Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/05/2025, n. 4162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4162 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04162/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03506/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3506 del 2022, proposto da Omnia Laboratorio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Picazio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello e Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl Caserta, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Buonajuto, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;
A.S.L. PO 2 Nord, A.S.L. PO 3 Sud, A.S.L. Salerno, in persona dei rispettivi Direttori generali, non costituiti in giudizio;
Asl 101 - LL 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio, Elisa Iannaccone e Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl 103 - TO 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Mariangela Cianci e Angelo Pasquale Cogliano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Asl 106 - PO 1, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigia Maria Mandes, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico Pasteur di Raffaele Picone S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della deliberazione di Giunta Regionale n 215 del 4 maggio 2022 e pubblicata sul BURC in data 5 maggio 2022 con oggetto “ Assegnazione per l'esercizio 2022 di volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale: modifiche e integrazioni alla DGRC N. 599 del 28 Dicembre 2021 recante la definizione dei limiti di spesa relativi alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale ” nonché dei relativi allegati costituiti dalla Relazione Tecnica, dalla Nota Metodologica, dai Parametri di Valutazione per l'attribuzione di punteggi sulla base dei dati raccolti al 31 Dicembre dell'anno precedente; dai tetti di spesa individuali di struttura;
- di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’Asl Caserta e di Asl 101 -LL 1, dell’Asl 103 - TO 1 e dell’Asl 106 - PO 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 4 luglio 2022 e depositato il successivo 18 luglio 2022, la società OMNIA LABORATORIO S.r.l., nella qualità di titolare di una struttura ubicata in San Nicola La Strada – Viale Italia n°19° accreditata con il S.S.R. per lo svolgimento di attività di laboratorio analisi, ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della deliberazione di Giunta Regionale n. 215 del 4 maggio 2022 (pubblicata sul BURC in data 5 maggio 2022) di assegnazione per l’esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale.
2. Parte ricorrente, che ha esteso l’impugnativa agli allegati alla delibera gravata (Relazione Tecnica, nota metodologica, nonché i parametri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi sulla base dei dati raccolti al 31 dicembre dell’anno precedente) ha affidato il gravame ai seguenti motivi:
I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA L.241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI ISTRUTTORIA:
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8, 8 QUATER E 8 QUINQUIES DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E PERPLESSITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. CONTRASTO CON GLI ATTI PRECEDENTI;
III. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 8 QUATER E 8 QUINQUIES DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 502. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA;
IV. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA;
V. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA.
3. Premessa la violazione delle garanzie procedimentali (con riferimento in particolare al necessario apporto delle associazioni di categoria), gli atti impugnati, secondo la prospettazione ricorsuale, sarebbero carenti sia sotto il profilo istruttorio che motivazionale; la Regione, in particolare, non avrebbe adeguato l’offerta al fabbisogno assistenziale, si sarebbe basata prevalentemente sul criterio della spesa storica, e sarebbero comunque insufficienti i criteri correttivi introdotti (meccanismo di premialità/penalizzazione e della parziale remunerazione extratetto).
4. L’Amministrazione Regionale, inoltre, in spregio della specifica normativa vigente in materia, avrebbe elaborato i tetti di spesa sulla base di dati non controllati e consolidati e quindi in assenza della necessaria fase “concertativa” e di controllo con i centri accreditati.
5. Pertanto, la delibera giuntale n. 215/2022 sarebbe errata anche nella parte in cui ha confermato la ripartizione del tetto di struttura annuo in dodicesimi, sostenendosi altresì che l’esaurimento “precoce” delle risorse non avrebbe potuto essere risolto adottando una rendicontazione mensile alla quale, peraltro, parte ricorrente imputa il blocco delle prestazioni per superamento del tetto di spesa previsto, che sarebbe stato anticipato - per effetto della riforma- alla seconda parte di ogni mese.
6. Si contesta infine la decisione dell’Amministrazione Regionale di procedere ad arrotondamenti nella ripartizione percentuali dei tetti di spesa tra i centri accreditati nonché la riduzione del budget della ricorrente.
7. Si sono costituiti in resistenza la Asl Caserta e la Regione Campania, mentre la Asl 103 TO 1, la Asl PO 1, la Asl 101 LL 1 hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla materia del contendere anche perché le prestazioni erogate dal centro di corrente ricadono nel territorio di competenza dell’Asl Caserta.
8. Nell’approssimarsi della trattazione del merito le parti hanno presentato memorie ex art. 73 c.p.a.
9. In tale sede, sia la Regione che l’Asl Caserta hanno eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa per effetto della clausola di salvaguardia, documentandone (cfr. produzione dell’Asl di Caserta del 10 gennaio 2025) la relativa sottoscrizione da parte della ricorrente per l’annualità disciplinata dalla delibera 215 del 2022 oggetto di impugnativa.
10. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2025 la causa, sentiti difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
11. In via preliminare, quanto alle eccezioni formulate dalle difese delle Asl TO 1, PO 1 e LL 1 di proprio difetto legittimazione passiva, le stesse possono essere accolte dal momento che dagli atti di causa risulta che le prestazioni sono state rese solo nei confronti della Asl Caserta.
