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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2739 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC)
c.da Riposo snc ricorrent e
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Rita Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 06/04/2023, ha presentato all' due distinte domande CP_1
per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità, ex art. 12 L. n. 118/1971 e per ottenere l'accertamento del proprio status di persona disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92;
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto l'ha riconosciuta invalida nella misura dell'80% e persona disabile ex art. 3, comma 1, L.
104/92;
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CTU l'ha ritenuta invalida nella misura del 90% e persona disabile ex art. 3, comma 1, Legge n. 104/92;
- che il parere fornito dal consulente del giudice risulta penalizzante dal punto di vista medico-legale, in riferimento alle patologie sofferte;
- che il CTU non ha considerato il quadro patologico relativo all'apparato osteoarticolare;
- che, inoltre, la ricorrente soffre di ipertensione arteriosa ed è affetta da:
“Insufficienza valvolare aortica di grado lieve-moderato ed insufficienza mitralica di grado lieve con ectasia dell'aorta ascendente e disfunzione diastolica di I° grado” ;
- che il CTU non ha considerato, nella formulazione della propria diagnosi, la presenza di “diverticolosi del sigma con sigmoidite ed emorroidi di
I° grado”;
- che, a causa delle patologie sofferte, presenti sin dalla data della domanda amministrativa, ha diritto ad ottenere i benefici oggetto di domanda.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti dei predetti resistenti, contrariis reiectis: - ACCERTARE E DICHIARARE lo status di invalido civile con 3
relativa corresponsione della pensione di invalidità; - per l'effetto,
CONDANNARE L' in persona del suo legale rappresentante p.t. a CP_1
corrispondere all'istante la pensione di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda o, in via subordinata, da quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge 30/12/1991, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 08/02/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e l'accertamento dello status di disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
La legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle 4
condizioni economiche.
Nel casso di specie, il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte, pretendendo che lo stesso richieda esami specialistici in ordine a patologie non emerse in sede di esame obiettivo e non adeguatamente allegate.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che il C.T.U. ha sottostimato alcune delle patologie da cui la ricorrente è affetta e che non ne ha valutate delle altre.
A fronte di tali generiche censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto;
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto delle patologie certificate dalla 5
documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa è invalida nella misura del 90% e disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992.
Tali conclusioni sono state ribadite anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio, allorquando il C.T.U. ha ulteriormente ed esaustivamente specificato che le patologie di cui è affetta la sig. Pt_1
non presentano complicazioni di particolare rilievo e possono essere
[...]
gestite farmacologicamente, per cui, tenendo conto della gravità delle condizioni, dei sintomi presenti e della risposta al trattamento terapeutico, non determinano una inabilità nella misura del 100%, né una situazione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
In particolare, il C.T.U. ha chiarito che l'insufficienza valvolare aortica di grado lieve moderato, la lieve insufficienza mitralica e l'ectasia dell'aorta ascendente, per le quali parte ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione, sono state considerate nel quadro complessivo dell'ipertensione arteriosa, classificata con codice 6441 – 42, con un grado di invalidità pari al 35%.
Pertanto, il C.T.U. ha ribadito le conclusioni già formulate, che questo giudicante condivide e fa proprie, in quanto frutto di un attento esame clinico, sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali e coerenti con la documentazione in atti.
Nondimeno, le ulteriori patologie per le quali si lamenta una mancata valutazione risultano valutate nell'ambito della diagnosi complessiva ( ove si parla di spondilodiscoartrosi diffusa, pregresso intervento per frattura femore dx - trattata con osteosintesi - tibia e perone bilaterale) e non risultano sufficientemente allegate alla luce della documentazione in atti. 6
Orbene, in difetto di sufficienti allegazioni documentali e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto ulteriormente valutare le patologie alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La mera affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale. In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe 7
di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2739/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell le spese delle C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
[...]
Locri, 10/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2739 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri (RC)
c.da Riposo snc ricorrent e
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Rita Pisanu, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/10/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 06/04/2023, ha presentato all' due distinte domande CP_1
per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di invalidità, ex art. 12 L. n. 118/1971 e per ottenere l'accertamento del proprio status di persona disabile ex art. 3 comma 3 L. 104/92;
- che la competente Commissione Medica dell'Istituto l'ha riconosciuta invalida nella misura dell'80% e persona disabile ex art. 3, comma 1, L.
104/92;
- che, pertanto, ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale il CTU l'ha ritenuta invalida nella misura del 90% e persona disabile ex art. 3, comma 1, Legge n. 104/92;
- che il parere fornito dal consulente del giudice risulta penalizzante dal punto di vista medico-legale, in riferimento alle patologie sofferte;
- che il CTU non ha considerato il quadro patologico relativo all'apparato osteoarticolare;
- che, inoltre, la ricorrente soffre di ipertensione arteriosa ed è affetta da:
“Insufficienza valvolare aortica di grado lieve-moderato ed insufficienza mitralica di grado lieve con ectasia dell'aorta ascendente e disfunzione diastolica di I° grado” ;
- che il CTU non ha considerato, nella formulazione della propria diagnosi, la presenza di “diverticolosi del sigma con sigmoidite ed emorroidi di
I° grado”;
- che, a causa delle patologie sofferte, presenti sin dalla data della domanda amministrativa, ha diritto ad ottenere i benefici oggetto di domanda.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti dei predetti resistenti, contrariis reiectis: - ACCERTARE E DICHIARARE lo status di invalido civile con 3
relativa corresponsione della pensione di invalidità; - per l'effetto,
CONDANNARE L' in persona del suo legale rappresentante p.t. a CP_1
corrispondere all'istante la pensione di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda o, in via subordinata, da quella che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, Legge 30/12/1991, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 08/02/2025, questo giudicante ha disposto che il
C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti, mediante il deposito di una relazione integrativa.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento della pensione di inabilità civile, di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 e l'accertamento dello status di disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
La legge n. 118/71 prevede, in favore dei mutilati ed invalidi che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, l'erogazione di una pensione, ove l'inabilità lavorativa sia totale (art. 12).
La fattispecie costitutiva di tale diritto consta di un requisito di carattere medico-legale, concernente l'inabilità lavorativa e di un requisito relativo alle 4
condizioni economiche.
Nel casso di specie, il contrasto verte sulla sussistenza del requisito sanitario.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la situazione di disabilità grave, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la situazione assume connotazione di gravità.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte, pretendendo che lo stesso richieda esami specialistici in ordine a patologie non emerse in sede di esame obiettivo e non adeguatamente allegate.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare che il C.T.U. ha sottostimato alcune delle patologie da cui la ricorrente è affetta e che non ne ha valutate delle altre.
A fronte di tali generiche censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto;
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto delle patologie certificate dalla 5
documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica in atti, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa è invalida nella misura del 90% e disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/1992.
Tali conclusioni sono state ribadite anche all'esito dei chiarimenti resi nel corso del presente giudizio, allorquando il C.T.U. ha ulteriormente ed esaustivamente specificato che le patologie di cui è affetta la sig. Pt_1
non presentano complicazioni di particolare rilievo e possono essere
[...]
gestite farmacologicamente, per cui, tenendo conto della gravità delle condizioni, dei sintomi presenti e della risposta al trattamento terapeutico, non determinano una inabilità nella misura del 100%, né una situazione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992;
In particolare, il C.T.U. ha chiarito che l'insufficienza valvolare aortica di grado lieve moderato, la lieve insufficienza mitralica e l'ectasia dell'aorta ascendente, per le quali parte ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione, sono state considerate nel quadro complessivo dell'ipertensione arteriosa, classificata con codice 6441 – 42, con un grado di invalidità pari al 35%.
Pertanto, il C.T.U. ha ribadito le conclusioni già formulate, che questo giudicante condivide e fa proprie, in quanto frutto di un attento esame clinico, sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali e coerenti con la documentazione in atti.
Nondimeno, le ulteriori patologie per le quali si lamenta una mancata valutazione risultano valutate nell'ambito della diagnosi complessiva ( ove si parla di spondilodiscoartrosi diffusa, pregresso intervento per frattura femore dx - trattata con osteosintesi - tibia e perone bilaterale) e non risultano sufficientemente allegate alla luce della documentazione in atti. 6
Orbene, in difetto di sufficienti allegazioni documentali e in assenza di riscontri in sede di esame obiettivo, il CTU non avrebbe potuto ulteriormente valutare le patologie alle quali si fa riferimento nel ricorso introduttivo al presente giudizio.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo Consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La mera affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale. In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe 7
di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2739/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell le spese delle C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore della dott.ssa Per_1
[...]
Locri, 10/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci