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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Lilia M. Ricucci in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4149/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ex art.127 ter c.p.c.
e promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cazzaniga Amleto, giusta procura speciale alle liti in atti Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda)
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'accertamento dello status sanitario sotteso all'assegno d'invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto status a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19.3.2025.
Il ricorso difetta d'interesse ad agire.
Occorre infatti osservare che il consulente tecnico nominato nella prima fase del giudizio ha riconosciuto, in capo all'istante, la sussistenza della percentuale invalidante dell'82% dalla data della domanda amministrativa, sicuramente idonea al sotteso beneficio dell'assegno d'invalidità civile. pagina 1 di 2 Nonostante ciò, la difesa di parte ricorrente ha inteso depositare atto di dissenso e successivo ricorso di merito, chiedendo l'innalzamento della percentuale invalidante all'85%.
A fronte delle specifiche eccezioni dell' spiegate nella memoria difensiva in ordine all'0assoluta CP_1 mancanza d'interesse ad agire, nulla ha replicato la parte ricorrente.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio
(su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011). CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo in relazione alla sola prima fase del giudizio.
Vengono interamente compensate quanto alla presente fase, stante il difetto d'interesse ad agire sotteso all'odierno ricorso.
Spese di CTU a carico dell' liquidate con separato decreto emesso in data odierna. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'assegno d'invalidità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed il diritto ai connessi benefici di legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.170,00 (prima fase) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 2 di 2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Lilia M. Ricucci in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4149/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.3.2025, tenuta ex art.127 ter c.p.c.
e promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cazzaniga Amleto, giusta procura speciale alle liti in atti Parte_1
RICORRENTE contro
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto (Avv. Paolo Sedda)
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.4.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere l'accertamento dello status sanitario sotteso all'assegno d'invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto status a far data dalla domanda amministrativa, vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19.3.2025.
Il ricorso difetta d'interesse ad agire.
Occorre infatti osservare che il consulente tecnico nominato nella prima fase del giudizio ha riconosciuto, in capo all'istante, la sussistenza della percentuale invalidante dell'82% dalla data della domanda amministrativa, sicuramente idonea al sotteso beneficio dell'assegno d'invalidità civile. pagina 1 di 2 Nonostante ciò, la difesa di parte ricorrente ha inteso depositare atto di dissenso e successivo ricorso di merito, chiedendo l'innalzamento della percentuale invalidante all'85%.
A fronte delle specifiche eccezioni dell' spiegate nella memoria difensiva in ordine all'0assoluta CP_1 mancanza d'interesse ad agire, nulla ha replicato la parte ricorrente.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto precede, questo Giudice condivide e fa proprie le conclusioni rassegnate dal C.T.U., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio
(su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non ritenendo di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ.
Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011). CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano in dispositivo in relazione alla sola prima fase del giudizio.
Vengono interamente compensate quanto alla presente fase, stante il difetto d'interesse ad agire sotteso all'odierno ricorso.
Spese di CTU a carico dell' liquidate con separato decreto emesso in data odierna. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso all'assegno d'invalidità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa ed il diritto ai connessi benefici di legge;
CP_ b) condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.170,00 (prima fase) oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Lilia M. Ricucci
pagina 2 di 2