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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 542/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ambrosino Pasquale (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
– F.G.V.S. (P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Carrozza Giancarlo (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 15.01.2018, impugnava la Parte_1
sentenza n. 4462/2017, pubblicata dal Giudice di Pace di Nola in data 03.10.2017, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di in qualità di Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con condanna alla rifusione delle spese di lite e di quelle di CTU.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, i genitori dell'odierna appellante, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, esponevano quanto segue:
• in data 31.08.2012, alle ore 21.00 circa, , mentre percorreva a bordo Pt_1 Parte_1 della sua bicicletta Via Mulimento in Cicciano, veniva improvvisamente investita da un'auto pirata, che si allontanava senza prestare soccorso;
• in seguito all'impatto, la minore rovinava a terra riportando lesioni ed escoriazioni, che ne rendevano necessario il trasporto presso l'Ospedale di Nola, dove le veniva diagnosticato un trauma con lesione ossea, oltre a escoriazioni alla mano destra, piede e collo piede sinistri, contusione ginocchio e gomito sinistri e alla regione lombare;
• la responsabilità per il danno in questione è da attribuirsi al conducente dell'auto non identificata e, per esso, a in qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Gli attori chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dalla figlia minore, quantificato in € 19.207,41.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione, ritenendo che parte attrice non avesse adeguatamente provato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, data l'inattendibilità della teste escussa.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, impugnava la decisione del Giudice Parte_1 di prime cure, contestando l'erronea valutazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria espletata, con particolare riferimento alla prova testimoniale.
1.4 – Si costituiva in giudizio la rilevando l'inammissibilità dell'appello, ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., ed evidenziandone l'infondatezza, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado;
pertanto, ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata,
2 non notificata, veniva infatti pubblicata in data 03.10.2017 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 15.01.2018; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 24.01.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Sempre in via preliminare, deve essere rilevata la mancanza del fascicolo di parte appellante
(sia di primo che di secondo grado), stante il ritiro del medesimo, risultante dall'annotazione posta a margine del verbale dell'udienza del 26.04.2018. Cionondimeno, è possibile procedere all'esame del gravame, atteso che lo stesso non richiede l'analisi di specifici documenti allegati dalla parte.
In particolare, non risulta presente in atti la censurata sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 347 comma 2 c.p.c.; tale inosservanza, tuttavia, non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame, atteso che la citata disposizione normativa non prevede alcuna sanzione e, comunque, dall'atto di appello è possibile desumere il contenuto della sentenza
3 impugnata, in quanto sono riportati i punti contestati (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/11/2020,
n. 24461; Corte appello Torino sez. lav., 09/12/2022, n. 1242).
3 – Nel merito, l'impugnazione attiene principalmente alla valutazione della prova testimoniale raccolta nel corso del primo grado di giudizio, contestata dall'appellante con apposito motivo di gravame;
in effetti, il Giudice di prime cure ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla teste in quanto evidentemente contraddittorie e, dunque, inidonee a dimostrare la Testimone_1
storicità del fatto di cui è causa.
L'appello è infondato, pur essendo necessario precisare alcuni passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.1 – Sul punto, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.2 – Nel caso di specie, la teste escussa dichiarava di aver visto una ragazza che, mentre era a bordo della propria bicicletta, veniva improvvisamente investita da un'auto che procedeva ad alta velocità nello stesso senso di marcia e che si allontanava velocemente, tanto da impedirle di rilevare il numero di targa;
riferiva che “a causa dell'impatto, la ragazza cadeva sul lato destro e rimaneva a terra lamentando forti dolori a tutta la parte destra del corpo, in particolare al braccio e alla gamba destra”; ancora, dichiarava di essersi avvicinata per cercare di aiutare la ragazza rimasta a terra dolorante, la quale, però, non riusciva ad alzarsi “poiché le doleva molto la gamba destra”; infine, precisava che la vettura pirata colpiva con la propria parte anteriore laterale destra la parte sinistra della bicicletta.
La teste, dunque, ha riferito che la vittima cadeva sul lato destro e riportava lesioni alla parte destra del corpo e, in particolare, alla gamba e al braccio destro.
Tale circostanza, da un lato, non coincide con la ricostruzione offerta dall'attrice all'interno dell'atto di citazione, in cui si fa riferimento a lesioni alla parte sinistra del corpo – nello
4 specifico, al piede, al collo del piede, al ginocchio, al gomito e alla regione lombare – che non sono state confermate dalla teste;
con riguardo alla parte destra del corpo, l'attrice ha lamentato soltanto un trauma alla mano, che non trova riscontro nella testimonianza.
D'altro lato, in merito ai danni riportati dalla vittima, le dichiarazioni testimoniali si pongono in aperta contraddizione con le risultanze della CTU espletata in primo grado. Invero, il consulente nominato dal Giudice di Pace ha osservato che, all'interno del referto redatto presso il P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola in data 31.08.2012, si attesta: “Trauma con sospetta lesione ossea ed escoriazione alla mano destra, piede e collo piede sx. Contusione con escoriazione ginocchio e gomito sx, regione lombare sx”. Del resto, a seguito della visita medica effettuata dal CTU, sono emersi i seguenti postumi: “Esiti algo-disfunzionali di frattura del III e
IV metacarpo della mano destra con tumefazione ed impotenza funzionale in destrimane. Esiti algo-disfunzionali di distorsione ginocchio sinistro. Esiti di distorsione collo piede sinistro con edema ed impotenza funzionale. Multipli esisti cicatriziali ben conformati al dorso della mano destra, ginocchio sinistro e collo piede sinistro”.
In altri termini, la documentazione medica in atti dimostra l'esistenza di lesioni alla mano destra, al piede sinistro, al collo del piede sinistro, al ginocchio sinistro e al gomito sinistro;
la testimone ha riferito, invece, di lesioni al braccio destro e alla gamba destra, che non trovano riscontro nella relazione medico legale. D'altronde, ha affermato che la vittima è caduta sul lato Testimone_1
destro: ciò è incompatibile con le lesioni riscontrate sulla parte sinistra del corpo.
Con riferimento a tali profili, dunque, sussiste un evidente contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e gli ulteriori elementi istruttori raccolti in primo grado. Tali significative contraddizioni concernono punti centrali ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana invocata da parte attrice, ossia l'individuazione del danno patito e delle modalità con cui lo stesso si è verificato. Esse costituiscono un indubbio elemento oggettivo di inattendibilità della testimone, in quanto la stessa non è stata in grado di descrivere con esattezza le conseguenze pregiudizievoli dell'evento a cui ha asseritamente aver assistito e, dunque, deve essere considerata inaffidabile.
Conseguentemente, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la testimonianza esaminata non è idonea a provare la dinamica del sinistro per cui è causa.
5 3.3 – Peraltro, la prova dell'incidente non può desumersi dalla compatibilità delle lesioni riportate dalla vittima con la dinamica del sinistro descritta in atti, che è stata affermata dal CTU nominato in primo grado.
In effetti, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di indagine che non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onus probandi, né può essere utilizzato al fine di esonerare la parte stessa dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cassazione civile sez.
III, 7/09/2023, n. 26048).
Peraltro, l'astratta compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio, non implica necessariamente che le stesse siano una conseguenza diretta del sinistro per cui è causa.
In questa prospettiva, dunque, neppure la relazione tecnica consente di ritenere provati i fatti dedotti dall'odierna appellante.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, la domanda è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure, poiché parte attrice non ha fornito la prova del sinistro, in evidente violazione dell'art. 2697 c.c., che pone a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
infatti, né la testimonianza raccolta in primo grado, né la CTU disposta dal Giudice di prime cure sono elementi idonei a dimostrare i fatti dedotti all'interno dell'atto di citazione.
La sentenza di primo grado, quindi, deve essere confermata.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore di parte appellata, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella II fascia III del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 542/2018 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Ambrosino Pasquale (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
– F.G.V.S. (P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Carrozza Giancarlo (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
OGGETTO: lesioni personali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
27.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 15.01.2018, impugnava la Parte_1
sentenza n. 4462/2017, pubblicata dal Giudice di Pace di Nola in data 03.10.2017, con la quale era stata rigettata la domanda formulata nei confronti di in qualità di Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con condanna alla rifusione delle spese di lite e di quelle di CTU.
1 1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure, i genitori dell'odierna appellante, nell'esercizio della loro responsabilità genitoriale, esponevano quanto segue:
• in data 31.08.2012, alle ore 21.00 circa, , mentre percorreva a bordo Pt_1 Parte_1 della sua bicicletta Via Mulimento in Cicciano, veniva improvvisamente investita da un'auto pirata, che si allontanava senza prestare soccorso;
• in seguito all'impatto, la minore rovinava a terra riportando lesioni ed escoriazioni, che ne rendevano necessario il trasporto presso l'Ospedale di Nola, dove le veniva diagnosticato un trauma con lesione ossea, oltre a escoriazioni alla mano destra, piede e collo piede sinistri, contusione ginocchio e gomito sinistri e alla regione lombare;
• la responsabilità per il danno in questione è da attribuirsi al conducente dell'auto non identificata e, per esso, a in qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Gli attori chiedevano, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito dalla figlia minore, quantificato in € 19.207,41.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione, ritenendo che parte attrice non avesse adeguatamente provato il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni subite, data l'inattendibilità della teste escussa.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, impugnava la decisione del Giudice Parte_1 di prime cure, contestando l'erronea valutazione delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria espletata, con particolare riferimento alla prova testimoniale.
1.4 – Si costituiva in giudizio la rilevando l'inammissibilità dell'appello, ai Controparte_1 sensi dell'art. 342 c.p.c., ed evidenziandone l'infondatezza, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado;
pertanto, ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata,
2 non notificata, veniva infatti pubblicata in data 03.10.2017 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 15.01.2018; inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 24.01.2018, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017,
n. 27199).
Nel caso di specie, l'appellante ha puntualmente individuato la parte della sentenza non condivisa, le risultanze istruttorie da rivalutare e la richiesta di riforma della sentenza, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
2.2 – Sempre in via preliminare, deve essere rilevata la mancanza del fascicolo di parte appellante
(sia di primo che di secondo grado), stante il ritiro del medesimo, risultante dall'annotazione posta a margine del verbale dell'udienza del 26.04.2018. Cionondimeno, è possibile procedere all'esame del gravame, atteso che lo stesso non richiede l'analisi di specifici documenti allegati dalla parte.
In particolare, non risulta presente in atti la censurata sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 347 comma 2 c.p.c.; tale inosservanza, tuttavia, non determina l'inammissibilità o l'improcedibilità del gravame, atteso che la citata disposizione normativa non prevede alcuna sanzione e, comunque, dall'atto di appello è possibile desumere il contenuto della sentenza
3 impugnata, in quanto sono riportati i punti contestati (cfr. Cassazione civile sez. III, 03/11/2020,
n. 24461; Corte appello Torino sez. lav., 09/12/2022, n. 1242).
3 – Nel merito, l'impugnazione attiene principalmente alla valutazione della prova testimoniale raccolta nel corso del primo grado di giudizio, contestata dall'appellante con apposito motivo di gravame;
in effetti, il Giudice di prime cure ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dalla teste in quanto evidentemente contraddittorie e, dunque, inidonee a dimostrare la Testimone_1
storicità del fatto di cui è causa.
L'appello è infondato, pur essendo necessario precisare alcuni passaggi argomentativi della sentenza di primo grado.
3.1 – Sul punto, si osserva che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cassazione civile sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
3.2 – Nel caso di specie, la teste escussa dichiarava di aver visto una ragazza che, mentre era a bordo della propria bicicletta, veniva improvvisamente investita da un'auto che procedeva ad alta velocità nello stesso senso di marcia e che si allontanava velocemente, tanto da impedirle di rilevare il numero di targa;
riferiva che “a causa dell'impatto, la ragazza cadeva sul lato destro e rimaneva a terra lamentando forti dolori a tutta la parte destra del corpo, in particolare al braccio e alla gamba destra”; ancora, dichiarava di essersi avvicinata per cercare di aiutare la ragazza rimasta a terra dolorante, la quale, però, non riusciva ad alzarsi “poiché le doleva molto la gamba destra”; infine, precisava che la vettura pirata colpiva con la propria parte anteriore laterale destra la parte sinistra della bicicletta.
La teste, dunque, ha riferito che la vittima cadeva sul lato destro e riportava lesioni alla parte destra del corpo e, in particolare, alla gamba e al braccio destro.
Tale circostanza, da un lato, non coincide con la ricostruzione offerta dall'attrice all'interno dell'atto di citazione, in cui si fa riferimento a lesioni alla parte sinistra del corpo – nello
4 specifico, al piede, al collo del piede, al ginocchio, al gomito e alla regione lombare – che non sono state confermate dalla teste;
con riguardo alla parte destra del corpo, l'attrice ha lamentato soltanto un trauma alla mano, che non trova riscontro nella testimonianza.
D'altro lato, in merito ai danni riportati dalla vittima, le dichiarazioni testimoniali si pongono in aperta contraddizione con le risultanze della CTU espletata in primo grado. Invero, il consulente nominato dal Giudice di Pace ha osservato che, all'interno del referto redatto presso il P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola in data 31.08.2012, si attesta: “Trauma con sospetta lesione ossea ed escoriazione alla mano destra, piede e collo piede sx. Contusione con escoriazione ginocchio e gomito sx, regione lombare sx”. Del resto, a seguito della visita medica effettuata dal CTU, sono emersi i seguenti postumi: “Esiti algo-disfunzionali di frattura del III e
IV metacarpo della mano destra con tumefazione ed impotenza funzionale in destrimane. Esiti algo-disfunzionali di distorsione ginocchio sinistro. Esiti di distorsione collo piede sinistro con edema ed impotenza funzionale. Multipli esisti cicatriziali ben conformati al dorso della mano destra, ginocchio sinistro e collo piede sinistro”.
In altri termini, la documentazione medica in atti dimostra l'esistenza di lesioni alla mano destra, al piede sinistro, al collo del piede sinistro, al ginocchio sinistro e al gomito sinistro;
la testimone ha riferito, invece, di lesioni al braccio destro e alla gamba destra, che non trovano riscontro nella relazione medico legale. D'altronde, ha affermato che la vittima è caduta sul lato Testimone_1
destro: ciò è incompatibile con le lesioni riscontrate sulla parte sinistra del corpo.
Con riferimento a tali profili, dunque, sussiste un evidente contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e gli ulteriori elementi istruttori raccolti in primo grado. Tali significative contraddizioni concernono punti centrali ai fini del riconoscimento della responsabilità aquiliana invocata da parte attrice, ossia l'individuazione del danno patito e delle modalità con cui lo stesso si è verificato. Esse costituiscono un indubbio elemento oggettivo di inattendibilità della testimone, in quanto la stessa non è stata in grado di descrivere con esattezza le conseguenze pregiudizievoli dell'evento a cui ha asseritamente aver assistito e, dunque, deve essere considerata inaffidabile.
Conseguentemente, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la testimonianza esaminata non è idonea a provare la dinamica del sinistro per cui è causa.
5 3.3 – Peraltro, la prova dell'incidente non può desumersi dalla compatibilità delle lesioni riportate dalla vittima con la dinamica del sinistro descritta in atti, che è stata affermata dal CTU nominato in primo grado.
In effetti, la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di indagine che non può servire a colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onus probandi, né può essere utilizzato al fine di esonerare la parte stessa dal fornire la prova di quanto assume (cfr. Cassazione civile sez.
III, 7/09/2023, n. 26048).
Peraltro, l'astratta compatibilità delle lesioni con l'evento descritto in citazione, riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio, non implica necessariamente che le stesse siano una conseguenza diretta del sinistro per cui è causa.
In questa prospettiva, dunque, neppure la relazione tecnica consente di ritenere provati i fatti dedotti dall'odierna appellante.
3.4 – Alla luce di tali considerazioni, la domanda è stata correttamente rigettata dal Giudice di prime cure, poiché parte attrice non ha fornito la prova del sinistro, in evidente violazione dell'art. 2697 c.c., che pone a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
infatti, né la testimonianza raccolta in primo grado, né la CTU disposta dal Giudice di prime cure sono elementi idonei a dimostrare i fatti dedotti all'interno dell'atto di citazione.
La sentenza di primo grado, quindi, deve essere confermata.
4 – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo, in favore di parte appellata, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella II fascia III del D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità.
4.1 – Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore di delle spese Controparte_1 processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
- dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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