12. Ciò posto, il Collegio reputa fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per effetto dell’avvenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia in conformità ai numerosi precedenti del Tribunale adito (cfr. ex multis, T.A.R. PO, Sez. I, 16 ottobre 2024, n. 5482; Sez. IX, n. 1817/2025; sez. IV, n. 2425/2025), ai quali comunque si rinvia integralmente.
13. La clausola di salvaguardia in discussione (art. 14 del contratto stipulato dalla ricorrente con la Asl Caserta), il cui schema è stato imposto dalla Regione nelle delibere impugnate, prevede che " 1. Con la sottoscrizione del presente accordo la sottoscritta struttura privata accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegati e/o presupposti, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso. 2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati sub comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto la struttura privata rinuncia alle azioni /impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero a contenziosi istaurabili contro i provvedimenti già adottati o conoscibili, aventi effetti temporalmente circoscritti alla annualità di erogazione delle prestazioni, regolata con il presente contratto ".
14. Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che " in ipotesi analoghe a quella in esame viene in rilievo lo schema tipico dell'acquiescenza ", giacché l'assenso alla stipulazione del contratto si atteggia quale " comportamento univocamente indicativo della volontà della parte stipulante di accettarne gli effetti, tanto da acquisire i diritti ed assumere gli obblighi, in maniera ugualmente volontaria, che si riconnettono e sono funzionali all'esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall'amministrazione (nell'esercizio del suo potere programmatorio in materia sanitaria) ".
15. Da tale angolo visuale, " la c.d. clausola di salvaguardia è, quindi, meramente ricognitiva dell'effetto preclusivo dell'iniziativa impugnatoria che si produce, per generale opinione giurisprudenziale, nel caso in cui il soggetto pregiudicato dal provvedimento ponga in essere atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, che dimostrino la chiara e incondizionata volontà dello stesso di accettarne gli effetti e l'operatività " (cfr. Cons. Stato n. 4076/2023).
16. Né, peraltro, rileva, in senso contrario, l'eventuale clausola di riserva della struttura sanitaria, con la quale si precisa di sottoscrivere il contratto al solo fine di non incorrere nella sospensione del rapporto di accreditamento e riservandosi comunque ogni più ampia tutela. Una simile clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento, ragion per cui deve intendersi come non apposta, risultando quindi inidonea ad impedire la formazione dell'accordo (cfr. Cons. Stato n. 321/2018; Cons. Stato n. 6569/2020; Cons. Stato n. 8127/2021, Cons. Stato n. 8451/2021).
17. L'adesione volontaria all'accordo - e con esso alla clausola di salvaguardia - suggella, dunque, l'accettazione della posizione prioritaria che riveste l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, obiettivo che non è fine a sé stesso, ma è del tutto funzionale a garantire continuità, anche per il futuro, all'erogazione di prestazioni sanitarie.
18. Il che postula la preclusione per il soggetto accreditato di esperire quei rimedi processuali il cui intento sostanziale è di ribaltare gli atti generali di programmazione economica nel settore sanitario, dal momento che la clausola di salvaguardia persegue per l'appunto la finalità di garantire il necessario contenimento della spesa sanitaria nelle regioni che presentano un deficit economico finanziario, come la Regione Campania, evitando al contempo che il rispetto dei vincoli finanziari possa essere esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.
19. Allo stato attuale, pertanto, per gli operatori privati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), restando nel campo della sanità pubblica, oppure se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata.
20. In considerazione, quindi, del particolare regime giuridico nel quale operano i soggetti accreditati con il S.S.R. (che svolgono, in tale contesto, attività in regime di libera concorrenza), neppure è possibile ravvisare alcun contrasto della disciplina contenuta negli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale né con quelli della Costituzione, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale.
21. Per tutto quanto sopra osservato, il Collegio ritiene che, nella fattispecie all'esame, la sottoscrizione della clausola di salvaguardia abbia privato la struttura ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, con l'ulteriore conseguenza di rendere inammissibili le censure formulate.
22. Tale preclusione deve ritenersi estesa anche agli atti con i quali il budget è ripartito tra le ASL e da queste alle singole strutture accreditate e ciò sia perché il tenore testuale della clausola non autorizza distinzioni al riguardo, riferendosi agli atti determinativi dei tetti di spesa indipendentemente dall'autorità sanitaria che li fissa, sia anche per ragioni di coerenza sistematica, tenuto conto che la "tenuta" del sistema si fonda tanto sull'intangibilità degli atti regionali a monte che a valle su quella dei provvedimenti che tali risorse regionali ripartiscono tra e all'interno dei singoli distretti delle ASL.
23. Per quanto sopra, previa estromissione dal giudizio delle Asl PO 1, LL 1 e TO 1, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
24. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con la Regione Campania e l’Asl Caserta e vanno liquidate come in dispositivo; possono, invece, essere compensate nei confronti delle Asl PO 1, LL 1 e TO 1; mentre nulla è dovuto nei confronti delle altre Asl intimate in quanto non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura rispettivamente di euro 1,500,00 (millecinquecento/00) in favore della Regione Campania oltre accessori di legge, e di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge in favore della Asl Caserta.
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l’Asl PO 1, l’Asl LL 1 e l’Asl TO 1.
Nulla è dovuto nei confronti delle altre Asl intimate in quanto non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di PO |
IL SEGRETARIO