Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 68/2024 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XX SETTEMBRE, 16/6 16121 GENOVA - rappresentata e difesa dall'Avv. MANNO GIAN PAOLO reclamante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in CASTELLI CALEPIO Controparte_1 C.F._1
(BG) il 08/10/1955 - elettivamente domiciliato presso l'Avv. Biagi in Genova Via XX
Settembre20/36 - rappresentato e difeso dagli Avv.ti VICENTINI ANTONIO e BIAGI
ALESSIO; reclamato
CURATORE DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE Parte_1
reclamato contumace
CONCLUSIONI
Per la reclamante “C H I E D E che questa Ecc.ma Corte Parte_1 di Appello dichiari la nullità della notifica dell'istanza introduttiva per nullità del procedimento notificatorio di essa e conseguentemente dichiari la nullità della sentenza oggi reclamata.
Condanni l'istante alla rifusione delle spese di questo grado giudizio, ivi compresi compensi di avvocato, spese generali al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.”
Per il reclamato “NEL MERITO: 1) respingersi, in quanto totalmente infondato sia in CP_1
fatto che in diritto per i motivi sopraesposti, il ricorso ex art. 51 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019 avversario;
2) confermarsi in toto la sentenza del Tribunale di Genova – sezione fallimenti n.
31/2024 in data 22.02.2024 depositata in data 23.02.2024.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/3/2024, proponeva reclamo Parte_1
avverso la sentenza n. 31/2024 emessa in data 23/2/2024 dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, con la quale veniva dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
Parte_1
Con comparsa si costituiva , chiedendo il rigetto del reclamo. Controparte_1
Con nota del 15/5/2024, il Procuratore Generale apponeva il proprio visto.
All'udienza del 30/10/2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, venivano sentiti i difensori delle parti i quali insistevano come nei rispettivi atti mediante note.
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia della
. Controparte_2
AD AVVISO DELLA CORTE IL RECLAMO È INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – La reclamante sostiene: i) che il procedimento notificatorio eseguito nel caso che ci occupa è affetto da vizio di nullità insanabile, poiché esso non ha consentito all'Amministratore della società di conoscere della esistenza della procedura intentata contro e, di conseguenza, le ha impedito di difendersi;
ii) che la prima anomalia del Parte_1
processo notificatorio riguarda il fatto che, mentre da una parte è stato dichiarato che la notifica a mezzo pec è risultata impossibile, dall'altra deve evidenziarsi che la notifica della sentenza ai fini del decorso per l'impugnazione ex art 51 e ss D.Lgs 14/2019, è avvenuta a mezzo pec;
iii) che in conseguenza della dichiarazione di parte istante, l'Ufficiale Giudiziario ha proceduto a tentare la notificazione presso la sede legale sita in Genova, Via San Bartolomeo del Fossato n.20, secondo piano, scala destra;
iv) che dalla relata di notifica risulta: «anzi, all'indirizzo indicato ho reperito il
Dott. titolare dello studio di commercialista il quale dichiara che la società ha ivi la Persona_1
sede legale;
tuttavia non accetta di ricevere la copia in quanto il suo legale rappresentante si è reso da tempo irreperibile allo Studio»; v) che, dato l'esito dell'accesso, l'Ufficiale giudiziario ha ritenuto di doversi avvalere di quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 40 e seguenti del
D.Lgs n. 14/2019 e così in data 29 gennaio 2024 ha depositato il plico presso la Casa comunale di
Genova; vi) che una volta accertato che la sede legale era e rimaneva in Via San Bartolomeo del 3
Fossato n. 20, alcuna notifica avrebbe mai potuto essere eseguita in forma diversa da quella prevista dal primo capoverso dell'art. 40 n.7 I capoverso del D.Lgs n.14/2019; vii) che la dichiarazione di irreperibilità del legale rappresentante non doveva intendersi come corrispondente alla notifica all'irreperibile ex artt. 142 e 143 c.p.c., bensì ai sensi dell'art. 140 stesso codice;
viii) che l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto affiggere l'avviso di deposito in busta chiusa alla porta dell'ufficio dello studio e avrebbe dovuto dargliene notizia a mezzo raccomandata con Per_1
avviso di ricevimento;
ix) che di tale procedimento notificatorio non vi è traccia perché l'Ufficiale
Giudiziario ha ritenuto di doversi immediatamente indirizzare verso la modalità residuale prevista dallo stesso articolo 40 n.7 ultimo capoverso del Decreto legislativo più volte ricordato;
x) che tale ultima modalità viene prevista proprio solo quando la sede legale risultante dal Registro delle
Imprese non sia più attuale o risulti disabitata o risulti chiusa e non vi sia alternativa;
xi) che a puro titolo esemplificativo, l'Ufficiale Giudiziario ben avrebbe potuto in ogni caso effettuare la notifica a mezzo invio all'ultima residenza nota del legale rappresentante e amministratore unico della società; xii) che vi è stato un utilizzo improprio della norma residuale, poiché non corrispondeva al vero il fatto che la notifica ex art . 140 c.p.c. non potesse essere eseguita.
