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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via De Amicis 25 Parte_1 C.F._1
21040 VEDANO OLONA presso lo studio dell'avv. PASQUADIBISCEGLIE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in PIAZZA 5 GIORNATE, 5 20129 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. BARILA' ENZO LINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
pagina 1 di 15 APPELLATO
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali-impugnazione sanzione disciplinare sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Previamente nel rito ed ai fini della fissazione di udienza ritenuta propria la competenza;
- A)
nel rito in via principale ritenuto applicabile il rito camerale (secondo Cass. SU Civili n. 30785/2011) disporre decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, parte necessaria (Pubblico Ministero di Varese, Procuratore
Generale Presso la Corte di Appello), parte resistente ( Controparte_2
in Roma presso il loro domiciliatario) parte interveniente facoltativa (Consiglio
[...] dell' di Varese) Controparte_3
- nel rito in subordine,
se ritenuto maggiormente adeguato alla complessità del caso il rito ordinario (non camerale), disporre i medesimi incombenti di cui al punto che precede (fissazione di udienza e termine per notifica alle controparti) con rito ordinario o con le modalità ritenute congrue;
- B)
Nel merito e rito in via pregiudiziale valutare incidente di remissione in Corte Costituzionale con il seguente petitum incostituzionalità dell'art. 55 c. II D Lgs. 139/2005 laddove dispone che “Il Consiglio Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti” (anziché “l'efficacia dei provvedimenti è di diritto sospesa sino a Giudicato ed in pendenza di impugnazione) per contrarietà all'art.27 c. II Costituzione
(presunzione di innocenza sino al giudicato) interposta la Sentenza della Corte Costituzionale 197/2018 che sub punto 11 penultima pagina ultimo capoverso dispone che le sanzioni deontologiche attirano le
pagina 2 di 15 Garanzie Costituzionali riservate alla Pena”, nonché remissione della QLC per eccesso/violazione di delega, vista la Legge di Delega Legislativa LEGGE 24 febbraio 2005 n.34 che non conferisce alcun potere di disporre/normare sanzioni con immediate esecutività/efficacia in costanza/pendenza di giudizio o di impugnazione;
C)
Nel merito e rito in via preliminare
Disporsi sospensione della provvisoria esecutività della sanzione deontologica irrogata, indi della
Sentenza qua appellata (pena/sanzione deontologica sospensiva della professione) ex art. 351 c.p.c. 283
c.p.c. (per non manifesta infondatezza della corrente impugnazione in specie per violazione del principio del contraddittorio e della necessaria correlazione tra capo di incolpazione e decisione (ut supra narrativa sub.
7.2.4.A., 7.3);
D)
Nel merito In via principale così accertare e pronunciare
Accertare e dichiarare fondato il presente ricorso in Appello, per i vizi e motivi sostanziali e procedurali di fatto e di diritto eccepiti, riformando la Sentenza (ALL.2) qua appellata indi annullare
e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o ingiusto e/o infondato il provvedimento disciplinare irrogato
(sanzione deontologica sospensiva dalla professione di mesi 11 come modificato dagli originali mesi
18), liberando l'appellante da ogni sanzione, o con ogni altra pronuncia ritenuta occorrenda;
E) Nel merito in via subordinata riformare il provvedimento sanzionatorio irrogato e la Sentenza qua impugnata (doc.6, doc.2, Sentenza
ALL.2) sostituendo alla condanna di mesi 11, la condanna al più mite provvedimento della censura (per quanto supra sub 7.6.A.2);
Il tutto con condanna della parte soccombente alle spese e competenze di causa;
Per Controparte_1
Si chiede, previa declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello
(come precisato al par.
0.2 dell'esposizione in diritto), il rigetto delle istanze tutte di cui al ricorso in pagina 3 di 15 appello opposto, ivi comprese quelle cautelari e quella di rinvio alla Corte Costituzionale, con la conferma della sanzione disposta a carico del ricorrente.
Spese e onorari di causa rifusi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Vicende processuali.
I.1. Il dott. ha proposto appello ex art. 32, 3° comma, D.lgs. 139/2005, avverso la Parte_1
sentenza n. 99/2024 con la quale il Tribunale di Varese ha respinto il ricorso con cui il medesimo aveva impugnato la Decisione in data 01.12.2022 del T_ [...]
(di seguito di rigetto del ricorso avverso la delibera Controparte_4 CP_5 del 17.02. 2022 del Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell' Controparte_6
di Varese (di seguito , con la quale gli era stata inflitta la sanzione
[...] CP_7 disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto mesi.
Il procedimento disciplinare a carico del aveva tratto origine dall'esposto presentato in data T_
05.08.2021 al Consiglio dell'Ordine di Varese da amministratore della società CP_8 [...]
il quale, premesso di aver conosciuto il dott. nel gennaio 2017 e di averlo Controparte_9 T_ incaricato di “curare la contabilità” della suddetta società e di “far fronte a tutte le incombenze fiscali che periodicamente si presentavano”, consegnando al commercialista tutta la documentazione “che lo stesso … richiedeva”, affermava di avere scoperto che non erano state presentate le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017 e 2019, quelle Irap dello stesso periodo, il modello 770 relativo all'annualità 2019 e la dichiarazione iva 2019, relativa all'annualità 2018. Revocato di conseguenza l'incarico, il affermava di avere richiesto, anche tramite il suo nuovo commercialista ed un CP_8 avvocato, la consegna urgente della “documentazione relativa alle incombenze di cui sopra” o che almeno fosse “comunicata formalmente la mancata presentazione”, non ottenendo tuttavia dal T_
alcuna risposta.
L' di Varese ravvisava nei fatti oggetto dell'esposto la violazione degli artt. 6, 8.1, 8.6, 11.2, CP_7
11.3, 11.4, 22.2, 22.4, 23.3 del vigente codice deontologico ed irrogava al la sanzione T_ disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 18 mesi. Il collegio, infatti, preso atto delle difese di -che aveva sostenuto non essergli mai stato conferito da un T_ CP_9 mandato per iscritto, che le prestazioni professionali erano state fornite “di volta in volta” e che la pagina 4 di 15 documentazione gli era stata consegnata in modo disordinato, affermando per primo che i rapporti con la citata società erano stati “sporadici” e “poco chiari”- riteneva che l'incolpato avesse “violato i doveri generali di dignità, lealtà e correttezza e decoro della professione (nonché all'interesse pubblico per il corretto esercizio della professione), in quanto il comportamento che deve tenere il professionista non deve rispettare quanto previsto dal Codice Deontologico solo in presenza di un mandato professionale scritto, ma, al contrario, sempre e in ogni occasione nello svolgimento della professione, deve attivarsi con maggior attenzione nell'informare il Cliente dei compiti che verranno da lui svolti, proprio al fine di evitare l'instaurarsi di un rapporto opaco e poco cristallino”, come quello esaminato. Il collegio considerava anche la difesa di relativa al fatto che fossero state T_ inviate a fatture “emesse da parte dello , mai onorate”, CP_9 Controparte_10
evidenziando che il professionista, “in caso di mancato pagamento di parcelle, ha diritto di astenersi dal prosieguo degli incarichi a lui affidati, ma sempre dandone comunicazione al cliente”. Il Collegio infine sottolineava che il risultava assoggettato anche ad altri procedimenti disciplinari, alcuni T_ dei quali avevano comportato la sospensione dall'esercizio della professione ed aveva ritenuto applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 8 del “Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari”.
Avverso questa Decisione il proponeva ricorso al CNDCEC, contestando il merito della T_ asserite violazioni nonché l'irregolare composizione del collegio giudicante, atteso che un suo componente, dott.ssa rivestiva al contempo la funzione di giudice di disciplina e le Persona_1
funzioni amministrative pubbliche di responsabile del procedimento e di curatore fallimentare.
Il CNDCEC, all'esito del procedimento, riteneva la violazione da parte del dell'art. 6 del T_ codice deontologico vigente in relazione al “comportamento del Dott. che, nonostante le T_
numerose richieste di restituzione della documentazione formulate per conto della Società cliente, prima da parte del Dott. e poi dall'Avv. Murano (si vedano le n. 4 e-mail e la pec allegate Per_2 all'esposto), non ha provveduto a dare alcun riscontro, costringendo la Società, nell'ottobre del 2021,
a depositare un ricorso giudiziario ex art. 633 c.p.c.” (v. pag. 6 e inizio pag. 7); dell'art. 23, comma 5, del medesimo codice, affermata sul rilievo che il dott. “non ha inoltre dimostrato di aver T_
provveduto a consegnare alla Società tempestivamente la documentazione contabile relativa alle attività che lo stesso ha riferito di aver svolto nella memoria del 25 novembre 2021 (es. la dichiarazione IVA anno 2019 e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019)”.
pagina 5 di 15 Non riteneva accertati “gli ulteriori addebiti contestati al professionista, relativi alla negligente esecuzione dell'incarico”.
Riteneva la sussistenza dell'aggravante, “risultando preesistenti sanzioni disciplinari della sospensione dall'esercizio della professione ripetutamente comminate con separati provvedimenti”, aggiungendo la considerazione che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice delle sanzioni disciplinari, “oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista” e che tale valutazione, dato il notevolissimo numero di procedimenti disciplinari a carico del dott. risalenti o in corso, “non T_ può che esprimere un giudizio estremamente critico sulla personalità dell'incolpato sotto il profilo della sua attitudine al rispetto delle norma deontologiche”.
Confermava pertanto la sanzione così come irrogata dall' di Varese. CP_7
Affermava infine l'infondatezza della censura di irregolare formazione del collegio in senso a quest'ultimo organismo, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DPR 137/2012, in ragione del fatto che
“l'incompatibilità alla quale si riferisce tale norma -corrispondente alla ratio che l'ha informata, che era di separare la funzione disciplinare da quella di governo dell'Ordine per evitare che la commistione delle une con le altre compromettesse l'imparzialità e l'efficienza dell'esercizio dell'azione disciplinare- è quella tra esercizio di funzioni amministrative di componente del Consiglio dell'Ordine professionale ed esercizio di funzioni disciplinari da svolgersi nell'ambito dell'organo di disciplina territoriale”.
Avverso tale decisione il ricorreva al Tribunale di Varese ai sensi dell'art. 31, comma 2, Dlgs. T_
139/2005, ed il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, confermata la violazione dell'art. 6, comma
3, del codice deontologico, e ritenuta invece non adeguatamente giustificata la contestazione di avvenuta violazione dell'art. 23, comma 5 del codice deontologico, in parziale riforma del provvedimento impugnato riduceva la sanzione da 18 a 11 mesi di sospensione dall'esercizio della professione.
II. L'appello
II.1 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , avanzando profili di censura Parte_1 avverso 6 capi della stessa, sotto la rubrica “7) CAPI DI DECISIONE QUA IMPUGNATI, MOTIVI
DELLA IMPUGNAZIONE, ERRORI INTRINSECI DEI SINGOLI CAPI (IN FATTO E/O
pagina 6 di 15 DIRITTO), ERRORI ESTRINSECI DEI SINGOLI CAPI (RIVERBERAZIONE SULLA TENUTA DI
SENTENZA), DIVERSA RICOSTRUZIONE INVOCATA”.
I punti motivazionali della sentenza censurati sono indicati dal punto 7.2. al punto 7.7. del ricorso, così
a propria volta rubricati:
i. 7.2.) (IL MANDATO E GLI OBBLIGHI)
Capo di Sentenza Impugnato (l'Incarico e gli Obblighi professionali).
ii. 7.3) (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO E DEL PRINCIPIO DELLA
CORRELAZIONE TRA CAPO INCOLPAZIONE E DECISIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 8
Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari)
Capo di Sentenza Impugnato (Violazione dei due principi sub.7.3).
iii. 7.4.) (RESTITUZIONE DI DOCUMENTI)
Capo di Sentenza Impugnato
(Pagine di sentenza: pagina 12) iv. 7.5.) (SANZIONI DIFETTOSE DI MOTIVAZIONE)
Capo di Sentenza Impugnato
(Pagine di sentenza: pagina 13)
v. 7.6.) (OMESSE INFORMAZIONI, ART. 6 c.3, QUANTUM SANZIONE)
Capo di Sentenza Impugnato
(Pagine di sentenza: pagina 17, 18,19,20,21). vi. 7.7.) COMPOSIZIONE CONTRA LEGEM DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Capo Impugnato:
Sentenza (ALL.2 pag. 6,7,8).
L'appellante al punto 9 del ricorso ha infine chiesto alla Corte di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 139/2005 specificando il seguente “petitum di rimessione in Corte
Costituzionale”: “incostituzionalità dell'art. 55 c. II D Lgs. 139/2005 laddove dispone che “Il
Consiglio Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti” (“anziché “l'efficacia dei provvedimenti è di diritto sospesa sino a Giudicato ed in pendenza di impugnazione) per contrarietà all'art.27 c. II Costituzione (presunzione di innocenza sino al giudicato) interposta la Sentenza della
Corte Costituzionale 197/2018 che sub punto 11 penultima pagina ultimo capoverso dispone che le sanzioni deontologiche attirino le Garanzie Costituzionali riservate alla Pena”, nonché remissione della QLC per eccesso/violazione di delega, vista la Legge di Delega Legislativa LEGGE 24 febbraio
pagina 7 di 15 2005 n.34 che non conferisce alcun potere di disporre/normare sanzioni con immediate esecutività/efficacia in costanza/pendenza di giudizio o di impugnazione.”.
II.2. Si è costituito nel presente giudizio il , contestando le argomentazioni ex Controparte_1
adverso dedotte e domandando il rigetto dell'appello con la conferma della sanzione irrogata.
Non si è costituito il Consiglio dell' di Controparte_6
Varese. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ha fatto pervenire le sue conclusioni, instando per il rigetto dell'appello.
II.3. All'udienza del 18.12.2024 le parti presenti hanno discusso oralmente e la causa è stata trattenuta in decisione.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Per logica espositiva, è opportuno partire dalla questione di costituzionalità dell'art. 55 comma 2,
D.lgs. 139/2005.
Questa Corte ha avuto recente occasione1, in procedimento riguardante proprio l'odierno appellante ed accomunato al presente da alcune identiche questioni, per affermare che l'eccezione di incostituzionalità, così come prospettata, è infondata e prima ancora irrilevante, atteso che il citato art. 55, comma 2, del Dlgs. 139/2005 non esclude, né comunque omette di prevedere, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti disciplinari, ma anzi la prevede espressamente, di tal ché, osserva il collegio, non vi è alcuna ineluttabilità delle conseguenze paventate dall'appellante come conseguenti alla immediata esecutività della sanzione disciplinare (l'esito infausto, socialmente/economicamente distruttivo che ove (vedasi caso di specie ALL. 10, radiazione annullata) la sanzione deontologica venga poi annullata poiché ingiusta o emessa tramite ingiusto procedimento il soggetto non potrà recuperare i clienti perduti e la reputabilità irrimediabilmente macchiata), tant'è che il nel proporre ricorso al , ha avanzato l'istanza di sospensione, T_ CP_5
argomentando sulle sue esigenze cautelari, avendola poi rigettata, insieme al merito, il suddetto
, con la decisione che, sul punto, il Tribunale di Varese ha confermato. Controparte_1
Detto ciò, è anche opportuno preliminarmente rilevare che l'appellante ha domandato in questa sede, in seno all'appello, la sospensione della provvisoria esecutività, ex art. 283 c.p.c., della sentenza impugnata, omettendo tuttavia di insistere in tale istanza alla prima udienza di trattazione, come è dato 1 Corte di Appello di Milano, I sez. civile, n. 3441/24 pagina 8 di 15 ricavare dal relativo verbale e come del resto proprio il procuratore dell'appellante ha affermato all'udienza del 18.12.2024 rilevando che l'inibitoria non era stata ancora mai discussa. In tale udienza il difensore ha recuperato l'istanza di sospensione, pur tuttavia di seguito accedendo alla discussione sulle questioni pregiudiziali e di merito e rassegnando al termine le proprie conclusioni, così da investire questa Corte direttamente della decisione sul merito.
III.2. Le censure rubricate al punto 7.2) sono infondate.
L'appellante sostiene che il Tribunale di Varese abbia deciso sul presupposto erroneo che al dott.
persona fisica, fosse stato conferito un mandato professionale. In realtà, sostiene, T_ [...]
aveva intrattenuto un rapporto professionale con la sola società Studio dott. Battaini Controparte_9
s.a.s. di nella quale il rivestiva la qualità di socio ma non aveva poteri CP_11 T_ rappresentativi. Tanto ciò era vero, che aveva richiesto l'emissione del decreto CP_9
ingiuntivo, per la consegna dei documenti fiscali, nei confronti della suddetta società e non del T_ persona fisica. Peraltro, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'attività di commercialista non potesse essere esercitata dalla società. Il aveva sempre negato di essere stato legato a T_ [...] da “contratti-obblighi (che fossero intestati a sé stesso)”. CP_9
La Corte osserva che il motivo omette di confrontarsi con la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulle dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi al consiglio di disciplina locale, in seno alla T_ memoria del 25.11.2021. In questa memoria il ha dichiarato di aver (personalmente: “Il dott. T_
ha….”; pag. 3): T_
i. depositato il bilancio del 2017 (redatto da altro consulente);
ii. redatto e depositato il bilancio 2018 e 2019, come da richiesta;
iii. redatto le dichiarazioni dei redditi del 2018; iv. redatto (ma non depositato) la dichiarazione iva 2018;
v. redatto e depositato le dichiarazioni iva del 2019; vi. elaborato le dichiarazioni dei redditi 2019; vii. effettuato tutti i pagamenti dei contributi e delle imposte relative al compenso dell'amministrazione per il periodo 2018 e 2019.
Ciò costituisce certa smentita dell'assunto (di cui al punto 7.2. e sottoparagrafi dell'appello) per cui il rapporto professionale sarebbe intercorso esclusivamente tra e la CP_9 [...]
, e semmai, l'attività professionale svolta dal “di volta in volta”, Controparte_12 T_
sulla base di richieste verbali (quindi senza il contratto scritto che lo legasse in modo certo pagina 9 di 15 all'adempimento di determinati obblighi), quale professionista persona fisica ma in seno alla società, e comunque fatturando tramite quest'ultima, ha costituito quello che il consiglio locale di disciplina aveva definito e stigmatizzato quale “instaurarsi di un rapporto opaco e poco cristallino”.
Il Tribunale di Varese ha motivato, sul punto: “Appare [anzi] incompatibile con la deontologia professionale che deve regolare la condotta dei dottori commercialisti il fatto che non abbia T_
chiarito i compiti che riteneva di aver assunto, consapevole che tali compiti potevano essere oggetto di contestazione proprio per la mancanza di un contratto scritto all'inizio del rapporto professionale.”
L'impugnazione non si confronta neppure in modo specifico con l'ulteriore motivazione del Tribunale di Varese, per cui “ era anche tenuto, pur in mancanza di una formalizzazione per iscritto T_ dell'incarico che ha ammesso di aver ricevuto, a fornire le informazioni richieste dal nuovo commercialista di e dall'avvocato di tale società. Il ricorrente era infatti comunque Controparte_9
quantomeno obbligato a chiarire quelli che riteneva fossero i limiti dei compiti che si era assunto ed a comunicare di non aver presentato le dichiarazioni alle quali ha fatto riferimento. Controparte_9
Tale obbligo informativo rientra nelle obbligazioni accessorie connesse ad un incarico professionale come quello ammesso dal ricorrente, nell'ambito del quale, anche in mancanza di un accordo scritto, si era impegnato a presentare dichiarazioni fiscali per la cliente.”. T_
E' sulla base di tali rilievi, non adeguatamente censurati dall'appellante, e peraltro condivisi dalla
Corte, che il Tribunale ha riconosciuto fondata la contestazione di violazione dell'art. 6, comma 3, del
Codice Deontologico2.
III. 3. Le censure rubricate al punto 7.3) e sottoparagrafi sono inammissibili e comunque infondate.
Il motivo che attiene alla contestazione dell'aggravante, come correttamente rilevato dall'appellato
, è inammissibile perché il Tribunale di Varese l'ha esclusa nel ricalcolare la Controparte_1 sanzione (“appare corretto, per un'adeguata rideterminazione della sanzione, escludere l'applicazione dell'aggravante contestata (si tratta, come visto, di un'aggravante facoltativa) e irrogare la sospensione dall'esercizio della professione per undici mesi.”)
In ogni caso, quand'anche non fosse stato per questa ragione inammissibile, il motivo sarebbe stato infondato. Il capo di incolpazione ha contenuto l'indicazione degli articoli, ritenuti violati, del Codice
pagina 10 di 15 Deontologico, mentre l'aggravante applicata della recidiva è prevista dal Codice delle sanzioni disciplinari (art. 8, comma 1 lett. d). Peraltro, il ché sarebbe stato già di per sé dirimente, la censura è stata inammissibilmente avanzata per la prima volta in questa sede, stante che la ritenuta violazione del contraddittorio è stata sostenuta, dinanzi al Tribunale di Varese, sotto altro e diverso profilo, ovvero il fatto che il Consiglio nazionale di disciplina, nel motivare la sussistenza delle aggravanti, avesse richiamato una nota del 21.11.2022, pervenuta dal Consiglio di disciplina dell' di Varese, che CP_7 dava atto di numerosi esposti presentanti contro il dott. e dell'esito di pregressi procedimenti T_ disciplinari: di tale nota l'odierno appellante non sarebbe stato posto a conoscenza. Il Tribunale ha rilevato “Tale nota era stata richiesta perché aveva contestato l'applicazione dell'aggravante T_
degli illeciti accertati dal consiglio di disciplina di Varese relativa ai suoi precedenti disciplinari. La difesa del ha sostenuto che non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto al CP_5 contraddittorio ai danni di per l'esame di tale nota da parte del Consiglio di Disciplina T_
Nazionale. Effettivamente, la difesa di non ha chiesto, in sede amministrativa, un termine per T_ esaminare tale nota e non ha replicato in modo specifico in questa sede all'eccezione della difesa del
riguardante la sua previa conoscenza dei precedenti disciplinari valorizzati dal Consiglio di CP_5
Disciplina Nazionale.”. L'appellante sostiene, se ben si comprende, di aver avuto poche occasioni per replicare alla nota (perché commentata dal CNDCEC solo in sede di discussione orale finale, all'udienza in Roma del 01.12.2022; perché “il succinto rito (art. 737cpc) non consente repliche”), ma, come sopra riportato, il Tribunale ha chiarito che la nota era stata richiesta a chiarimenti perché il aveva contestato i precedenti disciplinari oggetto dell'aggravante e, quindi, la questione non T_
era nuova e come tale sottratta al contraddittorio, né appunto, come sempre dal Tribunale rilevato con affermazione non qui specificamente censurata, il ha in primo grado replicato all'eccezione del T_
CNDCEC riguardante la sua conoscenza dei procedimenti disciplinari valorizzati dallo stesso Consiglio nazionale di disciplina. In definitiva, non è dato ravvisare alcun possibile vulnus all'esercizio del diritto di difesa.
III.4. I motivi sub 7.4), 7.5) e 7.6) possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
L'appellante dà atto al Tribunale di avere escluso la violazione dell'art. 25, comma 3, del Codice deontologico, riguardo alla mancata restituzione dei documenti fiscali, ma si duole del fatto che il
Tribunale non ne abbia tratto la conseguenza dell'annullamento del provvedimento del CNDCEC per omessa motivazione. In realtà, il Tribunale di Varese non ha ritenuto assente la motivazione del provvedimento dinanzi ad esso impugnato, bensì l'ha ritenuta inadeguata, così come inadeguata a suo pagina 11 di 15 avviso già si appalesava la motivazione resa sul punto dal Consiglio di disciplina locale, nei termini che seguono. Il punto, secondo il Tribunale, sarebbe consistito nel fatto che l'utilità, per CP_9
della richiesta di consegna delle dichiarazioni fiscali, si traduceva nella necessità di avere informazioni circa l'effettiva esecuzione dei relativi adempimenti (“Deve comunque essere sottolineato che la questione relativa alle dichiarazioni fiscali elencate nell'esposto di riguarda, più Controparte_9 che la mancata restituzione di documenti, la mancanza di risposte alla richiesta di informazioni……… appare evidente che quello che interessava ad era la conferma del fatto che Controparte_9 T_ non aveva compiuto l'attività relativa alla presentazione di alcune dichiarazioni fiscali, attività che, secondo il legale rappresentante della citata società, era tenuto a compiere.”). Il Tribunale ha T_ in altre parole ritenuto che, dato il contenuto dell'esposto, il Consiglio di disciplina locale, e poi il
CNDCEC, avessero inadeguatamente individuato la violazione, poi formalmente contestata, dell'art. 25, comma 3, del Codice deontologico, e, a ciò ponendo rimedio, ha escluso, proprio in virtù del contenuto dell'esposto che aveva dato avvio al procedimento disciplinare, la correttezza di quello specifico addebito. Non si ravvisano pertanto gli estremi perché si dovesse procedere ad un annullamento o a una declaratoria di nullità del provvedimento del CNDCEC.
Il Tribunale di Varese ha in realtà correttamente argomentato come segue: “È opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito (v. Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1172, Cass. civ.,
Sez. II, 19 giugno 2015, n. 12732, Cass. civ., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 3458, Cass. civ., Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 2818) che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere spettante ai competenti organi degli ordini di applicare sanzioni disciplinari ai professionisti in genere ha ad oggetto un diritto soggettivo e precisamente quello allo svolgimento di una determinata professione
(questo è il motivo per cui tale controllo giurisdizionale spetta all'A.G.O. e non al giudice amministrativo). Il giudice ordinario deve quindi decidere integralmente sul rapporto, non semplicemente sul corretto esercizio del potere da parte dell'organo dell'ordine professionale che ha irrogato la sanzione. La valutazione sul merito della vicenda è piena e comprende pertanto il potere di rideterminare la sanzione. La stessa parte resistente ha riconosciuto che la rideterminazione della sanzione si impone nel caso in cui, a fronte di più contestazioni di violazioni disciplinari ritenute fondate dall'organo di disciplina, il giudice ordinario, davanti al quale sia impugnato il provvedimento con la quale è stata irrogata una sanzione per tutte le contestazioni rivolte al professionista, ritenga giustificate soltanto alcune di tali contestazioni ed infondate le altre.”.
pagina 12 di 15 Quanto, nello specifico, alla censura concernente la sussumibilità, della condotta contestata al dott.
nella violazione dell'art. 1, comma 3, del Codice Deontologico, e non all'art. 6, comma 3, del T_
Codice medesimo, trattasi di censura inammissibile perché la questione viene sollevata per la prima volta in questa sede di appello.
Quanto alla dosimetria della sanzione, che il Tribunale avrebbe effettuato in modo errato, la Corte rileva che la censura costituisce la sanzione minima prevista dall'art. 12 del Codice delle sanzioni disciplinari per la violazione dei doveri di cui all'art. 6 comma 3 del Codice Deontologico (“dalla censura alla sospensione fino a un anno”), e purtuttavia, a norma dell'art. 5, comma 2, del medesimo
Codice delle sanzioni disciplinari, la stessa censura “si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione”, di tal ché, stante che il Tribunale, con motivata affermazione non specificamente censurata3, ha ritenuto che nel caso di specie la violazione dell'art. 6, comma 3,
Codice Deontologico sia stata particolarmente grave, e stanti i precedenti disciplinari del T_
questa Corte esclude che potesse essere irrogata la censura. Il rilievo della particolare gravità della violazione rende infine ragione della rideterminazione della sanzione, da parte del Tribunale, in mesi
11 di sospensione dall'esercizio della professione, misura vicina al massimo edittale.
III.5. Il motivo sub 7.7) è infondato.
Anche in ordine alla ritenuta illegittima composizione del Consiglio locale di disciplina, questa Corte intende dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 3441/24 (cit.), la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”]. Come si è esaustivamente osservato nel suddetto precedente di questa Corte “Al riguardo, pare opportuno richiamare che il D.P.R. 137/2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”) prevede:
- all'art. 8, comma 7, che “Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto”; - all'art. 8, comma 8, che “I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante”. Ebbene, a prescindere dal rilievo che la norma citata dall'appellante pone divieto, a chi svolga funzioni disciplinari, di esercitare funzioni amministrative, e non anche il contrario, dalla lettura delle norme sopra citate si evince, da un lato, che tali disposizioni riguardano, essenzialmente, i consiglieri dei Consigli Nazionali dell'Ordine professionale e non anche i componenti dei Consigli di
Disciplina degli Ordini territoriali;
da un altro lato, che, comunque, l'incompatibilità alla quale si riferisce l'art. 8, comma 8, D.P.R. 137/2012 è quella tra esercizio di funzioni amministrative ed esercizio di funzioni disciplinari nell'ambito del Consiglio dell'Ordine professionale;
che, invero, il divieto previsto dalla norma sopra citata mira a separare, in ambito ordinistico, la funzione disciplinare da quella di governo dell'Ordine, e, ciò, al fine di evitare che la commistione tra le due funzioni abbia a compromettere l'imparzialità e l'efficienza dell'esercizio dell'azione disciplinare.
Deve, pertanto, ritenersi che le funzioni amministrative richiamate dal primo periodo del comma 8 dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012 riguardino esclusivamente l'ambito dei Consiglio dell'Ordine professionale, con la conseguenza che deve ritenersi perfettamente compatibile lo svolgimento dell'incarico di curatore fallimentare con la partecipazione al Consiglio di Disciplina territoriale.”.
L'appello è dunque complessivamente infondato.
IV. Il Regolamento delle spese di lite.
pagina 14 di 15 Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste quindi a carico dell'appellante soccombente, liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M.
10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai valori medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità bassa), avuto riguardo all'attività concretamente prestata. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 99/2024 del Tribunale di Varese pubblicata il 25.01.2024, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario 15% ed accessori dovuti per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Bacc olini pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina. 3 “La violazione dell'art. 6, comma 3, del codice deontologico deve ritenersi particolarmente grave, dato che non T_ ha risposto neppure alle richieste di chiarimenti inviategli da un collega (il commercialista incaricato da CP_9
e da un avvocato tramite pec, dimostrando un completo disinteresse per l'obbligo di assicurare un'adeguata
[...] informazione alla società che era stata sua cliente”, pag. 19 della sentenza impugnata. pagina 13 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Serena Baccolini Presidente
dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel.
dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2225/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via De Amicis 25 Parte_1 C.F._1
21040 VEDANO OLONA presso lo studio dell'avv. PASQUADIBISCEGLIE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in PIAZZA 5 GIORNATE, 5 20129 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. BARILA' ENZO LINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
pagina 1 di 15 APPELLATO
avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali-impugnazione sanzione disciplinare sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Previamente nel rito ed ai fini della fissazione di udienza ritenuta propria la competenza;
- A)
nel rito in via principale ritenuto applicabile il rito camerale (secondo Cass. SU Civili n. 30785/2011) disporre decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, dando termine al ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, parte necessaria (Pubblico Ministero di Varese, Procuratore
Generale Presso la Corte di Appello), parte resistente ( Controparte_2
in Roma presso il loro domiciliatario) parte interveniente facoltativa (Consiglio
[...] dell' di Varese) Controparte_3
- nel rito in subordine,
se ritenuto maggiormente adeguato alla complessità del caso il rito ordinario (non camerale), disporre i medesimi incombenti di cui al punto che precede (fissazione di udienza e termine per notifica alle controparti) con rito ordinario o con le modalità ritenute congrue;
- B)
Nel merito e rito in via pregiudiziale valutare incidente di remissione in Corte Costituzionale con il seguente petitum incostituzionalità dell'art. 55 c. II D Lgs. 139/2005 laddove dispone che “Il Consiglio Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti” (anziché “l'efficacia dei provvedimenti è di diritto sospesa sino a Giudicato ed in pendenza di impugnazione) per contrarietà all'art.27 c. II Costituzione
(presunzione di innocenza sino al giudicato) interposta la Sentenza della Corte Costituzionale 197/2018 che sub punto 11 penultima pagina ultimo capoverso dispone che le sanzioni deontologiche attirano le
pagina 2 di 15 Garanzie Costituzionali riservate alla Pena”, nonché remissione della QLC per eccesso/violazione di delega, vista la Legge di Delega Legislativa LEGGE 24 febbraio 2005 n.34 che non conferisce alcun potere di disporre/normare sanzioni con immediate esecutività/efficacia in costanza/pendenza di giudizio o di impugnazione;
C)
Nel merito e rito in via preliminare
Disporsi sospensione della provvisoria esecutività della sanzione deontologica irrogata, indi della
Sentenza qua appellata (pena/sanzione deontologica sospensiva della professione) ex art. 351 c.p.c. 283
c.p.c. (per non manifesta infondatezza della corrente impugnazione in specie per violazione del principio del contraddittorio e della necessaria correlazione tra capo di incolpazione e decisione (ut supra narrativa sub.
7.2.4.A., 7.3);
D)
Nel merito In via principale così accertare e pronunciare
Accertare e dichiarare fondato il presente ricorso in Appello, per i vizi e motivi sostanziali e procedurali di fatto e di diritto eccepiti, riformando la Sentenza (ALL.2) qua appellata indi annullare
e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o ingiusto e/o infondato il provvedimento disciplinare irrogato
(sanzione deontologica sospensiva dalla professione di mesi 11 come modificato dagli originali mesi
18), liberando l'appellante da ogni sanzione, o con ogni altra pronuncia ritenuta occorrenda;
E) Nel merito in via subordinata riformare il provvedimento sanzionatorio irrogato e la Sentenza qua impugnata (doc.6, doc.2, Sentenza
ALL.2) sostituendo alla condanna di mesi 11, la condanna al più mite provvedimento della censura (per quanto supra sub 7.6.A.2);
Il tutto con condanna della parte soccombente alle spese e competenze di causa;
Per Controparte_1
Si chiede, previa declaratoria di inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in appello
(come precisato al par.
0.2 dell'esposizione in diritto), il rigetto delle istanze tutte di cui al ricorso in pagina 3 di 15 appello opposto, ivi comprese quelle cautelari e quella di rinvio alla Corte Costituzionale, con la conferma della sanzione disposta a carico del ricorrente.
Spese e onorari di causa rifusi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Vicende processuali.
I.1. Il dott. ha proposto appello ex art. 32, 3° comma, D.lgs. 139/2005, avverso la Parte_1
sentenza n. 99/2024 con la quale il Tribunale di Varese ha respinto il ricorso con cui il medesimo aveva impugnato la Decisione in data 01.12.2022 del T_ [...]
(di seguito di rigetto del ricorso avverso la delibera Controparte_4 CP_5 del 17.02. 2022 del Collegio n. 1 del Consiglio di Disciplina dell' Controparte_6
di Varese (di seguito , con la quale gli era stata inflitta la sanzione
[...] CP_7 disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per diciotto mesi.
Il procedimento disciplinare a carico del aveva tratto origine dall'esposto presentato in data T_
05.08.2021 al Consiglio dell'Ordine di Varese da amministratore della società CP_8 [...]
il quale, premesso di aver conosciuto il dott. nel gennaio 2017 e di averlo Controparte_9 T_ incaricato di “curare la contabilità” della suddetta società e di “far fronte a tutte le incombenze fiscali che periodicamente si presentavano”, consegnando al commercialista tutta la documentazione “che lo stesso … richiedeva”, affermava di avere scoperto che non erano state presentate le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 2017 e 2019, quelle Irap dello stesso periodo, il modello 770 relativo all'annualità 2019 e la dichiarazione iva 2019, relativa all'annualità 2018. Revocato di conseguenza l'incarico, il affermava di avere richiesto, anche tramite il suo nuovo commercialista ed un CP_8 avvocato, la consegna urgente della “documentazione relativa alle incombenze di cui sopra” o che almeno fosse “comunicata formalmente la mancata presentazione”, non ottenendo tuttavia dal T_
alcuna risposta.
L' di Varese ravvisava nei fatti oggetto dell'esposto la violazione degli artt. 6, 8.1, 8.6, 11.2, CP_7
11.3, 11.4, 22.2, 22.4, 23.3 del vigente codice deontologico ed irrogava al la sanzione T_ disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 18 mesi. Il collegio, infatti, preso atto delle difese di -che aveva sostenuto non essergli mai stato conferito da un T_ CP_9 mandato per iscritto, che le prestazioni professionali erano state fornite “di volta in volta” e che la pagina 4 di 15 documentazione gli era stata consegnata in modo disordinato, affermando per primo che i rapporti con la citata società erano stati “sporadici” e “poco chiari”- riteneva che l'incolpato avesse “violato i doveri generali di dignità, lealtà e correttezza e decoro della professione (nonché all'interesse pubblico per il corretto esercizio della professione), in quanto il comportamento che deve tenere il professionista non deve rispettare quanto previsto dal Codice Deontologico solo in presenza di un mandato professionale scritto, ma, al contrario, sempre e in ogni occasione nello svolgimento della professione, deve attivarsi con maggior attenzione nell'informare il Cliente dei compiti che verranno da lui svolti, proprio al fine di evitare l'instaurarsi di un rapporto opaco e poco cristallino”, come quello esaminato. Il collegio considerava anche la difesa di relativa al fatto che fossero state T_ inviate a fatture “emesse da parte dello , mai onorate”, CP_9 Controparte_10
evidenziando che il professionista, “in caso di mancato pagamento di parcelle, ha diritto di astenersi dal prosieguo degli incarichi a lui affidati, ma sempre dandone comunicazione al cliente”. Il Collegio infine sottolineava che il risultava assoggettato anche ad altri procedimenti disciplinari, alcuni T_ dei quali avevano comportato la sospensione dall'esercizio della professione ed aveva ritenuto applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 8 del “Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari”.
Avverso questa Decisione il proponeva ricorso al CNDCEC, contestando il merito della T_ asserite violazioni nonché l'irregolare composizione del collegio giudicante, atteso che un suo componente, dott.ssa rivestiva al contempo la funzione di giudice di disciplina e le Persona_1
funzioni amministrative pubbliche di responsabile del procedimento e di curatore fallimentare.
Il CNDCEC, all'esito del procedimento, riteneva la violazione da parte del dell'art. 6 del T_ codice deontologico vigente in relazione al “comportamento del Dott. che, nonostante le T_
numerose richieste di restituzione della documentazione formulate per conto della Società cliente, prima da parte del Dott. e poi dall'Avv. Murano (si vedano le n. 4 e-mail e la pec allegate Per_2 all'esposto), non ha provveduto a dare alcun riscontro, costringendo la Società, nell'ottobre del 2021,
a depositare un ricorso giudiziario ex art. 633 c.p.c.” (v. pag. 6 e inizio pag. 7); dell'art. 23, comma 5, del medesimo codice, affermata sul rilievo che il dott. “non ha inoltre dimostrato di aver T_
provveduto a consegnare alla Società tempestivamente la documentazione contabile relativa alle attività che lo stesso ha riferito di aver svolto nella memoria del 25 novembre 2021 (es. la dichiarazione IVA anno 2019 e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019)”.
pagina 5 di 15 Non riteneva accertati “gli ulteriori addebiti contestati al professionista, relativi alla negligente esecuzione dell'incarico”.
Riteneva la sussistenza dell'aggravante, “risultando preesistenti sanzioni disciplinari della sospensione dall'esercizio della professione ripetutamente comminate con separati provvedimenti”, aggiungendo la considerazione che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice delle sanzioni disciplinari, “oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista” e che tale valutazione, dato il notevolissimo numero di procedimenti disciplinari a carico del dott. risalenti o in corso, “non T_ può che esprimere un giudizio estremamente critico sulla personalità dell'incolpato sotto il profilo della sua attitudine al rispetto delle norma deontologiche”.
Confermava pertanto la sanzione così come irrogata dall' di Varese. CP_7
Affermava infine l'infondatezza della censura di irregolare formazione del collegio in senso a quest'ultimo organismo, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del DPR 137/2012, in ragione del fatto che
“l'incompatibilità alla quale si riferisce tale norma -corrispondente alla ratio che l'ha informata, che era di separare la funzione disciplinare da quella di governo dell'Ordine per evitare che la commistione delle une con le altre compromettesse l'imparzialità e l'efficienza dell'esercizio dell'azione disciplinare- è quella tra esercizio di funzioni amministrative di componente del Consiglio dell'Ordine professionale ed esercizio di funzioni disciplinari da svolgersi nell'ambito dell'organo di disciplina territoriale”.
Avverso tale decisione il ricorreva al Tribunale di Varese ai sensi dell'art. 31, comma 2, Dlgs. T_
139/2005, ed il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, confermata la violazione dell'art. 6, comma
3, del codice deontologico, e ritenuta invece non adeguatamente giustificata la contestazione di avvenuta violazione dell'art. 23, comma 5 del codice deontologico, in parziale riforma del provvedimento impugnato riduceva la sanzione da 18 a 11 mesi di sospensione dall'esercizio della professione.
II. L'appello
II.1 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , avanzando profili di censura Parte_1 avverso 6 capi della stessa, sotto la rubrica “7) CAPI DI DECISIONE QUA IMPUGNATI, MOTIVI
DELLA IMPUGNAZIONE, ERRORI INTRINSECI DEI SINGOLI CAPI (IN FATTO E/O
pagina 6 di 15 DIRITTO), ERRORI ESTRINSECI DEI SINGOLI CAPI (RIVERBERAZIONE SULLA TENUTA DI
SENTENZA), DIVERSA RICOSTRUZIONE INVOCATA”.
I punti motivazionali della sentenza censurati sono indicati dal punto 7.2. al punto 7.7. del ricorso, così
a propria volta rubricati:
i. 7.2.) (IL MANDATO E GLI OBBLIGHI)
Capo di Sentenza Impugnato (l'Incarico e gli Obblighi professionali).
ii. 7.3) (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO E DEL PRINCIPIO DELLA
CORRELAZIONE TRA CAPO INCOLPAZIONE E DECISIONE IN RELAZIONE ALL'ART. 8
Regolamento recante codice delle sanzioni disciplinari)
Capo di Sentenza Impugnato (Violazione dei due principi sub.7.3).
iii. 7.4.) (RESTITUZIONE DI DOCUMENTI)
Capo di Sentenza Impugnato
(Pagine di sentenza: pagina 12) iv. 7.5.) (SANZIONI DIFETTOSE DI MOTIVAZIONE)
Capo di Sentenza Impugnato
(Pagine di sentenza: pagina 13)
v. 7.6.) (OMESSE INFORMAZIONI, ART. 6 c.3, QUANTUM SANZIONE)
Capo di Sentenza Impugnato
(Pagine di sentenza: pagina 17, 18,19,20,21). vi. 7.7.) COMPOSIZIONE CONTRA LEGEM DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Capo Impugnato:
Sentenza (ALL.2 pag. 6,7,8).
L'appellante al punto 9 del ricorso ha infine chiesto alla Corte di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 139/2005 specificando il seguente “petitum di rimessione in Corte
Costituzionale”: “incostituzionalità dell'art. 55 c. II D Lgs. 139/2005 laddove dispone che “Il
Consiglio Nazionale può sospendere l'efficacia dei provvedimenti” (“anziché “l'efficacia dei provvedimenti è di diritto sospesa sino a Giudicato ed in pendenza di impugnazione) per contrarietà all'art.27 c. II Costituzione (presunzione di innocenza sino al giudicato) interposta la Sentenza della
Corte Costituzionale 197/2018 che sub punto 11 penultima pagina ultimo capoverso dispone che le sanzioni deontologiche attirino le Garanzie Costituzionali riservate alla Pena”, nonché remissione della QLC per eccesso/violazione di delega, vista la Legge di Delega Legislativa LEGGE 24 febbraio
pagina 7 di 15 2005 n.34 che non conferisce alcun potere di disporre/normare sanzioni con immediate esecutività/efficacia in costanza/pendenza di giudizio o di impugnazione.”.
II.2. Si è costituito nel presente giudizio il , contestando le argomentazioni ex Controparte_1
adverso dedotte e domandando il rigetto dell'appello con la conferma della sanzione irrogata.
Non si è costituito il Consiglio dell' di Controparte_6
Varese. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ha fatto pervenire le sue conclusioni, instando per il rigetto dell'appello.
II.3. All'udienza del 18.12.2024 le parti presenti hanno discusso oralmente e la causa è stata trattenuta in decisione.
III. Le osservazioni della Corte
III.1. Per logica espositiva, è opportuno partire dalla questione di costituzionalità dell'art. 55 comma 2,
D.lgs. 139/2005.
Questa Corte ha avuto recente occasione1, in procedimento riguardante proprio l'odierno appellante ed accomunato al presente da alcune identiche questioni, per affermare che l'eccezione di incostituzionalità, così come prospettata, è infondata e prima ancora irrilevante, atteso che il citato art. 55, comma 2, del Dlgs. 139/2005 non esclude, né comunque omette di prevedere, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti disciplinari, ma anzi la prevede espressamente, di tal ché, osserva il collegio, non vi è alcuna ineluttabilità delle conseguenze paventate dall'appellante come conseguenti alla immediata esecutività della sanzione disciplinare (l'esito infausto, socialmente/economicamente distruttivo che ove (vedasi caso di specie ALL. 10, radiazione annullata) la sanzione deontologica venga poi annullata poiché ingiusta o emessa tramite ingiusto procedimento il soggetto non potrà recuperare i clienti perduti e la reputabilità irrimediabilmente macchiata), tant'è che il nel proporre ricorso al , ha avanzato l'istanza di sospensione, T_ CP_5
argomentando sulle sue esigenze cautelari, avendola poi rigettata, insieme al merito, il suddetto
, con la decisione che, sul punto, il Tribunale di Varese ha confermato. Controparte_1
Detto ciò, è anche opportuno preliminarmente rilevare che l'appellante ha domandato in questa sede, in seno all'appello, la sospensione della provvisoria esecutività, ex art. 283 c.p.c., della sentenza impugnata, omettendo tuttavia di insistere in tale istanza alla prima udienza di trattazione, come è dato 1 Corte di Appello di Milano, I sez. civile, n. 3441/24 pagina 8 di 15 ricavare dal relativo verbale e come del resto proprio il procuratore dell'appellante ha affermato all'udienza del 18.12.2024 rilevando che l'inibitoria non era stata ancora mai discussa. In tale udienza il difensore ha recuperato l'istanza di sospensione, pur tuttavia di seguito accedendo alla discussione sulle questioni pregiudiziali e di merito e rassegnando al termine le proprie conclusioni, così da investire questa Corte direttamente della decisione sul merito.
III.2. Le censure rubricate al punto 7.2) sono infondate.
L'appellante sostiene che il Tribunale di Varese abbia deciso sul presupposto erroneo che al dott.
persona fisica, fosse stato conferito un mandato professionale. In realtà, sostiene, T_ [...]
aveva intrattenuto un rapporto professionale con la sola società Studio dott. Battaini Controparte_9
s.a.s. di nella quale il rivestiva la qualità di socio ma non aveva poteri CP_11 T_ rappresentativi. Tanto ciò era vero, che aveva richiesto l'emissione del decreto CP_9
ingiuntivo, per la consegna dei documenti fiscali, nei confronti della suddetta società e non del T_ persona fisica. Peraltro, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che l'attività di commercialista non potesse essere esercitata dalla società. Il aveva sempre negato di essere stato legato a T_ [...] da “contratti-obblighi (che fossero intestati a sé stesso)”. CP_9
La Corte osserva che il motivo omette di confrontarsi con la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulle dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi al consiglio di disciplina locale, in seno alla T_ memoria del 25.11.2021. In questa memoria il ha dichiarato di aver (personalmente: “Il dott. T_
ha….”; pag. 3): T_
i. depositato il bilancio del 2017 (redatto da altro consulente);
ii. redatto e depositato il bilancio 2018 e 2019, come da richiesta;
iii. redatto le dichiarazioni dei redditi del 2018; iv. redatto (ma non depositato) la dichiarazione iva 2018;
v. redatto e depositato le dichiarazioni iva del 2019; vi. elaborato le dichiarazioni dei redditi 2019; vii. effettuato tutti i pagamenti dei contributi e delle imposte relative al compenso dell'amministrazione per il periodo 2018 e 2019.
Ciò costituisce certa smentita dell'assunto (di cui al punto 7.2. e sottoparagrafi dell'appello) per cui il rapporto professionale sarebbe intercorso esclusivamente tra e la CP_9 [...]
, e semmai, l'attività professionale svolta dal “di volta in volta”, Controparte_12 T_
sulla base di richieste verbali (quindi senza il contratto scritto che lo legasse in modo certo pagina 9 di 15 all'adempimento di determinati obblighi), quale professionista persona fisica ma in seno alla società, e comunque fatturando tramite quest'ultima, ha costituito quello che il consiglio locale di disciplina aveva definito e stigmatizzato quale “instaurarsi di un rapporto opaco e poco cristallino”.
Il Tribunale di Varese ha motivato, sul punto: “Appare [anzi] incompatibile con la deontologia professionale che deve regolare la condotta dei dottori commercialisti il fatto che non abbia T_
chiarito i compiti che riteneva di aver assunto, consapevole che tali compiti potevano essere oggetto di contestazione proprio per la mancanza di un contratto scritto all'inizio del rapporto professionale.”
L'impugnazione non si confronta neppure in modo specifico con l'ulteriore motivazione del Tribunale di Varese, per cui “ era anche tenuto, pur in mancanza di una formalizzazione per iscritto T_ dell'incarico che ha ammesso di aver ricevuto, a fornire le informazioni richieste dal nuovo commercialista di e dall'avvocato di tale società. Il ricorrente era infatti comunque Controparte_9
quantomeno obbligato a chiarire quelli che riteneva fossero i limiti dei compiti che si era assunto ed a comunicare di non aver presentato le dichiarazioni alle quali ha fatto riferimento. Controparte_9
Tale obbligo informativo rientra nelle obbligazioni accessorie connesse ad un incarico professionale come quello ammesso dal ricorrente, nell'ambito del quale, anche in mancanza di un accordo scritto, si era impegnato a presentare dichiarazioni fiscali per la cliente.”. T_
E' sulla base di tali rilievi, non adeguatamente censurati dall'appellante, e peraltro condivisi dalla
Corte, che il Tribunale ha riconosciuto fondata la contestazione di violazione dell'art. 6, comma 3, del
Codice Deontologico2.
III. 3. Le censure rubricate al punto 7.3) e sottoparagrafi sono inammissibili e comunque infondate.
Il motivo che attiene alla contestazione dell'aggravante, come correttamente rilevato dall'appellato
, è inammissibile perché il Tribunale di Varese l'ha esclusa nel ricalcolare la Controparte_1 sanzione (“appare corretto, per un'adeguata rideterminazione della sanzione, escludere l'applicazione dell'aggravante contestata (si tratta, come visto, di un'aggravante facoltativa) e irrogare la sospensione dall'esercizio della professione per undici mesi.”)
In ogni caso, quand'anche non fosse stato per questa ragione inammissibile, il motivo sarebbe stato infondato. Il capo di incolpazione ha contenuto l'indicazione degli articoli, ritenuti violati, del Codice
pagina 10 di 15 Deontologico, mentre l'aggravante applicata della recidiva è prevista dal Codice delle sanzioni disciplinari (art. 8, comma 1 lett. d). Peraltro, il ché sarebbe stato già di per sé dirimente, la censura è stata inammissibilmente avanzata per la prima volta in questa sede, stante che la ritenuta violazione del contraddittorio è stata sostenuta, dinanzi al Tribunale di Varese, sotto altro e diverso profilo, ovvero il fatto che il Consiglio nazionale di disciplina, nel motivare la sussistenza delle aggravanti, avesse richiamato una nota del 21.11.2022, pervenuta dal Consiglio di disciplina dell' di Varese, che CP_7 dava atto di numerosi esposti presentanti contro il dott. e dell'esito di pregressi procedimenti T_ disciplinari: di tale nota l'odierno appellante non sarebbe stato posto a conoscenza. Il Tribunale ha rilevato “Tale nota era stata richiesta perché aveva contestato l'applicazione dell'aggravante T_
degli illeciti accertati dal consiglio di disciplina di Varese relativa ai suoi precedenti disciplinari. La difesa del ha sostenuto che non vi sarebbe stata alcuna violazione del diritto al CP_5 contraddittorio ai danni di per l'esame di tale nota da parte del Consiglio di Disciplina T_
Nazionale. Effettivamente, la difesa di non ha chiesto, in sede amministrativa, un termine per T_ esaminare tale nota e non ha replicato in modo specifico in questa sede all'eccezione della difesa del
riguardante la sua previa conoscenza dei precedenti disciplinari valorizzati dal Consiglio di CP_5
Disciplina Nazionale.”. L'appellante sostiene, se ben si comprende, di aver avuto poche occasioni per replicare alla nota (perché commentata dal CNDCEC solo in sede di discussione orale finale, all'udienza in Roma del 01.12.2022; perché “il succinto rito (art. 737cpc) non consente repliche”), ma, come sopra riportato, il Tribunale ha chiarito che la nota era stata richiesta a chiarimenti perché il aveva contestato i precedenti disciplinari oggetto dell'aggravante e, quindi, la questione non T_
era nuova e come tale sottratta al contraddittorio, né appunto, come sempre dal Tribunale rilevato con affermazione non qui specificamente censurata, il ha in primo grado replicato all'eccezione del T_
CNDCEC riguardante la sua conoscenza dei procedimenti disciplinari valorizzati dallo stesso Consiglio nazionale di disciplina. In definitiva, non è dato ravvisare alcun possibile vulnus all'esercizio del diritto di difesa.
