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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/10/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 539 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MONTALETTI ELEONORA e dall'avv. VERSARI MARIA ELENA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 03/05/2022 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi nata a Bologna (BO) in [...]_1
19.4.1993 e residente in [...] cf. e C.F._1 [...]
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F: Parte_1
, che contraevano matrimonio con rito civile il 3.5.2022, C.F._2 regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Forlì al n. 52, an- no 2022, parte 1, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forlì, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
manterrà la residenza anagrafica presso la madre con collocamento Per_1 prevalente presso la di lei abitazione.
3. La casa sita in Via Cadore n. 17 di proprietà della madre resterà a lei assegnata e deve ad oggi ritenersi quale casa coniugale, intesa come luogo in cui abita prevalentemente la piccola dal mese di Settembre 2024; Per_1
4. [sic] Il padre si trova temporaneamente ospite presso la di lui madre in via Forlì, Via Olindo Vernocchi, 15, e appena avrà reperito idonea sistemazione comunicherà la sua nuova residenza alla moglie;
4. Regolare i tempi di frequentazione con il padre come a seguire:
2 settimana a) il padre terrà con sé dall'uscita da scuola / casa della Signora Per_1
il martedì e la riaccompagnerà a scuola la mattina del mercoledì; il padre Pt_2 terrà con sé dall'uscita da scuola / casa della Signora anche nella Per_1 Pt_2 giornata del venerdì fino alle ore 9:00 del Sabato in cui la riporterà presso la madre;
settimana b) il padre terrà sé dall'uscita da scuola / casa della Signora Per_1
il martedì e la riaccompagnerà a scuola la mattina del mercoledì; e nelle Pt_2 giornate di sabato (dalle ore 9:00) e domenica con onere di riaccompagnare la figlia all'asilo nella giornata del lunedì; durante il periodo in cui l'asilo è chiuso l'onere per il padre di riportare / andare a prendere la figlia decorre dalle ore 9:00 salvo comunque ed in ogni caso diverso accordo dei genitori;
5. Durante le festività natalizie i coniugi intendono mantenere inalterata l'alternanza sopra descritta derogandovi solo nelle giornate indicate ed in particolare: Per_1 trascorrerà ad anni alterni la vigilia e la giornata del Natale con un genitore, TO TE e il capodanno comprensivo della notte del 31.12 con l'altro e la befana ad anni alterni. La decorrenza inizierà per l'anno 2025 con la Vigilia e Natale con il padre, TO TE e Capodanno alla madre;
la befana al padre. Per le vacanze Pasquali resterà ferma l'alternanza ordinaria a cui si derogherà solo nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo che ad anni alterni spetteranno a ciascun genitore: per l'anno 2025 la decorrenza inizierà con la madre;
Durante le vacanze estive due settimane, non consecutive (massimo 7 notti consecutive) da concordare entro il mese di Maggio con sospensione delle ordinarie visite;
6. I genitori restano liberi di concordare congiuntamente ulteriori o diversi periodi di visita in favore dell'uno o dell'altra e si impegnano ad assecondare le richieste della minoro di rientro presso l'altro genitore senza onere di recupero del tempo non goduto;
7. Disporre che versi a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 mediante accredito sul suo conto della madre avente IBAN [...] la somma di euro 300,00 mensili da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. Si precisa che il padre ha già corrisposto l'importo sopra indicato per le mensilità da Settembre 2024 a febbraio 2025;
8.Ciascun genitore provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Forlì a cui si rimanda, con onere di rimborso al genitore che si è fatto carico del costo entro il mese successivo e previa esibizione del giustificativo di spesa;
9.L'assegno unico resta in via esclusiva in favore alla madre;
3 10. I genitori, considerata la tenera età della minore si impegnano a fornirsi tempestivamente tra loro informazioni qualora emergano situazioni rilevanti, non solo inerenti lo stato di salute, per favorire una fattiva collaborazione.
11. I ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano a qualsivoglia pretesa reciproca dichiarando di essere economicamente autosufficienti di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolato ogni rapporto di dare alla cessazione della coabitazione.
12. Le spese legali vengono compensate tra le parti, con firma dell'atto da parte dei legali anche quale rinuncia alla solidarietà.
Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio.
Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 52, anno 2022, parte 1).
Forlì, 19/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicazione al p.m. in data
18.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi rispettivamente dall'avv. MONTALETTI ELEONORA e dall'avv. VERSARI MARIA ELENA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 03/05/2022 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
1 che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi nata a Bologna (BO) in [...]_1
19.4.1993 e residente in [...] cf. e C.F._1 [...]
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F: Parte_1
, che contraevano matrimonio con rito civile il 3.5.2022, C.F._2 regolarmente iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Forlì al n. 52, an- no 2022, parte 1, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di separazione, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forlì, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
2. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i Persona_1 quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
manterrà la residenza anagrafica presso la madre con collocamento Per_1 prevalente presso la di lei abitazione.
3. La casa sita in Via Cadore n. 17 di proprietà della madre resterà a lei assegnata e deve ad oggi ritenersi quale casa coniugale, intesa come luogo in cui abita prevalentemente la piccola dal mese di Settembre 2024; Per_1
4. [sic] Il padre si trova temporaneamente ospite presso la di lui madre in via Forlì, Via Olindo Vernocchi, 15, e appena avrà reperito idonea sistemazione comunicherà la sua nuova residenza alla moglie;
4. Regolare i tempi di frequentazione con il padre come a seguire:
2 settimana a) il padre terrà con sé dall'uscita da scuola / casa della Signora Per_1
il martedì e la riaccompagnerà a scuola la mattina del mercoledì; il padre Pt_2 terrà con sé dall'uscita da scuola / casa della Signora anche nella Per_1 Pt_2 giornata del venerdì fino alle ore 9:00 del Sabato in cui la riporterà presso la madre;
settimana b) il padre terrà sé dall'uscita da scuola / casa della Signora Per_1
il martedì e la riaccompagnerà a scuola la mattina del mercoledì; e nelle Pt_2 giornate di sabato (dalle ore 9:00) e domenica con onere di riaccompagnare la figlia all'asilo nella giornata del lunedì; durante il periodo in cui l'asilo è chiuso l'onere per il padre di riportare / andare a prendere la figlia decorre dalle ore 9:00 salvo comunque ed in ogni caso diverso accordo dei genitori;
5. Durante le festività natalizie i coniugi intendono mantenere inalterata l'alternanza sopra descritta derogandovi solo nelle giornate indicate ed in particolare: Per_1 trascorrerà ad anni alterni la vigilia e la giornata del Natale con un genitore, TO TE e il capodanno comprensivo della notte del 31.12 con l'altro e la befana ad anni alterni. La decorrenza inizierà per l'anno 2025 con la Vigilia e Natale con il padre, TO TE e Capodanno alla madre;
la befana al padre. Per le vacanze Pasquali resterà ferma l'alternanza ordinaria a cui si derogherà solo nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo che ad anni alterni spetteranno a ciascun genitore: per l'anno 2025 la decorrenza inizierà con la madre;
Durante le vacanze estive due settimane, non consecutive (massimo 7 notti consecutive) da concordare entro il mese di Maggio con sospensione delle ordinarie visite;
6. I genitori restano liberi di concordare congiuntamente ulteriori o diversi periodi di visita in favore dell'uno o dell'altra e si impegnano ad assecondare le richieste della minoro di rientro presso l'altro genitore senza onere di recupero del tempo non goduto;
7. Disporre che versi a titolo di mantenimento della figlia , Parte_1 Per_1 mediante accredito sul suo conto della madre avente IBAN [...] la somma di euro 300,00 mensili da corrispondere entro il giorno dieci di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale. Si precisa che il padre ha già corrisposto l'importo sopra indicato per le mensilità da Settembre 2024 a febbraio 2025;
8.Ciascun genitore provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese come da Protocollo del Tribunale di Forlì a cui si rimanda, con onere di rimborso al genitore che si è fatto carico del costo entro il mese successivo e previa esibizione del giustificativo di spesa;
9.L'assegno unico resta in via esclusiva in favore alla madre;
3 10. I genitori, considerata la tenera età della minore si impegnano a fornirsi tempestivamente tra loro informazioni qualora emergano situazioni rilevanti, non solo inerenti lo stato di salute, per favorire una fattiva collaborazione.
11. I ricorrenti dichiarano che con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano a qualsivoglia pretesa reciproca dichiarando di essere economicamente autosufficienti di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolato ogni rapporto di dare alla cessazione della coabitazione.
12. Le spese legali vengono compensate tra le parti, con firma dell'atto da parte dei legali anche quale rinuncia alla solidarietà.
Le parti, sin d'ora, si concedono reciprocamente l'autorizzazione necessaria per l'espatrio.
Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 52, anno 2022, parte 1).
Forlì, 19/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicazione al p.m. in data
18.3.2025