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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 865/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di NZ, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali ConIGliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/05/2022 al n. 865/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARLIANI GERARDO che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
MARINI MARIA NELLA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. POLI GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SEVERI
ELISABETTA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
( ), CP_2 C.F._3 CP_3
( ), quali ex soci della cessata e cancellata Impresa Boni C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_4 dell'avv. MAURO CINI e dell'avv. TOMMASO ROSATI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATE- Pt_2 e
(C.F. ), quale erede con beneficio di CP_5 C.F._5 inventario di , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Persona_1
LUCA BECHINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(c.f. e p.i. ) già Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_7
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. STEFANO PINZAUTI che la
[...] rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 293/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
29/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 9.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) accertare e dichiarare che il geom. è gravemente inadempiente rispetto agli CP_1 obblighi contrattualmente assunti quale Direttore dei Lavori negli interventi edilizi descritti in atti;
2) accertare e dichiarare che il geom. è tenuto CP_1 all'adempimento dei suddetti obblighi, e conseguentemente;
A) in tesi: condannare ex art. 1453 c.c. il geom. all'adempimento degli obblighi contrattualmente CP_1 assunti nei confronti della SI.ra , ovvero esecuzione, a sua cura e spese Parte_1
(comprese quelle di natura tecnica) di tutte le opere che si renderanno necessarie per il completo ripristino/rifacimento dei lavori a perfetta regola d'arte, con eliminazione dei vizi e dei difetti/difformità di qualunque natura riscontrati, nel pieno rispetto della normativa Urbanistico - Edilizia vigente, con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
B) in ipotesi: accertare e dichiarare che il geom. è gravemente CP_1 inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti quale Direttore dei Lavori negli interventi edilizi descritti in atti e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione e lo scioglimento del contratto stipulato inter partes ex art. 1453 c.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione e con condanna del geom. CP_1 alla restituzione delle somme corrispostegli dalla SI.ra in esecuzione Parte_1 dello specifico incarico professionale conferitogli in relazione agli interventi edilizi descritti in atti, con ogni ulteriore consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
3) in ogni caso: condannare il geom. al risarcimento ed al pagamento in favore CP_1 della SI.ra di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti Parte_1 per i motivi esposti in atti, nonché alla refusione di tutte le spese sostenute e/o da sostenere, ivi espressamente comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie e tributarie (DOCFA) e di qualsiasi altra natura, nella misura accertata in corso di causa
e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
4) dichiarare il geom. civilmente CP_1 responsabile ex artt. 1669 e/o 2043 c.c. dei fatti descritti in atti per cui è causa e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento ed al pagamento in favore della SI.ra
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti per i motivi Parte_1 esposti in atti, nonché alla refusione di tutte le spese sostenute e/o da sostenere, ivi espressamente comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie e tributarie (DOCFA) e di qualsiasi altra natura, nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
5) in ogni caso: condannare il geom. alla refusione ed CP_1 al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese sostenute e/o da sostenere (spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio che sarà espletata in corso di causam - spese per la
C.T.P. resesi necessarie per l'assistenza tecnica nella C.T.U. che sarà espletata nel corso del giudizio - spese per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa legale prestata dal difensore nell'ambito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo promosso ante causam - le spese per l'Assistenza e Consulenza Legale svolta in ambito stragiudiziale dal difensore prima della instaurazione del presente giudizio), nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
6) condannare il geom. al pagamento in favore dell'attrice delle spese e CP_1 competenze professionali del primo grado di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario,
I.V.A. 22 % e C.P.A. 4% come per legge ed alla refusione delle spese di C.T.U. e C.T.P.;
7) riformare la statuizione di condanna della SI.ra alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dei SIr.ri e , quali soci successori CP_2 CP_3 dell'estinta e , Controparte_8 CP_5 quale erede dell'Ing. , disponendo l'integrale compensazione delle spese Persona_1 di lite del primo grado di giudizio tra dette parti, ovvero ponendole a carico del loro chiamante in causa geom. o riducendone, in subordine, congruamente CP_1
l'importo liquidato;
8) in via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova (non ammessi) richiesti dall'attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, dichiarare la nullità delle operazioni peritali svolte dal C.T.U. e, in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 196 c.p.c. di completa rinnovazione integrale delle operazioni peritali e di sostituzione del C.T.U., con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
9) condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22 %
e C.P.A. 4% come per legge, nonché alla restituzione delle somme loro corrisposte dalla appellante in esecuzione della sentenza impugnata in ipotesi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, contrariis CP_2 rejectis,: - in via principale: rigettare l'appello così come proposto dalla SI.ra
[...]
avverso la sentenza n° 293/2022 Tribunale di Pistoia e nei confronti anche dei Pt_1
SIg.ri e poiché inammissibile e comunque infondato, con CP_2 CP_3 conseguente integrale conferma di quanto statuito dalla impugnata sentenza in ordine al rigetto di ogni e qualsivoglia domanda di condanna all'adempimento e/o risolutoria
e/o restitutoria e/o risarcitoria, anche in via solidale, integrale o parziale, ovvero di garanzia e manleva, a qualsivoglia titolo avanzata in primo grado dalla predetta attrice qui appellante SI.ra , o da qualsivoglia altra parte, nei confronti dei Parte_1
SIg.ri e ivi convenuti in riassunzione quali ex soci della CP_2 CP_3
cessata e cancellata dal Registro delle Controparte_4
Imprese, nonché in ordine alla condanna della medesima attrice appellante SI.ra
[...]
alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore dei SIg.ri Pt_1 CP_2
e nella misura con essa liquidata;
in ipotesi: sempre in diniego di CP_3 accoglimento dell'appello ex adverso proposto nei confronti anche dei SIg.ri
[...]
e , accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo CP_2 CP_3 grado in favore di questi ultimi che si intendono, come di seguito, riproposte in questa sede ex art. 346 cpc: “in tesi ed in via principale, rigettare ogni e qualsivoglia domanda
e/o richiesta di garanzia e manleva e di condanna risarcitoria, anche in via solidale, integrale o parziale, avanzata a qualsivoglia titolo dal chiamante in causa Geom. CP_1
nei confronti della Impresa del Geom. ovvero
[...] Controparte_4 Controparte_4 dei SIg.ri e quali ex soci di detta società cessata e CP_2 CP_3 cancellata dal Registro delle Imprese convenuti in riassunzione, e comunque rigettare ogni e qualsivoglia domanda e/o richiesta di condanna di adempimento e/o risolutoria restitutoria e/o risarcitoria, anche in via solidale, integrale o parziale, a qualsivoglia titolo avanzata dalla attrice SI.ra , o da qualsivoglia altra parte, nei Parte_1 confronti della Impresa Geom. ovvero dei Controparte_4 Controparte_4
SIg.ri e quali ex soci di detta società cessata e cancellata CP_2 CP_3 dal Registro delle Imprese convenuti in riassunzione, stante la inammissibilità e/o la non accoglibilità delle suddette domande e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
- in denegata ipotesi, decidere in conformità della proposta conciliativa avanzata ex art. 91 c.p.c. all'udienza del 16.11.2021, i cui termini si intendono qui integralmente richiamati, con compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti o, in subordine, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite maturate dopo la formulazione della proposta”. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio ex D.M. 55/2014 come modificato ed aggiornato dal D.L. n° 147 del 13.08.2022”; per parte appellata “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, CP_1 rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 293/2022, emessa in data
28/03/2022 e pubblicata in data 29/03/2022 dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Pistoia (Dott.ssa Elena Piccinni) e confermare in tutte le sue parti la sentenza n.
293/2022, emessa in data 28/03/2022 e pubblicata in data 29/03/2022 dal Giudice
Monocratico del Tribunale di Pistoia (Dott.ssa Elena Piccinni). Vittoria di spese e competenze della causa di appello oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge”; per parte appellata “In tesi: accertare e dichiarare che i capi della sentenza CP_6 del Tribunale di Pistoia n. 293/2022 pronunciata all'esito del procedimento di primo grado iscritto n. RG3960/2015, che hanno rigettato la domanda di manleva formulata dal Geom. nei confronti di e che hanno disposto la compensazione CP_1 CP_6 delle spese di lite tra il geom. e risultano passati in CP_1 Controparte_6 giudicato per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. , rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- In denegata ipotesi rigettare comunque l'appello e, in ogni caso, qualsivoglia domanda proposta avverso per tutti i motivi esposti Controparte_6 in atti di primo e secondo grado;
- In denegata ipotesi accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado da riproposte ex art. 346 Controparte_6
c.p.c. per il caso in cui la Corte non ritenga coperti da giudicato i capi della sentenza che riguardano la comparente, che di seguito vengono trascritte: “Tanto premesso la
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, per quanto di Controparte_6 proprio interesse processuale CONCLUDE affinché il Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, Voglia: Nel Merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice SI.ra nei confronti del Geom. in quanto prescritte, decadute, Parte_1 CP_1 infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, nonché le domande, anche di garanzia e manleva, spiegate dal geom. e/o da qualsivoglia altra parte CP_1 processuale nei confronti della per tutti i motivi dedotti nella Controparte_6 comparsa di risposta e/o deducendi in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di patrocinio giudiziale;
Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della SI.ra nei confronti del Geom. Parte_1 CP_1
rigettare comunque le domande dedotte dal Geom. nei confronti di
[...] CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Controparte_6 per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali giudiziali;
Nel Merito In Gradata
Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dagli attori nei confronti del Geom. , e di ritenuta sussistenza ed operatività della garanzia CP_1 assicurativa prestata da parte di in forza della polizza n. Controparte_6
350487301, ridurre la entità delle somme ex adverso pretese dall'attrice SI.ra Parte_1 nella minore misura che risulterà di giustizia e provata all'esito della espletanda
[...] istruttoria, e limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia del Geom.
nei soli limiti di operatività temporale, garanzia e di massimale che risultano CP_1 pattuiti nella polizza 350487301e con gli scoperti e le franchigie ivi previsti, in ogni caso con la completa compensazione di spese tra l'assicurato e l'assicurazione: In ogni caso: con vittoria di spese, anche di C.T.U. e C.T.P. e compensi professionali” - Con vittoria di spese e compensi del Giudizio di appello, da liquidarsi ex DM 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge sul tassato”; per parte appellata “Voglia la Corte di Appello di NZ, contrariis reiectis, CP_5 confermare la sentenza n. 293/2022 del 28-29/4/2022 pronunciata nella causa n.
3960/2015 R.G. del tribunale di Pistoia, dichiarando inammissibile l'appello interposto per tutti i motivi meglio indicati in atti e in ogni caso: IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di condizione di procedibilità nei confronti dei chiamati e IN Per_1 CP_5
ULTERIORE VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa dell'ing.
effettuato dal Geom. er difetto dell'indicazione degli elementi in diritto su Per_1 CP_1 cui si fonda e di tutti gli atti successivi conseguenti e, quindi, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ing. e dei suoi eredi rispetto all'orinaria chiamata in Per_1 causa;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE previa dichiarazione di nullità dell'atto di riassunzione esercitata dalla IG.ra nei confronti degli eredi dell'ing. per Pt_1 Per_1 mancata indicazione delle conclusioni ex art. 164 c.p.c., con dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
NEL MERITO nell'eventualità le precedenti eccezioni non vengano accolte si rigetti la domanda esercitata dal geom. nei confronti dell'ing. prima e, CP_1 Per_1 successivamente, nei confronti della IG.ra (che comunque ne risponde CP_5 eventualmente nei limiti e per gli effetti dell'accettazione beneficiata), in quanto completamente infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in atti. Si voglia anche dichiarare l'improcedibilità della domanda esercitata dalla IG.ra nei Pt_1 confronti dell'ing. prima e, dopo nei confronti della IG.ra (che Per_1 CP_5 comunque ne risponde eventualmente nei limiti e per gli effetti dell'accettazione beneficiata), per estinzione del diritto azionato dalla IG.ra In denegata ipotesi Pt_1
e in ogni caso si Voglia dichiararne la domanda esercitata dall'attrice completamente infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in atti. Con vittoria di spese competenze di causa”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di NZ , e , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_6
, proponendo appello avverso la sentenza n. 293/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Pistoia e pubblicata in data 29.03.2022.
In primo grado aveva citato a comparire davanti al Tribunale di Pistoia Parte_1 il geometra per sentir accertare la sua responsabilità per inadempimento CP_1 degli obblighi contrattualmente assunti quale direttore dei lavori dalla stessa nominato in relazione ad alcuni interventi edilizi da eseguirsi in un suo immobile sito in
Monsummano Terme, con particolare riferimento alla ristrutturazione di una rimessa agricola ed al consolidamento del solaio di copertura di un portico. Specificamente la lamentava che: il portico aveva cominciato a presentare cedimenti dei pilastri Pt_1 con vistosi scostamenti dei travicelli, infiltrazioni di acqua e instabilità della struttura;
vi erano gradi difformità sia formali sia sostanziali dei lavori svolti, sia con riferimento a detto porticato, non rappresentato correttamente in planimetria, sia in relazione alla rimessa agricola, mancante di finestre, servizio igienico e pergolato;
le pratiche amministrative inerenti la detta ristrutturazione non erano state portate a termine correttamente, tanto che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla atto di Pt_1 contestazione della violazione di norme tributarie. La aveva quindi chiesto la Pt_1 condanna del geom all'esatto adempimento delle prestazioni non correttamente CP_1 eseguite o, in subordine, la risoluzione del contratto inter partes con restituzione da parte del professionista di quanto versato in pagamento e risarcimento dei relativi danni. L'attrice aveva chiesto quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni anche ex art. 1669 c.c.
Il si era costituito in primo grado eccependo preliminarmente la decadenza e la CP_1 prescrizione delle azioni di responsabilità proposte nei suoi confronti, contestando nel merito quanto dedotto dall'attrice e chiedendo in via riconvenzionale il saldo del proprio compenso;
chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa, per essere dagli stessi manlevato, la ditta esecutrice dei lavori l'ing. CP_2 Controparte_4 Persona_1
e la propria compagnia di assicurazioni CP_6
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita la ditta contestando CP_4
l'azione di manleva spiegata nei suoi confronti.
Si era altresì costituito l'ing. eccependo l'improcedibilità della domanda nei suoi Per_1 confronti per mancato previo esperimento della negoziazione assistita nonché la nullità della chiamata in causa per mancata esposizione delle ragioni di diritto poste alla base della domanda;
nel merito deduceva di aver portato correttamente a termine il progetto strutturale eseguito sulla base del progetto architettonico del CP_1
Si era infine costituita associandosi nel merito alle difese dell'assicurato e CP_6 contestando comunque la relativa copertura assicurativa e l'operatività della polizza.
Alla prima udienza parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del compenso richiesto in via riconvenzionale dal ed ha quindi esteso CP_1 le proprie domande anche ai terzi chiamati in causa dal convenuto.
Il processo di primo grado è stato dichiarato interrotto prima per l'intervenuta estinzione e cancellazione dal registro delle imprese della quindi per Controparte_4 intervenuto decesso dell'ing. ; in entrambi i casi la causa è stata riassunta nei Per_1 confronti dei soci della società edilizia e della moglie ed erede dell'ing . Per_1
All'esito dell'istruttoria svoltasi con esame di testimoni ed espletamento di CTU, con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha:
-dichiarato rinunciate, per mancata specifica riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, le domande proposte dal ed aventi ad oggetto il pagamento del CP_1 compenso residuo da parte della committente e la manleva nei confronti della ditta esecutrice e dell'ing. ; Per_1
-respinto la domanda di esatto adempimento proposta dall'attrice nei confronti del geom essendo venuto meno l'incarico al direttore dei lavori e non potendo quindi questo CP_1 più adempiervi;
-respinto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice nei confronti del geom n assenza della prova della gravità dell'inadempimento ex art. CP_1
1455 c.c.;
-dichiarato inammissibili le domande di esatto adempimento e in subordine di risoluzione del contratto proposte dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto, non potendosi configurare, stante la diversità di petitum e causa petendi, alcuna automatica estensione ai terzi della originaria domanda attrice nei confronti del convenuto;
-accolto, previa dichiarazione di infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice ex art. 1669 c.c. nei confronti del direttore dei lavori per i rilevati vizi delle opere, CP_9 condannandolo a rifondere alla l'importo complessivo di euro 15.409,91, Pt_1 comprensivo del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, come rilevato dal CTU (euro 12.500), l'importo della sanzione amministrativa pagata (euro 708,66), le spese di CTP (euro 2201,25), oltre rivalutazione e interessi, con esclusione invece delle spese di assistenza legale stragiudiziale in quanto non documentate, delle spese di atp, dichiarate rinunciate dall'attrice, nonché degli invocati danni non patrimoniali non compiutamente allegati;
-respinto per infondatezza la medesima domanda risarcitoria proposta anche nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e dell'ing. , in persona dei rispettivi Per_1 eredi;
-respinto la domanda di manleva del geom nei confronti della assicurazione CP_1 per inoperatività della polizza con riferimento alla fattispecie di causa;
CP_6
-dichiarato interamente compensate le spese di lite tra e per reciproca Pt_1 CP_1 soccombenza;
-condannato la a rifondere le spese di lite nei confronti dei soci della ditta edile Pt_1
dell'erede dell'ing in applicazione del principio di soccombenza;
CP_2 Per_1
-dichiarato interamente compensate le spese di lite tra CP_1 CP_6
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erroneo rigetto della domanda di esatto adempimento e di risoluzione del contratto per inadempimento del direttore dei lavori;
erronea compensazione delle spese di lite tra parte attrice e geom CP_1
2)erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali e di sostituzione del CTU;
nullità della espletata CTU;
erronea quantificazione del danno subito dall'attrice per non corretta valutazione delle risultanze istruttorie;
3)erronea condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite delle parti terze chiamate in causa dal convenuto.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il geom. he contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, dando atto di aver già provveduto ai pagamenti disposti a suo carico.
Si costituivano altresì e , quali ex soci della cessata e CP_2 CP_3 cancellata impresa del geom che eccepivano Controparte_4 Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità del terzo motivo di appello principale per incompatibilità tra, da una parte, la richiesta di riforma della statuizione di condanna della al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Pt_1 CP_2 CP_3
e dall'altro la mancata impugnazione delle pronunce di inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dall'attrice nei confronti degli stessi. Chiedevano quindi in via principale la conferma della sentenza impugnata ed in subordine riproponevano ex art. 346 c.p.c. le conclusioni già formulate in primo grado.
Si costituiva , quale erede con beneficio di inventario dell'ing. , che CP_5 Per_1 riproponeva l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per mancato previo esperimento della negoziazione assistita, nonché l'eccezione di nullità della chiamata in causa per mancata esposizione degli elementi di diritto e di nullità della domanda risarcitoria per estinzione del giudizio nei suoi confronti ex art. 305 c.p.c. per tardiva riassunzione ed infine ribadiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti e l'intervenuta decadenza e prescrizione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva che chiedeva venisse accertato il passaggio in giudicato dei Controparte_6 capi della sentenza pronunciati anche nei suoi confronti;
in subordine chiedeva che l'appello venisse respinto con particolare riferimento a ogni domanda proposta avverso riproponendo ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni già rilevate in primo grado. CP_6
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di conIGlio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che nel 2008 il geom veniva nominato da CP_1 [...]
progettista delle opere architettoniche e direttore dei lavori con riferimento alla Pt_1 ristrutturazione da eseguirsi nell'immobile di sua proprietà sito in Monsummano Terme.
In particolare, per quello che in questa sede interessa, risulta che il geom a svolto CP_1 la direzione dei lavori, eseguiti dalla impresa con riferimento alle Controparte_4 seguenti opere: ristrutturazione di una rimessa agricola di circa 30 mq previa demolizione del manufatto preesistente condonato e sua ricostruzione;
ristrutturazione di un porticato unito all'abitazione.
Le suddette opere risultano essere state eseguite a seguito di denuncia di inizio attività
n° 305/2008 depositata al Comune di Monsummano Terme il 30.10.2008, cui seguiva il progetto delle strutture portanti depositato all' a cura dell'ing. Controparte_10
, su progetto architettonico del geom I lavori sono stati terminati, quanto Per_1 CP_1 alla parte architettonica in data 18.01.2012, come da relativa comunicazione di fine lavori depositata in comune, mentre per le opere strutturali la comunicazione di fine lavori reca la data del 22.11.2012.
Tanto premesso, è coperta da giudicato la pronuncia di inammissibilità delle domande di esatto adempimento e risoluzione per inadempimento proposte da Parte_1 nei confronti sia dell'erede dell'ing , progettista strutturale, sia di e Per_1 CP_2
, quali ex soci della cessata e cancellata impresa del CP_3 Controparte_4 geom (entrambi terzi chiamati in causa dal convenuto nei cui confronti Controparte_4
l'attrice ha esteso la sua originaria domanda).
Del pari coperta da giudicato e dunque in questa sede irretrattabile è la statuita infondatezza della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei medesimi soggetti, terzi chiamati in causa dal convenuto, nei cui confronti l'attrice ha inteso estendere la propria domanda inizialmente avanzata nei soli confronti del CP_4
CP_1
Non più controversa in questa sede, in quanto non attinta da motivi di appello e, dunque, passata in giudicato, è anche l'esclusione della operatività della polizza assicurativa azionata dal geom ei confronti di CP_1 CP_6
Del pari non controverso in questa sede è il diritto del l pagamento di un ulteriore CP_1 residuo compenso (domanda dichiarata rinunciata dal Tribunale).
Non investita da motivi di appello è altresì l'affermazione dei diritto della ad Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi delle opere ai sensi dell'art. 1669
c.c., consistenti nei costi dei lavori di ripristino, nei costi di ctp e nella sanzione pecuniaria posta a carico dell'attrice da Agenzia delle Entrate, così come è ormai incontrovertibile l'esclusione delle ulteriori voci di danno richieste dalla e non Pt_1 accolte dal Tribunale (spese di ATP, spese per attività stragiudiziale, danni non patrimoniali). In detti termini, dunque inammissibile deve essere ritenuta la richiesta di pagamento delle spese di ATP ante causam spiegata in sede di precisazione delle conclusioni in questo grado, ma senza che la relativa statuizione di rigetto risulti oggetto di alcuno dei formulati motivi di appello.
La presente causa concerne quindi unicamente la domanda di esatto adempimento e in subordine di risoluzione del contratto d'opera professionale tra la committente Pt_1 ed il nonché la quantificazione dei danni conseguenti ai vizi delle opere non CP_9 correttamente eseguite, oltre ai criteri di regolazione delle spese di lite tra parte attrice e convenuto e tra parte attrice e terzi chiamati in causa.
2.Le preliminari eccezioni reiterate da parte – Costituendosi in appello CP_5 [...]
, quale erede dell'ing. , ha reiterato tutte le eccezioni in rito già spiegate CP_5 Per_1 in primo grado con particolare riferimento a: improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della negoziazione assistita, nullità della chiamata in causa per mancata indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, tardività e nullità della riassunzione con conseguente estinzione del processo nei suoi confronti, inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice e prescrizione e decadenza dei relativi diritti dalla stessa azionati.
Tanto premesso, con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande di esatto adempimento e risoluzione contrattuale proposte dall'attrice nei confronti dell'ing chiamato in causa dal convenuto, nonchè respinto nel merito Per_1 per infondatezza la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dello stesso ingegnere. Le suddette pronunce, che hanno escluso qualsiasi pretesa dell'attrice nei confronti dell'ing e dunque nei confronti della sua erede, non sono Per_1 state impugnate da alcuno e sono quindi passate in giudicato.
A fronte di ciò non residua nessun interesse della a pronunce sulle questioni CP_5 preliminari di rito e preliminari di merito, ovvero sulla improcedibilità di domande già respinte nel merito ovvero dichiarate inammissibili, con statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato.
Deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità delle suddette eccezioni per carenza di interesse della alle relative pronunce. CP_5
3.Il secondo motivo di appello ultima parte: rinnovazione e nullità della CTU –
In seno al secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la mancata rinnovazione della CTU espletata in primo grado, eccependone la nullità.
In particolare ha lamentato la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata circa l'omessa rinnovazione delle operazioni peritali con altro CTU, richiesta ai sensi dell'art. 196 c.p.c. Sono state quindi evidenziate le carenze della detta CTU per non essere stata data una risposta alla 'verifica delle ragioni e della imputabilità degli addebiti', nonché per essere stata omessa l''individuazione e quantificazione degli interventi di ripristino
e consolidamento a perfetta regola d'arte', essendo a tale ultimo proposito stata fatta una stima dei costi approssimativa e riduttiva.
La suddetta parte del motivo di appello non può essere condivisa.
Con riferimento alla censura di omessa motivazione circa il negato rinnovo della CTU se ne rileva l'inconducenza, alla stregua del principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Corte Cass. n°
22799/2017; Cass. n. 20227 del 24/09/2010; Cass. n. 17693 del 19/07/2013).
Venendo ad esaminare nella sostanza la richiesta di rinnovazione della CTU, in questa sede reiterata, è bene innanzitutto precisare che nel giudizio d'appello è senz'altro ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché, per ormai pacifica giurisprudenza, la CTU non rappresenta un mezzo di prova e dunque non soggiace ai limiti posti dall'art. 345, c. 3 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. II, 24/11/2020, n.26709; Cass. Civ. sez. III, 23/04/2020, n.8113; Cass. Civ. sez. 1, Sentenza n. 3330 del 19/02/2016; Cass. Civ., Sez. VI, n. 5339/2015; Cass. n.
16292/2009). Permane tuttavia l'obbligo di una specifica impugnazione della pronuncia per la parte in cui si rapporta, in positivo o in negativo, alla relazione dell'ausiliare (cfr.
Cass. 6 novembre 2003 n. 16684 e 22 marzo 2004 n. 5696).
Ciò posto, nel caso in esame le critiche mosse dall'appellante rispetto alle risultanze della CTU recepita dal Tribunale, appaiono nella sostanza risolversi in valutazioni di carattere soggettivo circa la quantificazione dei danni, mirando ad un più appagante coordinamento degli elementi fattuali, che, tuttavia, rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento che non ha trovato adeguato supporto in base alle risultanze processuali acquisite. Aldilà, invero, della condivisione o meno delle risultanze della perizia in punto di quantificazione dei danni, tema oggetto del motivo di appello di cui infra, la relazione si presenta logica, coerente e completa, non potendo la rinnovazione trovare la propria giustificazione nella mera divergenza di contenuto tra l'elaborato del ctu e quello del ctp.
Il CTU risulta infatti aver adeguatamente risposto ai quesiti, descrivendo puntualmente gli immobili, verificando la sussistenza di vizi nelle opere eseguite sotto la direzione dei lavori del geom descrivendo infine gli interventi necessari per porvi rimedio ed i CP_1 relativi costi.
Quanto ai mancati approfondimenti che ad avviso della parte appellante sarebbero stati segnalati dallo stesso CTU, si osserva che non può ritenersi tale da pregiudicare la corretta individuazione degli interventi necessari per porre rimedio ai rilevati difetti dei lavori l'inciso con cui il consulente dell'Ufficio ha affermato: 'Gli interventi edilizi di ripristino, riparazione e consolidamento a perfetta regola d'arte non possono al momento essere valorizzati in quanto per addivenire una esatta individuazione e quantificazione è necessaria la predisposizione di un progetto esecutivo, completo di calcoli strutturali ed indagini geognostiche, di cui non si è avuto incarico. Inoltre il progetto esecutivo deve essere preceduto da una pratica di regolarizzazione edilizia delle difformità ammissibili a sanatoria (ad esempio il cambio di destinazione d'uso della rimessa da destinazione agricola a destinazione residenziale non è ammissibile) la cui quantificazione onerosa non costituisce oggetto d'incarico'. In tale passaggio infatti il
CTU si riferisce, all'evidenza, a tutti quegli adempimenti tecnici che concernono la concreta messa in atto degli interventi edilizi di ripristino dei vizi, che non rientravano nell'incarico, così come non rientrano nell'oggetto della causa, relativa all'individuazione dei vizi, delle opere necessarie ad eliminarli ed ai relativi costi, in funzione della condanna - o meno - della parte all'adempimento in forma specifica ovvero alla refusione monetaria di detti costi. In detta prospettiva, dunque, sono necessari e sufficienti gli elementi forniti dal CTU nella parte in cui ha descritto tutte le attività funzionali alla eliminazione dei difetti rilevati nelle opere, senza alcuna necessità di redazione da parte del medesimo CTU anche di un progetto esecutivo.
Quanto poi al passaggio in cui il consulente dell'ufficio ha evidenziato di non essere stato incaricato anche di quantificare il danno derivante dall'intervenuto cambio di destinazione d'uso della rimessa da agricola ad abitativa, si osserva che – come meglio sarà sviluppato infra nella parte dedicata alla censura relativa alla quantificazione del danno – che la pronuncia e dunque l'accertamento del CTU deve essere limitato a quegli inadempimenti che sono stati posti a fondamento della domanda attrice;
a tale proposito dall'esame dell'atto di citazione e della memoria 183 co VI n° 1 c.p.c. emerge che gli inesatti adempimenti di cui si è lamentata la committente onsistono nelle errate Pt_1 rappresentazioni architettoniche e progettuali sia dell'annesso sia del porticato, oltre all'instabilità strutturale di quest'ultimo. Nessuna specifica doglianza concerne invece la destinazione della rimessa agricola (di fatto trasformata in abitativa con realizzazione di servizi igienici, allacci di servizi, creazione di scarichi e climatizzazione, come si vedrà meglio infra), non risultando neppure – né allegato né tantomeno provato – che gli interventi in contrasto con la destinazione agricola del manufatto siano stati posti in essere sotto la direzione dei lavori del e non invece successivamente alla CP_4 CP_1 dichiarata fine lavori. Al contrario in atto di citazione si lamenta l'omessa indicazione nella planimetria che identifica la rimessa, oltre che di due finestre, del differente spessore del muro, di un pergolato e anche di un bagno, senza a tale ultimo proposito porsi anche la questione della sostanziale modifica della destinazione a rimessa agricola.
Si deve poi evidenziare che il contraddittorio con i consulenti di parte, così come si evince dalla lettura dell'elaborato depositato, risulta essersi svolta in maniera regolare, rinvenendosi una sempre precisa presa di posizione del CTU rispetto alle osservazioni dei CTP.
Neppure è dato rilevare nell'elaborato incongruenze o mancanze tali da determinarne la nullità, invocata dall'appellante richiamandosi genericamente agli atti di primo grado
Quindi, si soggiunge che le esposte considerazioni consentono di disattendere la richiesta di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio che non risulta affetta né da vizi procedurali, né da carenze contenutistiche tali da determinarne la nullità.
3.1. Le reiterate istanze istruttorie – In sede di conclusioni in calce all'atto di appello e poi di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha reiterato anche le richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
La reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimus, Cass. n. 3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richieste istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, l'appellante neppure ha lamentato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte in primo grado in seno ai motivi di appello, riproponendola direttamente nelle conclusioni, senza neppure indicare le ragioni in base alle quali il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame e, soprattutto, senza dire perché la loro ammissione avrebbe potuto modificare l'esito della decisione.
Dal chè l'inammissibilità della relativa richiesta.
4. Il primo motivo di appello parte prima: azione di esatto adempimento e risoluzione del contratto di direzione lavori – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato il rigetto sia della domanda di condanna all'esatto adempimento del nella sua qualità di direttore dei lavori, sia di quella CP_4 CP_1 subordinata di risoluzione del contratto di direzione lavori per grave inadempimento del professionista.
Partendo dalla domanda principale di esatto adempimento il Tribunale ha così argomentato: '…la domanda di condanna all'adempimento formulata dall'attrice nei confronti del geom. è infondata e va rigettata sulla base della dirimente CP_1 considerazione che, terminata la realizzazione delle opere appaltate il 20/10/2012, è contestualmente venuto meno l'incarico assegnato al direttore dei lavori che per l'effetto non può più adempiervi'.
L'appellante ha in proposito dedotto l'erroneità della suddetta statuizione rilevando il non esatto adempimento delle prestazioni cui il era tenuto quale direttore dei CP_1 lavori.
Il motivo è infondato.
I presupposti per l'esercizio dell'azione di esatto adempimento del contratto sono infatti: la sussistenza del contratto a prestazioni corrispettive, il ritardo nell'esatto adempimento della prestazione e l'attuale possibilità di adempiere all'obbligazione rimasta ineseguita. Nel caso di specie il requisito della attualità del contratto e quello della perdurante possibilità di adempiere alla prestazione da parte del direttore dei lavori, sono certamente insussistenti, visto che i lavori si sono conclusi con la dichiarazione di fine lavori già dal 2012, con la conseguente materiale impossibilità del professionista di proseguire nell'attività di vigilanza e indirizzo proprie della direzione di lavori che non sono più in essere, così come non sono più in essere i relativi titoli amministrativi, state la dichiarata fine lavori. Passando all'ulteriore parte del motivo di appello inerente il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, il Tribunale ha sul punto così disposto: '…è infondata la domanda di risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico professionale di direttore dei lavori in assenza di prova del requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., così come, conseguentemente va rigettata la domanda restitutoria' specificando che 'nel caso di specie, le opere sono state ultimate, e i vizi e difformità riscontrate dal c.t.u., peraltro unicamente con riferimento al porticato, sono di rilevanza minima rapportate al complesso dei lavori eseguiti'.
L'appellante ha censurato tale motivazione rilevando che la stessa non terrebbe in debito conto tutti i vizi e le difformità delle opere risultanti dalla CTU, così da non potersi affermare la scarsa importanza dell'inadempimento del direttore dei lavori.
Deve premettersi come in tema di risoluzione per inadempimento, per valutarne la gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c., deve tenersi conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale
(cfr. ex multis Cass. n° 7187/2022).
Nella fattispecie il CTU ha descritto il porticato collocato nel lato sud dell'edificio abitativo come un manufatto rettangolare di mt 12,75 di lunghezza e 2,29 di larghezza, formato da una struttura verticale costituita da quattro pilastri in cemento armato con capitello apicale e al di sopra dei quali è posizionata, in orizzontale, una trave in legno vincolata con staffe e perni in acciaio. L'opera risulta quindi completata da una falda con spiovente esterno, con struttura costituita da travicelli in legno posizionati nel senso della pendenza e sovrastante copertura di tavelloni in laterizio, soletta in cemento, guaina impermeabilizzante e tegole di tipo portoghese. I travicelli sono descritti dal CTU come fissati alla trave orizzontale ed incastrati, con le teste, nella muratura della facciata.
A proposito del suddetto porticato il CTU ha rilevato come lo stesso 'denota una leggera differenza, in diminuzione, delle misure in pianta in quanto risulta essere stato licenziato con misure di metri 13,00 x metri 2,55 (misure espresse nell'architettonico unito alla pratica strutturale e nella concessione edilizia in sanatoria) mentre di fatto misura metri
12,75 x metri 2,29. Si rileva inoltre una differenza, nella pratica di condono edilizio, tra la rappresentazione grafica in pianta e quella di prospetto dove il porticato risulta traslato di circa metri 4,00 verso ovest (posizionato in corrispondenza della cucina e del soggiorno mentre nelle pratiche successive, ed anche di fatto, il portico è posizionato davanti al soggiorno ed al vano ingresso dell'abitazione dell'attrice); tuttavia si tratta di errore grafico nella redazione della pianta in quanto la documentazione fotografica dei luoghi, allegata anch'essa alla pratica di condono, definisce con chiarezza l'ubicazione che coincide con la rappresentazione grafica di prospetto. Anche in sezione la struttura denota una differenza, sempre in difetto, in quanto dalle misure rilevate nello stato licenziato si rileva un'altezza di metri 2,60 sotto capitello e metri 2,80 sotto travicello mentre di fatto il c.t.u. ha misurato metri 2,47 quale altezza maggiore in gronda'.
Il consulente ha quindi esposto che le differenze metriche rilevate rientrano 'nelle tolleranze di legge', spiegando altresì che 'la tipologia delle difformità riscontrate si può ascrivere a varianti eseguite in corso d'opera a seguito del deposito della denuncia inizio attività dell'anno 2008'.
Dal punto di vista strutturale il CTU ha inoltre osservato 'un leggero sfilamento, dalla muratura portante del fabbricato, dell'orditura secondaria, costituita da travicelli in legno, della copertura del porticato', spiegando che ciò potrebbe essere avvenuto 'a causa della debolezza del nodo di collegamento alla muratura stessa (realizzato in modo difforme rispetto all'esecutivo strutturale depositato) e per un lieve movimento generato tra la nuova struttura, costituita appunto dal porticato, ed il vecchio fabbricato al quale sono stati incastrati i travicelli. Si deve inoltre tenere conto del differente coefficiente di dilatazione dei due materiali, legno e muratura/intonaco, che inevitabilmente generano microlesioni nella zona di contatto (in buona sostanza l'intonaco intorno al travicello denoterà sempre un minimo distacco dal legno).'
Il consulente ha quindi sottolineato come nel corso del secondo sopralluogo, effettuato a circa un anno di distanza dal primo 'non sono stati rilevati, da un esame visivo, incrementi del citato distacco e le strutture portanti non hanno evidenziato segni di cedimento e/o deterioramento avendo riscontrato l'assenza di cretti, assenza di irregolare livello di piano e corretta verticalità dei pilastri di sostegno'. Il CTU ha rilevato in proposito come tale ultima indicazione 'dovrà essere tuttavia supportata in definitiva da un progetto esecutivo, completo di indagini e calcoli di verifica, necessario per la regolarizzazione architettonica e strutturale del manufatto'.
Quanto all'annesso agricolo, ristrutturato mediante ricostruzione del preesistente manufatto, lo stesso è descritto dal CTU come un piccolo fabbricato libero su tutti i lati, sviluppato in un unico piano dalle dimensioni di mt 4,90 x 5,48. Lo stesso presenta pareti di spessore variabile tra 15 e 28 cm realizzate in conglomerato cementizio e copertura a capanna con struttura portante in legno composta di travi e travicelli, oltre sovrastanti mezzane in cotto. All'interno dell'annesso risulta ricavato un servizio igienico ed un soggiorno cucina con allacci e scarichi funzionanti, impianto elettrico e climatizzazione. Il consulente ha a tale proposito rilevato che 'A livello architettonico e strutturale il manufatto denota una leggera differenza, in diminuzione, delle misure in pianta in quanto risulta licenziato con misure di metri 5,20 x metri 5,75 mentre di fatto misura metri 4,93 x metri 5,48. Anche le altezze esterne sono leggermente variate passando da metri 2,80 a metri 3,05 in gronda e da metri 3,75 a metri 3,90 in colmo. Altre modifiche riguardano il muro esterno lato sud che risulta di spessore maggiore pari a cm. 28 oltre alla formazione di due finestre non previste in progetto. Si rileva inoltre che per evidente mero errore di rappresentazione grafica negli elaborati di progetto il manufatto viene rappresentato completamente fuori terra mentre nello stato di fatto risulta parzialmente interrato. Anche la copertura risulta modificata. Infatti in progetto, sia architettonico che strutturale, era stato previsto di sostituire i preesistenti pannelli di copertura con un solaio in latero cemento (tipo Bausta) mentre di fatto è stata realizzata una struttura differente costituita da travi e travicelli in legno con soprastante scempiato in cotto (vedi foto nn. 14/15). Anche il manto di copertura risulta modificato nella tipologia in quanto è stato autorizzato in tegole portoghesi mentre è stato realizzato con elementi piani e coppi disposti alla toscana'.
Il CTU ha inoltre osservato che la realizzazione di bagno e allacci per cucina nell'annesso, oltre a tutti gli allacci per le utenze 'denotano un palese cambio di destinazione d'uso da agricolo (annesso agricolo) a residenziale (cucina e bagno)'.
A proposito delle suddette difformità il consulente dell'ufficio ha dedotto che 'A parere del sottoscritto con l'intervento autorizzato con la D.I.A. dell'anno 2008 il manufatto non è stato integralmente demolito e successivamente ricostruito in quanto dalla documentazione fotografica allegata alla pratica di condono si evince che le pareti perimetrali erano già formate da setti in cemento armato e pertanto la differente misura in pianta della costruzione può essere identificata come errore grafico e/o di rilievo. La formazione della struttura di copertura in legno, a modifica di quanto previsto in progetto nella D.I.A. dell'anno 2008, è senz'altro una modifica eseguita in corso di realizzazione dell'intera opera. Le altre opere, quali la formazione del bagno, la formazione delle finestre, la formazione degli impianti, la formazione della sistemazione esterna e la realizzazione della tettoia non hanno una identificazione precisa nel processo costruttivo pertanto, a parere dello scrivente, la loro formazione può essere stata eseguita sia in corso d'opera, nei termini di validità della citata D.I.A., che in epoca successiva'.
Dal punto di vista strutturale con riferimento a detto manufatto il CTU ha escluso la ricorrenza di elementi IGnificativi di debolezza strutturale. In sostanza, sono risultate in entrambi i manufatti divergenze di misure e di particolari architettonici rispetto ai progetti, in parte rientranti nelle tolleranze consentite, in parte integranti vere e proprie difformità rispetto al progetto depositato con la DIA 305/2008.
Dal punto di vista più strettamente strutturale è stato rilevato un difetto solo con riferimento al portico (leggero sfilamento della muratura) attribuito dal CTU 'alla difforme esecuzione dell'opera rispetto al progetto esecutivo depositato ed in particolare dal mancato posizionamento della trave di appoggio dei travicelli'.
Nessuna problematica strutturale è stata invece rilevata nell'annesso agricolo.
Con riferimento a quest'ultimo non sono invece suscettibili di essere ulteriormente valutate le difformità relative alle opere (realizzazione di servizio igienico, scarichi, attacchi energia) che di fatto compromettono la destinazione agricola dell'annesso
(condizione cui il CTU ha riferito l'inammissibilità della sanatoria); come detto sopra si tratta di difformità che sono state sì evidenziate dal CTU, ma che non erano state allegate dall'attrice per cui, vertendosi in ambito di diritti eterodeterminati, non sono suscettibili di essere fatti oggetto di pronuncia inadempimenti non previamente e tempestivamente dedotti dalla parte attrice. Con riferimento a detto aspetto, come riferito nella stessa CTU, non risultano peraltro evidenze che collochino le opere da cui
è derivata la sostanziale difformità rispetto alla originaria destinazione nel periodo dei lavori svolti sotto la direzione del geom piuttosto che successivamente. CP_1
Ciò posto, considerando dunque, nei limiti di quanto allegato dall'attrice, le difformità planimetriche e architettoniche sia di porticato, sia di manufatto (in termini di misure lievemente differenti rispetto alla planimetria progettuale e in parte rientranti nelle tolleranze di legge, errore grafico nella redazione della pianta con traslazione di 4 mt del portico, differente spessore del muro dell'annesso, munito di due finestre non previste in progetto, sua erronea rappresentazione grafica come completamente fuori terra, differente struttura del solaio di copertura con tipo di tegole diverso da quello autorizzato), sia il difetto strutturale rilevato nel porticato (in termini di leggero sfilamento della muratura portante di quest'ultimo), si tratta di difformità sicuramente rilevanti ai fini risarcitori, ma non di tale gravità da compromettere il sinallagma contrattuale, considerando l'oggetto complessivo del contratto di progettazione e direzione lavori. In tal senso deve essere ritenuto condivisibile l'assunto del primo giudice nella misura in cui, tenendo conto dei riscontrati difetti nel contesto di tutte le prestazioni professionali eseguite dal geom ha affermato che gli stessi non sono CP_1 di gravità tale da sostenere una pronuncia di risoluzione del contratto d'opera professionale avente ad oggetto la direzione lavori. Non può invece essere ritenuto pertinente al caso in oggetto il richiamo fatto dall'appellante alla speciale garanzia prevista per il contratto di appalto ex artt. 1668
u.c. c.c. (nella parte in cui si prevede la valutazione, ai fini della risoluzione, dei vizi anche con riferimento all'essere l'opera adatta allo scopo cui era destinata), laddove quello di cui si chiede la risoluzione non è il contratto di appalto con l'impresa esecutrice, bensì il contratto d'opera professionale con il direttore dei lavori risultati in parte non correttamente eseguiti.
Anche detta parte del motivo di appello deve dunque essere respinta.
5.Il secondo motivo di appello, parte prima: quantum del danno risarcito – Con la prima parte del secondo motivo di appello si è censurata la quantificazione del danno fatto dal primo giudice con esclusivo riferimento ai costi di ripristino dei vizi delle opere conseguenti all'inadempimento del direttore dei lavori. A tale proposito, come sopra accennato, non è in questa sede in contestazione l'an del diritto della al Pt_1 risarcimento del danno, né il relativo titolo, essendo passato in giudicato l'assunto secondo il quale i suddetti vizi e difformità delle opere sono 'esclusivamente imputabili al direttore lavori che, nel corso dell'esecuzione dei lavori non ha correttamente adempiuto all'incarico professionale affidatogli, cagionando la non corretta esecuzione delle opere, anche in difformità ai progetti correttamente redatti, senza poi provvedere al deposito di variante in corso d'opera ovvero variante finale che tenesse conto delle modifiche medio tempore apportate…'
La presente controversia riguarda quindi il solo il quantum del danno, con esclusivo riferimento ai costi delle opere per l'eliminazione delle rilevate difformità.
Sono infatti coperte da giudicato sia la condanna al risarcimento del danno relativamente al pagamento della sanzione pecuniaria ad Agenzia delle Entrate e dei costi di ctp, sia il rigetto del risarcimento delle ulteriori voci di danno richieste dalla
(spese di ATP, spese per attività stragiudiziale, danno non patrimoniale) non Pt_1 oggetto di alcuno specifico motivo di appello.
L'appellante ha in proposito lamentato la non adeguata valutazione dei suddetti danni, rilevando che gli stessi erano stati quantificati sulla base della CTU, in modo 'incongruo
e riduttivo'.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha sul punto così motivato: 'Relativamente al quantum debeatur, infine, il Tribunale ritiene utili ai fini della quantificazione dei danni patrimoniali le indicazioni fornite dal c.t.u. geom. nella propria perizia ove, sulla premessa della pur Per_2 necessaria predisposizione di un progetto esecutivo, comunque sono stati puntualmente quantificati i costi per la regolarizzazione e il consolidamento strutturale dei difetti riscontrati in complessivi € 12.500,00- (pag. 13 della perizia), cui ragionevolmente il
Tribunale ritiene di doversi adeguare…'
La suddetta statuizione merita condivisione, laddove nella CTU, cui la sentenza impugnata si è richiamata, sono stati puntualmente descritti i costi delle attività progettuali e dei lavori necessari ad eliminare i vizi delle opere tempestivamente allegati dalle parti e riconducibili all'omessa adeguata vigilanza del direttore lavori e specificamente: progetto strutturale/architettonico a sanatoria del portico e annesso agricolo €. 3.000,00; oneri concessori e sanzione per la regolarizzazione edilizia dei manufatti €. 5.000,00, opere di adeguamento strutturale del portico €. 3.500,00; redazione di pratica di accatastamento a variazione per la corretta rappresentazione dell'annesso agricolo €. 500,00, completamento di pratica di agibilità €. 500,00, per complessive €.12.500,00.
