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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5533/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 6737/2019 emessa dal Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile, pubblicata il 2 luglio 2019, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù dall' avv. Ivan Filippelli (codice fiscale
) e dall'avv. Maria Pia Fierro (codice fiscale CodiceFiscale_2
, in virtù della procura in atti C.F._3
1 -appellante-
E
(2) (codice fiscale ) e (3) Parte_2 C.F._4
(codice fiscale ), rappresentati Parte_3 C.F._5
e difesi dall'avv. Tommaso Castiello,in virtù della procura in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 30 giugno 2020, notificato il 15 ottobre 2009, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, e , esponendo che: Parte_2 Parte_3
– “Con scrittura privata non autenticata nella firme stipulata in Arzano in data
27.12.1991, i germani , e , vendevano e Per_1 Pt_2 Parte_3
trasferivano, all'attrice, per il prezzo di € 154.937,10, la piena ed esclusiva proprietà di due lotti di terreno siti in Crispano (Na) alla Via Fosso del Lupo, censiti presso il catasto di detto Comune alla partita 1279, foglio 4, particella 1
(ex 1/a) e contrassegnati dai numeri 3 e 4 del progetto di lottizzazione
presentato al in data 20.5.1985”. Parte_4
- “In virtù del predetto accordo, l'attrice versava la somma di € 103.291,37 alla sottoscrizione e, successivamente, in due diverse occasioni, la somma di €
24.531,70 ed € 3.500,00, a mani del sig , per un totale Parte_3
complessivo di € 131.323,10, residuando il saldo di € 23.614,00”.
- “L'atto di compravendita veniva sottoscritto solo dai germani e Pt_2 [...]
che dichiaravano di agire anche in nome e per conto di ”. Parte_3 Per_1
2 - “Nonostante numerose diffide, da ultimo con raccomandata ar, del 21.7.2009, gli alienanti non hanno inteso riprodurre il loro consenso in atto pubblico.” (atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto che: “Stante l'enorme lasso di
tempo trascorso, ed il rifiuto degli alienanti, l'attrice ha interesse ad ottenere quanto meno l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni di
e e la conseguente dichiarazione giudiziale di Pt_2 Parte_3
intervenuto acquisto dei loro diritti di comproprietà pari a 2/3, con rideterminazione del prezzo della compravendita (…)” chiedeva al Tribunale adito:
“- A) in via principale, accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai sigg. e sul Parte_2 Parte_3
contratto di vendita stipulato il 27.12.1991, per scrittura privata non autenticata nelle firme, con cui i predetti vendevano e trasferivano all'attrice per il prezzo complessivo di € 154.937,10 l'intera proprietà dei due lotti di terreno siti in
Crispano (Na) alla Via Fosso del Lupo, censiti presso il catasto di detto Comune
alla partita 1279, foglio 4, particella 1 (ex 1/a); per l'effetto, dichiarare e confermare che in forza del menzionato contratto di vendita, la sig.ra Parte_1
, ha acquistato da e solo i diritti di
[...] CP_1 Parte_3
comproprietà pari a 2/3 dei predetti cespiti versando la somma € 131.323,40 e disponendo conseguentemente la riduzione del prezzo originario. C) Ordinare,
ove occorrer possa, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, di procedere alla trascrizione del menzionato contratto di vendita per scrittura privata per la quota pari a 2/3 con dispensa da ogni e conseguente responsabilità
3 di legge. D) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice pari ad €
131.323,10, ovvero alla restituzione della predetta somma,o alla maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria con effetti anatocistici dalla domanda. E) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre Iva, Cap e spese generali.” (cfr. atto di citazione).
I.2 Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione del 19 febbraio
2018, e i quali chiedevano: Pt_3 Parte_2
“ 1.- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa e/o
diritto vantati da controparte;
2.- rigettate, in subordine, sempre e comunque, la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché, in via ancor più gradata e subordinata, del tutto infondata in fatto e in diritto;
3.- accertare e dichiarate, in via ulteriormente subordinata, la nullità del contratto stipulato tra le parti in data 27/12/1991; 4.- ancora più in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o
parziale della domanda attrice, condannare i concludenti al risarcimento del danno ovvero alla restituzione dell'acconto nella effettiva misura delle accertande responsabilità e/o in quella che si riterrà eque determinare;
5.- emettere, in ogni caso, ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale a ciascuna delle pronunzie innanzi invocate, ivi compreso l'ordine al Conservatore
di cancellare la domanda giudiziale trascritta;
6.- condannare, in ciascuna ipotesi di cui innanzi, parte attrice e/o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%”.
4 I.3 Nel corso del giudizio di prime cure venivano richieste e assunte le prove testimoniali con i testi e , Testimone_1 Testimone_2
indicati da parte attrice, raccolto l'interrogatorio formale del convenuto e all'udienza del 7 dicembre 2018 la causa veniva riservata Parte_3
in decisione. Con sentenza n. 6737/2019 pubblicata in data 2 luglio 2019, il
Tribunale di Napoli così decideva:
a) “dichiara nullo per violazione dell'art. 30, comma II, D.P.R. 380/2001, la scrittura privata intervenuta tra le parti del presente giudizio in data 27 dicembre 1991, e di cui in parte motiva”;
b) “dichiara integralmente compensate le spese di giudizio” (cfr. pag. 8
della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 30 giugno
2020, notificata il 16 dicembre 2019 – proponeva appello Parte_1
articolando un unico motivo di gravame rubricato “violazione e falsa applicazione artt. 112 115 e 116 cpc – omessa pronuncia, motivazione illogica e contraddittoria”, e chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) accogliere l'appello per le motivazioni esposte e riformare la sentenza di primo grado n. 10481/2018; 2) nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice pari a € 131.323,10 ovvero alla restituzione della predetta somma oltre interessi
e rivalutazione monetaria con effetti anatocistici della domanda;
e) vittoria di
5 spese e competenze di lite. 3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” (cfr. ultima pagina dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 29 giugno 2020 si costituivano in giudizio e , i Parte_3 Parte_2
quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, deducevano l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 febbraio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 14 aprile 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile - con l'impugnata sentenza, dopo aver qualificato come “contratto definitivo di compravendita, e non già di preliminare” la scrittura privata stipulata in Arzano, in data 27 dicembre
1991, tra i germani e , quali venditori, e Pt_3 Parte_2
, quale acquirente, ancorchè denominata, in epigrafe, Parte_1
“compromesso”, ne ha dichiarato, ex officio, la nullità per violazione
6 dell'art. 30, comma II DPR 380/2001, non risultando allegato al detto contratto il prescritto certificato di destinazione urbanistica.
Non ha disposto, però, le “necessarie restituzioni” conseguenti alla pronunciata nullità, in primo luogo perché nemmeno richiesta da parte attrice, in secondo luogo perché, comunque, prescritta la relativa domanda, in terzo luogo perché “indimostrato il momento dei pagamenti (nessun valore hanno all'uopo le deposizioni testimoniali assunte, posto che, deducendosi che il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo assegni, la parte attrice avrebbe dovuto fornire dimostrazione documentale dei predetti), questo va fissati al momento della sottoscrizione del contatto, in coerenza con la dichiarazione in
esso contenuta” (cfr. pag.
7-8 della sentenza).
Nello specifico, ha statuito che: “dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ordine alle proposte azioni di accertamento e dichiarative
(attesa la loro pacifica imprescrittibilità), va dichiarata la nullità del contratto de quo (…) Nella fattispecie, la nullità va affermata in forza dell'art. 30, comma II,
D.P.R. 380/2001, giusta il quale: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata”. Nella fattispecie, al detto contratto
non risulta allegato il prescritto certificato di destinazione urbanistica” (pagg. 4
– 5 - 6 della sentenza impugnata)
7 2. Con un unico articolato motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione artt. 112 115 e 116 cpc– omessa pronuncia, motivazione illogica e contraddittoria” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)– censura Parte_1
la sentenza appellata perché la motivazione risulta “alquanto lacunosa proprio
con riferimento agli elementi sottesi al suo convincimento” , “viziata da affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione
o di una svista materiale degli atti di causa”, incomprensibile laddove il Giudice non ha ritenuto attendibile la deposizione del teste che, invece, Testimone_2
a suo dire, avrebbe confermato di avere da lui ricevuto per conto dell'attrice una serie di assegni bancari, con ciò riscontrando l'intervenuto pagamento del prezzo.
Ulteriormente deduce il “vizio di omessa pronuncia” in cui sarebbe incorso il primo Giudice avendo questi dimenticato di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento di condanna di parte convenuta “al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice pari a € 131.323,10 ovvero alla restituzione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria con effetti anatocistici dalla
domanda”.
L'appello prima che infondato è inammissibile per violazione del predicato di specificità.
2.2. Giova rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della
8 devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione.
La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non
è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare,
a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401).
A tale proposito, va, infatti, considerato che il giudizio di appello non è un nuovo giudizio bensì una revisio prioris instantiae e pertanto l'appellante ha l'onere, non surrogabile, di indicare in modo preciso ed analitico le ragioni giuridiche e fattuali della censura, concrete e pertinenti, da contrapporre al ragionamento adottato dal giudice di primo grado. Di conseguenza, l'atto di appello deve assolvere a una duplice funzione: delimitare con precisione l'oggetto della devoluzione e contenere una argomentazione puntuale che 9 contrasti specificamente i passaggi logico-giuridici adottati nella sentenza impugnata.
In altre parole, come ha chiarito la Suprema Corte, la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Non è sufficiente che l'atto di appello si limiti a enunciare genericamente il dissenso rispetto al decisum, né basta una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado..
L'appello deve invece “dialogare con la sentenza”, smontandone pezzo per pezzo l'impalcatura motivazionale. Ciò comporta la necessità, per l'appellante,
di esprimere in modo chiaro e circostanziato quali errori di diritto o di valutazione probatoria siano ascrivibili al primo giudicante, in che termini e su quali basi probatorie o giuridiche si chiede la riforma.
2.3. Ciò premesso in diritto, osserva la Corte che l'appellante, a fronte della articolata, chiara e motivata decisione del Tribunale, ha esposto, piuttosto confusamente, due rilievi, il primo ad oggetto la errata e lacunosa valutazione che il Giudice avrebbe fatto delle prove acquisite, in special modo della testimonianza assunta dal teste , chè a suo dire avrebbe Testimone_2
dato conferma dei pagamenti ricevuti dall' attrice, il secondo relativo alla omessa pronuncia da parte del Tribunale con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
10 Di contro, però, non ha articolato alcuna censura congruente alle sostanziali ragioni in fatto e in diritto della decisione, che, come visto, ha fondato la pronuncia di nullità della scrittura privata intervenuta tra le parti, su base normativa (art. 30, comma II, D.P.R. 380/2001) ovvero sulla mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
né ha contestato, in alcun modo, il ragionamento del Tribunale circa la natura definitiva del contratto, con conseguente esclusione della valenza meramente preliminare della scrittura, e quindi dell'interesse alla trascrizione giudiziale;
e, ulteriormente,
a fronte delle considerazioni, anche giurisprudenziali, puntuali sul rilievo officioso della nullità, espresse dal Tribunale, si è limitata ad argomentare genericamente sulla validità dell'atto.
Ergo, il motivo dedotto nell'atto di appello, lungi dall'essere “specifico”, risulta meramente apparente o inconferente e comunque eccentrico, risolvendosi, in sostanza, in un'astratta affermazione del contrario di quanto, in parte, ritenuto dal Giudice di primo grado senza tenere conto delle motivazioni espresse da quest'ultimo.
La genericità del motivo emerge, con evidenza, anche sotto il profilo strutturale. La censura è, infatti, redatta secondo uno schema meramente assertivo, in cui si lamenta la violazione di norme di legge senza che a tali riferimenti normativi corrisponda un richiamo analitico ai fatti di causa rilevanti, un collegamento preciso con le statuizioni della sentenza appellata, una spiegazione logico-giuridica dell'errore decisorio lamentato: tra l'altro, l'odierna impugnante si basa su presupposti o precedenti giurisprudenziali normativi
11 errati (es. confusione tra accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e validità del negozio), oltre che non correlati alle statuizioni decisive della sentenza appellata.
Essendo, quindi, carente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, è mancata certamente una critica idonea a contrastare l'iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante, così da porre la Corte adita in condizioni di percepire il contenuto delle censure, in riferimento – si ribadisce - alle precise ragioni giustificative poste a fondamento della sentenza appellata, tanto più se si considera che la specificità dei motivi di appello deve essere anche commisurata alla ampiezza e alla portata della sentenza impugnata.
Ne deriva che tale inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce, nel contempo, un limite alla possibilità per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, limite che non può essere rimosso da una specificazione dei motivi che avvenga in corso di causa (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2022, n. 10930). Né può essere sanato tale vizio mediante le difese eventualmente svolte in comparsa conclusionale, che non possono integrare né supplire al contenuto essenziale dell'atto di appello.
Pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
In ogni caso, precisa la Corte, essa sarebbe infondata in quanto all'esito della espletata istruttoria, comunque non sono stati dimostrati i dedotti
12 pagamenti ad opera dell'attrice, non avendo costei fornito la prova documentale degli esborsi asseritamente effettuati, attraverso la produzione dei relativi assegni e/o bonifici, e non soccorrendo all'uopo la testimonianza del teste
[...]
, di parte attrice, il quale riferiva che: “ riceveva tra il Tes_2 Parte_2
1991 e il 1992 da , per conto dell'attrice, gli assegni bancari n. Testimone_2
61 di lire 12.000,00, n. 62 di lire 16.000,00, n. 63 di lire 10.000,00 (…)”.
Quanto poi all'ulteriore vizio di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, odierna appellante, va rilevato che, se è vero che il Giudice ha taciuto ogni riferimento e/o pronuncia in merito alla predetta domanda, è anche vero che essa comunque non era né è meritevole di essere accolta, perché del tutto generica nella formulazione e comunque destituita di riscontro probatorio. Di qui, comunque il rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico di e liquidate in base al D.M. n. Parte_1
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate
(nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 52.000,00 e fino a €
260.000,00, in base al petitum, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento
13 normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 30 giugno 2020, notificata il 16 dicembre 2019 - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, n. 6737/2019 , pubblicata il 2 luglio 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna a pagare a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese del presente grado di appello, che liquida in €. 9.991,00
[...]
14 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae a favore dell'avv. Tommaso Castiello;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5533/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n. 6737/2019 emessa dal Tribunale di Napoli – VI Sezione Civile, pubblicata il 2 luglio 2019, vertente
TRA
(1) (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù dall' avv. Ivan Filippelli (codice fiscale
) e dall'avv. Maria Pia Fierro (codice fiscale CodiceFiscale_2
, in virtù della procura in atti C.F._3
1 -appellante-
E
(2) (codice fiscale ) e (3) Parte_2 C.F._4
(codice fiscale ), rappresentati Parte_3 C.F._5
e difesi dall'avv. Tommaso Castiello,in virtù della procura in atti
-appellati-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1 Con atto di citazione per l'udienza del 30 giugno 2020, notificato il 15 ottobre 2009, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, e , esponendo che: Parte_2 Parte_3
– “Con scrittura privata non autenticata nella firme stipulata in Arzano in data
27.12.1991, i germani , e , vendevano e Per_1 Pt_2 Parte_3
trasferivano, all'attrice, per il prezzo di € 154.937,10, la piena ed esclusiva proprietà di due lotti di terreno siti in Crispano (Na) alla Via Fosso del Lupo, censiti presso il catasto di detto Comune alla partita 1279, foglio 4, particella 1
(ex 1/a) e contrassegnati dai numeri 3 e 4 del progetto di lottizzazione
presentato al in data 20.5.1985”. Parte_4
- “In virtù del predetto accordo, l'attrice versava la somma di € 103.291,37 alla sottoscrizione e, successivamente, in due diverse occasioni, la somma di €
24.531,70 ed € 3.500,00, a mani del sig , per un totale Parte_3
complessivo di € 131.323,10, residuando il saldo di € 23.614,00”.
- “L'atto di compravendita veniva sottoscritto solo dai germani e Pt_2 [...]
che dichiaravano di agire anche in nome e per conto di ”. Parte_3 Per_1
2 - “Nonostante numerose diffide, da ultimo con raccomandata ar, del 21.7.2009, gli alienanti non hanno inteso riprodurre il loro consenso in atto pubblico.” (atto di citazione di primo grado).
Tanto premesso, l'attrice, nell'assunto che: “Stante l'enorme lasso di
tempo trascorso, ed il rifiuto degli alienanti, l'attrice ha interesse ad ottenere quanto meno l'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni di
e e la conseguente dichiarazione giudiziale di Pt_2 Parte_3
intervenuto acquisto dei loro diritti di comproprietà pari a 2/3, con rideterminazione del prezzo della compravendita (…)” chiedeva al Tribunale adito:
“- A) in via principale, accertare e dichiarare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dai sigg. e sul Parte_2 Parte_3
contratto di vendita stipulato il 27.12.1991, per scrittura privata non autenticata nelle firme, con cui i predetti vendevano e trasferivano all'attrice per il prezzo complessivo di € 154.937,10 l'intera proprietà dei due lotti di terreno siti in
Crispano (Na) alla Via Fosso del Lupo, censiti presso il catasto di detto Comune
alla partita 1279, foglio 4, particella 1 (ex 1/a); per l'effetto, dichiarare e confermare che in forza del menzionato contratto di vendita, la sig.ra Parte_1
, ha acquistato da e solo i diritti di
[...] CP_1 Parte_3
comproprietà pari a 2/3 dei predetti cespiti versando la somma € 131.323,40 e disponendo conseguentemente la riduzione del prezzo originario. C) Ordinare,
ove occorrer possa, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli, di procedere alla trascrizione del menzionato contratto di vendita per scrittura privata per la quota pari a 2/3 con dispensa da ogni e conseguente responsabilità
3 di legge. D) nella denegata ipotesi di rigetto della domanda condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice pari ad €
131.323,10, ovvero alla restituzione della predetta somma,o alla maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e
rivalutazione monetaria con effetti anatocistici dalla domanda. E) Con vittoria di spese e competenze di lite oltre Iva, Cap e spese generali.” (cfr. atto di citazione).
I.2 Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione del 19 febbraio
2018, e i quali chiedevano: Pt_3 Parte_2
“ 1.- accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione di ogni pretesa e/o
diritto vantati da controparte;
2.- rigettate, in subordine, sempre e comunque, la domanda attrice in quanto inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché, in via ancor più gradata e subordinata, del tutto infondata in fatto e in diritto;
3.- accertare e dichiarate, in via ulteriormente subordinata, la nullità del contratto stipulato tra le parti in data 27/12/1991; 4.- ancora più in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale e/o
parziale della domanda attrice, condannare i concludenti al risarcimento del danno ovvero alla restituzione dell'acconto nella effettiva misura delle accertande responsabilità e/o in quella che si riterrà eque determinare;
5.- emettere, in ogni caso, ogni altro provvedimento necessario e conseguenziale a ciascuna delle pronunzie innanzi invocate, ivi compreso l'ordine al Conservatore
di cancellare la domanda giudiziale trascritta;
6.- condannare, in ciascuna ipotesi di cui innanzi, parte attrice e/o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%”.
4 I.3 Nel corso del giudizio di prime cure venivano richieste e assunte le prove testimoniali con i testi e , Testimone_1 Testimone_2
indicati da parte attrice, raccolto l'interrogatorio formale del convenuto e all'udienza del 7 dicembre 2018 la causa veniva riservata Parte_3
in decisione. Con sentenza n. 6737/2019 pubblicata in data 2 luglio 2019, il
Tribunale di Napoli così decideva:
a) “dichiara nullo per violazione dell'art. 30, comma II, D.P.R. 380/2001, la scrittura privata intervenuta tra le parti del presente giudizio in data 27 dicembre 1991, e di cui in parte motiva”;
b) “dichiara integralmente compensate le spese di giudizio” (cfr. pag. 8
della sentenza gravata)
II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 30 giugno
2020, notificata il 16 dicembre 2019 – proponeva appello Parte_1
articolando un unico motivo di gravame rubricato “violazione e falsa applicazione artt. 112 115 e 116 cpc – omessa pronuncia, motivazione illogica e contraddittoria”, e chiedendo all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) accogliere l'appello per le motivazioni esposte e riformare la sentenza di primo grado n. 10481/2018; 2) nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice pari a € 131.323,10 ovvero alla restituzione della predetta somma oltre interessi
e rivalutazione monetaria con effetti anatocistici della domanda;
e) vittoria di
5 spese e competenze di lite. 3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio” (cfr. ultima pagina dell'atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all' appello del 29 giugno 2020 si costituivano in giudizio e , i Parte_3 Parte_2
quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, deducevano l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, chiedendone l'integrale rigetto con conferma della sentenza di primo grado di giudizio.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 20 febbraio 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 14 aprile 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli – Sesta Sezione Civile - con l'impugnata sentenza, dopo aver qualificato come “contratto definitivo di compravendita, e non già di preliminare” la scrittura privata stipulata in Arzano, in data 27 dicembre
1991, tra i germani e , quali venditori, e Pt_3 Parte_2
, quale acquirente, ancorchè denominata, in epigrafe, Parte_1
“compromesso”, ne ha dichiarato, ex officio, la nullità per violazione
6 dell'art. 30, comma II DPR 380/2001, non risultando allegato al detto contratto il prescritto certificato di destinazione urbanistica.
Non ha disposto, però, le “necessarie restituzioni” conseguenti alla pronunciata nullità, in primo luogo perché nemmeno richiesta da parte attrice, in secondo luogo perché, comunque, prescritta la relativa domanda, in terzo luogo perché “indimostrato il momento dei pagamenti (nessun valore hanno all'uopo le deposizioni testimoniali assunte, posto che, deducendosi che il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo assegni, la parte attrice avrebbe dovuto fornire dimostrazione documentale dei predetti), questo va fissati al momento della sottoscrizione del contatto, in coerenza con la dichiarazione in
esso contenuta” (cfr. pag.
7-8 della sentenza).
Nello specifico, ha statuito che: “dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in ordine alle proposte azioni di accertamento e dichiarative
(attesa la loro pacifica imprescrittibilità), va dichiarata la nullità del contratto de quo (…) Nella fattispecie, la nullità va affermata in forza dell'art. 30, comma II,
D.P.R. 380/2001, giusta il quale: “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata”. Nella fattispecie, al detto contratto
non risulta allegato il prescritto certificato di destinazione urbanistica” (pagg. 4
– 5 - 6 della sentenza impugnata)
7 2. Con un unico articolato motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione artt. 112 115 e 116 cpc– omessa pronuncia, motivazione illogica e contraddittoria” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello)– censura Parte_1
la sentenza appellata perché la motivazione risulta “alquanto lacunosa proprio
con riferimento agli elementi sottesi al suo convincimento” , “viziata da affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione
o di una svista materiale degli atti di causa”, incomprensibile laddove il Giudice non ha ritenuto attendibile la deposizione del teste che, invece, Testimone_2
a suo dire, avrebbe confermato di avere da lui ricevuto per conto dell'attrice una serie di assegni bancari, con ciò riscontrando l'intervenuto pagamento del prezzo.
Ulteriormente deduce il “vizio di omessa pronuncia” in cui sarebbe incorso il primo Giudice avendo questi dimenticato di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento di condanna di parte convenuta “al risarcimento di tutti i danni sofferti dall'attrice pari a € 131.323,10 ovvero alla restituzione della predetta somma oltre interessi e rivalutazione monetaria con effetti anatocistici dalla
domanda”.
L'appello prima che infondato è inammissibile per violazione del predicato di specificità.
2.2. Giova rammentare che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, il requisito della specificità dei motivi di appello - espressamente richiesto dall'art. 342 c.p.c. - integra una condizione essenziale dell'atto di impugnazione, posto che la relativa funzione - non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio - è proprio quella di indicare esattamente i limiti della
8 devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall'appellante, le questioni di cui questi lamenta la erronea definizione.
La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello alla parte volitiva - volta a ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado - deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Non
è sufficiente, quindi, che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare,
a tale fine, il mero richiamo alle difese e alle argomentazioni già svolte nel precedente grado (pt. Cass. 03/03/2022, n.7081; 26/07/2021, n.21401).
A tale proposito, va, infatti, considerato che il giudizio di appello non è un nuovo giudizio bensì una revisio prioris instantiae e pertanto l'appellante ha l'onere, non surrogabile, di indicare in modo preciso ed analitico le ragioni giuridiche e fattuali della censura, concrete e pertinenti, da contrapporre al ragionamento adottato dal giudice di primo grado. Di conseguenza, l'atto di appello deve assolvere a una duplice funzione: delimitare con precisione l'oggetto della devoluzione e contenere una argomentazione puntuale che 9 contrasti specificamente i passaggi logico-giuridici adottati nella sentenza impugnata.
In altre parole, come ha chiarito la Suprema Corte, la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime. Non è sufficiente che l'atto di appello si limiti a enunciare genericamente il dissenso rispetto al decisum, né basta una mera riproposizione delle domande o delle difese già svolte in primo grado..
L'appello deve invece “dialogare con la sentenza”, smontandone pezzo per pezzo l'impalcatura motivazionale. Ciò comporta la necessità, per l'appellante,
di esprimere in modo chiaro e circostanziato quali errori di diritto o di valutazione probatoria siano ascrivibili al primo giudicante, in che termini e su quali basi probatorie o giuridiche si chiede la riforma.
2.3. Ciò premesso in diritto, osserva la Corte che l'appellante, a fronte della articolata, chiara e motivata decisione del Tribunale, ha esposto, piuttosto confusamente, due rilievi, il primo ad oggetto la errata e lacunosa valutazione che il Giudice avrebbe fatto delle prove acquisite, in special modo della testimonianza assunta dal teste , chè a suo dire avrebbe Testimone_2
dato conferma dei pagamenti ricevuti dall' attrice, il secondo relativo alla omessa pronuncia da parte del Tribunale con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.
10 Di contro, però, non ha articolato alcuna censura congruente alle sostanziali ragioni in fatto e in diritto della decisione, che, come visto, ha fondato la pronuncia di nullità della scrittura privata intervenuta tra le parti, su base normativa (art. 30, comma II, D.P.R. 380/2001) ovvero sulla mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica;
né ha contestato, in alcun modo, il ragionamento del Tribunale circa la natura definitiva del contratto, con conseguente esclusione della valenza meramente preliminare della scrittura, e quindi dell'interesse alla trascrizione giudiziale;
e, ulteriormente,
a fronte delle considerazioni, anche giurisprudenziali, puntuali sul rilievo officioso della nullità, espresse dal Tribunale, si è limitata ad argomentare genericamente sulla validità dell'atto.
Ergo, il motivo dedotto nell'atto di appello, lungi dall'essere “specifico”, risulta meramente apparente o inconferente e comunque eccentrico, risolvendosi, in sostanza, in un'astratta affermazione del contrario di quanto, in parte, ritenuto dal Giudice di primo grado senza tenere conto delle motivazioni espresse da quest'ultimo.
La genericità del motivo emerge, con evidenza, anche sotto il profilo strutturale. La censura è, infatti, redatta secondo uno schema meramente assertivo, in cui si lamenta la violazione di norme di legge senza che a tali riferimenti normativi corrisponda un richiamo analitico ai fatti di causa rilevanti, un collegamento preciso con le statuizioni della sentenza appellata, una spiegazione logico-giuridica dell'errore decisorio lamentato: tra l'altro, l'odierna impugnante si basa su presupposti o precedenti giurisprudenziali normativi
11 errati (es. confusione tra accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni e validità del negozio), oltre che non correlati alle statuizioni decisive della sentenza appellata.
Essendo, quindi, carente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame, è mancata certamente una critica idonea a contrastare l'iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante, così da porre la Corte adita in condizioni di percepire il contenuto delle censure, in riferimento – si ribadisce - alle precise ragioni giustificative poste a fondamento della sentenza appellata, tanto più se si considera che la specificità dei motivi di appello deve essere anche commisurata alla ampiezza e alla portata della sentenza impugnata.
Ne deriva che tale inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi di appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione e costituisce, nel contempo, un limite alla possibilità per il giudice di appello di rilevare d'ufficio questioni attinenti al merito della regiudicanda, limite che non può essere rimosso da una specificazione dei motivi che avvenga in corso di causa (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2022, n. 10930). Né può essere sanato tale vizio mediante le difese eventualmente svolte in comparsa conclusionale, che non possono integrare né supplire al contenuto essenziale dell'atto di appello.
Pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
In ogni caso, precisa la Corte, essa sarebbe infondata in quanto all'esito della espletata istruttoria, comunque non sono stati dimostrati i dedotti
12 pagamenti ad opera dell'attrice, non avendo costei fornito la prova documentale degli esborsi asseritamente effettuati, attraverso la produzione dei relativi assegni e/o bonifici, e non soccorrendo all'uopo la testimonianza del teste
[...]
, di parte attrice, il quale riferiva che: “ riceveva tra il Tes_2 Parte_2
1991 e il 1992 da , per conto dell'attrice, gli assegni bancari n. Testimone_2
61 di lire 12.000,00, n. 62 di lire 16.000,00, n. 63 di lire 10.000,00 (…)”.
Quanto poi all'ulteriore vizio di omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, odierna appellante, va rilevato che, se è vero che il Giudice ha taciuto ogni riferimento e/o pronuncia in merito alla predetta domanda, è anche vero che essa comunque non era né è meritevole di essere accolta, perché del tutto generica nella formulazione e comunque destituita di riscontro probatorio. Di qui, comunque il rigetto dell'appello.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e pertanto vanno poste a carico di e liquidate in base al D.M. n. Parte_1
55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate
(nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da € 52.000,00 e fino a €
260.000,00, in base al petitum, e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr.,
sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento
13 normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per Parte_1
l'udienza del 30 giugno 2020, notificata il 16 dicembre 2019 - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, n. 6737/2019 , pubblicata il 2 luglio 2019, così provvede:
A) rigetta l'appello;
B) condanna a pagare a e Parte_1 Parte_2 Parte_3
le spese del presente grado di appello, che liquida in €. 9.991,00
[...]
14 per compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge che distrae a favore dell'avv. Tommaso Castiello;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione incidentale, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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