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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 7394/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 dai coniugi
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. GINALDI FRANCESCA
e
C.F.: ) CP_1 C.F._2
con l'avv. D'ALESIO ANTONIO
- ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza alle condizioni in essa contenute, rinunciando fin da ora ai termini per l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 24/08/2013 a GORGO AL
MONTICANO (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 04/02/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara
- lo scioglimento del matrimonio contratto il 24/08/2013 da (n. a Budapest Parte_1
(Ungheria) il 22/09/1986) e n. a Motta Di Livenza (TV) il 18/03/1968) e CP_1
trascritto al n. 17, Parte II, Serie C, Ufficio 1, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GORGO AL MONTICANO (TV) alle seguenti condizioni:
“1. i ricorrenti continueranno a provvedere ciascuno al proprio sostentamento, godendo entrambi di reddito da lavoro;
essi si impegnano a mantenere il reciproco rispetto;
2. l'affidamento di viene condiviso dai genitori, con i quali il ragazzino avrà un rapporto Per_1
equilibrato e continuativo, ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione;
avrà Per_1
la propria residenza anagrafica in Ungheria, a Budapest, ove vivrà insieme alla mamma;
3. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente quanto alla quotidianità, procurando di assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_1 aspirazioni del medesimo, nel rispetto di sensibilità ed esigenze del figlio, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni;
4. starà con il papà un fine settimana al mese, allorquando il signor si recherà a Per_1 Pt_2
Budapest, dal venerdì finita la scuola fino alla ripresa il lunedì mattina;
in occasione dei soggiorni in
Ungheria il signor alloggerà con in una struttura adeguata;
Pt_2 Per_1
5. il periodo natalizio ed il periodo pasquale verranno trascorsi da in Italia, ove il ragazzino Per_1
trascorrerà l'intero periodo di vacanza anche insieme alla famiglia di origine del padre. Al termine della pausa natalizia rientrerà in Ungheria in tempo utile per la ripresa delle attività Per_1
scolastiche;
6. in riferimento agli altri ponti e festività infrannuali, qualora questi prevedano periodi di vacanza scolastica superiori a due giorni consecutivi, i genitori concordano che detti ponti verranno trascorsi da con il papà in Italia;
Per_1
7. durante l'estate, dalla fine della scuola al 15 di agosto, starà in Italia con il padre per poi Per_1
rientrare in Ungheria in vista della ripresa della scuola il 1^ di settembre. Durante tale periodo la
Sig.ra avrà facoltà di visitare e tenere con sé un fine settimana al mese, e per fare ciò la Pt_1 Per_1
stessa si recherà in Italia;
8. i genitori potranno concordare deroghe al calendario, in considerazione di impegni od altri eventi straordinari sia dei genitori, sia di Per_1
9. i ricorrenti si impegnano a garantire che goda di una adeguata frequentazione delle famiglie Per_1
di origine di entrambi i genitori e che conservi la conoscenza della lingua italiana;
10. ed il papà potranno vedersi una volta al giorno in videochiamata, da effettuarsi tra le 16.30 Per_1
e le 20.30 mentre il sabato e la domenica tra le 10.30 e le 20.30; rimane sempre la possibilità per il padre di sentire al telefono Per_1
11. il signor contribuirà al mantenimento ordinario di corrispondendo mensilmente Pt_2 Per_1
alla signora entro il giorno 15 di ciascun mese, € 346,22 (attuale indicizzazione del contributo Pt_1
al mantenimento previsto in separazione), che verranno annualmente aggiornati secondo gli indici
ISTAT;
12. le spese straordinarie per verranno sostenute per metà da ciascun genitore: per Per_1
l'individuazione delle spese da ritenersi straordinarie, per le modalità di corresponsione delle stesse, nonché per l'eventuale necessità di preventivo accordo, i ricorrenti fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Treviso, allegato al presente ricorso (doc. 10) e da intendersi parte integrante dello stesso.
Sono da intendersi straordinarie anche le spese relative ai viaggi di da e per l'Italia; Per_1
13. i ricorrenti si impegnano a prestarsi il necessario consenso per l'ottenimento di passaporti o documenti equipollenti validi per l'espatrio, per sé e per ” Per_1
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di GORGO AL MONTICANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/02/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera