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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1260/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna alla Via Parte_1 C.F._1
Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 33020180000697731000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.10.2023 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 33020180000697731000, notificato il 9.08.2023, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/entro il minimale relativi all'anno 2017 (rata n. I, rata n. II e rata n. III), oltre sanzioni ed interessi, deducendo: a) la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi azionati.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per decadenza e prescrizione del credito azionato.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale. Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso e per la condanna dell'opponente al pagamento dei contributi risultati dovuti in corso di causa.
3. Con ordinanza depositata il 12.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' ha proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la CP_1 causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova preliminarmente richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.” (cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).
Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007;
Cass. Sez. Lav, n. 4506/2007) e “l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti”
(ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass.
Sez. Lav. n. 31282/2019).
5. Nella fattispecie in esame, ha sollevato eccezioni che attengono al merito della Parte_1 pretesa contributiva e, di conseguenza, la domanda proposta si configura come opposizione ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999; sicché, essendo stata proposta il 16.10.2023, ossia oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla disposizione citata (termine che decorre dalla notifica dell'avviso di addebito eseguita il 9.08.2023), risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 ed all'intervenuta prescrizione dei contributi azionati.
Di conseguenza, la domanda non può essere fatta valere come opposizione ex art. 24, comma 5, D.lgs.
n. 46/1999 in quanto tardivamente proposta (16.10.2023).
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione per violazione dell'art. art. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 22.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1260/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Falerna alla Via Parte_1 C.F._1
Zara n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giselda Mercurio, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Silvia Parisi e Francesco Muscari Tomaioli, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 33020180000697731000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.10.2023 proponeva opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 33020180000697731000, notificato il 9.08.2023, avente ad oggetto contributi I.V.S. fissi/entro il minimale relativi all'anno 2017 (rata n. I, rata n. II e rata n. III), oltre sanzioni ed interessi, deducendo: a) la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999; b) l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi azionati.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per decadenza e prescrizione del credito azionato.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale. Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999, essendo stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso e per la condanna dell'opponente al pagamento dei contributi risultati dovuti in corso di causa.
3. Con ordinanza depositata il 12.04.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 14.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' ha proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la CP_1 causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova preliminarmente richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.” (cfr. Cass. Sez. Lav.
n. 18145 del 23.10.2012; Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).
Inoltre, il termine di cui al citato art. 24 “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 17978/2008; Cass. Sez. Lav. n. 14692/2007;
Cass. Sez. Lav, n. 4506/2007) e “l'accertamento della tempestività dell'opposizione ex art. 24, comma
5, del d.lgs. n. 46 del 1999 involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito d'ufficio, anche a prescindere dalla sollecitazione delle parti”
(ex multis, Cass. Sez. Lav. n. 19226 del 19/07/2018; Cass. Sez. Lav. n. 21153 del 07/08/2019; Cass.
Sez. Lav. n. 31282/2019).
5. Nella fattispecie in esame, ha sollevato eccezioni che attengono al merito della Parte_1 pretesa contributiva e, di conseguenza, la domanda proposta si configura come opposizione ex art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 46/1999; sicché, essendo stata proposta il 16.10.2023, ossia oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla disposizione citata (termine che decorre dalla notifica dell'avviso di addebito eseguita il 9.08.2023), risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito ex art. 25 D. Lgs. n. 46/1999 ed all'intervenuta prescrizione dei contributi azionati.
Di conseguenza, la domanda non può essere fatta valere come opposizione ex art. 24, comma 5, D.lgs.
n. 46/1999 in quanto tardivamente proposta (16.10.2023).
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione per violazione dell'art. art. 24, comma 5 del D. Lgs. n.
46/1999;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.310,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 22.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino