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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 22/05/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 21-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
C.F. e P. IVA , con l'Avv. Leonardo Masi del Foro di Prato e Daniele Parte_1 P.IVA_1
Braccini del Foro di Firenze
parte ricorrente
nei confronti di
, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese con sede legale in Bolzano (BZ), Via Marie Curie, n. 17 P.IVA_2
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
; Controparte_1
pagina 1 di 6 • fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex
art. 40, co. 6 C.C.I.I.;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I.
dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario, dall'ultimo bilancio agli atti (risalente all'esercizio 2022) emerge il superamento di tutte e tre le soglie sopra citate (attivo pari a oltre 3.530.000 €; debiti pari a oltre 1.747.000 €; ricavi pari a
220.000 €);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• dalla lettura della visura camerale agli atti emerge che la società si trova in scioglimento dal
25/06/2025 per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea, con atto iscritto il 10/07/2024 (cfr. visura storica, pag. 11-13); al riguardo, si osserva che gli “effetti
della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua
liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione,
pagina 2 di 6 avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la
conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello
stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del
patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma
avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più
richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass. 12156/2024);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dai pignoramenti presso terzi condotti dalla parte ricorrente nei confronti di diversi istituti di credito, tutti con esito negativo (cfr. docc. 11 e 13) sulla base del precetto della ricorrente (doc.
10); dalla circostanza che dalla visura camerale in atti risulta che si sia verificata l'impossibilità
di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea (cfr. visura storica, pag. 11-12);
dall'ultimo bilancio agli atti, che risale al 31.12.2022, emerge non solo una marcata crisi di liquidità - atteso lo squilibrio tra debiti esigibili entro l'esercizio successivo (pari a €1.747.423)
e la somma fra crediti esigibili entro l'esercizio successivo (pari a € 342.999) e le altre disponibilità liquide (pari a soli € 3.950) - ma pare emergere altresì che l'attivo non consenta di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
infatti, oltre alle poste sopra indicate e a ratei/risconti per € 19, nell'attivo compaiono solamente immobilizzazioni
(materiali iscritte per € 47.902,00 e immateriali iscritte per oltre 3.000.000,00 €), la cui effettiva idoneità a soddisfare i creditori (che vantano complessivamente crediti per € 1.747.423) non può essere utilmente apprezzata in questa sede, in assenza di alcun elemento istruttorio fornito da parte di , che non si è costituita nel presente giudizio;
Controparte_1
dalla relazione illustrativa allegata al bilancio emerge che per le immobilizzazioni immateriali si tratta, in gran parte, di valori riferibili a costi di sviluppo, ma il loro effettivo valore di mercato in ipotesi liquidatoria non è noto;
in definitiva, allo stato non può compiersi una prognosi pagina 3 di 6 positiva circa l'effettiva idoneità dei valori dell'attivo al soddisfacimento di tutti i creditori sociali;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), con sede legale in Bolzano (BZ), Via Marie Curie, n. 17; P.IVA_2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura il dott. con studio in Bolzano;
Persona_1
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 11.09.2025, ore 9:30;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle pagina 4 di 6 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 16/05/2025.
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
C.F. e P. IVA , con l'Avv. Leonardo Masi del Foro di Prato e Daniele Parte_1 P.IVA_1
Braccini del Foro di Firenze
parte ricorrente
nei confronti di
, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_1
Imprese con sede legale in Bolzano (BZ), Via Marie Curie, n. 17 P.IVA_2
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
; Controparte_1
pagina 1 di 6 • fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex
art. 40, co. 6 C.C.I.I.;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I.
dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
• per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario, dall'ultimo bilancio agli atti (risalente all'esercizio 2022) emerge il superamento di tutte e tre le soglie sopra citate (attivo pari a oltre 3.530.000 €; debiti pari a oltre 1.747.000 €; ricavi pari a
220.000 €);
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• dalla lettura della visura camerale agli atti emerge che la società si trova in scioglimento dal
25/06/2025 per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea, con atto iscritto il 10/07/2024 (cfr. visura storica, pag. 11-13); al riguardo, si osserva che gli “effetti
della deliberazione assembleare che ha deciso lo scioglimento della società e la sua
liquidazione si producono, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., dal momento dell'iscrizione,
pagina 2 di 6 avente natura costitutiva, della deliberazione medesima nel registro delle imprese, con la
conseguenza che, da questo momento, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello
stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del
patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori
sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma
avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa
realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più
richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per
soddisfare le obbligazioni contratte.” (Cass. 12156/2024);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dai pignoramenti presso terzi condotti dalla parte ricorrente nei confronti di diversi istituti di credito, tutti con esito negativo (cfr. docc. 11 e 13) sulla base del precetto della ricorrente (doc.
10); dalla circostanza che dalla visura camerale in atti risulta che si sia verificata l'impossibilità
di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea (cfr. visura storica, pag. 11-12);
dall'ultimo bilancio agli atti, che risale al 31.12.2022, emerge non solo una marcata crisi di liquidità - atteso lo squilibrio tra debiti esigibili entro l'esercizio successivo (pari a €1.747.423)
e la somma fra crediti esigibili entro l'esercizio successivo (pari a € 342.999) e le altre disponibilità liquide (pari a soli € 3.950) - ma pare emergere altresì che l'attivo non consenta di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
infatti, oltre alle poste sopra indicate e a ratei/risconti per € 19, nell'attivo compaiono solamente immobilizzazioni
(materiali iscritte per € 47.902,00 e immateriali iscritte per oltre 3.000.000,00 €), la cui effettiva idoneità a soddisfare i creditori (che vantano complessivamente crediti per € 1.747.423) non può essere utilmente apprezzata in questa sede, in assenza di alcun elemento istruttorio fornito da parte di , che non si è costituita nel presente giudizio;
Controparte_1
dalla relazione illustrativa allegata al bilancio emerge che per le immobilizzazioni immateriali si tratta, in gran parte, di valori riferibili a costi di sviluppo, ma il loro effettivo valore di mercato in ipotesi liquidatoria non è noto;
in definitiva, allo stato non può compiersi una prognosi pagina 3 di 6 positiva circa l'effettiva idoneità dei valori dell'attivo al soddisfacimento di tutti i creditori sociali;
ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (c.f. Controparte_1
), con sede legale in Bolzano (BZ), Via Marie Curie, n. 17; P.IVA_2
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura il dott. con studio in Bolzano;
Persona_1
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 11.09.2025, ore 9:30;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle pagina 4 di 6 stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
pagina 5 di 6 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 16/05/2025.
La Giudice est. La Presidente
Cristina Longhi Francesca Bortolotti
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