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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 113/2022 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente domiciliata in Ancona alla via P.IVA_1
I Maggio n°150/B, presso lo studio dell'avv. Ubaldo Sassaroli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO in persona del legale rappresentante pro ON
tempore (c.f./p.i. ), e , nata a [...] il [...] (c.f. P.IVA_2 Controparte_2
), quale erede con beneficio di inventario di (nato a C.F._1 Persona_1
Oppeano il 30/8/1938 e deceduto il 30/10/2014), elettivamente domiciliate in Ancona via
Matteotti n. 99 presso lo studio dell'avv. Maurizio Discepolo, che le rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza parziale n° 1056 del 18.08.2020, come corretta con provvedimento del 01.02.2021, e la sentenza definitiva del 9-10.01.2022 pronunciate dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: voglia la Corte d'Appello adita:
in via principale, in accoglimento del motivo di appello sub 1° e dunque ravvisata la piena legittimità delle clausole determinative degli interessi per tutti i contratti di mutuo per cui è
causa, riformare integralmente la sentenza parziale - e conseguentemente, la sentenza definitiva -
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto,
in prospettiva subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello sub 1°:
in accoglimento del motivo sub 2°, ravvisata l'erronea estensione della nullità alle intere clausole determinative degli interessi e l'incompatibilità di tale estensione con le argomentazioni contenute nella parte motiva, riformare parzialmente la sentenza parziale e per l'effetto rimettere la causa in istruttoria perché, in sede di nuova indagine peritale, sia operata la sostituzione del saggio Euribor con quello legale tempo per tempo vigente limitatamente al periodo intercorrente tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008 e ferma restando la maggiorazione a titolo di spread, in accoglimento del motivo sub 3°, dichiarare in ogni caso la legittimità del mutuo n° 06/01/06236
del 06.03.2009, poiché stipulato in data successiva al cd. “periodo incriminato”, in accoglimento pag. 2/38 del motivo sub 4°, ravvisata la totale carenza di motivazione della sentenza sul punto, dichiarare in ogni caso la legittimità del contratto di finanziamento artigiano n° 06/21/06157 del
07.03.2008, poiché mutuo a tasso fisso privo di qualunque riferimento all'Euribor;
quanto alla sentenza definitiva:
subordinatamente al mancato accoglimento del motivo sub 1° ed in accoglimento dei motivi sub
4°, 1b, 2b e 3b, ravvisata l'erronea declaratoria di indeterminatezza del tasso Euribor e vista la totale carenza di motivazione relativamente ai mutui a tasso fisso, dichiarare la piena debenza delle somme azionate in monitorio e l'assenza di controcrediti in favore degli opponenti e, in totale riforma della sentenza definitiva (e, per quanto occorrer possa, della sentenza parziale),
confermare il decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi anzidetti ed in accoglimento del motivo sub 4° (e per le medesime ragioni del motivo sub 2°),
riformare la sentenza definitiva (e, per quanto occorrer possa, la sentenza parziale) e rimettere la causa in istruttoria affinché, in sede di nuova indagine peritale, il ricalcolo riguardi esclusivamente gli interessi applicati nel periodo intercorrente tra il 29.09.2005 e il 30.05.2008
(con eventuale “trascinamento” dell'ultimo Euribor semestrale rilevato entro la fine del detto periodo), ferma restando dunque la validità della maggiorazione a titolo di spread, della pattuizione integralmente intesa e, conseguentemente, della relativa applicazione nel periodo successivo, in accoglimento del motivo sub 5b dichiarare la natura solidale del debito tra
[...]
e la garante per fideiussione e, nella denegata ipotesi in cui Parte_2 Controparte_2
risultasse un credito in favore di quest'ultima in qualità di erede beneficiata del sig. Persona_1
, dichiarare che la debitrice principale, estranea al rapporto di mutuo fondiario del
[...]
10.10.2007, non può operare alcuna compensazione, in via subordinata al rigetto totale o parziale dei motivi di appello sub 1a, 2a, 3a, 1b e 4b e conseguentemente all'accoglimento dei motivi sub
4a e 3b, accogliere il motivo sub 6b e per l'effetto riformare la sentenza definitiva relativamente pag. 3/38 alla regolamentazione delle spese processuali, condannando parte opponente al pagamento delle spese di CTU (ed eventualmente alla relativa restituzione alla opposta adempiente) ed alla refusione delle spese e competenze del primo grado.
Il tutto con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
Per le appellate: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto dalla controparte in quanto infondato. In accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso le sentenze n. 1056/2020 e n. 20/2022, ferma restando la corretta declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo n. 2302/2016 emesso dal Tribunale di Ancona in data 13.12.2016 e depositato il
15.12.2016, si chiede che le sentenze impugnate vengano riformate e per l'effetto vengano accolte le conclusioni spiegate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che quivi si trascrivono: “voglia accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in narrativa la nullità dei contratti stipulati tra la e la n. 06/21/06236 del CP_1 Controparte_3
06/03/2009, n. 06/21/06157 del 7.3.2008 e n. n. 06/21/6154 del 21.02.2008 e per l'effetto dichiarare la conseguente nullità del collegato contratto di fideiussione e/o comunque la nullità
delle clausole in essi contenute e relative alla convenzione di somme non dovute in quanto illecite, e per l'effetto dichiarare illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca alla opponente durante il corso dei rapporti in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa.
Voglia altresì accertare e dichiarare che la in conseguenza della nullità dei CP_1
predetti mutui chirografari, ha maturato un diritto di credito nei confronti della banca opposta,
pari ad € 52.267,44, o alla eventualmente diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
voglia pertanto condannare la alla restituzione della somma come sopra Controparte_3
quantificata, o comunque nell' importo che verrà determinato in corso di causa, pari a quanto indebitamente percepito a seguito delle sopra indicate violazioni, con interessi e rivalutazione pag. 4/38 monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero effettuare la compensazione della predetta somma, o comunque di quella maggiore o minore che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della società opponente, con eventuali somme che fossero accertate a debito della stessa ed a credito della banca convenuta.
Si chiede che venga accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale e dunque, accertata e dichiarata l' illegittimità - per effetto della rettifica delle somme dovute alla data della illegittima risoluzione del contratto - della segnalazione eseguita dalla Bcc Banca di Credito cooperativa di
Ostra e Morro d'Alba in danno della e del sig. alla Centrale CP_1 Persona_1
Rischi, voglia condannare controparte al risarcimento di tutti i danni patiti, nell'importo che si indica prudenzialmente in euro 120.000,00 o comunque in quello maggiore o minore che verrà
accertato in corso di causa o che verrà ritenuta congrua e di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, ordinando altresì la cancellazione della suddetta segnalazione con effetto retroattivo.