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) Contrariamente a ciò che sostiene la reclamante, risulta che la notifica a mezzo PEC all'indirizzo
PEC, coincidente con quello risultante dalla visura camerale prodotta, non fu eseguita in quanto il messaggio fu rifiutato non essendo valido l'indirizzo.
II) Pertanto, correttamente fu attivata la notifica tramite Ufficiale Giudiziario che peraltro non poté eseguire la notifica ina quanto: «anzi, all'indirizzo indicato ho reperito il Dott. Persona_1
titolare dello studio di commercialista il quale dichiara che la società ha ivi la sede legale;
tuttavia non accetta di ricevere la copia in quanto il suo legale rappresentante si è reso da tempo irreperibile allo Studio».
III) Contrariamente a ciò che sostiene la reclamante la norma all'art. 40 comma 8 CCII prevede:
“Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese …”. Quindi il presupposto per ricorrere a tale forma di notificazione, che è quella poi in concreto attuata, non è
l'irreperibilità ai sensi degli att. 142 e 143 c.p.c., ma l'impossibilità di eseguire la notifica presso la sede della società, come avvenuto nel caso di specie, in cui il commercialista reperito presso lo studio dove era ubicata la sede rifiutava di ricevere l'atto in quanto il legale rappresentante non aveva più rapporti con lo Studio. Né poteva essere utilizzata la forma prevista dall'art. 140 c.p.c., sempre deve essere utilizzata la forma prevista dall'art. 40 comma 8 CCII in tutti i casi in cui non può essere eseguita la notifica presso la sede della società. 4
IV) Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
2) SECONDO MOTIVO – La reclamante sostiene: «Si legge nell'istanza depositata dalla difesa del
Sig. che ha dato inizio alla procedura concorsuale, che lo stesso avrebbe tentato per due volte CP_1
un pignoramento mobiliare di cui non vi è traccia agli atti. Non solo. Lo stesso ha altresì CP_1 dichiarato che “la società debitrice non è proprietaria di alcun bene immobile che possa garantire il credito della parte istante”. Tale dichiarazione non corrisponde alla verità. Si produce a tal proposito l'intero fascicolo della procedura esecutiva immobiliare 251/2021 attualmente pendente davanti al
Tribunale di Milano dal quale è facile evincere che la società è proprietaria di un bene immobile di consistente valore, oggi sottoposto a esecuzione immobiliare da alcuni creditori. …Pur contestando l'esistenza del credito vantato dal Sig. e comunque contestando l'ammontare di esso se CP_1
esistente, pare evidente a tutti che il valore della proprietà immobiliare in capo alla
[...] sia abbondantemente capiente in relazione all'ammontare del credito dello stesso Parte_1
… ». CP_1
LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.
I) All'istanza per la dichiarazione di liquidazione giudiziale presentata da risultano Controparte_1
allegati due verbali di pignoramento mobiliare con esito negativo.
II) Per quanto attiene alle proprietà immobiliari, dagli atti della procedura esecutiva prodotti dalla reclamante risulta un atto di intervento di RIVIERA NPL S.r.l. per un credito ipotecario di ammontare pari a € 5.424.095,78. Questo è quanto risulta dalla relazione ex art. 130 CCII del
Curatore: «Tali beni sono oggetto di esecuzione immobiliare pendente al Tribunale Civile di Milano
RGE 251/2021, promossa dall' (ora in ) in forza di Parte_2 CP_3
pignoramento notificato il 22/02/2021 - Trascrizione del 15/03/2021 RG/RP 34429-23073- Nella procedura esecutiva è intervenuta per il credito di euro 5.424.095,78, in forza di contratto di mutuo fondiario del 02/05/2013 (a Rogito Notaio di Genova n. 37812/27254), la società RIVIERA Per_2
NPL RL, cessionaria del credito di – ipoteca volontaria iscritta il 21/05/2013 Controparte_4
RG/RP 46500-7863 per euro 11.000.000,00 (di cui capitale 5.500.000,00) - Il compendio pignorato
è stato aggiudicato, nel corso della vendita esecutiva tenutasi il 22/11/2023 a cura del delegato alle operazioni di vendita Avv. RI NA IN , al prezzo di euro 1.028.000,00 . Gli immobili esecutati, sopra detti, sono stati trasferiti in data 16/05/2024 all'aggiudicataria società KA
RO RL (c.f. con sede in Riccione Via dell'Economia 4)». Deve escludersi P.IVA_2
pertanto la capienza dei beni in questione rispetto al credito del Si consideri inoltre che dallo CP_1 stato passivo risultano crediti nei confronti della società per un ammontare di € 7.547.739,70. A fronte di tale passivo non è stato rinvenuto alcun bene mobile nel patrimonio della società, mentre i beni immobili suddetti sono già stati trasferiti in esito all'esecuzione forzata. 5
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA IL RECLAMO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico della reclamante le spese del presente grado, liquidate come di seguito, in favore della parte reclamata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_1
impugnata emessa dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, confermandola integralmente.
2) Pone a carico della reclamante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
9.991,00 oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), in favore di . Controparte_1
3) Ai fini di cui all'art. 13 c. 1 bis e 1 quater del DPR 115/2012 nel testo modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228 si dà atto che l'impugnazione è stata rigettata.
Genova, 15/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli