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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/07/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 14716/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Lopa e l'Avv. Maggioni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in Milano, viale Regina Margherita n. 30
- OPPONENTE - contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avviso addebito All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, stante il fumus boni iuris, il periculum in mora e i gravi motivi, per le ragioni di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato n. 36820240014865123000 formato il 24 ottobre 2024 e notificato il 4 novembre 2024; - nel merito, in via principale:
- per le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che nel periodo impositivo di cui al predetto avviso di accertamento il signor non era più soggetto all'obbligo di iscrizione Pt_1 alla Gestione Commercianti e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti nel periodo temporale CP riguardante la pretesa di
- Conseguentemente annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo, per i motivi esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, l'Avviso di Addebito n. 36820240014865123000 impugnato, e tutte le pretese ivi contenute nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti;
CP
- Conseguentemente accertare e dichiarare che il signor nulla deve a a titolo di Pt_1 contributi per la gestione commercianti nel periodo di cui all'avviso di accertamento qui impugnato.
- in via subordinata: qualora si reputi legittima l'iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti e fondata CP la pretesa contributiva di (anche a titolo di sanzioni interessi), si chiede che venga concessa la dilazione di pagamento del dovuto nella misura massima”.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle
[...] domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, domandava:
“in via preliminare, dichiarare inammissibili tutte le domande volte ad annullare le pretese creditorie contenute in atti presupposti all'avviso di addebito opposto;
in via principale, nel merito, dato atto del parziale sgravio effettuato dall nelle more CP_3 del giudizio, nell'esercizio della sua potestà di autotutela, rigettare per il resto l'avversa opposizione e tutte le avverse domande, confermando la debenza dei soli contributi relativi al quarto trimestre 2022 azionati con l'avviso di addebito n. 36820240014865123000 e condannando al pagamento in favore dell dell'importo €. Parte_1 CP_3 1.166,54 oltre compensi di riscossione e somme aggiuntive, o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da ricalcolarsi al momento del saldo”.
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 13 giugno 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. agisce in giudizio proponendo opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 36820240014865123000, notificato in data 4 novembre 2024, ed emesso per complessivi € 4.776,71 a titolo di contribuzione fissa per la quarta rata
2022 e le prime tre rate 2023, oltre somme aggiuntive calcolate sino alla data di iscrizione a ruolo.
*
1.1. Contestando la pretesa contributiva così azionata, conclude come sopra precisato.
*** * ***
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
*
2.1. La pretesa contributiva per cui è causa concerne, pacificamente, l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, effettuata con decorrenza 1 gennaio 2006
(doc. 1, fascicolo resistente), nella sua qualità di socio e amministratore unico della
Valuechem s.r.l. (docc. 2-3, fascicolo ricorrente;
doc. 2, fascicolo resistente).
A fondamento dell'odierna opposizione, deduce che, a seguito Parte_1 di una grave crisi finanziaria, la società aveva interrotto ogni attività e, in data 30 novembre 2020, ne era stato dichiarato lo scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (doc. 6, fascicolo ricorrente): con delibera dell'11 gennaio
2021, l'assemblea dei soci aveva accertato lo scioglimento e il ricorrente era stato nominato liquidatore (docc. 7-8, fascicolo ricorrente).
In data 29 dicembre 2023, infine, era stata disposta la cancellazione della società, a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione (docc. 10-10bis, fascicolo ricorrente), e il successivo 26 gennaio 2024 era stata dichiarata la cessazione dell'attività ed effettuata la cancellazione dal Registro delle Imprese (doc. 11, fascicolo ricorrente).