Ugualmente si chiede che venga accolta la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla sig.ra nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del sig. Controparte_2 Persona_1
, e dunque, accertata e dichiarata per le motivazioni esposte in narrativa la nullità del
[...]
contratto di mutuo fondiario ipotecario n. 6846 del 15.10.2007 stipulato dal sig. Persona_1
con la e/o comunque la nullità delle clausole in esso
[...] Controparte_3
contenute e relative alla convenzione di somme non dovute in quanto illecite, con conseguente dichiarazione di illegittimità, in tutto o in parte, degli addebiti effettuati dalla banca alla opponente durante il corso del rapporto in quanto non dovuti, voglia condannare la
[...]
al pagamento nei confronti della sig.ra nella spiegata qualità, CP_3 Controparte_2
della somma pari ad € 49.981,20 o in quella maggiore o minore che venga accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con ogni conseguenza come per legge e vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
pag. 5/38 In via istruttoria si chiede ammettersi consulenza tecnica d' ufficio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e , quale erede con beneficio di ON Controparte_2
inventario del fideiussore , hanno proposto opposizione avverso il DI Persona_1
provvisoriamente esecutivo n. 2302/2016, con il quale il Tribunale di Ancona ha ingiunto loro il pagamento in solido della complessiva somma di € 62.313,44, oltre interessi di mora dal
8/9/2016, quale residuo debito del mutuo chirografario n. 06/21/06236 del 6/3/2009, concesso alla predetta società per complessivi originari € 270.000,00. A sostegno dell'opposizione hanno eccepito l'inefficacia dell'opposto decreto nei confronti della in quanto a lei mai Per_1
notificato e comunque la mancata precisazione della sua qualità di erede beneficiata e la nullità
del mutuo azionato in via monitoria per mancanza di causa in quanto finalizzato ad estinguere il precedente mutuo n. 06/21/06154 del 21/2/2008, l'usurarietà del tasso pattuito e comunque la sua indeterminatezza con conseguente richiesta di applicazione del disposto di cui all'art. 117 TUB.
In via riconvenzionale hanno chiesto l'accertamento della nullità per contrarietà alla normativa antitrust e del carattere usurario (sia oggettivo che soggettivo) e comunque l'indeterminatezza del tasso pattuito nei contratti di mutuo chirografario n. 06/21/06154 del 21/2/2008 e di finanziamento artigiano n. 06/21/06157 del 7/3/2008, nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo fondiario ipotecario n. 6846 del 15/10/2007, concesso a Persona_1
ed estinto in data 29/7/2011, e la non debenza, in quanto non pattuite, della CMS e
[...]
della Commissione sul fido applicate indebitamente al contratto di c/c ordinario n. 06/01/06380 e ai contratti di apertura di credito e anticipazione SBF n. 06/35/06380 e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, illegittimamente applicata, con conseguente condanna della opposta alla restituzione delle somme indebitamente versate oltre al risarcimento dei Pt_1
danni anche per la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Hanno chiesto, inoltre,
l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata dal defunto il Per_1
pag. 6/38 20/2/2008 fino all'importo di € 405.000,00 e della fideiussione specifica rilasciata dal medesimo in data 6/3/2009 per € 500.000,00 per la nullità dei contratti di mutuo garantiti e per la violazione della normativa antitrust.
Costituitasi in giudizio l'opposta Banca ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionale avanzate dalle opponenti.
Con sentenza parziale n. 1056/20, così come modificata con decreto del 1/2/2021, il Tribunale di
Ancona ha rigettato l'eccezione di inefficacia del DI emesso nei confronti di;
ha Controparte_2
dichiarato la nullità delle clausole pattizie relative agli interessi dei contratti di finanziamento n.
06/21/06236 del 6/3/2009, n. 06/21/06154 del 21/2/2008 e n. 06/21/06157 del 7/3/2008, “in
quanto applicate in violazione della legge n.287/1990, per come accertato dall'Autorità
Antitrust Europea con provvedimento del 04.12.2013”, e in quanto in violazione degli artt. 1346
e 1418 c.c.; ha revocato il DI opposto;
ed infine ha dichiarato la validità delle fideiussioni prestate dal defunto essendo i relativi contratti separati ed autonomi rispetto ai Per_1
contratti di mutuo.
Rimessa la causa sul ruolo per lo svolgimento di CTU, tesa ad accertare i rapporti dare ed avere tra le parti, entrambe hanno fatto riserva di appello avverso la richiamata sentenza parziale.
All'esito del deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale con sentenza definitiva n. 20/2022 ha rideterminato “i rapporti di dare ed avere tra le parti rispettivamente in:
un dare a favore della , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore da parte della in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore, di €. 40.924,16;
un avere nei confronti della , in persona Parte_1
del suo legale rappresentante pro- tempore, anche in via riconvenzionale, da parte della sig.
nella qualità di erede accettante con beneficio d'inventario di Controparte_2 Persona_1
di €.30.078,86” ed ha rigettato la domanda riconvenzionale di
[...] CP_1
pag. 7/38 Ha quindi compensato integralmente tra le parti le spese di lite e posto definitivamente a carico della opposta Banca le spese di CTU.
ha proposto appello avverso le Parte_1
richiamate sentenze, articolando i seguenti motivi: quanto alla sentenza parziale come corretta 1)
l'erroneità del capo di sentenza che ha dichiarato la nullità per contrarietà a norme imperative della clausola dei contratti di finanziamento 06/21/06236 del 6/3/2009, n. 06/21/06154 del
21/2/2008 e n. 06/21/06157 del 7/3/2008 in quanto stipulati “nel periodo nel quale si è realizzata
la succitata condotta anticoncorrenziale”; 2) erroneità del capo di sentenza che ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi dei predetti contratti per “indeterminatezza
come accertato dal provvedimento dell'Antitrust Europea C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel
caso AT\39914”; 3) erroneità del capo di sentenza che ha dichiarato la nullità della clausola di previsione degli interessi relativa al contratto di mutuo 06/21/06236 del 06.03.2009 e del finanziamento artigiano n° 06/21/06157 del 07.03.2008 per violazione della normativa antitrust;
quanto alla sentenza definitiva 4) erroneità del capo di sentenza che ha rideterminato il saldo dei predetti contratti di finanziamento in forza della dichiarata nullità; 5) erroneità del capo di sentenza che, in difetto di qualsivoglia motivazione e precedente dichiarazione di nullità, ha rideterminato il saldo del contratto di mutuo fondiario n. 6846 del 15/10/2007 concesso al defunto 6) erroneità del capo di sentenza che ha omesso di precisare che Per_1 CP_2
è debitrice solidale della e che la stessa non può opporre in compensazione
[...] ON
l'accertato controcredito derivante dalla rideterminazione del rapporto relativo al mutuo fondiario concesso a , ad essa spettante iure hereditatis; 7) erroneità del Persona_1
capo di sentenza che ha compensato le spese di lite e posto a carico di essa le spese di Pt_1
CTU. Ha quindi concluso come in epigrafe.
