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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 13 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1778/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale di Pt_1
Venezia Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile (c.f. , C.F._1
fax 041-2702647, PEC: t), giusta procura ad lites rilasciata dal Email_1
legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. Persona_1
80974, rogito 21569
-appellante-
E
, c.f.: , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]del Greco (Na), C.so Vittorio Emanuele 179, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo
D'Antonio c.f.: e con quest' ultimo elettivamente domiciliata in Napoli (Na) C.so CodiceFiscale_3
Umberto I n. 311, giusta procura rilasciata su separato atto allegato alla memoria di costituzione (con autorizzazione alla Cancelleria ad inviare le comunicazioni d'ufficio ai sensi degli artt. 133, 134, 136 e 176
c.p.c. al seguente numero di fax: 081.8610883 – 081.19533739 o al seguente indirizzo PEC:
Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1799/2020 pubblicata il
17.12.2020
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 14.06.2021 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, accolse l'opposizione proposta da all'avviso di addebito n. Parte_2
37120180022122275000; dichiarò non dovute le somme richieste dall' in ragione dell'iscrizione Pt_1
d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011 e condannò l'Istituto al pagamento delle spese del grado.
L'appellante, in particolare, ha censurato la valutazione effettuata dal primo giudice circa la decorrenza del termine di prescrizione e l'inapplicabilità della sospensione del termine per doloso occultamento dei ricavi. Nel merito, ha ribadito le contestazioni sollevate in primo grado al fine di affermare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione della professionista alla Gestione Separata.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, la parte appellata si è costituita in giudizio ed h resistito al gravame.
Con provvedimento del 24.09.2024 è stato disposto lo scardinamento del procedimento dal ruolo del e l'assegnazione al . CP_1 Parte_3
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), è stato emesso il decreto per la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del 11.11.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte appellante, si è disposto il rinvio in prosieguo al 19.12.2024 (udienza rinviata d'ufficio al 13.01.2025 per congedo del relatore). All'esito, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante abbia serbato una condotta inerte.
Poiché parte appellante - che ha regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto di
2 trattazione scritta per l'11.11.2024 (cfr. ricevuta del giorno 3.10.2024) sia dei successivi rinvii (cfr. pec del 12.11.2024 di comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 c.p.c. e pec del 18.11.2024 con comunicazione del rinvio d'ufficio) - non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore del giudizio e della celebrazione di sole tre fasi processuali.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l' al pagamento Pt_1 in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali come da Tariffa Forense, con distrazione;
3) da atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per l'appellante.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio il giorno 13 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta del procedimento, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 1778/2021 r. g. sez. lav., vertente
TRA
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, presso l'Ufficio legale distrettuale di Pt_1
Venezia Dorsoduro 3500/d, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Aprile (c.f. , C.F._1
fax 041-2702647, PEC: t), giusta procura ad lites rilasciata dal Email_1
legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Roma dd. 21/07/2015, rep. Persona_1
80974, rogito 21569
-appellante-
E
, c.f.: , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]del Greco (Na), C.so Vittorio Emanuele 179, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo
D'Antonio c.f.: e con quest' ultimo elettivamente domiciliata in Napoli (Na) C.so CodiceFiscale_3
Umberto I n. 311, giusta procura rilasciata su separato atto allegato alla memoria di costituzione (con autorizzazione alla Cancelleria ad inviare le comunicazioni d'ufficio ai sensi degli artt. 133, 134, 136 e 176
c.p.c. al seguente numero di fax: 081.8610883 – 081.19533739 o al seguente indirizzo PEC:
Email_2
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1799/2020 pubblicata il
17.12.2020
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il giorno 14.06.2021 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_1
indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, accolse l'opposizione proposta da all'avviso di addebito n. Parte_2
37120180022122275000; dichiarò non dovute le somme richieste dall' in ragione dell'iscrizione Pt_1
d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2011 e condannò l'Istituto al pagamento delle spese del grado.
L'appellante, in particolare, ha censurato la valutazione effettuata dal primo giudice circa la decorrenza del termine di prescrizione e l'inapplicabilità della sospensione del termine per doloso occultamento dei ricavi. Nel merito, ha ribadito le contestazioni sollevate in primo grado al fine di affermare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione della professionista alla Gestione Separata.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, la parte appellata si è costituita in giudizio ed h resistito al gravame.
Con provvedimento del 24.09.2024 è stato disposto lo scardinamento del procedimento dal ruolo del e l'assegnazione al . CP_1 Parte_3
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), è stato emesso il decreto per la trattazione cartolare del procedimento, sostituendosi l'udienza del 11.11.2024 con lo scambio di note scritte. Indi, preso atto dell'inerzia di parte appellante, si è disposto il rinvio in prosieguo al 19.12.2024 (udienza rinviata d'ufficio al 13.01.2025 per congedo del relatore). All'esito, la causa era riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, era decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma,
c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante abbia serbato una condotta inerte.
Poiché parte appellante - che ha regolarmente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto di
2 trattazione scritta per l'11.11.2024 (cfr. ricevuta del giorno 3.10.2024) sia dei successivi rinvii (cfr. pec del 12.11.2024 di comunicazione dell'ordinanza ex art. 348 c.p.c. e pec del 18.11.2024 con comunicazione del rinvio d'ufficio) - non ha presentato le note di trattazione scritta, condotta che equivale all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore del giudizio e della celebrazione di sole tre fasi processuali.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna l' al pagamento Pt_1 in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in complessivi euro 962,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali come da Tariffa Forense, con distrazione;
3) da atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per l'appellante.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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