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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/11/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott. Liberato Faccenda Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3845 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente tra
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gava ( ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, via Vittorio Colonna, n. 9, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione ricorrente in riassunzione
e
), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del curatore Avv. Adele Bedini, autorizzata alla lite a mezzo di decreto del Giudice Delegato al
Fallimento reso in data 20.3.2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Carolillo
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, via Silvio C.F._2
Sesti n 58, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.7.2024, iscritto a ruolo in data 1.8.2024, la Parte_1
premettendo di essersi resa aggiudicataria in A.T.I. con la della commessa
[...] Controparte_1 per la costruzione e gestione del nuovo porto turistico del Comune di citava la predetta CP_1 società, già in liquidazione, al fine di sentirla “condannare …. al pagamento, a titolo di risarcimento
pagina 1 di 3 danni, in favore della dell'importo dei danni derivanti dalle Parte_1 illegittimità contenute nel bilancio 2023 e da quantificarsi in corso di giudizio a mezzo di apposita
C.T.U., oltre interessi legali e moratori”.
Pendente il termine per la costituzione della , interveniva sentenza Controparte_2 della Corte d'Appello di Catanzaro del 15.9.2024 che ne dichiarava la liquidazione giudiziale;
conseguiva, pertanto, l'interruzione del giudizio.
La con ricorso del 3.11.2024 riassumeva il presente giudizio nei Parte_1 confronti della , la quale, Controparte_3 nel costituirsi, eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 151 c.c.i.i.
(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); nel merito, e in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata e non provata. All'udienza del 4.11.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta di improcedibilità del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
parte resistente, invece, chiedeva la condanna della controparte alle spese di lite;
entrambe le parti, inoltre, rinunciavano ai termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Pertanto, all'esito dell'udienza, il giudice estensore riteneva la causa matura per la decisione e rimetteva la causa al Collegio stante la rinuncia ai termini ex art. 189 cod. proc. civ.
***
Ciò premesso, in ragione dell'intervenuta liquidazione giudiziale della originaria convenuta
[...]
, la domanda di risarcimento del danno riproposta dalla ricorrente va dichiarata Controparte_2 improcedibile, potendo tale domanda essere proposta esclusivamente in sede concorsuale, ai sensi degli artt. 151 e ss. c.c.i.i. (già artt. 52 e ss. l.f.).
Ed invero, in caso di cd. liti passive, in cui il debitore poi fallito sia convenuto nel giudizio di cognizione pendente alla data della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza assolutamente consolidata è concorde nel ritenere che tali giudizi siano tendenzialmente improseguibili, dovendo qualunque pretesa vantata dal terzo nei confronti del debitore fallito essere necessariamente accertata con le forme dell'accertamento del passivo (cfr., ex multis, Cass., n. 25403/2009; Cass., n. 21565/2008;
Cass., n. 8515/1996).
L'improcedibilità dei processi di cognizione pendenti alla data della dichiarazione di fallimento trova ora la sua base normativa nell'art. 151 c.c.i.i, e precedentemente negli artt. 52 e ss. l.f. La giurisprudenza, in più occasioni, si è premurata di precisare che tale improcedibilità dei giudizi ordinari, tra i quali dunque anche quelli di cognizione pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, non deriva (come viceversa affermato in dottrina) dalla competenza “inderogabile” o “funzionale” del giudice delegato o del tribunale fallimentare, né tantomeno dalla specialità del relativo procedimento;
il pagina 2 di 3 fondamento della tendenziale improcedibilità va piuttosto individuato nel combinato disposto degli artt. 151 e 204 c.c.i.i. (già artt. 52 e 96 l.f.), i quali evocano una improcedibilità della cognizione pendente sul medesimo oggetto della verificazione al tempo della sentenza dichiarativa di fallimento.
In tal senso, la Corte di cassazione ha, con orientamento assolutamente consolidato, affermato che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l.f., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (si veda, ad esempio, Cass., n.
28481/2005).
L'improcedibilità deriva così dal difetto di interesse della parte creditrice, rispetto ad una pronuncia che non potrebbe, comunque, essere opposta al fallimento (in tal senso, Cass., n. 14981/2006); gli orientamenti consolidatisi durante la vigenza della legge fallimentare, quindi, siano traslabili anche al
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Alla luce delle predette ragioni, la domanda attorea va dichiarata improcedibile.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, avendo comunque la ricorrente in riassunzione errato a riassumere il giudizio nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, e quindi avviene secondo il D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile e, pertanto, individuato nello scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in base ai valori minimi, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1) dichiara la domanda improcedibile;
2) condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti della resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Liberato Faccenda dott.ssa Adele Ferraro pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott. Liberato Faccenda Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3845 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente tra
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gava ( ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Napoli, via Vittorio Colonna, n. 9, giusta procura in calce al ricorso in riassunzione ricorrente in riassunzione
e
), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del curatore Avv. Adele Bedini, autorizzata alla lite a mezzo di decreto del Giudice Delegato al
Fallimento reso in data 20.3.2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Carolillo
( ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, via Silvio C.F._2
Sesti n 58, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione resistente in riassunzione
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 4.11.2025.
Concisa esposizione delle motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.7.2024, iscritto a ruolo in data 1.8.2024, la Parte_1
premettendo di essersi resa aggiudicataria in A.T.I. con la della commessa
[...] Controparte_1 per la costruzione e gestione del nuovo porto turistico del Comune di citava la predetta CP_1 società, già in liquidazione, al fine di sentirla “condannare …. al pagamento, a titolo di risarcimento
pagina 1 di 3 danni, in favore della dell'importo dei danni derivanti dalle Parte_1 illegittimità contenute nel bilancio 2023 e da quantificarsi in corso di giudizio a mezzo di apposita
C.T.U., oltre interessi legali e moratori”.
Pendente il termine per la costituzione della , interveniva sentenza Controparte_2 della Corte d'Appello di Catanzaro del 15.9.2024 che ne dichiarava la liquidazione giudiziale;
conseguiva, pertanto, l'interruzione del giudizio.
La con ricorso del 3.11.2024 riassumeva il presente giudizio nei Parte_1 confronti della , la quale, Controparte_3 nel costituirsi, eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 151 c.c.i.i.
(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); nel merito, e in via subordinata, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata e non provata. All'udienza del 4.11.2025, parte ricorrente si associava alla richiesta di improcedibilità del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
parte resistente, invece, chiedeva la condanna della controparte alle spese di lite;
entrambe le parti, inoltre, rinunciavano ai termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ., ratione temporis applicabile. Pertanto, all'esito dell'udienza, il giudice estensore riteneva la causa matura per la decisione e rimetteva la causa al Collegio stante la rinuncia ai termini ex art. 189 cod. proc. civ.
***
Ciò premesso, in ragione dell'intervenuta liquidazione giudiziale della originaria convenuta
[...]
, la domanda di risarcimento del danno riproposta dalla ricorrente va dichiarata Controparte_2 improcedibile, potendo tale domanda essere proposta esclusivamente in sede concorsuale, ai sensi degli artt. 151 e ss. c.c.i.i. (già artt. 52 e ss. l.f.).
Ed invero, in caso di cd. liti passive, in cui il debitore poi fallito sia convenuto nel giudizio di cognizione pendente alla data della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza assolutamente consolidata è concorde nel ritenere che tali giudizi siano tendenzialmente improseguibili, dovendo qualunque pretesa vantata dal terzo nei confronti del debitore fallito essere necessariamente accertata con le forme dell'accertamento del passivo (cfr., ex multis, Cass., n. 25403/2009; Cass., n. 21565/2008;
Cass., n. 8515/1996).
L'improcedibilità dei processi di cognizione pendenti alla data della dichiarazione di fallimento trova ora la sua base normativa nell'art. 151 c.c.i.i, e precedentemente negli artt. 52 e ss. l.f. La giurisprudenza, in più occasioni, si è premurata di precisare che tale improcedibilità dei giudizi ordinari, tra i quali dunque anche quelli di cognizione pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, non deriva (come viceversa affermato in dottrina) dalla competenza “inderogabile” o “funzionale” del giudice delegato o del tribunale fallimentare, né tantomeno dalla specialità del relativo procedimento;
il pagina 2 di 3 fondamento della tendenziale improcedibilità va piuttosto individuato nel combinato disposto degli artt. 151 e 204 c.c.i.i. (già artt. 52 e 96 l.f.), i quali evocano una improcedibilità della cognizione pendente sul medesimo oggetto della verificazione al tempo della sentenza dichiarativa di fallimento.
In tal senso, la Corte di cassazione ha, con orientamento assolutamente consolidato, affermato che nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l.f., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis (si veda, ad esempio, Cass., n.
28481/2005).
L'improcedibilità deriva così dal difetto di interesse della parte creditrice, rispetto ad una pronuncia che non potrebbe, comunque, essere opposta al fallimento (in tal senso, Cass., n. 14981/2006); gli orientamenti consolidatisi durante la vigenza della legge fallimentare, quindi, siano traslabili anche al
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Alla luce delle predette ragioni, la domanda attorea va dichiarata improcedibile.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, avendo comunque la ricorrente in riassunzione errato a riassumere il giudizio nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale, e quindi avviene secondo il D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della causa (indeterminabile e, pertanto, individuato nello scaglione per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), in base ai valori minimi, in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata Imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1) dichiara la domanda improcedibile;
2) condanna la ricorrente alla rifusione, nei confronti della resistente, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Liberato Faccenda dott.ssa Adele Ferraro pagina 3 di 3