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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
Sezione prima civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Barro, G.O.P. in funzione monocratica, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
1821/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Dri di Udine Parte_1
RICORRENTE contro in persona del suo l.r.p.t., con l'Avv. Ugo Maria Chirico di Controparte_1 CP_1
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. l. 689/1981,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente.
In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. Nel merito: annullare l'impugnata ordinanza per incompetenza territoriale dell'organo emettente e/o per difetto di motivazione. Con rifusione dei compensi e delle spese di lite. Nel merito in via subordinata:
consentire la regolarizzazione dell'etichettatura della merce sottoposta a sequestro amministrativo, con pagina 1 di 5 conseguente restituzione del possesso all'esito di detta regolarizzazione. Con rifusione dei compensi e delle spese di lite.
Parte resistente.
a) Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della convenuta a procedere alla confisca ed alla conseguente distruzione della merce;
b) Condannare l'opponente al pagamento delle spese della presente procedura con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVAZIONE
La signora , con il patrocinio dell'avv. Andrea Dri di Udine, ha proposto ricorso per Parte_1
riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., avanti al Tribunale di Udine, in seguito all'ordinanza dell'11.04.2024 con la quale il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito,
dichiarava la propria incompetenza territoriale.
Il ricorso in opposizione ha ad oggetto l'ordinanza n. 2023/161 del 17.01.2023 della Camera di
Commercio di con la quale era stata ordinata la confisca di merce di varie tipologie, sequestrata CP_1
in data 01.09.2022, in occasione dell'acceso ispettivo da parte del Nucleo di Polizia Economica-
Finanziaria della Guardia di Finanza di Udine, presso i locali dell'attività commerciale della ricorrente, aperta in forma di ditta individuale, denominata “All You Want di Bai Xiaochun”, corrente in
Pradamano (UD), in via Nazionale n.1/4.
Si precisa che la ricorrente aveva provveduto al pagamento in misura ridotta della cifra indicata nel verbale per estinguere il procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, ma era rimasta in piedi la questione del sequestro della merce, che la CCIAA di ha poi confiscato, ordinandone la CP_1
distruzione con il provvedimento oggi impugnato.
In ricorso, il primo motivo di opposizione riguarda l'incompetenza territoriale della CCIAA di ad CP_1
emettere l'ordinanza di confisca.
Il motivo è fondato e viene accolto.
pagina 2 di 5 In primo luogo, infatti, la normativa prevede che la competenza territoriale dell'Autorità amministrativa, cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio, si determina, ex art. 17, 4° comma, della legge
689/1981, in base al “luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Tale espressione fa riferimento al luogo in cui la violazione è stata accertata, in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui vengono acclarati i suoi elementi costitutivi (giurisprudenza costante, anche a SS.UU. 17/06/1988 n. 4131 e, da ultimo, Cass. Civ. sez. II, Ord. 23/01/2024 n. 2307).
Pertanto, nel caso di specie, essendo le violazioni contestate e accertate in provincia di Udine, la competenza risulta essere della di Udine. CP_1
Ciò trova conferma anche nello statuto istitutivo della di ove si legge “in seguito al CP_1 CP_1
Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 art 20 ed al DPCM 26/5/200 la Camera di Commercio di CP_1
nello specifico Il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore incardinato nell' Pt_2
è competente a ricevere i verbali emessi da Amministrazioni e organi di Vigilanza (Guardia di
[...]
Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese ecc.) a seguito di violazioni
accertate nel territorio provinciale, in molte materie tra le quali: […] informazioni al consumatore
(D.Lgs. 206/2005) […]”.
Ulteriore conferma si trova prendendo in esame il provvedimento di dichiarazione di incompetenza della
Giudice Esposito del Tribunale di Napoli, che nell'affermare la competenza del Tribunale di Udine, lo qualifica come il luogo “dove si trovano i beni sottoposti a confisca e oggetto della predetta ordinanza”, trascurando il fatto che, oltre alla competenza del Tribunale di Udine, era anche evidente per lo stesso criterio, l'incompetenza dell'organo amministrativo sito in a favore, invece, di CP_1
quello di Udine, ove i fatti sono stati accertati e dove si trova tutt'ora la merce oggetto di confisca.
La difesa della resistente invoca, sul punto competenza territoriale, a sostegno delle proprie CP_1
Part ragioni, a pag. 2 e ss. della memoria di costituzione e risposta, la circostanza che la signora risulta avere domicilio fiscale in affermando così la competenza napoletana per l'emissione della CP_1
ordinanza di confisca.
pagina 3 di 5 Tale argomentazione non ha alcun fondamento giuridico.
Infatti la legge non collega la competenza dell'organo accertatore alla residenza della titolare (quale trasgressore individuato) o alla sede fiscale della ditta individuale ma solo ed esclusivamente al luogo in cui è avvenuta la violazione.
Tutto il meccanismo mediante il quale si sviluppa il procedimento di accertamento dell'illecito e irrogazione della sanzione presenta come soggetto primario la P.A. quale portatrice di interesse pubblico in quanto competente per essere stata accertata la violazione nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, condizione questa che si ripercuote nel successivo procedimento giurisdizionale la cui cognizione è attribuita in maniera funzionale e inderogabile al Giudice del luogo in cui è stata commessa (perché ivi accertata) la violazione, qualificato come il più idoneo ad apprezzare l'interesse pubblico coinvolto nel giudizio.
Si dispone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2023/161 del 17.01.2023 della Camera di Commercio di per incompetenza dell'Amministrazione procedente. CP_1
Si dispone, di conseguenza, la trasmissione degli atti relativi all'accertamento alla competente di CP_1
Udine-Pordenone per i provvedimenti di competenza.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, come previsto dall'art. 91 c.p.c., non essendo ai termini di legge giustificabile una compensazione.
Le spese vengono liquidate in modo conforme alle indicazioni del D.M. n. 55/2014, considerando i valori minimi di legge, trattandosi di causa istruita sulla base dei soli documenti depositati, con determinazione del rimborso a favore della ricorrente anche delle spese vive sostenute per promuovere il ricorso.
P.Q.M.
DISPOSITIVO
Visti gli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 • Accoglie il motivo n. 1 del ricorso;
• Annulla per incompetenza dell'Amministrazione procedente l'ordinanza ingiunzione n. 2023/161 del 17.01.2023 della Camera di Commercio di Napoli;
• Ordina di trasmettere gli atti relativi all'accertamento alla competente di Udine- CP_1
Pordenone;
• Condanna parte resistente alla rifusione alla parte ricorrente delle spese legali che liquida, ex
D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147 del 13 agosto 2022, in € 1.278,00 per compensi, € 125 per spese (€ 98 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo), oltre a Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
Motivazione riservata nel termine di legge.
Così deciso in Udine 25.02.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Elisa Barro
pagina 5 di 5
Sezione prima civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Elisa Barro, G.O.P. in funzione monocratica, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
1821/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Dri di Udine Parte_1
RICORRENTE contro in persona del suo l.r.p.t., con l'Avv. Ugo Maria Chirico di Controparte_1 CP_1
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. l. 689/1981,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti.
Parte ricorrente.
In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata. Nel merito: annullare l'impugnata ordinanza per incompetenza territoriale dell'organo emettente e/o per difetto di motivazione. Con rifusione dei compensi e delle spese di lite. Nel merito in via subordinata:
consentire la regolarizzazione dell'etichettatura della merce sottoposta a sequestro amministrativo, con pagina 1 di 5 conseguente restituzione del possesso all'esito di detta regolarizzazione. Con rifusione dei compensi e delle spese di lite.
Parte resistente.
a) Accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della convenuta a procedere alla confisca ed alla conseguente distruzione della merce;
b) Condannare l'opponente al pagamento delle spese della presente procedura con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVAZIONE
La signora , con il patrocinio dell'avv. Andrea Dri di Udine, ha proposto ricorso per Parte_1
riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., avanti al Tribunale di Udine, in seguito all'ordinanza dell'11.04.2024 con la quale il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito,
dichiarava la propria incompetenza territoriale.
Il ricorso in opposizione ha ad oggetto l'ordinanza n. 2023/161 del 17.01.2023 della Camera di
Commercio di con la quale era stata ordinata la confisca di merce di varie tipologie, sequestrata CP_1
in data 01.09.2022, in occasione dell'acceso ispettivo da parte del Nucleo di Polizia Economica-
Finanziaria della Guardia di Finanza di Udine, presso i locali dell'attività commerciale della ricorrente, aperta in forma di ditta individuale, denominata “All You Want di Bai Xiaochun”, corrente in
Pradamano (UD), in via Nazionale n.1/4.
Si precisa che la ricorrente aveva provveduto al pagamento in misura ridotta della cifra indicata nel verbale per estinguere il procedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, ma era rimasta in piedi la questione del sequestro della merce, che la CCIAA di ha poi confiscato, ordinandone la CP_1
distruzione con il provvedimento oggi impugnato.
In ricorso, il primo motivo di opposizione riguarda l'incompetenza territoriale della CCIAA di ad CP_1
emettere l'ordinanza di confisca.
Il motivo è fondato e viene accolto.
pagina 2 di 5 In primo luogo, infatti, la normativa prevede che la competenza territoriale dell'Autorità amministrativa, cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio, si determina, ex art. 17, 4° comma, della legge
689/1981, in base al “luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Tale espressione fa riferimento al luogo in cui la violazione è stata accertata, in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel posto in cui vengono acclarati i suoi elementi costitutivi (giurisprudenza costante, anche a SS.UU. 17/06/1988 n. 4131 e, da ultimo, Cass. Civ. sez. II, Ord. 23/01/2024 n. 2307).
Pertanto, nel caso di specie, essendo le violazioni contestate e accertate in provincia di Udine, la competenza risulta essere della di Udine. CP_1
Ciò trova conferma anche nello statuto istitutivo della di ove si legge “in seguito al CP_1 CP_1
Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 art 20 ed al DPCM 26/5/200 la Camera di Commercio di CP_1
nello specifico Il Servizio Regolazione del Mercato e Tutela del Consumatore incardinato nell' Pt_2
è competente a ricevere i verbali emessi da Amministrazioni e organi di Vigilanza (Guardia di
[...]
Finanza, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Registro Imprese ecc.) a seguito di violazioni
accertate nel territorio provinciale, in molte materie tra le quali: […] informazioni al consumatore
(D.Lgs. 206/2005) […]”.
Ulteriore conferma si trova prendendo in esame il provvedimento di dichiarazione di incompetenza della
Giudice Esposito del Tribunale di Napoli, che nell'affermare la competenza del Tribunale di Udine, lo qualifica come il luogo “dove si trovano i beni sottoposti a confisca e oggetto della predetta ordinanza”, trascurando il fatto che, oltre alla competenza del Tribunale di Udine, era anche evidente per lo stesso criterio, l'incompetenza dell'organo amministrativo sito in a favore, invece, di CP_1
quello di Udine, ove i fatti sono stati accertati e dove si trova tutt'ora la merce oggetto di confisca.
La difesa della resistente invoca, sul punto competenza territoriale, a sostegno delle proprie CP_1
Part ragioni, a pag. 2 e ss. della memoria di costituzione e risposta, la circostanza che la signora risulta avere domicilio fiscale in affermando così la competenza napoletana per l'emissione della CP_1
ordinanza di confisca.
pagina 3 di 5 Tale argomentazione non ha alcun fondamento giuridico.
Infatti la legge non collega la competenza dell'organo accertatore alla residenza della titolare (quale trasgressore individuato) o alla sede fiscale della ditta individuale ma solo ed esclusivamente al luogo in cui è avvenuta la violazione.
Tutto il meccanismo mediante il quale si sviluppa il procedimento di accertamento dell'illecito e irrogazione della sanzione presenta come soggetto primario la P.A. quale portatrice di interesse pubblico in quanto competente per essere stata accertata la violazione nell'ambito della sua circoscrizione territoriale, condizione questa che si ripercuote nel successivo procedimento giurisdizionale la cui cognizione è attribuita in maniera funzionale e inderogabile al Giudice del luogo in cui è stata commessa (perché ivi accertata) la violazione, qualificato come il più idoneo ad apprezzare l'interesse pubblico coinvolto nel giudizio.
Si dispone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 2023/161 del 17.01.2023 della Camera di Commercio di per incompetenza dell'Amministrazione procedente. CP_1
Si dispone, di conseguenza, la trasmissione degli atti relativi all'accertamento alla competente di CP_1
Udine-Pordenone per i provvedimenti di competenza.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, come previsto dall'art. 91 c.p.c., non essendo ai termini di legge giustificabile una compensazione.
Le spese vengono liquidate in modo conforme alle indicazioni del D.M. n. 55/2014, considerando i valori minimi di legge, trattandosi di causa istruita sulla base dei soli documenti depositati, con determinazione del rimborso a favore della ricorrente anche delle spese vive sostenute per promuovere il ricorso.
P.Q.M.
DISPOSITIVO
Visti gli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 • Accoglie il motivo n. 1 del ricorso;
• Annulla per incompetenza dell'Amministrazione procedente l'ordinanza ingiunzione n. 2023/161 del 17.01.2023 della Camera di Commercio di Napoli;
• Ordina di trasmettere gli atti relativi all'accertamento alla competente di Udine- CP_1
Pordenone;
• Condanna parte resistente alla rifusione alla parte ricorrente delle spese legali che liquida, ex
D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. 147 del 13 agosto 2022, in € 1.278,00 per compensi, € 125 per spese (€ 98 per c.u. ed € 27,00 per marca da bollo), oltre a Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
Motivazione riservata nel termine di legge.
Così deciso in Udine 25.02.2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Elisa Barro
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