Per quanto detto il relativo motivo di appello non merita accoglimento.
6. Il primo motivo di appello parte seconda: la compensazione delle spese di lite tra attore e convenuto – L'appellante ha censurato la sentenza impugnata anche con riferimento alla integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice Pt_1
e convenuto motivata dal primo giudice sulla base della ritenuta CP_9 soccombenza reciproca, mentre, al contrario, ad avviso dell'appellante, la parte attrice sarebbe risultata totalmente vittoriosa nel merito.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca, che è invece configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie, parte attrice si è vista respingere in primo grado sia la Pt_1 domanda di esatto adempimento del contratto, sia la subordinata domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ma è stata tuttavia affermata la responsabilità del convenuto per i vizi e le difformità delle opere eseguite sotto la sua direzione lavori, condannandolo al risarcimento di alcune delle voci di danno richieste
(in misura inferiore a quanto domandato) e respingendo invece la domanda risarcitoria per ulteriori autonomi danni. A fronte di ciò, non ci si trova, come argomenta parte appellante, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale e accoglimento di una delle domande proposte in via subordinata, situazione in cui si configura una ipotesi di soccombenza solo qualora le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (cfr. da ultimo Cass. n° 26043/2020).
Nel caso in esame il rigetto concerne sia domande proposte in via principale, sia in via subordinata e, nell'accogliere la domanda risarcitoria, il Tribunale ha comunque respinto la refusione di alcune delle voci di danno richieste. In detti termini, sulla base della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi integrata solo una parziale reciproca soccombenza, che, per quanto detto, si ritiene di quantificare nella misura del 50%.
Quanto al restante 50% delle spese di lite le stesse devono essere poste a carico del convenuto ulla base della sua prevalente soccombenza. CP_1
Sulla base dei medesimi principi le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere poste definitivamente per 1/3 a carico di parte attrice in primo grado e per i Pt_1 restanti 2/3 a carico della parte convenuta (ripartizione corrispondente alla CP_1 compensazione delle dette spese per la metà e definitiva imputazione della restante metà in capo al convenuto).
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200 a € 26000) e dell'impegno difensivo prestato (medio) (in particolare: € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed €
1701 per la fase decisoria, con riduzione di ½ stante la disposta compensazione parziale).
7. Il terzo motivo di appello e relativa eccezione di inammissibilità: la condanna dell'attrice a rifondere le spese di lite dei terzi chiamati in causa dal convenuto – Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sua condanna a rifondere le spese di lite dei terzi chiamati in causa dal convenuto.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità del detto motivo di appello sollevata e , quali ex soci della cessata e cancellata impresa CP_2 CP_3 del geom che avevano eccepito l'incompatibilità Controparte_4 Controparte_4 tra, da una parte, la richiesta di riforma della statuizione di condanna della al Pt_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di e , e dall'altro la CP_2 CP_3 mancata impugnazione delle pronunce di inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dall'attrice nei confronti degli stessi. L'eccezione è infondata essendo il motivo stato chiaramente espresso in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c. con riferimento alla sola statuizione sulle spese di lite tra parte attrice e terzi chiamati in causa dal convenuto, essendo le argomentazioni circa la congruità o meno della decisione sulle spese rispetto alla statuizione sulla domanda estesa dall'attrice nei confronti dei terzi, questione attinente al merito del gravame.
Ciò posto, è coperta da giudicato la statuizione secondo cui le domande di adempimento e risoluzione del contratto estese dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati sono state dichiarate inammissibili, così come è ormai irretrattabile il rigetto per infondatezza delle domande di risarcimento danni per vizi delle opere estese dalla medesima nei Pt_1 confronti dei suddetti terzi chiamati in causa dal convenuto. Quest'ultimo, dopo aver chiamato in causa l'impresa e l'ing. , per essere dagli Controparte_4 Persona_1 stessi tenuto indenne rispetto a quanto eventualmente condannato a corrispondere all'attrice, rinunciava alle suddette domande. Già in sede di memoria ex art. 183 co VI
n° 1 c.p.c. l'attrice estendeva le proprie domande, inizialmente proposte nei soli confronti del convenuto anche nei confronti dei terzi da quest'ultimo CP_9 chiamati in causa.
Su tali premesse, ai fini della regolamentazione delle spese di lite dei terzi chiamati in causa deve tenersi conto del principio di causalità in combinazione con quello di soccombenza. Sotto il primo profilo deve considerarsi che a dare causa alla chiamata in giudizio dei terzi è stato il convenuto, che ha poi rinunciato alle relative domande di manleva. Dal punto di vista della soccombenza deve invece considerarsi che l'attrice, approfittando della chiamata in causa dei terzi da parte del convenuto, ha inteso estendere nei loro confronti le proprie domande, risultando in proposito completamente soccombente. Sulla base di detti elementi sussistono i presupposti per imputare le spese dei terzi chiamati, liquidate per ciascuno nei termini già indicati dal primo giudice, sia all'attrice, in applicazione del principio di soccombenza nei loro confronti, sia del convenuto, in applicazione del principio di causalità e, dunque, nella misura del 50% ciascuno.
8.Le spese di lite - Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, quelle tra parte appellante e convenuto devono essere parzialmente compensate CP_1 nella misura di 1/3 stante il rigetto dei motivi di appello inerenti il merito della causa e l'accoglimento dei soli punti del gravame riguardanti le spese di lite di primo grado.
I restanti 2/3 delle dette spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante in ragione della sua prevalente soccombenza. Riguardo alle spese nei confronti degli appellati (quale erede di CP_5 Per_1
) e e (quali ex soci della non
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 avendo l'appellante avanzato alcuna domanda nei loro confronti (essendo anche la questione delle spese di lite nei loro confronti rivolta ad ottenere una diversa regolamentazione con riferimento al convenuto e chiamante in causa), sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione.
