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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA De UC Presidente
IO TO UD
ET IA UD Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
, , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
19/07/1998, assistita e difesa dall'Avv. GHIZZI ELISA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato in [...], il Controparte_1 C.F._2 16/06/1990;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2) L'abitazione adibita a residenza coniugale, sita in Ostiglia (MN), Via Giovanni Arrivabene, 1, di proprietà dei genitori della ricorrente, sia assegnata alla Sig.ra
[...]
la quale continuerà a vivervi unitamente alla minore;
Pt_1
3) La minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna. Sia regolamentato il diritto di visita del padre previo accordo con la madre in considerazione del disinteresse paterno. Sia posto carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nei confronti della figlia minore dell'importo di euro 600,00 mensili, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla moglie a mezzo bonifico, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia;
4) Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente, cittadina italiana, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, cittadino marocchino, sposato in Marocco in data 17/11/2021, unione dalla quale nasceva in data 14.08.2022 la figlia . Persona_1
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dichiarato contumace, pur essendo personalmente comparso, privo dell'assistenza di un difensore, all'udienza di comparizione delle parti, avanti alla UD relatrice.
3. Assunti dunque i provvedimenti provvisori ritenuti necessari ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., considerato che parte ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e acquisita la documentazione reddituale delle parti, parte ricorrente ha formulato le conclusioni in epigrafe trascritte e, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. Sulla separazione personale dei coniugi
5. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano l'esistenza di una crisi coniugale e lo stesso resistente è comparso personalmente in udienza confermando la volontà di separarsi. pagina 2 di 6 6. Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
7. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore, nonché sull'assegnazione della casa familiare
8. Non sono emerse né sono state allegate - al di là di un certo disimpegno economico del resistente allegato dalla ricorrente - particolari criticità in ordine alla condotta dei genitori nei confronti della figlia o di problematiche da cui possa evincersi incapacità dei primi di adempiere responsabilmente ai doveri genitoriali su ciascuno gravante.
Dunque, non sussistono ragioni ostative per non confermare, in via definitiva, l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, come peraltro chiesto nelle proprie conclusioni dalla stessa ricorrente.
9. Quanto alla collocazione della minore, stante il dichiarato consenso delle parti in tal senso, deve confermarsi che essa mantenga l'attuale prevalente collocazione presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
10. Sebbene parte ricorrente abbia dichiarato che il padre veda liberamente la figlia minore, previ accordi, e sebbene tale circostanza sia stata confermata dal resistente stesso in udienza, il Collegio ritiene opportuno confermare, salvo diverso accordo tra i genitori, la regolamentazione minima dei rapporti della minore col genitore non collocatario già prevista in via provvisoria, che tiene conto della tenera età della minore e garantisce il diritto-dovere della bigenitorialità, come meglio indicato in dispositivo.
11. Sul mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore
12. Quanto al mantenimento della prole, si osserva quanto segue.
13. Parte ricorrente, al tempo della proposizione del ricorso, ossia nel gennaio 2024, dichiarava di essere disoccupata e di percepire la NASPI per circa 880,00 Euro mensili.
Successivamente, nel corso dell'udienza del 12.11.2024, ha dichiarato di essere da poco tornata disoccupata dopo aver lavorato alcuni mesi con contratto a tempo determinato nella logistica, essendo in attesa della corresponsione della NASPI.
La stessa parte ha prodotto esclusivamente CU 2024 (redditi 2023), da cui emergono redditi da lavoro dipendente e assimilati di 481,15 Euro per sette giorni di lavoro dipendente.
Dagli estratti conto 2024 trova conferma l'instabilità lavorativa e reddituale della ricorrente.
La stessa risulta, infatti, aver percepito: a gennaio 2024 Euro 788,00 circa a titolo di NASPI;
da febbraio ad aprile 2024 1.450,00 Euro medi mensili circa a titolo di retribuzione dal datore di lavoro di nuovo la NASPI a maggio 2024 di Euro 738,00 Controparte_2 Euro circa;
da giugno a ottobre 2024 una retribuzione media mensile di circa 2.000,00 Euro dal datore di lavoro MANPOWER S.R.L.; poi ancora a novembre 2024 Euro 1.260,00 e a dicembre 2024 Euro 540,00 circa a titolo di NASPI.
Non è nota la situazione economico-reddituale della ricorrente relativa all'anno 2025.
pagina 3 di 6 La ricorrente risulta inoltre percepire al 100% l'assegno unico per la figlia, di circa 230,00 Euro mensili.
La ricorrente, infine, ha dichiarato di non essere proprietaria di immobili o mobili registrati e di vivere, con la figlia, in un immobile di proprietà dei genitori, contribuendo al pagamento del mutuo da questi sostenuto, oltre che alle spese relative alle utenze domestiche, per complessivi 500,00 Euro mensili.
14. Anche il resistente, sulla base della documentazione in atti, risulta avere una condizione lavorativa e reddituale instabile e precaria.
All'udienza del 2.07.2024 egli ha dichiarato di lavorare come trasfertista, mentre alla successiva udienza del 12.11.2024 ha dichiarato di aver perso il lavoro da alcune settimane e di vivere ospite dalla sorella, senza percepire entrate ma essendo alla ricerca di nuovo lavoro.
Dalla documentazione estratta dalla ricorrente, su autorizzazione della UD istruttrice, presso l'Agenzia delle Entrate, è emerso come egli, nel 2023, abbia percepito redditi lordi di Euro 3.911,00 per sessantuno giorni lavoro dipendente a tempo determinato;
di Euro 3.518,00 per ulteriori cinquantadue giorni di lavoro dipendente a tempo determinato;
di Euro 2.599,00 per altri trentanove giorni di lavoro a tempo indeterminato (dal 30.05.2023 al 13.07.2023) e, infine, di Euro 1.261,00 per trentaquattro giorni di lavoro a tempo determinato.
Dall'estratto conto previdenziale datato 12.02.2025, è inoltre emerso: CP_3
• come egli abbia alternato, nel 2023, periodi di lavoro dipendente ad altri di cassa integrazione e NASPI;
• come nel 2024 egli risulti aver percepito redditi medi complessivi lordi mensili per 1.663,00 Euro circa, anche in tal caso alternando periodi di lavoro dipendente ad altri di malattia/infortunio, cassa integrazione e NASPI;
• come nel 2025 egli abbia percepito soli 434,00 Euro a titolo di NASPI per una settimana, dal 1.01.2025 al 6.01.2025.
Non è nota la situazione economico-reddituale del resistente relativa al resto dell'anno 2025.
Il resistente risulta essere proprietario di alcuni immobili in Marocco, dai quali ha dichiarato di non percepire redditi;
la circostanza che essi siano in realtà produttivi di reddito, allegata dalla ricorrente, è rimasta totalmente sfornita di prova, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria in merito.
15. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno confermare le statuizioni economiche assunte in via provvisoria, che appaiono congrue, non essendo emersi dall'istruttoria elementi tali da giustificarne la modifica e risultando del tutto sproporzionate, rispetto alla situazione economico-reddituale del resistente come emersa dall'istruttoria, le richieste economiche della ricorrente.
pagina 4 di 6 Nella quantificazione dell'assegno, deve infatti tenersi conto, da un lato, delle esigenze minime della figlia rapportate alla sua età e ai tempi di permanenza presso il padre;
dall'altro, sia della precarietà della situazione economica del resistente per come emersa dall'istruttoria, sia pure della giovane età e della presumibilmente piena capacità lavorativa mostrata dal genitore.
16. Considerata la natura del giudizio e considerato che le domande attoree sono state accolte solo in parte, specie sotto il profilo economico, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] già uniti in matrimonio in Marocco il giorno 17/11/2021 (atto trascritto CP_1 nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Ostiglia al n. 1, P. II, S. C, Ufficio 1, anno 2022);
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minorenne , con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
Parte_1
3) assegna la casa familiare sita in Ostiglia (MN), Via Giovanni Arrivabene n. 1, a parte ricorrente;
Parte_1
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente e comunque, salvi diversi accordi tra le parti, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi, dall'uscita da scuola della minore (quando la stessa intraprenderà la scuola) ovvero da altro orario concordato dalle parti e comunque fino alle ore 18.30;
- a weekend alterni dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 18.30 della domenica successiva.
Inoltre, la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le festività natalizie, alternando con ciascun genitore la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le festività Pasquali;
due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
5) dispone che parte resistente corrisponda a parte Controparte_1 ricorrente a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, la Parte_1 somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024;
6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 5 di 6 8) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ostiglia per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 23.10.2025.
La UD Relatrice
Il Presidente
ET IA MA De UC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA De UC Presidente
IO TO UD
ET IA UD Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47/2024 promossa da:
, , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
19/07/1998, assistita e difesa dall'Avv. GHIZZI ELISA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nato in [...], il Controparte_1 C.F._2 16/06/1990;
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2) L'abitazione adibita a residenza coniugale, sita in Ostiglia (MN), Via Giovanni Arrivabene, 1, di proprietà dei genitori della ricorrente, sia assegnata alla Sig.ra
[...]
la quale continuerà a vivervi unitamente alla minore;
Pt_1
3) La minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna. Sia regolamentato il diritto di visita del padre previo accordo con la madre in considerazione del disinteresse paterno. Sia posto carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento nei confronti della figlia minore dell'importo di euro 600,00 mensili, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, da corrispondersi alla moglie a mezzo bonifico, rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia;
4) Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente, cittadina italiana, ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, cittadino marocchino, sposato in Marocco in data 17/11/2021, unione dalla quale nasceva in data 14.08.2022 la figlia . Persona_1
Dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, la ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie inerenti alla gestione della prole e alla regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
2. Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, ed è stato dichiarato contumace, pur essendo personalmente comparso, privo dell'assistenza di un difensore, all'udienza di comparizione delle parti, avanti alla UD relatrice.
3. Assunti dunque i provvedimenti provvisori ritenuti necessari ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., considerato che parte ricorrente non ha formulato istanze istruttorie e acquisita la documentazione reddituale delle parti, parte ricorrente ha formulato le conclusioni in epigrafe trascritte e, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
***
4. Sulla separazione personale dei coniugi
5. La formulata domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta, ricorrendone i presupposti.
Invero, le circostanze dedotte da parte ricorrente nei suoi atti difensivi denotano l'esistenza di una crisi coniugale e lo stesso resistente è comparso personalmente in udienza confermando la volontà di separarsi. pagina 2 di 6 6. Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
7. Sull'affidamento, sul collocamento e sul diritto di visita della figlia minore, nonché sull'assegnazione della casa familiare
8. Non sono emerse né sono state allegate - al di là di un certo disimpegno economico del resistente allegato dalla ricorrente - particolari criticità in ordine alla condotta dei genitori nei confronti della figlia o di problematiche da cui possa evincersi incapacità dei primi di adempiere responsabilmente ai doveri genitoriali su ciascuno gravante.
Dunque, non sussistono ragioni ostative per non confermare, in via definitiva, l'affido condiviso della figlia minorenne a entrambi i genitori, come peraltro chiesto nelle proprie conclusioni dalla stessa ricorrente.
9. Quanto alla collocazione della minore, stante il dichiarato consenso delle parti in tal senso, deve confermarsi che essa mantenga l'attuale prevalente collocazione presso la madre, con conseguente assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
10. Sebbene parte ricorrente abbia dichiarato che il padre veda liberamente la figlia minore, previ accordi, e sebbene tale circostanza sia stata confermata dal resistente stesso in udienza, il Collegio ritiene opportuno confermare, salvo diverso accordo tra i genitori, la regolamentazione minima dei rapporti della minore col genitore non collocatario già prevista in via provvisoria, che tiene conto della tenera età della minore e garantisce il diritto-dovere della bigenitorialità, come meglio indicato in dispositivo.
11. Sul mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore
12. Quanto al mantenimento della prole, si osserva quanto segue.
13. Parte ricorrente, al tempo della proposizione del ricorso, ossia nel gennaio 2024, dichiarava di essere disoccupata e di percepire la NASPI per circa 880,00 Euro mensili.
Successivamente, nel corso dell'udienza del 12.11.2024, ha dichiarato di essere da poco tornata disoccupata dopo aver lavorato alcuni mesi con contratto a tempo determinato nella logistica, essendo in attesa della corresponsione della NASPI.
La stessa parte ha prodotto esclusivamente CU 2024 (redditi 2023), da cui emergono redditi da lavoro dipendente e assimilati di 481,15 Euro per sette giorni di lavoro dipendente.
Dagli estratti conto 2024 trova conferma l'instabilità lavorativa e reddituale della ricorrente.
La stessa risulta, infatti, aver percepito: a gennaio 2024 Euro 788,00 circa a titolo di NASPI;
da febbraio ad aprile 2024 1.450,00 Euro medi mensili circa a titolo di retribuzione dal datore di lavoro di nuovo la NASPI a maggio 2024 di Euro 738,00 Controparte_2 Euro circa;
da giugno a ottobre 2024 una retribuzione media mensile di circa 2.000,00 Euro dal datore di lavoro MANPOWER S.R.L.; poi ancora a novembre 2024 Euro 1.260,00 e a dicembre 2024 Euro 540,00 circa a titolo di NASPI.
Non è nota la situazione economico-reddituale della ricorrente relativa all'anno 2025.
pagina 3 di 6 La ricorrente risulta inoltre percepire al 100% l'assegno unico per la figlia, di circa 230,00 Euro mensili.
