerne la condizione lavorativa, dai documenti acquisiti risulta che la persona ricorrente ha raggiunto una notevole stabilità anche in tale ambito;
difatti, dall'estratto contributivo rilasciato dall CP_3 in data 7.08.2024 si evince che ella ha lavorato in via ufficiale e continuativa dal 2002 al 2011, per ottimi redditi. Per comodità di lettura si riporta qui di seguito il dettaglio tratto dall'estratto conto previdenziale del CP_3 7.08.2024 (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 19.08.2024);
6 inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla persona ricorrente e dal suo datore di lavoro risulta in modo incontrovertibile che la stessa ha svolto diverse attività in via non ufficiale e, negli ultimi tre anni, ha lavorato in forma irregolare ma continuativa come tecnico di impianti di condizionamento (cfr. verbali delle udienze del 18.07.2024 e del 21.11.2024; dichiarazione del datore di lavoro, allegato alla nota di deposito del 19.08.2024).
- con riferimento all'integrazione linguistica, poi, all'udienza del 18.07.2024, la persona ricorrente ha dimostrato concretamente di parlare e comprendere in modo notevole la lingua italiana;
- per altro verso, sono stati depositati alcuni certificati relativi ad alcuni corsi di formazione svolti dalla persona ricorrente (cfr. docc. allegati alla nota di deposito del 19.08.2024);
- infine, è stato oggetto di produzione il certificato del casellario giudiziale afferente alla persona ricorrente, dal quale si evince che ella ha a suo carico un unico pregiudizio definitivo per due furti, entrambi commessi nel luglio 2013, per il quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. doc. allegato alla nota di deposito del 19.08.2024); risulta, dunque, per tabulas che il pregiudizio in questione costituisce un evento del tutto isolato nella vita della persona ricorrente. Appare chiaro, allora, che un eventuale allontanamento della persona ricorrente determinerebbe la violazione del suo diritto alla tutela della vita privata e familiare. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19 comma 1.1. del T.U.I., non può che riconoscersi alla persona ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per “protezione speciale”, previsto dall'articolo 32 comma 3 del D. Lgs 25/2018.
3) Circa le spese di lite.
Considerato che
il Tribunale è pervenuto al riconoscimento della protezione speciale valorizzando circostanze di fatto inerenti alla condizione socio-lavorativa della persona ricorrente sopravvenute o, comunque, consolidatesi successivamente all'introduzione del ricorso, sussistono gravi motivi – ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.04.2018 –, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Non si procede alla liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocata della persona ricorrente, non avendo ella mai richiesto l'ammissione al beneficio del p.s.s.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano così provvede:
- accoglie il ricorso presentato da Parte_1 (C.U.I. ), nato a [...]Ù) il 27.02.1984 avv C.F._2 Milano i .2023 e notificato il 10.03.2023 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della persona ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 25/2008;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.01.2025. La Presidente - Dott.ssa Elisabetta Meyer
La Giudice relatrice - Dott.ssa Francesca Minieri
7