III.4. I motivi sub 7.4), 7.5) e 7.6) possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
L'appellante dà atto al Tribunale di avere escluso la violazione dell'art. 25, comma 3, del Codice deontologico, riguardo alla mancata restituzione dei documenti fiscali, ma si duole del fatto che il
Tribunale non ne abbia tratto la conseguenza dell'annullamento del provvedimento del CNDCEC per omessa motivazione. In realtà, il Tribunale di Varese non ha ritenuto assente la motivazione del provvedimento dinanzi ad esso impugnato, bensì l'ha ritenuta inadeguata, così come inadeguata a suo pagina 11 di 15 avviso già si appalesava la motivazione resa sul punto dal Consiglio di disciplina locale, nei termini che seguono. Il punto, secondo il Tribunale, sarebbe consistito nel fatto che l'utilità, per CP_9
della richiesta di consegna delle dichiarazioni fiscali, si traduceva nella necessità di avere informazioni circa l'effettiva esecuzione dei relativi adempimenti (“Deve comunque essere sottolineato che la questione relativa alle dichiarazioni fiscali elencate nell'esposto di riguarda, più Controparte_9 che la mancata restituzione di documenti, la mancanza di risposte alla richiesta di informazioni……… appare evidente che quello che interessava ad era la conferma del fatto che Controparte_9 T_ non aveva compiuto l'attività relativa alla presentazione di alcune dichiarazioni fiscali, attività che, secondo il legale rappresentante della citata società, era tenuto a compiere.”). Il Tribunale ha T_ in altre parole ritenuto che, dato il contenuto dell'esposto, il Consiglio di disciplina locale, e poi il
CNDCEC, avessero inadeguatamente individuato la violazione, poi formalmente contestata, dell'art. 25, comma 3, del Codice deontologico, e, a ciò ponendo rimedio, ha escluso, proprio in virtù del contenuto dell'esposto che aveva dato avvio al procedimento disciplinare, la correttezza di quello specifico addebito. Non si ravvisano pertanto gli estremi perché si dovesse procedere ad un annullamento o a una declaratoria di nullità del provvedimento del CNDCEC.
Il Tribunale di Varese ha in realtà correttamente argomentato come segue: “È opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito (v. Cass. civ., Sez. II, 21 gennaio 2014, n. 1172, Cass. civ.,
Sez. II, 19 giugno 2015, n. 12732, Cass. civ., Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 3458, Cass. civ., Sez. II, 31 gennaio 2023, n. 2818) che il controllo giurisdizionale sul corretto esercizio del potere spettante ai competenti organi degli ordini di applicare sanzioni disciplinari ai professionisti in genere ha ad oggetto un diritto soggettivo e precisamente quello allo svolgimento di una determinata professione
(questo è il motivo per cui tale controllo giurisdizionale spetta all'A.G.O. e non al giudice amministrativo). Il giudice ordinario deve quindi decidere integralmente sul rapporto, non semplicemente sul corretto esercizio del potere da parte dell'organo dell'ordine professionale che ha irrogato la sanzione. La valutazione sul merito della vicenda è piena e comprende pertanto il potere di rideterminare la sanzione. La stessa parte resistente ha riconosciuto che la rideterminazione della sanzione si impone nel caso in cui, a fronte di più contestazioni di violazioni disciplinari ritenute fondate dall'organo di disciplina, il giudice ordinario, davanti al quale sia impugnato il provvedimento con la quale è stata irrogata una sanzione per tutte le contestazioni rivolte al professionista, ritenga giustificate soltanto alcune di tali contestazioni ed infondate le altre.”.
pagina 12 di 15 Quanto, nello specifico, alla censura concernente la sussumibilità, della condotta contestata al dott.
nella violazione dell'art. 1, comma 3, del Codice Deontologico, e non all'art. 6, comma 3, del T_
Codice medesimo, trattasi di censura inammissibile perché la questione viene sollevata per la prima volta in questa sede di appello.
Quanto alla dosimetria della sanzione, che il Tribunale avrebbe effettuato in modo errato, la Corte rileva che la censura costituisce la sanzione minima prevista dall'art. 12 del Codice delle sanzioni disciplinari per la violazione dei doveri di cui all'art. 6 comma 3 del Codice Deontologico (“dalla censura alla sospensione fino a un anno”), e purtuttavia, a norma dell'art. 5, comma 2, del medesimo
Codice delle sanzioni disciplinari, la stessa censura “si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l'assenza di precedenti dell'iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione”, di tal ché, stante che il Tribunale, con motivata affermazione non specificamente censurata3, ha ritenuto che nel caso di specie la violazione dell'art. 6, comma 3,
Codice Deontologico sia stata particolarmente grave, e stanti i precedenti disciplinari del T_
questa Corte esclude che potesse essere irrogata la censura. Il rilievo della particolare gravità della violazione rende infine ragione della rideterminazione della sanzione, da parte del Tribunale, in mesi
11 di sospensione dall'esercizio della professione, misura vicina al massimo edittale.
III.5. Il motivo sub 7.7) è infondato.
Anche in ordine alla ritenuta illegittima composizione del Consiglio locale di disciplina, questa Corte intende dare continuità all'indirizzo già espresso nella propria sentenza n. 3441/24 (cit.), la cui motivazione viene qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. [v. Cass. 29017/21“La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”]. Come si è esaustivamente osservato nel suddetto precedente di questa Corte “Al riguardo, pare opportuno richiamare che il D.P.R. 137/2012 (“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”) prevede:
- all'art. 8, comma 7, che “Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto”; - all'art. 8, comma 8, che “I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante”. Ebbene, a prescindere dal rilievo che la norma citata dall'appellante pone divieto, a chi svolga funzioni disciplinari, di esercitare funzioni amministrative, e non anche il contrario, dalla lettura delle norme sopra citate si evince, da un lato, che tali disposizioni riguardano, essenzialmente, i consiglieri dei Consigli Nazionali dell'Ordine professionale e non anche i componenti dei Consigli di
Disciplina degli Ordini territoriali;
da un altro lato, che, comunque, l'incompatibilità alla quale si riferisce l'art. 8, comma 8, D.P.R. 137/2012 è quella tra esercizio di funzioni amministrative ed esercizio di funzioni disciplinari nell'ambito del Consiglio dell'Ordine professionale;
che, invero, il divieto previsto dalla norma sopra citata mira a separare, in ambito ordinistico, la funzione disciplinare da quella di governo dell'Ordine, e, ciò, al fine di evitare che la commistione tra le due funzioni abbia a compromettere l'imparzialità e l'efficienza dell'esercizio dell'azione disciplinare.
Deve, pertanto, ritenersi che le funzioni amministrative richiamate dal primo periodo del comma 8 dell'art. 8 del D.P.R. 137/2012 riguardino esclusivamente l'ambito dei Consiglio dell'Ordine professionale, con la conseguenza che deve ritenersi perfettamente compatibile lo svolgimento dell'incarico di curatore fallimentare con la partecipazione al Consiglio di Disciplina territoriale.”.
L'appello è dunque complessivamente infondato.
IV. Il Regolamento delle spese di lite.
pagina 14 di 15 Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono regolamentate ex art. 91 c.p.c. e poste quindi a carico dell'appellante soccombente, liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M.
10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147), con liquidazione dei compensi ai valori medi di tariffa (per causa di valore indeterminabile di complessità bassa), avuto riguardo all'attività concretamente prestata. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 99/2024 del Tribunale di Varese pubblicata il 25.01.2024, ogni altra domanda od eccezione respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00 per compenso, oltre rimborso spese forfetario 15% ed accessori dovuti per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Serena Bacc olini pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 3. Il professionista deve evitare di perseguire utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere. Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina. 3 “La violazione dell'art. 6, comma 3, del codice deontologico deve ritenersi particolarmente grave, dato che non T_ ha risposto neppure alle richieste di chiarimenti inviategli da un collega (il commercialista incaricato da CP_9
e da un avvocato tramite pec, dimostrando un completo disinteresse per l'obbligo di assicurare un'adeguata
[...] informazione alla società che era stata sua cliente”, pag. 19 della sentenza impugnata. pagina 13 di 15