La ricorrente, infine, ha dichiarato di non essere proprietaria di immobili o mobili registrati e di vivere, con la figlia, in un immobile di proprietà dei genitori, contribuendo al pagamento del mutuo da questi sostenuto, oltre che alle spese relative alle utenze domestiche, per complessivi 500,00 Euro mensili.
14. Anche il resistente, sulla base della documentazione in atti, risulta avere una condizione lavorativa e reddituale instabile e precaria.
All'udienza del 2.07.2024 egli ha dichiarato di lavorare come trasfertista, mentre alla successiva udienza del 12.11.2024 ha dichiarato di aver perso il lavoro da alcune settimane e di vivere ospite dalla sorella, senza percepire entrate ma essendo alla ricerca di nuovo lavoro.
Dalla documentazione estratta dalla ricorrente, su autorizzazione della UD istruttrice, presso l'Agenzia delle Entrate, è emerso come egli, nel 2023, abbia percepito redditi lordi di Euro 3.911,00 per sessantuno giorni lavoro dipendente a tempo determinato;
di Euro 3.518,00 per ulteriori cinquantadue giorni di lavoro dipendente a tempo determinato;
di Euro 2.599,00 per altri trentanove giorni di lavoro a tempo indeterminato (dal 30.05.2023 al 13.07.2023) e, infine, di Euro 1.261,00 per trentaquattro giorni di lavoro a tempo determinato.
Dall'estratto conto previdenziale datato 12.02.2025, è inoltre emerso: CP_3
• come egli abbia alternato, nel 2023, periodi di lavoro dipendente ad altri di cassa integrazione e NASPI;
• come nel 2024 egli risulti aver percepito redditi medi complessivi lordi mensili per 1.663,00 Euro circa, anche in tal caso alternando periodi di lavoro dipendente ad altri di malattia/infortunio, cassa integrazione e NASPI;
• come nel 2025 egli abbia percepito soli 434,00 Euro a titolo di NASPI per una settimana, dal 1.01.2025 al 6.01.2025.
Non è nota la situazione economico-reddituale del resistente relativa al resto dell'anno 2025.
Il resistente risulta essere proprietario di alcuni immobili in Marocco, dai quali ha dichiarato di non percepire redditi;
la circostanza che essi siano in realtà produttivi di reddito, allegata dalla ricorrente, è rimasta totalmente sfornita di prova, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria in merito.
15. Ciò posto, il Collegio ritiene opportuno confermare le statuizioni economiche assunte in via provvisoria, che appaiono congrue, non essendo emersi dall'istruttoria elementi tali da giustificarne la modifica e risultando del tutto sproporzionate, rispetto alla situazione economico-reddituale del resistente come emersa dall'istruttoria, le richieste economiche della ricorrente.
pagina 4 di 6 Nella quantificazione dell'assegno, deve infatti tenersi conto, da un lato, delle esigenze minime della figlia rapportate alla sua età e ai tempi di permanenza presso il padre;
dall'altro, sia della precarietà della situazione economica del resistente per come emersa dall'istruttoria, sia pure della giovane età e della presumibilmente piena capacità lavorativa mostrata dal genitore.
16. Considerata la natura del giudizio e considerato che le domande attoree sono state accolte solo in parte, specie sotto il profilo economico, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...] già uniti in matrimonio in Marocco il giorno 17/11/2021 (atto trascritto CP_1 nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Ostiglia al n. 1, P. II, S. C, Ufficio 1, anno 2022);
2) affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minorenne , con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre;
Parte_1
3) assegna la casa familiare sita in Ostiglia (MN), Via Giovanni Arrivabene n. 1, a parte ricorrente;
Parte_1
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la minore liberamente e comunque, salvi diversi accordi tra le parti, secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti tenendo conto dei reciproci impegni lavorativi, dall'uscita da scuola della minore (quando la stessa intraprenderà la scuola) ovvero da altro orario concordato dalle parti e comunque fino alle ore 18.30;
- a weekend alterni dalle ore 10.00 del sabato mattina fino alle ore 18.30 della domenica successiva.
Inoltre, la minore trascorrerà con ciascun genitore una settimana durante le festività natalizie, alternando con ciascun genitore la settimana dal 24 dicembre al 31 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni durante le festività Pasquali;
due settimane non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
5) dispone che parte resistente corrisponda a parte Controparte_1 ricorrente a titolo di mantenimento ordinario della figlia minore, la Parte_1 somma mensile di Euro 200,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi tramite bonifico entro il giorno 15 di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024;
6) pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 5 di 6 8) manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ostiglia per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 23.10.2025.
La UD Relatrice
Il Presidente
ET IA MA De UC
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