e hanno resistito al gravame e in via incidentale ON Controparte_2
hanno proposto appello: 1) avverso il capo di sentenza parziale che ha dichiarato la validità delle pag. 8/38 fideiussioni prestate da e hanno riproposto le ulteriori eccezioni non Persona_1
esaminate dal primo giudice e in particolare: 2) la nullità delle clausole di previsione del tasso di interesse mediante richiamo all'Euribor per indeterminatezza del rilevamento;
3)
indeterminatezza del tasso di interesse di tutti i contratti di finanziamento per mancanza di trasparenza, in quanto, pur essendo riconducibili al regime di ammortamento c.d. alla francese,
non indicano il regime di capitalizzazione degli interessi semplice o composta, non indicano il tipo di ammortamento né le modalità di rimborso;
4) nullità della clausola di previsione del tasso di interessi di tutti i contratti dedotti in giudizio, risultando il TAEG indicato in contratto inferiore a quello effettivo;
5) nullità del contratto di mutuo n. 02/21/06236 in quanto privo di causa;
6) nullità delle clausole di previsione degli interessi di tutti i contratti di finanziamento dedotti in giudizio per usurarietà sia oggettiva che soggettiva;
7) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi. Hanno quindi concluso come in epigrafe.
In via preliminare occorre rilevare che parti appellante, appellanti incidentali, non hanno impugnato il capo di sentenza definitiva che ha rigettato, ancorché in assenza di motivazione, la domanda riconvenzionale da loro proposta in relazione ai contratti di conto corrente ordinario n.
06/01/06380 del 30/1/2008 e di apertura di credito e anticipazione SBF n. 06/35/06380. Ogni
questione risulta pertanto coperta dall'intervenuto giudicato.
I primi quattro motivi dell'appello principale, da esaminare congiuntamente stante la loro intima connessione, appaiono meritevoli di accoglimento, con conseguente rigetto del secondo motivo dell'appello incidentale.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole pattizie di previsione degli interessi contenute nei contratti di finanziamento n. 06/21/06236 del 6/3/2009, n. 06/21/06154 del 21/2/2008 e n.
06/21/06157 del 7/3/2008, per indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva del tasso di interesse pattuito e quindi per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e “in quanto applicate in
pag. 9/38 violazione della legge n.287/1990, per come accertato dall'Autorità Antitrust Europea con
provvedimento del 04.12.2013”.
Le conclusioni raggiunte dal primo giudice non sono condivisibili.
In via preliminare occorre rilevare che il finanziamento artigiano n. 06/21/06157 del 7/3/2008
per tabulas (cfr. doc. 12 nel fascicolo di parti opponenti) non risulta affatto ancorato al parametro Euribor, prevedendo al contrario un tasso fisso del 6,750%; in relazione a tale contratto le ragioni poste a base della decisione risultano pertanto errate in radice.
Ciò posto, com'è noto, L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi.
Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da CP_4
un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area
Euro (contribuiscono per l'Italia , Unicredit, Monte dei Paschi di Siena). Parte_3
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3
mesi, 6 mesi e 12 mesi), del giorno della rilevazione (o del richiamo ad un valore medio) e della base di calcolo del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o di quello solare.
pag. 10/38 Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'Euribor, tali dati devono essere indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso di interesse stesso in ossequio al combinato disposto degli artt. 117 tub e 1346 c.c.. Pertanto, affinché la clausola contrattuale di indicizzazione del tasso di interesse variabile in base al parametro Euribor possa soddisfare la condizione di determinatezza è necessario che delimiti con precisione i criteri di rilevazione dell'Euribor.
Nel caso di specie il contratto di mutuo n. 6236 del 2009 (cfr. doc. 4 ibidem) non solo precisa
Par che il tasso è ancorato al tasso “Euribor 6 mesi rilevamento trimestrale (attualmente pari a
2,971) + 1,200 punti percentuali”, ma prevede espressamente il criterio di calcolo degli interessi fissato nell'anno commerciale (360), mentre il contratto di mutuo n° 6154 del 2008 (cfr. doc. 10)
indica che tasso è ancorato al tasso “Euribor 6 mesi rilevamento fine mese (attualmente pari a
4,424) + 1,350 punti percentuali” e prevede espressamente il criterio di calcolo degli interessi fissato in quelli civili (365).
Ciò posto, occorre ribadire in questa sede i principi di diritto in più occasioni affermati da questa
Corte e cioè che “il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato dove gli interessi
corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor a sei mesi, atteso che
l'Euribor costituisce un indice determinabile in modo costante, sulla base di un articolato
procedimento di rilevazione e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione
unilaterale a cura della sola banca;
detto indice medio viene calcolato, e diffuso giornalmente
dalla Federazione delle banche europee, sulla base del comportamento adottato dalle principali
banche europee e internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque
sulla scorta di dati che si assumono oggettivi. Pertanto, risulta rispettato il consolidato principio
per cui: “in tema di contratto di mutuo affinché una clausola di determinazione degli interessi
corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346
pag. 11/38 c.c. è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed estrinseci purché
obiettivamente individuati, funzionali alla corretta determinazione del saggio di interesse (Cass.
24690/2020, 8028/2018, 25205/2014, 12276/10, 2317/07, 17679/09)”.
Il criterio di calcolo appare quindi rispondente ai criteri di determinatezza imposti dalla legge e dalla consolidata giurisprudenza formatasi sul punto.
L'art. 3 di entrambi i contratti in esame prevede altresì che “al venir meno, per qualsiasi motivo
del parametro indicato a fronte, lo stesso sarà automaticamente sostituito -a decorrere
dall'inizio del primo periodo di riferimento successivo alla cessazione in parola dal tasso fissato
periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni
di rifinanziamento principale dell' , ferme restando le altre condizioni applicate al CP_5
rapporto”.
La mera lettura della clausola contrattuale dà atto della agevole consultabilità dell'indice finanziario scelto quale parametro di fissazione del tasso di interessi.
Quanto invece alla dichiarata nullità dei contratti de quibus per violazione “della legge
n.287/1990, per come accertato dall'Autorità Antitrust Europea con provvedimento del
04.12.2013”, non ignora questa Corte che la Commissione Antitrust Europea – Direzione
Generale della Concorrenza C(2013) 8512\1 in data 4.12.2013 ha irrogato delle sanzioni ad alcuni istituti di credito (non italiani) per violazione della normativa antitrust nell'arco temporale compreso tra il settembre 2005 e il maggio 2008, tuttavia deve innanzitutto rilevare che il contratto di mutuo n. 02/21/06236, in quanto stipulato in data 6/3/2009, non rientra nel periodo oggetto di considerazione da parte della Commissione Europea. CP_6
Con la richiamata decisione la Commissione, dopo avere dato atto che l'Euribor è un indice del tasso, al quale i depositi interbancari a termine in Euro sono offerti da una banca primaria ad un'altra banca primaria all'interno dell'area Euro, e che si calcola sulla media dei prezzi offerti quotidianamente da un panel, composto da una pluralità di banche primarie (comunicati a un pag. 12/38 agente di calcolo della Federazione Bancaria Europea), ha accertato che l'intesa restringeva la concorrenza mediante la creazione di un'asimmetria informativa tra gli operatori del mercato, dal momento che i partecipanti all'infrazione, da un lato, si trovavano nella posizione migliore per conoscere in anticipo, con una certa precisione, il livello al quale l'Euribor sarebbe stato fissato o doveva essere fissato dai loro concorrenti che agivano in collusione e, dall'altro sapevano se l'Euribor in una certa data specifica sarebbe stato fissato o meno a un livello artificioso.
Ebbene, è da escludersi che il richiamato accertamento possa estendersi de plano anche a contratti conclusi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, come il finanziamento in esame, in mancanza di qualsivoglia allegazione e prova, gravante su parti opponenti oggi appellate, della esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per il periodo successivo al maggio 2008.
Per quanto riguarda invece il contratto di mutuo n. 06/21/06154 stipulato in data 21/2/2008, si evidenzia che la violazione oggetto di accertamento da parte della Commissione Europea ha riguardato i mercati dei prodotti finanziari derivati per favorirne la circolazione a un prezzo falsato e ridurre in anticipo il fattore di incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato sul comportamento futuro di altri competitor e parti opponenti oggi appellate non hanno in alcun modo argomentato (e men che meno provato) che la condotta illecita degli istituti bancari abbia avuto riflessi in altri settori del credito che adottano l'Euribor quale parametro di riferimento per determinare il tasso di interessi sui finanziamenti erogati e in particolare sul rapporto dedotto in giudizio.
Per tale motivo questa Corte ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza di merito (cfr.
Corte Appello di Milano 29/9/2021) che esclude l'esistenza di un collegamento funzionale tra le intese anticoncorrenziali a monte e il finanziamento a valle. Si è infatti correttamente affermato che “la pratica anticoncorrenziale ha inciso non sull'adozione di clausole standard nei contratti
di finanziamento, passibili dì nullità in quanto direttamente frutto di pratiche contrarie alla
pag. 13/38 normativa antitrust, bensì sulla determinazione dell'entità del corrispettivo dovuto sul
finanziamento concesso”, non si è cioè in presenza di un vizio genetico nel senso che l'intesa illecita non ha i imposto l'inserimento automatico nei contratti di finanziamento di clausole che sono frutto di pratiche anticoncorrenziali (come nell'ipotesi della fideiussione omnibus rilasciata sulla base dello schema ABI). Le parti hanno infatti liberamente convenuto di ancorare il tasso di interessi ad un parametro (la cui asserita manipolazione non è riconducibile alla banca mutuante), rispetto al quale è al più discutibile un eventuale incremento del prezzo del denaro
(ma nella specie non risulta svolta alcuna allegazione e non è stata offerta alcuna prova né che il valore dell'Euribor sarebbe stato inferiore né che il mutuatario avrebbe potuto accedere a condizioni di finanziamento più favorevoli di quelle effettivamente pattuite). La contestata condotta anticoncorrenziale, pertanto, darebbe astrattamente diritto alla parte contraente di ottenere il risarcimento del danno subito relativamente al maggior costo dei beni o servizi ricevuti, ove ne fosse stata fornita la relativa prova, ma detta domanda non risulta neanche svolta nel presente giudizio. In conclusione, deve quindi ritenersi che “l'intesa illecita va distinta dagli
effetti prodotti dall'intesa vietata, i quali andranno sterilizzati con rimedi appropriati a seconda
della natura degli stessi. Così, se la intesa ha determinato incremento del prezzo del bene o del
servizio, il rimedio sarà quello risarcitorio, in misura pari all' entità di tale incremento. Se
invece l'effetto prodotto dall'intesa è stato quello di inserire clausole standard in una serie
indefinita di contratti, tali clausole potranno essere ritenute inefficaci in quanto frutto di intesa
anticoncorrenziale”.
Tali conclusioni appaiono confermate dalla Suprema Corte con sentenza n. 12007 del 3/5/2024,
che, nel confutare espressamente e puntualmente il proprio isolato precedente di cui all'ordinanza n. 34889 del 13/12/2023, ha affermato che “i contratti di mutuo contenenti clausole
che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor,
stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza
pag. 14/38 dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice,
non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di
almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e
dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle
medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette
pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali
contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o
dell'art. 101 TFUE. … Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di
un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità
(originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del
loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un
certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e
volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel
parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e
significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione
presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere
svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi
interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse
… in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei
confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le
conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di
determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione
concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via
normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore
pag. 15/38 "genuino", cioè, depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi
generali dell'ordinamento”. Ebbene, nel caso di specie nessuna allegazione e nessuna prova nei termini precisati dalla Suprema Corte è stata nella specie svolta dalle parti opponenti oggi appellate.
L'eccezione di nullità del tasso di interesse in quanto parametrato al tasso Euribor risulta pertanto infondata con riferimento a tutti i contratti di finanziamento sottoscritti dalla ON
La sentenza non definitiva impugnata deve pertanto essere integralmente riformata, con conseguente riforma anche della sentenza definitiva che ridetermina i saldi dei predetti rapporti.
