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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/05/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5320 anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Crescenzo Pascariello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta in Via
Municipio n.13
ricorrente contro
(CF: ) rappresentato e difeso, giusto mandato Controparte_1 C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni De Lucia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Borsi n. 18 Cervino (CE)
resistente
OGGETTO: Comodato
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo di essere proprietario dei terreni siti in Recale (CE) alla Via Appia, Controparte_1 alla località Gaudio Grande di HA 1.29.90, censiti al catasto terreni Foglio n. 3, Particella n. 5025
e di ARE 92,06 Foglio n. 3, Part. 5053, che sono stati concessi in comodato gratuito al Sig.
1/4 in forza di contratto stipulato il 19.12.2017, con scadenza prevista per il 30 Controparte_1 novembre 2020 e che, decorso il termine convenuto, il resistente non ha riconsegnato i terreni in questione, nonostante le richieste dell'esponente ed il vano esperimento del procedimento di mediazione. Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto di dichiarare la cessazione del contratto di comodato scaduto ed ordinare il rilascio dei terreni oggetto di causa con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/10/2023 si è costituito il sig. , il Controparte_1 quale chiedeva che dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda ovvero il rigetto, con vittoria di spese;
il resistente in particolare ha argomentato di non avere la disponibilità dei terreni oggetto del comodato e pertanto ha sostenuto che i beni erano oggetto di un contratto di locazione di fondo rustico, stipulato tra il sig. (padre del Salvatore) ed il sig. in data 1° maggio del 2020, Persona_1 Parte_1 sollevando quindi l'eccezione di legittimazione passiva.
All'udienza del 29.12.23 il ricorrente ha disconosciuto la propria firma apposta sul contratto di fondo rustico allegato dal resistente, negando quindi di aver mai concluso tale contratto;
al disconoscimento non è seguita istanza di verificazione della scrittura proposta dal resistente.
Dopo essere stato disposto il passaggio del presente giudizio dal rito sommario al rito speciale locatizio, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione con assegnazione di termine per note conclusive.
*******************
La domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Anzitutto si deve osservare che il contratto di comodato posto alla base della domanda restitutoria e stipulato tra le parti in data 19/12/2017 non è stato oggetto di disconoscimento nella sottoscrizione da parte del resistente.
La diversa ricostruzione fornita dal resistente, ossia che sul terreno oggetto di causa fosse stato stipulato un contratto di locazione di fondo rustico, peraltro con un diverso soggetto, non è supportata da adeguata prova atteso che il documento depositato dal resistente a sostegno della predetta tesi è stato disconosciuto nella firma da parte del ricorrente e non è stata proposta
2/4 istanza di verificazione;
ne consegue che il documento non risulta utilizzabile nel presente procedimento.
Si deve ritenere dunque che il ricorrente abbia provato documentalmente l'esistenza del rapporto di comodato sul bene oggetto della domanda di restituzione, producendo in atti il contratto della durata di tre anni, con scadenza in data 30/11/2020, successivamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi sei mesi prima della scadenza.
Ebbene, risulta dagli atti che la prima manifestazione di disdetta sia stata quella contenuta nella domanda di mediazione (verbale del 16/12/2021); non risultano infatti prodotte in atti, nonostante l'enunciazione nel corpo del ricorso, altre missive contenenti la richiesta di restituzione del fondo. Ne consegue che il contratto di comodato deve intendersi rinnovato anche oltre la data del 30/11/2020 ma che lo stesso è sicuramente cessato alla scadenza successiva rispetto alla data della prima disdetta utile, e dunque deve intendersi risolto alla scadenza del 30/11/2022.
Deve quindi dichiararsi la cessazione del rapporto di comodato alla scadenza del 30/11/2022 e il comodatario resistente deve essere condannato al rilascio.
Nell'esercizio del potere di determinazione del tempo della restituzione si stima equo determinare la data del rilascio al 30/06/2025, tenuto conto della necessità della resistente di disporre un minimo spazio temporale per provvedere alla liberazione del bene (cfr. in tal senso
Cass. 12655/2001).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. in assenza di mala fede e colpa grave da riscontrarsi nella condotta processuale della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA che il contratto di comodato stipulato tra le parti, inerente i terreni siti in Recale (CE) alla Via Appia, alla località Gaudio Grande di HA 1.29.90, censiti al catasto terreni Foglio n. 3, Particella n. 5025 e di ARE 92,06 Foglio n. 3, Part. 5053, è cessato in data 30/11/2022;
3/4 2. per l'effetto CONDANNA a rilasciare i terreni di cui al punto Controparte_1
1) liberi da persone e cose in favore di;
Parte_1
3. FISSA per il rilascio la data del 30/06/2025;
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 70,00 per esborsi ed euro 750,00 per compensi oltre Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 30/05/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
4/4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Crescenzo Pascariello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta in Via
Municipio n.13
ricorrente contro
(CF: ) rappresentato e difeso, giusto mandato Controparte_1 C.F._2 in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni De Lucia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in via Borsi n. 18 Cervino (CE)
resistente
OGGETTO: Comodato
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo di essere proprietario dei terreni siti in Recale (CE) alla Via Appia, Controparte_1 alla località Gaudio Grande di HA 1.29.90, censiti al catasto terreni Foglio n. 3, Particella n. 5025
e di ARE 92,06 Foglio n. 3, Part. 5053, che sono stati concessi in comodato gratuito al Sig.
1/4 in forza di contratto stipulato il 19.12.2017, con scadenza prevista per il 30 Controparte_1 novembre 2020 e che, decorso il termine convenuto, il resistente non ha riconsegnato i terreni in questione, nonostante le richieste dell'esponente ed il vano esperimento del procedimento di mediazione. Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto di dichiarare la cessazione del contratto di comodato scaduto ed ordinare il rilascio dei terreni oggetto di causa con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 25/10/2023 si è costituito il sig. , il Controparte_1 quale chiedeva che dichiararsi l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda ovvero il rigetto, con vittoria di spese;
il resistente in particolare ha argomentato di non avere la disponibilità dei terreni oggetto del comodato e pertanto ha sostenuto che i beni erano oggetto di un contratto di locazione di fondo rustico, stipulato tra il sig. (padre del Salvatore) ed il sig. in data 1° maggio del 2020, Persona_1 Parte_1 sollevando quindi l'eccezione di legittimazione passiva.
All'udienza del 29.12.23 il ricorrente ha disconosciuto la propria firma apposta sul contratto di fondo rustico allegato dal resistente, negando quindi di aver mai concluso tale contratto;
al disconoscimento non è seguita istanza di verificazione della scrittura proposta dal resistente.
Dopo essere stato disposto il passaggio del presente giudizio dal rito sommario al rito speciale locatizio, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione con assegnazione di termine per note conclusive.
*******************
La domanda è fondata e può trovare accoglimento.
Anzitutto si deve osservare che il contratto di comodato posto alla base della domanda restitutoria e stipulato tra le parti in data 19/12/2017 non è stato oggetto di disconoscimento nella sottoscrizione da parte del resistente.
La diversa ricostruzione fornita dal resistente, ossia che sul terreno oggetto di causa fosse stato stipulato un contratto di locazione di fondo rustico, peraltro con un diverso soggetto, non è supportata da adeguata prova atteso che il documento depositato dal resistente a sostegno della predetta tesi è stato disconosciuto nella firma da parte del ricorrente e non è stata proposta
2/4 istanza di verificazione;
ne consegue che il documento non risulta utilizzabile nel presente procedimento.
Si deve ritenere dunque che il ricorrente abbia provato documentalmente l'esistenza del rapporto di comodato sul bene oggetto della domanda di restituzione, producendo in atti il contratto della durata di tre anni, con scadenza in data 30/11/2020, successivamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi sei mesi prima della scadenza.
Ebbene, risulta dagli atti che la prima manifestazione di disdetta sia stata quella contenuta nella domanda di mediazione (verbale del 16/12/2021); non risultano infatti prodotte in atti, nonostante l'enunciazione nel corpo del ricorso, altre missive contenenti la richiesta di restituzione del fondo. Ne consegue che il contratto di comodato deve intendersi rinnovato anche oltre la data del 30/11/2020 ma che lo stesso è sicuramente cessato alla scadenza successiva rispetto alla data della prima disdetta utile, e dunque deve intendersi risolto alla scadenza del 30/11/2022.
Deve quindi dichiararsi la cessazione del rapporto di comodato alla scadenza del 30/11/2022 e il comodatario resistente deve essere condannato al rilascio.
Nell'esercizio del potere di determinazione del tempo della restituzione si stima equo determinare la data del rilascio al 30/06/2025, tenuto conto della necessità della resistente di disporre un minimo spazio temporale per provvedere alla liberazione del bene (cfr. in tal senso
Cass. 12655/2001).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M.
55/2014. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art.96 c.p.c. in assenza di mala fede e colpa grave da riscontrarsi nella condotta processuale della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA che il contratto di comodato stipulato tra le parti, inerente i terreni siti in Recale (CE) alla Via Appia, alla località Gaudio Grande di HA 1.29.90, censiti al catasto terreni Foglio n. 3, Particella n. 5025 e di ARE 92,06 Foglio n. 3, Part. 5053, è cessato in data 30/11/2022;
3/4 2. per l'effetto CONDANNA a rilasciare i terreni di cui al punto Controparte_1
1) liberi da persone e cose in favore di;
Parte_1
3. FISSA per il rilascio la data del 30/06/2025;
4. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in euro 70,00 per esborsi ed euro 750,00 per compensi oltre Parte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 30/05/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
4/4