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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/08/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
n. 1009/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2018 promossa da:
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in VIA STANISLAO C.F._2
MANCINI N.15 98071 CAPO D'ORLANDO, presso lo studio dell'avv.
MANGANO ANTONIO, che li rappresenta e difende per in atti
ATTORI contro
, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in , Piazza Garibaldi, n. 16, (P.I. nella CP_1 P.IVA_1 persona dei propri procuratori direttore centrale CP_3 principale e , vicedirettore centrale, Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maurizio
Carrara, (C.F. , con studio in , Galleria CodiceFiscale_3 CP_1
Parravicini n. 8, fax 0342/517231, pec.
e dall'avv. OS CA (C.F. Email_1
), con studio in Messina (ME), Via XXVII Luglio n. 34 CodiceFiscale_4
pagina 1 di 7 is. 195, pec. presso la stessa elettivamente Email_2 domiciliata
CONVENUTA
E nei confronti di società a responsabilità limitata con unico socio, Controparte_5 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, rappresentata e difesa giusta delega depositata unitamente al presente atto, dall'avv. Maurizio Carrara, (C.F. , CodiceFiscale_3 con studio in , Galleria Parravicini n. 8, fax 0342/517231, pec. CP_1
ed elettivamente domiciliata in Email_1
Messina Via XXVII Luglio n. 34 is. 195, presso lo studio dall'avv. OS
CA,
INTERVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1
hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione Parte_2 all'esecuzione ex art. 615 cpc, pendente innanzi al G.E.I. del Tribunale di
Patti, a seguito dell'ordinanza del GE del 6.3.2018, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannati gli opponenti al pagamento delle spese processuali e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione, gli opponenti hanno dedotto a) L'erroneità della somma portata in precetto e pignoramento, che non terrebbe adeguatamente conto della somma ricavata nell'esecuzione avanti al tribunale di Como;
b) La carenza di mandato difensivo, atteso che la procura ad agire sarebbe stata rilasciata da funzionari della banca sprovvisti di legale rappresentanza;
c) La mancanza nell'atto di pignoramento della sottoscrizione dell'Ufficiale Giudiziario;
d) La mancata indicazione specifica nell'atto di pignoramento del diritto pagina 2 di 7 reale sottoposto ad esecuzione;
e) La mancata indicazione nell'atto di pignoramento dell'indicazione della p.e.c. del creditore procedente.
Nel presente procedimento gli esecutati opponenti hanno riproposto i primi tre motivi di doglianza mentre non hanno riproposto gli ultimi due
(mancata identificazione del diritto pignorato e omessa indicazione della pec del creditore).
Gli attori però, sub lettera D), E) ed F), hanno aggiunto una contestazione sulla debenza delle somme per cui la banca agisce in executivis, deducendo l'applicazione ai rapporti bancari di tassi usurari e costi non dovuti, non tenendo conto del fatto che il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, avente, quindi, efficacia di cosa giudicata.
Si è costituita nel presente giudizio di merito la Controparte_1
, contestando i motivi di opposizione e deducendo
[...]
l'inammissibilità di quelli di cui alle lettere D), E) ed F) in quanto mai proposti prima nella fase cautelare e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La ha allegato che il titolo sulla base del Controparte_1 quale è stata instaurata la procedura esecutiva è il decreto ingiuntivo n. 289/12 del 15 maggio 2012 (n. 728/12 R.G.; n. 2830/12 Cron., B409/12
Rep.), provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Sondrio ha ingiunto alla società con sede in PE TE (CO, Parte_3
Località Aramè, n. 2, nonché, in virtù della fideiussione prestata, ai signori , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
residente in [...], Località Aramè, n. 2 e C.F._5
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1 C.F._6
residente a [...], in forza di
[...] rapporti intrattenuti presso l'Agenzia di San Fedele TE della
[...]
, il pagamento a favore della Controparte_1 Controparte_1
pagina 3 di 7 della somma di € 181.192,55 quale saldo debitore del conto CP_1 corrente n. 21162/12 oltre a interessi al tasso del 5,765% dal 31 marzo
2012, nonché alle spese legali, oltre alle successive occorrende;
che tale decreto, già provvisoriamente esecutivo, regolarmente notificato, non è opposto dai debitori sicché, in forza di esso, è stata intrapresa una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Como su beni intestati alla società debitrice principale;
che da tale procedura, avente
R.G. n. 651/2012 E.I., è stata ricavata la somma di € 31.308,45, a fronte di una precisazione del credito, comprensiva di interessi e spese, di €
222.515,08, oltre alle spese di procedura;
che il minor importo ricavato è stato quindi dalla imputato a interessi e spese sul proprio maggior CP_1 credito, giusta i criteri di cui agli artt. 1194 e 1196 c.c., sulla scorta della precisazione di credito effettuata;
che successivamente, il 27 settembre del 2016 è stato notificato ai debitori atto di precetto in rinnovazione, nel quale si è dato atto dell'incasso della somma distribuita nell'esecuzione avanti al tribunale di Como e della sua imputazione a interessi e spese;
che successivamente è stato notificato ai fidejussori e , Pt_2 Pt_1 tra il 7 ed il 17 dicembre 2016, atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto beni di loro proprietà siti in Comune di Naso, da cui la procedura esecutiva, nella quale la Banca procedente è successivamente intervenuta per ulteriori ingenti suoi crediti.
Con comparsa del 22.3.2021 si è costituita a mezzo della Controparte_5 sua mandataria quale cessionaria del credito di Controparte_6
. Controparte_1
Quest'ultima non è più comparsa in giudizio ma, in assenza di consenso all'estromissione, deve ritenersi che il processo prosegua tra le parti originarie.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di inammissibilità dei motivi di opposizione afferenti l'insussistenza e indeterminatezza del credito,
pagina 4 di 7 mancanza di documentazione e applicazione di interessi usurari etc. ( si vedano i motivi di cui alle lettere D, E ed F dell'atto di citazione).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. Civ. 17441/2019 e 1328/2011).
Quanto agli altri motivi, essi sono infondati, per come già rilevato in sede cautelare dal GE.
Quanto alla carenza di mandato difensivo va rilevato che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o della statuto, perché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa;
per converso parte opposta ha dato ampia, con la produzione allegata alla memoria di costituzione, della titolarità in capo ai signori direttore CP_3 centrale) e (vicedirettore centrale) del potere (delegato dal CP_4
Consiglio di Amministrazione della Banca) di conferire procura alle liti agli avvocati Carrara e CA.
pagina 5 di 7 La doglianza pertanto è del tutto infondata
Quanto alla mancata sottoscrizione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario, il GE ha rilevato che la sottoscrizione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario consente di ascrivere allo stesso l'atto notificato.
La mancanza di sottoscrizione può al più integrare un vizio di nullità che viene sanato dal raggiungimento dello scopo.
E poiché nel caso in esame gli opponenti hanno potuto spiegare la loro opposizione all'esecuzione, a seguito della notifica del pignoramento, deve ritenersi raggiunto lo scopo e sanata la nullità.
In ordine, infine, alla quantificazione del credito per come portato dal precetto, va rilevato l'errore in cui sono incorsi gli opponenti nell'imputare il quantum ricavato dalla procedura esecutiva al capitale ingiunto con il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo fondante l'esecuzione forzata.
L'opposta, tuttavia, ha precisato che per errore è stato ancora esposto (
e richiesto) l'importo dovuto per spese legali della fase monitoria e registrazione del decreto, importi che devono ritenersi invece pagati con il ricavato dell'esecuzione avanti al Tribunale di Como di cui si è detto, sicché l'importo oggetto del precetto deve correttamente intendersi per € 216.061,42 per capitale, interessi e spese residue, oltre alle spese successive (onorari precetto, notifica etc.) e gli interessi maturandi.
Ciò, comunque, non vale ad inficiare la legittimità del precetto – che rimane valida per la somma effettivamente spettante – né dell'intera procedura.
Per quanto precede, l'opposizione va rigettata e gli opponenti condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta.
pagina 6 di 7 Nei rapporti tra gli opponenti e l'intervenuta le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta
[...]
di € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge;
compensa le spese tra gli opponenti e CP_5
Patti, 4 agosto 2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1009/2018 promossa da:
, e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in VIA STANISLAO C.F._2
MANCINI N.15 98071 CAPO D'ORLANDO, presso lo studio dell'avv.