Meritevole di accoglimento è anche il quinto motivo di appello principale, con il quale la censura la sentenza definitiva laddove procede a rideterminare anche il saldo del contratto Pt_1
di mutuo fondiario ipotecario n. 6846, stipulato dal defunto in data 15/10/2007 ed Per_1
estinto in data 29/7/2011, in difetto di qualsivoglia accertamento di nullità delle clausole di fissazione del tasso di interesse.
Sia la sentenza parziale che quella definitiva, infatti, non contengono alcuna motivazione idonea a sorreggere la disposta rideterminazione del saldo.
Devono a questo punto essere esaminati i motivi di appello incidentale proposti da parti appellate.
Per ragioni di carattere sistematico deve essere esaminato innanzitutto il terzo motivo di appello incidentale, con il quale si reitera l'eccezione di indeterminatezza e indeterminabilità dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di mutuo chirografario n. 6236 del 06.03.2009, nel finanziamento artigiano n. 6157 del 07.03.2008, nel mutuo chirografario n. 6154 del 21.02.2008
e nel mutuo fondiario n. 6846 del 15/10/2007, in quanto caratterizzati da un ammortamento “alla francese”, senza che fosse indicato il regime di capitalizzazione degli interessi, semplice o composto, e tale da produrre un costo occulto quale effetto del piano di ammortamento.
L'eccezione non è condivisibile.
pag. 16/38 Già da tempo e in più occasioni questa Corte ha ritenuto di aderire all'orientamento che esclude l'anatocismo nel metodo dell'ammortamento alla francese.
Come noto, trattasi di una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata (proprio come verificatosi nel caso di specie) ad importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale,
invece progressivamente crescente.
La più recente giurisprudenza, che si è occupata della questione, ha chiarito che “la quota-
interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo
presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto, applicando
la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo);
3. la quota-capitale è
la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto
alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e
della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito
iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli
interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente
a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata
successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul
capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr Corte
Appello Roma, 30.1.2020 n. 731).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
a) nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
b) in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
c) gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
pag. 17/38 d) la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
e) l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
f) il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 cod civ.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c..
La questione ora appare ormai definitivamente risolta dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 15130 del 29/5/2024, che, pur se relativa ad una ipotesi di mutuo a tasso fisso, risulta applicabile anche alle ipotesi di tasso variabile, non incidendo il criterio di determinazione del tasso sulle considerazioni poste a base della decisione.
I Giudici di legittimità, esaminando in particolare le medesime questioni qui sollevate dalle appellanti incidentali in riferimento ad un mutuo “alla francese standardizzato” (quali possono essere definiti anche quelli in esame), hanno innanzitutto escluso che la formula matematica utilizzata per il calcolo degli interessi nell'ammortamento “alla francese” proceda a qualsivoglia capitalizzazione. Si afferma infatti che “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna
rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o
che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla
pag. 18/38 Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia
calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora
integralmente esigibile» ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
«all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e
non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere,
non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale
che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia
avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto
ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in
base di calcolo di successivi ulteriori interessi». Una opposta conclusione non potrebbe
argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo «alla francese» la capitalizzazione avviene
in regime «composto» che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è
incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul
capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando
parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel
regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se
ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: «nessuna contraddizione […] può essere
ravvisata fra l'utilizzo [da parte del giudice di merito] dell'aggettivo “composto”, da intendersi
come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto
che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto
solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”» (Cass. n. 34677/2022); «la
capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto
all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di
pag. 19/38 una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale
dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale)”.
Hanno poi escluso che l'omessa specificazione in contratto “del regime finanziario” ovvero del criterio matematico di ammortamento “alla francese” comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., rilevando che “L'indagine sulla
determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione
negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al
quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e
insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza” sicché il contratto di mutuo risulta validamente stipulato quando “contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.),
cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della
periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”. Nel caso di specie tali elementi risultano tutti compiutamente specificati e facilmente evincibili in tutti i contratti sopra richiamati.
I giudici di legittimità hanno anche escluso che il regime finanziario dell'ammortamento “alla francese” implichi “un costo o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel
contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b.”, evidenziando in particolare che “ c) Il maggior carico di
interessi del prestito non dipende ... da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi»,
cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del
capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in
equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione
dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su
pag. 20/38 interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che
dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG)
anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del
finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117,
comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo
globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo
elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le
«Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25
luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo
sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di
«credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2,
lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”. Quindi,
“il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non
deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su
altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel
contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta
concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente”.
L'eccezione di nullità in esame deve pertanto essere rigettata.
Non meritevole di accoglimento è anche il quarto motivo di appello incidentale, con il quale parti appellanti reiterano l'eccezione di nullità di tutti i contratti di finanziamento dedotti in giudizio, risultando il TAEG indicato in contratto inferiore a quello effettivo.
pag. 21/38 A riguardo si rileva innanzitutto che tutti i contratti di mutuo di cui si discute esulano dall'ipotesi di credito al consumo in forza dell'art. 122 TUB, il quale al comma 1, lettere a), e)
ed f), prevede che “le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito
comunque denominati, ad eccezione dei seguenti casi: a) finanziamenti di importo inferiore a
200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono
riconducibili a una medesima operazione economica;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o
alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o
progettato; f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili".
Quanto poi al mutuo fondiario ipotecario concesso in data 15/10/2007 al defunto per Per_1
l'acquisto della prima casa, si evidenzia che allo stesso non è applicabile la disciplina di cui al d.lgs 72/2016, stante la previsione di cui all'art. 3 delle disposizioni transitorie che prevede che le norme introdotte con il capo I bis si applicano ai contratti di credito sottoscritti successivamente a primo luglio 2016, mentre “Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Ciò posto e a prescindere da ogni altra considerazione in merito alla correttezza del TAEG
individuato dalle appellanti incidentali, questa Corte non può che richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema, per cui “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di
costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico
del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita
dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé,
non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione
del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di
pag. 22/38 costo elencati in contratto” (cfr. Cass. ord. n. 39169 del 9/12/2021; n. 4597 de 14/2/2023). In
particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento premettendo che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è
l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il credito;
in altri termini, il TAEG
racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta, e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la
Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117
TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve
pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno dei contratti di mutuo di cui si discute non integra un vizio così grave da determinare la nullità
della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, comma 7, lett. a), TUB.
Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse ragionare in senso difforme a tale opzione ermeneutica e si volesse considerare il TAEG un elemento essenziale del contratto, si tratterebbe pur sempre di un elemento con finalità meramente informativa e quindi tale da non poter riverberare alcuna conseguenza in termini di nullità del contratto.
A corroborare, ed in maniera decisiva tale prospettazione interpretativa, deve porsi la scelta di
Par ordine sistematico di collocare l' nella sezione II dell'art. 9 delle Istruzioni Banca d'Italia del
25 luglio 2003 ovvero nella parte dedicata alla pubblicità ed all'informazione precontrattuale (cfr
Trib Salerno, 31.1.2017; Trib Bergamo, 8.9.2017).
pag. 23/38 Muovendo, quindi, da tali considerazioni si è giunti ad affermare che la mancata o non corretta indicazione dell'ISC o TAEG può giustificare una pretesa risarcitoria (peraltro mai avanzata nel caso di specie) meritevole, però, di trovare accoglimento unicamente a fronte di uno specifico onere probatorio ed allegatorio da porsi a carico della parte mutuataria (nella specie non assolto).
Su tale linea interpretativa, è stato aggiunto che “L'ISC non costituisce un tasso di interesse o
una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge
unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere
il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o
Pa l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB,
ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale
nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso
all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante” (cfr Trib Roma
3.1.2018, Trib Verona, 21.6.2018; Trib Cosenza, 11.8.2020; Trib. Chieti 11 settembre 2020).
Anche l'eccezione di nullità in esame deve pertanto essere rigettata.
Non meritevole di accoglimento è anche il quinto motivo di appello incidentale, con il quale le appellate eccepiscono la nullità del mutuo n. 02/21/06236 del 6/3/2009 per mancanza di causa.
Affermano le appellanti incidentali che il contratto in parola non avrebbe svolto la sua funzione tipica “poiché l'erogazione del predetto finanziamento di euro 270.000 era volta a finanziare la
società e ad estinguere un precedente mutuo, il n. 06/21/06154 del 21.02.2008 CP_1
di 90.000 euro”.
In punto di fatto occorre rilevare che il mutuo del marzo del 2009 è stato concesso per un importo di gran lunga superiore (€ 270.000,00) rispetto al residuo debito (€ 80.632,19) derivante dall'estinzione del mutuo del febbraio 2008, come emerge dall'estratto conto del trimestre di riferimento prodotto dalle appellanti incidentali (cfr. doc. 29 registrazione relativa al 17 marzo pag. 24/38 nel fascicolo delle appellanti incidentali).
Risulta parimenti per tabulas che il finanziamento del marzo 2009 è stato concesso ad un tasso di interesse (Euribor 6 mesi, alla stipula: 2,971%, + 1,20% spread, cfr. doc. 4 ibidem) inferiore rispetto a quello pattuito nel contratto del febbraio 2008 (Euribor 6 mesi, alla stipula 4,424%, +
1,35% spread;
cfr. doc. 10 ibidem).
Le rilevate circostanze consentono di affermare che il contratto del marzo 2009 aveva una causa mista: da un lato la rinegoziazione del precedente finanziamento al fine di ottenere un tasso di interesse più conveniente (con conseguente risparmio di spesa per la società mutuataria da poter impiegare nella gestione dell'attività) e dall'altro quello di tipico e prevalente (riguardante più
del triplo della somma mutuata) di fornire alla stessa società liquidità da destinare allo svolgimento dell'attività sociale.
Anche l'eccezione in esame deve pertanto essere rigettata.
Ancora infondato è il sesto motivo di appello incidentale con il quale si reitera l'eccezione di usurarietà soggettiva ed oggettiva dei tassi di interesse pattuiti in tutti i contratti dedotti in giudizio.
Quanto all'usura soggettiva, in punto di diritto si osserva che il terzo comma dell'art. 644 c.p.
statuisce “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per
operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di
altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in
condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura viene oggettivamente superata.
Elemento costitutivo della fattispecie è innanzitutto la difficoltà economica e quindi soggettiva in cui versa il soggetto finanziato, da non intendersi come “stato di bisogno”, ma come “carenza,
pag. 25/38 anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel
complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale
l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva
carenza di risorse e di beni” (cfr. per tutte Cass. Pen. Sent. n. n. 26214 del 29 marzo 2017). A tal fine le appellanti incidentali hanno prodotto i bilanci della con le allegate note ON
integrative per il periodo 2005-2009 (cfr. docc 17-21) e una analisi di bilancio relativa a detto periodo (cfr. doc. 38 nel fascicolo delle appellate incidentali), da cui sarebbero desumibili “degli
indicatori, rivelatori della struttura finanziaria e patrimoniale che hanno evidenziato una
struttura patrimoniale squilibrata, con scarsa patrimonializzazione”. Nulla è stato invece dedotto e provato in relazione alle condizioni personali del defunto . Persona_1
Elemento centrale della fattispecie è poi rappresentato dalla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno univocamente ritenuto che la sproporzione debba essere intesa non come un valore quantitativo, ma qualitativo, che cioè si debba avere riguardo alle circostanze concrete del rapporto, vale a dire alle “concrete modalità del fatto”, per considerare illegittima la pattuizione di un tasso entro la soglia. Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato “Nel contratto di mutuo, quando non risulta
superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della
clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi
dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della
sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti
da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il
pag. 26/38 parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni
similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi
(desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato
di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i
presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo
stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque
dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 19282 del
12/09/2014).
La dottrina a sua volta ha precisato che l'elemento in esame può essere integrato dalla previsione di condizioni del contratto insolite e gravose;
dalla cessione di beni quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio;
dalla richiesta pressante per tempistiche e modalità
di pagamento.
Nella specie, tuttavia, nulla è stato allegato e provato dalle appellanti incidentali, le quali si sono limitate apoditticamente ad affermare, senza fornire alcuna prova a riguardo, che il tasso applicato dalla sia superiore ai tassi medi di mercato dell'epoca di operazioni similari. Gli Pt_1
importi indicati nello schema riepilogativo risultano inoltre errati (per le ragioni che si esporranno in prosieguo), in quanto ricomprendono nella base di calcolo del TEG anche la commissione di estinzione anticipata, come espressamente dichiarato.
Alla luce delle considerazioni che precedono non può quindi ritenersi accertata una ipotesi di usura soggettiva.
Parimenti insussistente con riferimento a tutti i contratti dedotti in giudizio è la prospettata sussistenza di usura oggettiva dei tassi di interesse pattuiti.
