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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12396/2024 V.G. promosso da
) (avv. COMINOTTI GABRIELE) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. COMINOTTI GABRIELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
la casa coniugale, con tutta la mobilia di cui consta, sita in Castel Mella (BS), rimarrà assegnata al marito sig. che continuerà ad abitarla unitamente ai figli. Come da intese con il coniuge, la sig.ra Parte_1
si impegna a trasferire formalmente anche la propria residenza altrove entro e non oltre la data Parte_2 del 31/12/2024. I Coniugi entro la data del 31/12/2024 potranno decidere di porre in vendita l'immobile sito in castel Mella (BS), in questo caso il ricavato dalla vendita, al netto delle spese tutte di mediazione - che in ogni caso saranno divise al 50% tra le parti - nonchè di quelle di estinzione e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (se ed in quanto previste) verrà ripartito giusta metà ciascuno tra i coniugi.
1 I figli verranno affidati congiuntamente con residenza presso il padre in Castel Mella (BS), Via Madonna del Boschetto n.48. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un costante rapporto genitori / figli ed a garantire reciprocamente adeguata frequentazione, in particolare la madre potrà vedere i figli tutti i giorni ed avrà il più ampio diritto di visita, salvo adeguato preavviso anche telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli. I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli dei figli.
Ciascun genitore provvederà al 50% mantenimento dei figli non ancora economicamente autosufficienti.
Le spese straordinarie, contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia da intendersi integralmente trascritto e che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione tutte le questioni di natura patrimoniale relative ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni (arredo, conti correnti, compensazioni e conguagli), sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio se non quelli di cui al presente ricorso;
Ad ogni effetto di legge si dichiara che il presente procedimento è soggetto a contributo unificato pari ad €
43,00=”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/08/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Maiori (atto n. 17, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
2 Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12396/2024 V.G. promosso da
) (avv. COMINOTTI GABRIELE) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. COMINOTTI GABRIELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
la casa coniugale, con tutta la mobilia di cui consta, sita in Castel Mella (BS), rimarrà assegnata al marito sig. che continuerà ad abitarla unitamente ai figli. Come da intese con il coniuge, la sig.ra Parte_1
si impegna a trasferire formalmente anche la propria residenza altrove entro e non oltre la data Parte_2 del 31/12/2024. I Coniugi entro la data del 31/12/2024 potranno decidere di porre in vendita l'immobile sito in castel Mella (BS), in questo caso il ricavato dalla vendita, al netto delle spese tutte di mediazione - che in ogni caso saranno divise al 50% tra le parti - nonchè di quelle di estinzione e cancellazione dell'iscrizione ipotecaria (se ed in quanto previste) verrà ripartito giusta metà ciascuno tra i coniugi.
1 I figli verranno affidati congiuntamente con residenza presso il padre in Castel Mella (BS), Via Madonna del Boschetto n.48. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un costante rapporto genitori / figli ed a garantire reciprocamente adeguata frequentazione, in particolare la madre potrà vedere i figli tutti i giorni ed avrà il più ampio diritto di visita, salvo adeguato preavviso anche telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli. I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli dei figli.
Ciascun genitore provvederà al 50% mantenimento dei figli non ancora economicamente autosufficienti.
Le spese straordinarie, contemplate nel Protocollo del Tribunale di Brescia da intendersi integralmente trascritto e che sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre con reciproca soddisfazione tutte le questioni di natura patrimoniale relative ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni (arredo, conti correnti, compensazioni e conguagli), sicché nessuno dei due coniugi vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti o derivanti dal matrimonio se non quelli di cui al presente ricorso;
Ad ogni effetto di legge si dichiara che il presente procedimento è soggetto a contributo unificato pari ad €
43,00=”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25/08/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Maiori (atto n. 17, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
2 Il Presidente estensore
Michele Posio
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