Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2070/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2070/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
27/11/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(p.iva ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Roberto Buiani, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Caivano, sito in Massa Marittima (GR), Via Goldoni, n. 4;
- ATTORE OPPONENTE
E
, (c.f. e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco
[...] C.F._2
Machetta, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Roma, Via degli Scipioni, n.
110, risultano elettivamente domiciliati;
- CONVENUTI OPPOSTI
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: all'udienza del 27/11/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 542/2022, con il quale veniva ingiunta alla consegna nei
confronti di e della seguente documentazione: CP_1 Controparte_2
“1) Segnalazioni della Intesa San Paolo S.p.A. all'Agenzia delle Entrate italiana ai sensi della normativa Common Reporting Standard (CRS) degli anni 2018/2019, 2019/2020 e
2020/2021; 2) Comunicazioni ricevute ed inoltrate dalla Intesa San Paolo S.p.A., in riferimento ai rapporti bancari dei ricorrenti, dal 2018 ad oggi”.
I motivi di opposizione sono i seguenti:
-assenza dei presupposti del diritto di accesso copia di documentazione, di cui all'art. 119, comma 4, T.U.B.;
-inesistenza del diritto di accesso ai documenti indicati nel decreto ingiuntivo anche secondo le regole generali di regolamentazione del contratto.
Per tutti questi motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 542/2022.
Si costituivano in giudizio i sig.ri e i quali CP_1 Controparte_2
chiedevano il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 07.02.2023 il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione, ex D.lgs. 28/2010.
All'udienza del 25.10.2023 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta risulta che gli opposti, in data 10.03.2022, in quanto titolari di un contratto di conto corrente, inoltravano all'opponente, una richiesta di accesso agli atti ex artt. 7 e 8 D.lgs. 196/2003 e 117, comma 1 e 119, comma 4, D.lgs.
385/1993, avente ad oggetto: “copia contratti dei conti correnti indicati in premessa, con specifica delle condizioni economiche applicate;
copia estratti conto dall'apertura del rapporto sino all'ultimo disponibile;
copia di tutte le comunicazioni da Voi inoltrate agli enti interessati, inerenti le posizioni contrattuali dei Sigg.ri e CP_1 [...]
in essere presso la Banca CR di Firenze e/o Intesa San Paolo s.p.a., con CP_2
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specifico riferimento alla corrispondenza intercorsa con le Autorità svizzere e la direzione delle finanze del Cantone di Zurigo, al fine di consentire ai miei assistiti tutte le opportune verifiche circa la legittimità della condotta posta in essere dal Vs. Istituto;
ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione in oggetto”; rispetto alla quale la
Banca vi dava esecuzione solo relativamente agli estratti conto (all. 8 e 10 fascicolo monitorio).
Gli opposti, per tali motivi, inoltravano all'Istituto di credito opponente ulteriori richieste al fine di prendere visione dell'intero fascicolo per individuare i documenti di interesse per gli stessi, ivi comprese le comunicazioni della Banca all'Agenzia delle Entrate, le quali venivano respinte da (all. 5 e 6 di parte opponente). Parte_1
Fondamento giuridico della richiesta avanzata dagli opposti è l'art. 119 del D.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.), il quale al comma 4 prevede che: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Pertanto, detta norma prevede un vero e proprio diritto del cliente ad ottenere, semplicemente sopportandone le spese di produzione, copia della documentazione bancaria inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Viene altresì evidenziato che l'art. 119, comma 4, T.U.B. rappresenta una disposizione di natura sostanziale (Cass. Civ., Sez. I, del 13.09.2021, n. 24641/2021), in quanto diretta a definire alcune delle obbligazioni gravanti sulla banca in adempimento del contratto stipulato con il cliente.
Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha natura di diritto sostanziale, la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. Civ., Sez. I, del 13.07.2007, n. 15669).
L'obbligazione di cui al comma 4 dell'art. 119 T.U.B. sorge, quindi, dal contratto, ma deve essere adempiuta soltanto se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta;
pertanto, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, non diviene attuale l'obbligazione della
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banca, con la conseguenza che non può concretizzarsi un inadempimento della banca medesima, che scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto.
La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca nasce dall'obbligo di buona fede che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà (Cass. Civ., Sez. I, del 12.05.2006, n. 11004), producendo i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte ad essere informata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, del 22.05.1997, n. 4598).
Quanto alla limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 T.U.B.), essa corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del D.lgs. n.
385/1993 (T.U.B.) e, ancor prima, della legge n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità sopra menzionata.
Per quanto concerne, però, la richiesta avente ad oggetto la copia dei contratti non rileva che l'art. 117 T.U.B. prevede l'obbligo della banca, nel momento in cui le parti stipulano per iscritto il contratto, di consegnarne una copia al cliente.
Ciò in quanto se il cliente richiede una nuova copia del contratto alla banca, quest'ultima
è tenuta, in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 119 T.U.B. a consegnare al cliente altra copia del contratto, chiedendo unicamente allo stesso di sopportare i costi affrontati per detta attività.
In aggiunta, la banca non può rifiutarsi di consegnarla deducendo il decorso del termine decennale dalla stipulazione, previsto dall'articolo 119, comma 4, T.U.B.
Infatti, detta norma quando limita l'ambito temporale del diritto ad ottenere la documentazione si riferisce a quella riguardante singole operazioni mentre il contratto è fenomeno giuridico a monte delle singole operazioni, che possono essere considerate atti esecutivi del contratto stipulato con la banca, con conseguente inapplicabilità del termine decennale di cui all'articolo 119, comma 4, T.U.B.
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La banca ha infatti l'obbligo di conservare il contratto bancario sino a dieci anni successivi alla conclusione del rapporto, ossia fino a che il cliente può esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Ed infatti, “la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto” (Cass. Civ., Sez. I, del 13.07.2007, n. 15669).
Orbene, delineati i tratti essenziali della disposizione normativa che viene in rilievo nel caso di specie, bisogna mettere in evidenza come la Banca abbia correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 119, comma 4, T.U.B., trasmettendo copia degli estratti conto e non anche delle “1) Segnalazioni della Intesa San Paolo S.p.A. all'Agenzia delle
Entrate italiana ai sensi della normativa Common Reporting Standard (CRS) degli anni
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; 2) Comunicazioni ricevute ed inoltrate dalla Intesa
San Paolo S.p.A., in riferimento ai rapporti bancari dei ricorrenti, dal 2018 ad oggi”.
Ed infatti, giova rilevare che il citato art. 119 T.U.B. limita espressamente l'obbligo di consegna gravante su alla documentazione inerente alle “singole Parte_1
operazioni” poste in essere in un preciso arco temporale, il decennio.
Ove il legislatore avesse voluto estendere l'obbligo di consegna anche ad altra documentazione, non avrebbe inserito tale espressa e chiara inequivoca limitazione
(“singole operazioni”).
Ed infatti, se in una disposizione normativa non viene analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni estensive, dovendosi, l'interprete, attenere solo al testo della norma (“Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”).
Dunque, è evidente che, nel caso in esame, gli opposti non hanno alcun diritto ad avanzare richieste aventi un oggetto molto più ampio di quello richiamato dall'art. 119
T.U.B. e relative all'“intero fascicolo per individuare i documenti di interesse”, legittimando, di fatto, in tal modo, anche istanze del tutto esplorative.
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La norma richiamata, quindi, non riconosce un generico diritto di ottenere copia di documentazione. Pertanto, è chiaro che il concetto di “singole operazioni” non può ricomprendere l'intero fascicolo detenuto dalla Banca riferito al cliente, né tutte le comunicazioni dell'Istituto di credito, comprese quelle alle pubbliche amministrazioni, compresa quindi l'Agenzia delle Entrate.
In aggiunta, l'obbligo alla consegna della documentazione richiesta non può neanche ritenersi derivante dal dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175 e
1375 c.c.), in quanto quest'ultimo non può chiaramente spingersi fino a consentire applicazioni e interpretazioni dell'art. 119 T.U.B. contrarie al dettato normativo.
La Corte di Cassazione, invero, lungi dall'ampliare il diritto del cliente, stabilisce che: “In tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del
"neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento” (Cass. Civ., sez. I, del 27.09.2001, la n. 12093) e che: “tale dovere di collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di collaborazione, produce i suoi effetti fino
a quando permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato dalla controparte a essere informata” (Cass. Civ. sez. I, del 22.05.1997, la n. 4598).
Ebbene, in un'ottica di bilanciamento degli interessi e dei sacrifici tra le parti sarebbe contrario a buona fede imporre alla Banca, la quale peraltro provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare, di preservare e consegnare ogni tipo di documento richiesto da quest'ultimo, obbligandola, di fatto, a conservare una massa indeterminata di dati e costringendola ad un'attività dispendiosa.
Orbene, nel presente giudizio, è emerso che gli opposti abbiano formulato un'istanza ex art. 119 T.U.B. estremamente generica, tramite la quale hanno invocato la consegna di documenti che non avrebbero potuto pretendere, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della norma richiamata.
Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 15 GDPR, il quale, com'è noto, disciplina il c.d. “diritto di accesso”, ovvero la possibilità per l'interessato di ottenere dal titolare del
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trattamento la conferma o meno che sia presente un trattamento dei suoi dati personali e, in caso di risposta positiva, di ottenerne copia.
Nel caso di specie, non viene in rilievo un diritto di accesso secondo la normativa sul trattamento dei dati personali, dato che gli opposti hanno avanzato la richiesta di conoscere eventuali segnalazioni trasmesse dalla Banca all'Agenzia delle Entrate, oltre che ogni comunicazione ricevuta e inoltrata dalla prima, azionando, tra l'altro, in sede monitoria, lo strumento ex art. 119 T.U.B..
Per tutte queste ragioni l'opposizione merita di essere accolta e il decreto ingiuntivo n.
542/2022 deve essere revocato.
Ogni altra domanda ed eccezione formulata dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa), delle fasi effettivamente svolte (fase istruttoria liquidata secondo i parametri minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Revoca il decreto ingiuntivo n. 542/2022 emesso dal Tribunale di Grosseto in data
19.07.2022;
b) Condanna e al pagamento, in solido, nei CP_1 Controparte_2
confronti di delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 per Parte_1 compenso e in € 286,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 28.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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