Innanzitutto, occorre rilevare che i conteggi svolti dal perito incaricato dalle appellanti incidentali ha concluso, affermando l'usurarietà dei tassi di interesse previsti nei contratti per cui
è causa, facendo applicazione delle formule previste dalla matematica finanziaria. Tale scelta pag. 27/38 metodologica non appare condivisibile in quanto il criterio di calcolo utilizzato non appare conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia dettate al fine di verificare l'eventuale superamento del tasso soglia anti usura, difformità che stride con l'ineludibile esigenza logica e metodologica di avere a disposizioni dati omogenei da raffrontare, atteso che un eventuale calcolo del TEG
effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi condurrebbe ad un risultato privo di attendibilità scientifica.
Ed infatti occorre rilevare che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai
sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato,
l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996
per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla Banca d'Italia.
Le “Istruzioni” sono, pertanto, autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p..
Tali conclusioni risultano confermate dalle pronunce rese in materia dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite. Con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018, i giudici di legittimità hanno infatti affermato con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità
di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n.
108 del 1996; parimenti, con riguardo alla verifica del rispetto del tasso soglia degli interessi moratori in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 26286 del 17/10/2019), hanno ritenuto di fare riferimento alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora effettuata dalla pag. 28/38 Banca d'Italia. Analogo principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con ord. n. 16077 del
18/5/2022.
In secondo luogo, lo stesso perito di parte ha inserito nella base di calcolo per la verifica dell'usura la commissione di estinzione anticipata. Anche detta scelta metodologica non appare condivisibile.
A riguardo questa Corte si limita a rilevare come la Suprema Corte, superando il contrasto creatosi nella giurisprudenza di merito sul punto, ha affermato “In tema di usura bancaria, ai fini
del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere
alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del
finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca,
dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un
corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass.
n. 7352 del 07/03/2022). La Cassazione, infatti, dopo aver ribadito “la rilevanza della
differenziazione delle componenti del costo del credito” ai fini “ai fini della determinazione del
tasso soglia”, non essendo “accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle
soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”, ha ritenuto di non poter sommare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori. “La prima
costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in
contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i
liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei
vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il
ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di
estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non
pag. 29/38 usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del
credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del
costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi
da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al
contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Infine, con riferimento agli interessi di mora (la cui usurarietà è stata eccepita in relazione al mutuo fondiario ipotecario concesso il 15/10/2007 al defunto questa Corte in linea di Per_1
principio concorda con il rilievo delle appellanti incidentali per cui la verifica deve essere estesa anche a detti interessi alla luce dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte e ribaditi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19597 del 18/09/2020, nella quale si esplicita che la nozione di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possono ritenersi estranei agli interessi moratori “affinché il debitore abbia più compiuta tutela, reputando che il rimedio di cui all'art. 1384 c.c. (riduzione della penale manifestamente eccessiva) non possa considerarsi altrettanto efficace, anche per il rischio di difformità applicativa. Nella normativa antiusura, infatti, si possono individuare una pluralità di funzioni, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la stabilità del mercato bancario: sanzionare pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue dunque finalità d'interesse pubblicistico,
volte all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria.
Tuttavia, in concreto l'accertamento compiuto dal perito incaricato dalle appellanti incidentali non è condivisibile in relazione ai criteri applicati per la individuazione del tasso soglia relativo agli interessi di mora.
La richiamata sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte ha statuito infatti che il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va risolto in pag. 30/38 modo differenziato, atteso che essi poggiano su presupposti differenti ed antitetici, oltre ad assolvere a funzioni radicalmente distinte, avendo natura appunto corrispettiva i primi e di penale per inadempimento i secondi. Ne deriva che tali voci non si possono tra loro né cumulare né trattare alla stessa stregua. Operazioni entrambe effettuate dal perito di parte.
Sarà pertanto necessario e doveroso procedere all'individuazione di un'autonoma soglia usuraria da riferirsi esclusivamente agli interessi di mora. In particolare, i giudici di legittimità, dopo aver affermato che il mancato rilievo degli interessi moratori nelle rilevazioni del tasso soglia dei
DDMM non ha rilevanza ermeneutica, perché la normativa secondaria non può costituire un vincolo per il giudice all'esercizio del suo potere-dovere ermeneutico, e che “la disciplina
antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in
relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori”, hanno statuito il principio di diritto per cui “la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal
T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il
coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di
tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti
ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione
andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli
interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento
dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi
moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi
lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”.
pag. 31/38 Quindi nell'ipotesi in cui il D.M. di riferimento contenga anche l'indicazione del tasso di mora medio applicato dagli operatori “deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta
anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU
individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m.,
incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti
ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della I. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in
aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza,
dal quarto comma dell'art. 2 della I. n. 108/1996” (cfr. anche Cass. ord. n. 15505 del 16/5/2022).
Se invece, al contrario, il D.M. di riferimento non rechi l'indicazione della maggiorazione media dei moratori (circostanza questa relativa a tutti i DDMM emessi dalla data di entrata in vigore della L. 108/1996 fino al 25/3/2003), “la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo
globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così
come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. anche sentenza da ultimo citata).
Nel caso di specie ricorre la prima ipotesi in quanto risulta pacifico e comunque documentato in atti che il contratto di mutuo fondiario è stato stipulato nel 2007, sicché il TEG medio pubblicato nel DM del periodo di riferimento deve essere aumentato di 2,1 punti percentuali, aumento questo non considerato dal perito di parte.
In ogni caso si rileva che il contratto di mutuo fondiario è stato estinto anticipatamente senza l'applicazione nel corso del rapporto di interessi di mora.
La questione posta appare quindi meramente accademica alla luce dei principi di diritto affermati nella già richiamata pronuncia a Sezioni Unite n. 19597/2020. La Suprema Corte ha infatti chiarito che in caso di accertata usurarietà del tasso di mora, “Si [debba] applica[re] l'art. 1815
c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c.,
comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
convenuti”. Questo in quanto si rende necessaria una “lettura interpretativa che preservi il
pag. 32/38 prezzo del denaro”, in virtù della quale la sanzione di nullità non esclude la debenza di qualsiasi interesse, ma dei soli interessi moratori nella misura usuraria prevista, con la conseguenza che continuano ad essere dovuti dal debitore gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti e quelli moratori nella stessa misura ai sensi del primo comma seconda parte dell'art. 1224 c.c.. Tale
conclusione è confortata - secondo le Sezioni Unite - dalla primaria esigenza di coerenza e non contraddittorietà col diritto eurounitario, come vive dalle interpretazioni rese ad opera della
Corte di Giustizia dell'Unione, che più volte è stata adita in via pregiudiziale con riguardo alle direttive in materia di consumatori e si è espressa nel senso secondo cui continuano - pur caduta la clausola sugli interessi moratori - ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla «soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto» (Corte di giustizia 7 agosto 2018, cit., punti 76-
78): ciò in quanto “gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a
disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma
stessa” (punto 76) e ove “la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13
esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata” (punto 77).
Quindi l'eventuale usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora non determina nullità
anche di quella relativa agli interessi corrispettivi in forza del principio “utile per inutile non
vitiatur” e non incide sull'applicabilità del disposto di cui all'art. 1224 c.c..
Le conclusioni raggiunte portano ad escludere l'esistenza anche della eccepita usura oggettiva dei contratti dedotti in giudizio senza che all'uopo sia necessario procedere al richiesto accertamento tecnico d'ufficio, che avrebbe evidentemente una mera finalità esplorativa.
Non meritevole di accoglimento è anche l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dal defunto reiterata in questa sede con il primo motivo di appello incidentale. Per_1
pag. 33/38 Le conclusioni raggiunte in relazione ai precedenti motivi di appello sopra già esaminati impongono innanzitutto il rigetto dell'eccezione di nullità delle prestate fideiussioni derivante dalla nullità dei contratti di mutuo a cui le stesse accedono.
Quanto invece alla eccepita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust,
occorre innanzitutto rilevare che il ha concesso due garanzie una fideiussione omnibus Per_1
in data 20/2/2008 fino alla concorrenza di € 500.000,00 ed una fideiussione specifica in relazione al contratto di mutuo n. 02/21/06236 in data 06/03/2009 sino alla concorrenza di € 405.000,00.
Orbene a prescindere dal contrasto insorto nella giurisprudenza della Suprema Corte circa l'estendibilità anche alle fideiussioni specifiche della invalidità delle clausole del modello ABI
pronunciata dalla Banca d'Italia per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE (negata nell'ordinanza n. 21841 del 2/8/2024 ed affermata nell'ordinanza n. 27243 del 21/10/2024), occorre rilevare che le garanzie sopra richiamate sono successive a quelle oggetto di valutazione da parte della delibera della Banca d'Italia n. 55/2005, sicché in relazione alle stesse non è possibile affermare il valore di prova privilegiata del parere reso dalla
Banca d'Italia con il richiamato provvedimento ai fini della sussistenza del contrasto con la norma imperativa antitrust, con conseguente affermazione dell'onere in capo alle appellanti incidentali di fornire prova della permanenza della suddetta illecita restrizione di mercato all'epoca in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto del presente giudizio.
La giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/21 ha infatti, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della
Banca d'Italia possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005, con conseguente onere gravante sui garanti della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo pag. 34/38 di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19 gennaio 2022; Trib. Forlì, 16
maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n. 2356; nonché sent. n. 547
28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa. Quindi,
secondo detto orientamento, le appellanti incidentali avrebbero dovuto, in primo luogo, allegare la circostanza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione delle fideiussioni e,
poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale, per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Evidenzia poi questa Corte che la questione in diritto va analizzata anche alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent n. 13846 del 22/5/2019) a tenore del quale “quel
che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione
di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa
vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta
illecita, come rilevato dalla cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass.
12 dicembre 2017, n. 29810, secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della
I. n. 287 del 1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche
se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità
indipendente preposta alla regolazione di quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto,
pag. 35/38 non era la diffusione di un modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole,
quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di
uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: giacché,
come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi anche nel caso in cui l'ABI non
avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 2 maggio
2005, ma la ... avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale Pt_1
includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui all'art. 2, lett. a),
I. n. 287/1990”.
Ora, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento all'anno di stipula dei contratti di garanzia dedotti in giudizio- circa la condotta delle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema.
Le conclusioni raggiunte consentono di affermare la validità delle garanzie prestate e più
correttamente delle clausole di “riviviscenza”, di “sopravvivenza” e di rinuncia alla decadenza per inerzia del creditore contenute nelle garanzie de quibus, con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità anche sotto il profilo in esame.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto di tutte le domande restitutorie e delle ulteriori domande risarcitorie avanzate dalle appellanti incidentali, non sussistendo alcun credito in capo alle medesime e risultando giustificate le segnalazioni alla Centrale Rischi della
[...]
cfr. docc 49e 50 nel fascicolo delle appellanti incidentali). CP_1
In definitiva, in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in totale riforma delle sentenze impugnate,
[...] [...]
e , nella qualità di erede con beneficio di inventario ON Controparte_2
pag. 36/38 di , devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore Persona_1
della predetta della complessiva somma di € 62.313,44, oltre interessi di mora dal Pt_1
8/9/2016 al saldo in ragione del tasso Euribor 6M 360 puntuale fine mese maggiorato di 4,2
punti sulla quota capitale (€ 61.177,92) del mutuo chirografario n. 02/21/06263. Rigetta, invece,
integralmente le domande riconvenzionali proposte da ON
e , nella sua qualità di erede con beneficio di inventario.
[...] Controparte_2
In punto di spese, tenuto conto che gran parte delle questioni giuridiche poste a base della presente decisione sono state definite dalla Suprema Corte in epoca successiva alla pronuncia di primo grado, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse in relazione ad entrambi i gradi di giudizio. Le spese della CTU svolta in primo grado deve invece essere posta integralmente a carico delle appellate/appellanti incidentali che ne hanno dato causa.
Stante la soccombenza integrale delle appellanti incidentali ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso
Appello avverso la sentenza parziale n° 1056 del 18.08.2020, corretta con provvedimento del
01.02.2021, e la sentenza definitiva del 9-10.01.2022 pronunciate dal Tribunale di Ancona, così
decide nel contraddittorio delle parti:
in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
e in totale riforma delle sentenze impugnate, condanna
[...] [...]
e , nella qualità di erede con beneficio di inventario ON Controparte_2
di , in solido tra loro, al pagamento in favore della predetta Banca della Persona_1
complessiva somma di € 62.313,44, oltre interessi di mora dal 8/9/2016 al saldo in ragione del tasso Euribor 6M 360 puntuale fine mese maggiorato di 4,2 punti sulla quota capitale (€
61.177,92) del mutuo chirografario n. 02/21/06263; rigetta integralmente le domande pag. 37/38 riconvenzionali proposte da e , ON Controparte_2
nella qualità, nei confronti di Parte_1
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
pone definitivamente a carico di e ON CP_2
le spese di CTU come già liquidate in primo grado;
[...]
dichiara le appellanti incidentali tenute pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/1/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
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