Secondo la tesi attorea, a fronte della cessazione di qualsivoglia attività aziendale, intervenuta a fine novembre 2020, sarebbe venuto meno ogni obbligo contributivo per insussistenza del requisito oggettivo, nonché di quello soggettivo dell'abitualità e della prevalenza: “…il signor – nella fase liquidatoria (a far data dall'11 gennaio 2021) Pt_1
- non ha proseguito l'attività sociale (vendita di prodotti chimici) né l'attività liquidatoria è consistita
3 in operazioni di liquidazione dei beni (es. smaltimento del magazzino). Lo stesso ha semplicemente effettuato attività di recupero dei crediti, con il supporto di un avvocato, per poter pagare le passività della Società (Banche e fornitori) e poter poi chiedere la cancellazione dell'ente dal Registro delle
Imprese. Tale tipo di attività liquidatoria (documentata dal doc.9) è, senza ombra di dubbio, ben distante dalla quotidiana attività sociale che la Valuechem ha svolto durante la propria vita
(commercializzazione e fornitura di prodotti chimici). Anche dal piano di riparto – allegato al bilancio chiuso di liquidazione qui prodotto - si legge che durante il periodo di liquidazione il signor ha proceduto al realizzo delle poste attive e passive attraverso l'incasso dei crediti e il Pt_1 pagamento dei debiti” (pag. 5, ricorso).
La pretesa creditoria relativa al periodo 10/2022-09/2023 sarebbe, dunque, illegittima.
* 2.2. Orbene, preso atto della documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio, l' Controparte_1 ha provveduto, “nell'esercizio della sua potestà di autotutela… alla cancellazione [del ricorrente] dalla Gestione Commercianti a far tempo dal 1.12.2022, data indicata dal sul Pt_1
Quadro AC già menzionato” (pag. 4, memoria); conseguentemente, è stato emesso un provvedimento di sgravio parziale dei crediti azionati con l'avviso di addebito per cui
è causa (doc. 7, fascicolo resistente).
Relativamente al suddetto periodo, dunque, può ritenersi cessata la materia del contendere;
la parziale fondatezza della domanda dovrà essere considerata ai soli fini della liquidazione delle spese di lite, in virtù dell'applicazione del principio di soccombenza virtuale.
*
2.3. Per il periodo antecedente all'1 dicembre 2022, l'
[...]
insiste sulla fondatezza della propria pretesa Controparte_1 contributiva.
La pretesa è legittima.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha eccepito e provato che, a dispetto di quanto dedotto in ricorso, la delibera camerale di cessazione dell'azienda – peraltro, con decorrenza 1 dicembre 2022 – è pervenuta all solo in data 21 Controparte_4 dicembre 2022 (doc. 5, fascicolo resistente); Valuechem s.r.l., si è visto, è stata
4 cancellata dal Registro delle Imprese solo in data 26 gennaio 2024 (doc. 11, fascicolo ricorrente).
Come ammesso in ricorso, a far data da gennaio 2021, è stato Parte_1 nominato liquidatore della società: nella suddetta qualità, il ricorrente stesso ha dichiarato l'intervenuta cessazione di ogni attività a far data da dicembre 2022 (doc. 5, fascicolo resistente).
È documentale, peraltro, che l'opponente abbia ricevuto avvisi di addebito per il versamento della contribuzione dovuta dall'1/2021 al 12/2021 e dall'1/2021 al
12/2022: pretese contributive che non ha contestato presentando, invero, istanza di rateazione (docc. 3-4, fascicolo resistente).
I suddetti rilievi sarebbero di per sé sufficienti per concludere per la fondatezza della pretesa contributiva poiché, come noto, nemo potest venire contra factum proprium.
A tacer d'altro, deve essere disattesa la tesi attorea secondo cui, a seguito della cessazione dell'attività, nessuna attività sarebbe stata svolta in favore dell'azienda: quale liquidatore della Valuechem s.r.l., ha continuato – unico Parte_1 soggetto a ciò deputato – a gestire gli interessi aziendali, seppur, nella differente prospettiva liquidatoria.
Per questi motivi
, deve essere accertata la sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n. 36820240014865123000, limitatamente al minor importo di
€. 1.166,54.
*** * ***
3. In ragione della parziale fondatezza dell'opposizione, deve procedersi alla compensazione – in misura di due terzi – delle spese di lite tra le parti.
Per il resto, la regolazione segue la soccombenza e, pertanto, – Parte_1 debitore sostanziale – deve essere condannato alla rifusione delle restanti spese nella misura di cui al dispositivo.
*
3.1. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
5 accerta e dichiara la sussistenza del credito portato dall'avviso di addebito n.
36820240014865123000, limitatamente al minor importo di €. 1.166,54.
Compensa, per due terzi, le spese di lite.
Condanna alla rifusione delle restanti spese che liquida in Parte_1 complessivi € 873,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano, 13 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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