MANGANO ANTONIO, che li rappresenta e difende per in atti
ATTORI contro
, Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 con sede in , Piazza Garibaldi, n. 16, (P.I. nella CP_1 P.IVA_1 persona dei propri procuratori direttore centrale CP_3 principale e , vicedirettore centrale, Controparte_4 rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Maurizio
Carrara, (C.F. , con studio in , Galleria CodiceFiscale_3 CP_1
Parravicini n. 8, fax 0342/517231, pec.
e dall'avv. OS CA (C.F. Email_1
), con studio in Messina (ME), Via XXVII Luglio n. 34 CodiceFiscale_4
pagina 1 di 7 is. 195, pec. presso la stessa elettivamente Email_2 domiciliata
CONVENUTA
E nei confronti di società a responsabilità limitata con unico socio, Controparte_5 società unipersonale con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri 1, rappresentata e difesa giusta delega depositata unitamente al presente atto, dall'avv. Maurizio Carrara, (C.F. , CodiceFiscale_3 con studio in , Galleria Parravicini n. 8, fax 0342/517231, pec. CP_1
ed elettivamente domiciliata in Email_1
Messina Via XXVII Luglio n. 34 is. 195, presso lo studio dall'avv. OS
CA,
INTERVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1
hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione Parte_2 all'esecuzione ex art. 615 cpc, pendente innanzi al G.E.I. del Tribunale di
Patti, a seguito dell'ordinanza del GE del 6.3.2018, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, condannati gli opponenti al pagamento delle spese processuali e assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel giudizio di opposizione, gli opponenti hanno dedotto a) L'erroneità della somma portata in precetto e pignoramento, che non terrebbe adeguatamente conto della somma ricavata nell'esecuzione avanti al tribunale di Como;
b) La carenza di mandato difensivo, atteso che la procura ad agire sarebbe stata rilasciata da funzionari della banca sprovvisti di legale rappresentanza;
c) La mancanza nell'atto di pignoramento della sottoscrizione dell'Ufficiale Giudiziario;
d) La mancata indicazione specifica nell'atto di pignoramento del diritto pagina 2 di 7 reale sottoposto ad esecuzione;
e) La mancata indicazione nell'atto di pignoramento dell'indicazione della p.e.c. del creditore procedente.
Nel presente procedimento gli esecutati opponenti hanno riproposto i primi tre motivi di doglianza mentre non hanno riproposto gli ultimi due
(mancata identificazione del diritto pignorato e omessa indicazione della pec del creditore).
Gli attori però, sub lettera D), E) ed F), hanno aggiunto una contestazione sulla debenza delle somme per cui la banca agisce in executivis, deducendo l'applicazione ai rapporti bancari di tassi usurari e costi non dovuti, non tenendo conto del fatto che il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, avente, quindi, efficacia di cosa giudicata.
Si è costituita nel presente giudizio di merito la Controparte_1
, contestando i motivi di opposizione e deducendo
[...]
l'inammissibilità di quelli di cui alle lettere D), E) ed F) in quanto mai proposti prima nella fase cautelare e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La ha allegato che il titolo sulla base del Controparte_1 quale è stata instaurata la procedura esecutiva è il decreto ingiuntivo n. 289/12 del 15 maggio 2012 (n. 728/12 R.G.; n. 2830/12 Cron., B409/12
Rep.), provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Sondrio ha ingiunto alla società con sede in PE TE (CO, Parte_3
Località Aramè, n. 2, nonché, in virtù della fideiussione prestata, ai signori , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
residente in [...], Località Aramè, n. 2 e C.F._5
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1 C.F._6
residente a [...], in forza di
[...] rapporti intrattenuti presso l'Agenzia di San Fedele TE della
[...]
, il pagamento a favore della Controparte_1 Controparte_1
pagina 3 di 7 della somma di € 181.192,55 quale saldo debitore del conto CP_1 corrente n. 21162/12 oltre a interessi al tasso del 5,765% dal 31 marzo
2012, nonché alle spese legali, oltre alle successive occorrende;
che tale decreto, già provvisoriamente esecutivo, regolarmente notificato, non è opposto dai debitori sicché, in forza di esso, è stata intrapresa una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Como su beni intestati alla società debitrice principale;
che da tale procedura, avente
R.G. n. 651/2012 E.I., è stata ricavata la somma di € 31.308,45, a fronte di una precisazione del credito, comprensiva di interessi e spese, di €
222.515,08, oltre alle spese di procedura;
che il minor importo ricavato è stato quindi dalla imputato a interessi e spese sul proprio maggior CP_1 credito, giusta i criteri di cui agli artt. 1194 e 1196 c.c., sulla scorta della precisazione di credito effettuata;
che successivamente, il 27 settembre del 2016 è stato notificato ai debitori atto di precetto in rinnovazione, nel quale si è dato atto dell'incasso della somma distribuita nell'esecuzione avanti al tribunale di Como e della sua imputazione a interessi e spese;
che successivamente è stato notificato ai fidejussori e , Pt_2 Pt_1 tra il 7 ed il 17 dicembre 2016, atto di pignoramento immobiliare avente ad oggetto beni di loro proprietà siti in Comune di Naso, da cui la procedura esecutiva, nella quale la Banca procedente è successivamente intervenuta per ulteriori ingenti suoi crediti.
Con comparsa del 22.3.2021 si è costituita a mezzo della Controparte_5 sua mandataria quale cessionaria del credito di Controparte_6
. Controparte_1
Quest'ultima non è più comparsa in giudizio ma, in assenza di consenso all'estromissione, deve ritenersi che il processo prosegua tra le parti originarie.
Ciò posto, va accolta l'eccezione di inammissibilità dei motivi di opposizione afferenti l'insussistenza e indeterminatezza del credito,
pagina 4 di 7 mancanza di documentazione e applicazione di interessi usurari etc. ( si vedano i motivi di cui alle lettere D, E ed F dell'atto di citazione).
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. Civ. 17441/2019 e 1328/2011).
Quanto agli altri motivi, essi sono infondati, per come già rilevato in sede cautelare dal GE.
Quanto alla carenza di mandato difensivo va rilevato che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o della statuto, perché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa;
per converso parte opposta ha dato ampia, con la produzione allegata alla memoria di costituzione, della titolarità in capo ai signori direttore CP_3 centrale) e (vicedirettore centrale) del potere (delegato dal CP_4
Consiglio di Amministrazione della Banca) di conferire procura alle liti agli avvocati Carrara e CA.
pagina 5 di 7 La doglianza pertanto è del tutto infondata
Quanto alla mancata sottoscrizione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario, il GE ha rilevato che la sottoscrizione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario consente di ascrivere allo stesso l'atto notificato.
La mancanza di sottoscrizione può al più integrare un vizio di nullità che viene sanato dal raggiungimento dello scopo.
E poiché nel caso in esame gli opponenti hanno potuto spiegare la loro opposizione all'esecuzione, a seguito della notifica del pignoramento, deve ritenersi raggiunto lo scopo e sanata la nullità.
In ordine, infine, alla quantificazione del credito per come portato dal precetto, va rilevato l'errore in cui sono incorsi gli opponenti nell'imputare il quantum ricavato dalla procedura esecutiva al capitale ingiunto con il decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo fondante l'esecuzione forzata.
L'opposta, tuttavia, ha precisato che per errore è stato ancora esposto (
e richiesto) l'importo dovuto per spese legali della fase monitoria e registrazione del decreto, importi che devono ritenersi invece pagati con il ricavato dell'esecuzione avanti al Tribunale di Como di cui si è detto, sicché l'importo oggetto del precetto deve correttamente intendersi per € 216.061,42 per capitale, interessi e spese residue, oltre alle spese successive (onorari precetto, notifica etc.) e gli interessi maturandi.
Ciò, comunque, non vale ad inficiare la legittimità del precetto – che rimane valida per la somma effettivamente spettante – né dell'intera procedura.
Per quanto precede, l'opposizione va rigettata e gli opponenti condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta.
pagina 6 di 7 Nei rapporti tra gli opponenti e l'intervenuta le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta
[...]
di € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, IVA Controparte_1
e CPA come per legge;
compensa le spese tra gli opponenti e CP_5
Patti, 4 agosto 2024 Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
pagina 7 di 7