Sentenza 24 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/03/2001, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R A D E REPUBBLICA ITALIANA T N IN NO043 28 /0 1 E S . E LA CORTE SUPREMADI SSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente R.G.N. 18511/98 Dott. Pasquale REALE - Consigliere Cron. 9255 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud.13/02/01 Dott. Giuseppe SALME' Dott. Fabrizio FORTE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Giudice di pace di POTENZA, con ordinanza del 22/10/98, nella causa iscritta al n° 1047/98 vertente tra STEL Srl;
SEM SpA CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DI POTENZA, PREFETTO DI POTENZA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/02/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore * 2001 Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede 399 -1- บ che la Corte di Cassazione, pronunciando incamera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Potenza, con le conseguenze di legge. " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 7.8.1997 la S.T.E.L. s.r.l. proponeva opposizione avanti al Pretore di Potenza avverso l'iscrizione nei ruoli esattoriali e la conseguente cartella n. 5604324 in relazione ad illecito amministrativo accertato con verbale del 13.6.1990, deducendo la prescrizione del diritto a riscuotere. Con sentenza del 24.3.1998 il Pretore dichiarava la propria incompetenza in quanto, non ritenendo applicabile la competenza per materia, doveva considerarsi competente il Giudice di Pace di Potenza cui trasmetteva gli atti. Il Giudice di Pace con ordinanza del 22.10.1998 chiedeva d'ufficio il regolamento di competenza, ritenendo che le opposizioni a cartella esattoriale appartengano alla cognizione del Pretore. Il Procuratore Generale, cui gli atti venivano trasmessi, chiedeva che venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Potenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il conflitto negativo sollevato dal Giudice di Pace di Potenza in ordine alla competenza a decidere sull'opposizione a cartella esattoriale 3 deve essere risolto dichiarando competente, anche in base allo "ius superveniens", il Tribunale di Potenza. L'opposizione in esame alla cartella esattoriale, essendo basata sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere, vale a dire su fatti estintivi successivi alla formazione del titolo esecutivo, configura più precisamente un'opposizione all'esecuzione proponibile ai sensi dell'art. 615 C.P.C. prima dell'inizio dell'esecuzione. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte (489/00). nel risolvere il contrasto in ordine all'individuazione del giudice competente a decidere su tale opposizione, proprio con riferimento all'intervenuta prescrizione, hanno espresso il principio che la competenza spetti allo stesso giudice che il legislatore ha ritenuto idoneo a conoscere della relativa sanzione e cioè al Pretore indicato dalla Legge 689/81 il quale, dopo la brevissima parentesi di competenza concorrente del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 comma 3 C.P.C. (abrogato con l'art.1 D.L. 21.6.1995 n.238 confermato dal successivo D.L. 18.10.1995 n.432 e convertito nella Legge 4 30.12.1995 n.534), è rimasto investito della competenza per materia in tema di opposizione a sanzione amministrativa. Peraltro, a sequito della soppressione dell'ufficio del Pretore disposta con D.Lgs. 19.2.1998 n.51. tale competenza deve ritenersi trasferita al Tribunale di Potenza. Né a tal fine può trovare applicazione l'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507 che ha attribuito al в Giudice di Pace la competenza nei qiudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81, ad eccezione di alcune materie non rientranti però nel caso in esame. in quanto. non contenendo il D.Lgs. 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art.5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della decisione e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo". In tal senso del resto si sono espresse le Sezioni Unite (562/00).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara la competenza del Tribunale di Potenza al quale dispone trasmettersi ali atti. Cassa la sentenza del Pretore di Potenza. Dus. Roma, 13.2.2001 Il Consigliere est. RiccardoИдо Ассалов Голив ия IK CANCELLIERE Domenico Mazzalupi Domenico Halalyf CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria. 24 MAR. 2001 E N IL CANCELLE IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E - 6