Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3858/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3858/2024, promossa con ricorso depositato il 17.09.2024, da:
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lione
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lione
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data il 31 ottobre 1998
(anno 1998 n. 264 parte II Serie A)
separati con sentenza n. 418/2024 pubblicata il 25/11/2024 (passata in giudicato il
26.11.2024, come da documenti in atti).
da cui è nato il seguente figlio maggiorenne:
, in data 30 marzo 1999, attualmente non economicamente Persona_1 autosufficiente, in quanto in cerca di occupazione lavorativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 7/11/2024 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 25/11/2024 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 26/11/2024 la sentenza di separazione n. 418/2024 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 8/5/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 31.10.1998, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Varese, al n. 00264, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo nel mantenimento;
3) la casa familiare sita a Varese, via Dobbiaco n. 28, resterà assegnata al
SI. , che la abiterà con il figlio maggiorenne, . La SI.ra Pt_2 Per_1
dichiara che, alla data di pronuncia della sentenza di divorzio, avrà Pt_1 già trasferito la propria residenza altrove, asportando i propri beni personali;
4) i coniugi, in quanto comproprietari, continueranno a pagare la rata mensile del mutuo per l'acquisto dell'immobile, nella misura di metà ciascuno (mentre le spese di manutenzione ordinaria resteranno integralmente a carico del solo SI. ), in attesa di decidere se procedere Pt_2 con la vendita del citato immobile a terzi o con l'acquisto da parte del SI.
della quota di proprietà della SI.ra , con l'accollo del mutuo Pt_2 Pt_1 residuo;
pagina2 di 3 5) il SI. e la SI.ra verseranno al figlio Parte_2 Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento dello stesso la somma di Per_1
€. 400,00 totali (pari ad €. 200,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre 2024, e sarà corrisposta sino a quando il figlio non si renderà economicamente autonomo, fatto salvo il caso in cui la mancata autonomia sia dipesa da causa allo stesso imputabile;
6) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili all'espatrio.
* * * * * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne, non ancora economicamente indipendente, stante l'impegno dei genitori di provvedere al suo mantenimento diretto.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Varese in data
31.10.1998, con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Varese (anno
1998, n. 264, Parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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