Quanto alle spese nei confronti di tenuto conto che la stessa è stata citata in CP_6 appello a mero titolo di litis denuntiatio (quale parte in primo grado), senza che alcun motivo di gravame concernesse le statuizioni che la riguardavano, di talchè avrebbe potuto anche non costituirsi in secondo grado, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle relative spese di lite.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200 a € 26000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello dichiara le spese di lite di primo grado tra e compensate in misura della Parte_1 CP_1 metà; condanna a rifondere a la restante metà delle spese di CP_1 Parte_1 lite di primo grado che si liquidano (quanto alla suddetta metà) in euro 2538,50 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e
CPA come per legge;
2) in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, pone le spese di lite dei terzi chiamati in causa nella causa di primo grado, liquidate nei termini già indicati dal primo giudice, al 50% a carico di e per il restante 50% a carico di;
Parte_1 CP_1
3) respinge nel resto l'appello;
4) compensa le spese di lite del grado di appello tra e nello in Parte_1 CP_1 ragione di 1/3; condanna a rifondere a i restanti 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che vengono liquidate (con riferimento ai suddetti 2/3) in complessivi €
2644,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) dichiara interamente compensate le spese di lite del grado di appello relative alle parti , e CP_2 CP_3 Controparte_6 Così deciso in NZ, nella camera di conIGlio del 28.03.2025 dalla Corte di Appello di NZ su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il ConIGliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di NZ, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Giulia Conte Presidente dott.ssa Paola Caporali ConIGliere Relatore dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 06/05/2022 al n. 865/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. MARLIANI GERARDO che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
MARINI MARIA NELLA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. POLI GIANLUCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SEVERI
ELISABETTA, come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
( ), CP_2 C.F._3 CP_3
( ), quali ex soci della cessata e cancellata Impresa Boni C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio Controparte_4 dell'avv. MAURO CINI e dell'avv. TOMMASO ROSATI, che li rappresentano e difendono come da procura in atti;
APPELLATE- Pt_2 e
(C.F. ), quale erede con beneficio di CP_5 C.F._5 inventario di , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Persona_1
LUCA BECHINI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- nonché
(c.f. e p.i. ) già Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_7
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. STEFANO PINZAUTI che la
[...] rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 293/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data
29/03/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.01.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 9.01.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in riforma dell'impugnata sentenza: 1) accertare e dichiarare che il geom. è gravemente inadempiente rispetto agli CP_1 obblighi contrattualmente assunti quale Direttore dei Lavori negli interventi edilizi descritti in atti;
2) accertare e dichiarare che il geom. è tenuto CP_1 all'adempimento dei suddetti obblighi, e conseguentemente;
A) in tesi: condannare ex art. 1453 c.c. il geom. all'adempimento degli obblighi contrattualmente CP_1 assunti nei confronti della SI.ra , ovvero esecuzione, a sua cura e spese Parte_1
(comprese quelle di natura tecnica) di tutte le opere che si renderanno necessarie per il completo ripristino/rifacimento dei lavori a perfetta regola d'arte, con eliminazione dei vizi e dei difetti/difformità di qualunque natura riscontrati, nel pieno rispetto della normativa Urbanistico - Edilizia vigente, con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
B) in ipotesi: accertare e dichiarare che il geom. è gravemente CP_1 inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti quale Direttore dei Lavori negli interventi edilizi descritti in atti e, conseguentemente, dichiarare la risoluzione e lo scioglimento del contratto stipulato inter partes ex art. 1453 c.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione e con condanna del geom. CP_1 alla restituzione delle somme corrispostegli dalla SI.ra in esecuzione Parte_1 dello specifico incarico professionale conferitogli in relazione agli interventi edilizi descritti in atti, con ogni ulteriore consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
3) in ogni caso: condannare il geom. al risarcimento ed al pagamento in favore CP_1 della SI.ra di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti Parte_1 per i motivi esposti in atti, nonché alla refusione di tutte le spese sostenute e/o da sostenere, ivi espressamente comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie e tributarie (DOCFA) e di qualsiasi altra natura, nella misura accertata in corso di causa
e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
4) dichiarare il geom. civilmente CP_1 responsabile ex artt. 1669 e/o 2043 c.c. dei fatti descritti in atti per cui è causa e, conseguentemente, condannarlo al risarcimento ed al pagamento in favore della SI.ra
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei subiti per i motivi Parte_1 esposti in atti, nonché alla refusione di tutte le spese sostenute e/o da sostenere, ivi espressamente comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie e tributarie (DOCFA) e di qualsiasi altra natura, nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
5) in ogni caso: condannare il geom. alla refusione ed CP_1 al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese sostenute e/o da sostenere (spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio che sarà espletata in corso di causam - spese per la
C.T.P. resesi necessarie per l'assistenza tecnica nella C.T.U. che sarà espletata nel corso del giudizio - spese per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa legale prestata dal difensore nell'ambito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo promosso ante causam - le spese per l'Assistenza e Consulenza Legale svolta in ambito stragiudiziale dal difensore prima della instaurazione del presente giudizio), nella misura accertata in corso di causa e risultante di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 1056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto a quello di effettivo pagamento;
6) condannare il geom. al pagamento in favore dell'attrice delle spese e CP_1 competenze professionali del primo grado di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario,
I.V.A. 22 % e C.P.A. 4% come per legge ed alla refusione delle spese di C.T.U. e C.T.P.;
7) riformare la statuizione di condanna della SI.ra alla refusione delle Parte_1 spese di lite in favore dei SIr.ri e , quali soci successori CP_2 CP_3 dell'estinta e , Controparte_8 CP_5 quale erede dell'Ing. , disponendo l'integrale compensazione delle spese Persona_1 di lite del primo grado di giudizio tra dette parti, ovvero ponendole a carico del loro chiamante in causa geom. o riducendone, in subordine, congruamente CP_1
l'importo liquidato;
8) in via istruttoria: ammettere tutti i mezzi di prova (non ammessi) richiesti dall'attrice nella memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, dichiarare la nullità delle operazioni peritali svolte dal C.T.U. e, in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 196 c.p.c. di completa rinnovazione integrale delle operazioni peritali e di sostituzione del C.T.U., con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione;
9) condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del secondo grado di giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22 %
e C.P.A. 4% come per legge, nonché alla restituzione delle somme loro corrisposte dalla appellante in esecuzione della sentenza impugnata in ipotesi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado”;
Per la parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di NZ, contrariis CP_2 rejectis,: - in via principale: rigettare l'appello così come proposto dalla SI.ra
[...]
avverso la sentenza n° 293/2022 Tribunale di Pistoia e nei confronti anche dei Pt_1
SIg.ri e poiché inammissibile e comunque infondato, con CP_2 CP_3 conseguente integrale conferma di quanto statuito dalla impugnata sentenza in ordine al rigetto di ogni e qualsivoglia domanda di condanna all'adempimento e/o risolutoria
e/o restitutoria e/o risarcitoria, anche in via solidale, integrale o parziale, ovvero di garanzia e manleva, a qualsivoglia titolo avanzata in primo grado dalla predetta attrice qui appellante SI.ra , o da qualsivoglia altra parte, nei confronti dei Parte_1
SIg.ri e ivi convenuti in riassunzione quali ex soci della CP_2 CP_3
cessata e cancellata dal Registro delle Controparte_4
Imprese, nonché in ordine alla condanna della medesima attrice appellante SI.ra
[...]
alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore dei SIg.ri Pt_1 CP_2
e nella misura con essa liquidata;
in ipotesi: sempre in diniego di CP_3 accoglimento dell'appello ex adverso proposto nei confronti anche dei SIg.ri
[...]
e , accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo CP_2 CP_3 grado in favore di questi ultimi che si intendono, come di seguito, riproposte in questa sede ex art. 346 cpc: “in tesi ed in via principale, rigettare ogni e qualsivoglia domanda
e/o richiesta di garanzia e manleva e di condanna risarcitoria, anche in via solidale, integrale o parziale, avanzata a qualsivoglia titolo dal chiamante in causa Geom. CP_1
nei confronti della Impresa del Geom. ovvero
[...] Controparte_4 Controparte_4 dei SIg.ri e quali ex soci di detta società cessata e CP_2 CP_3 cancellata dal Registro delle Imprese convenuti in riassunzione, e comunque rigettare ogni e qualsivoglia domanda e/o richiesta di condanna di adempimento e/o risolutoria restitutoria e/o risarcitoria, anche in via solidale, integrale o parziale, a qualsivoglia titolo avanzata dalla attrice SI.ra , o da qualsivoglia altra parte, nei Parte_1 confronti della Impresa Geom. ovvero dei Controparte_4 Controparte_4
SIg.ri e quali ex soci di detta società cessata e cancellata CP_2 CP_3 dal Registro delle Imprese convenuti in riassunzione, stante la inammissibilità e/o la non accoglibilità delle suddette domande e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
- in denegata ipotesi, decidere in conformità della proposta conciliativa avanzata ex art. 91 c.p.c. all'udienza del 16.11.2021, i cui termini si intendono qui integralmente richiamati, con compensazione delle spese e competenze di lite tra le parti o, in subordine, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite maturate dopo la formulazione della proposta”. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del grado di giudizio ex D.M. 55/2014 come modificato ed aggiornato dal D.L. n° 147 del 13.08.2022”; per parte appellata “Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, CP_1 rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 293/2022, emessa in data
28/03/2022 e pubblicata in data 29/03/2022 dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Pistoia (Dott.ssa Elena Piccinni) e confermare in tutte le sue parti la sentenza n.
293/2022, emessa in data 28/03/2022 e pubblicata in data 29/03/2022 dal Giudice
Monocratico del Tribunale di Pistoia (Dott.ssa Elena Piccinni). Vittoria di spese e competenze della causa di appello oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge”; per parte appellata “In tesi: accertare e dichiarare che i capi della sentenza CP_6 del Tribunale di Pistoia n. 293/2022 pronunciata all'esito del procedimento di primo grado iscritto n. RG3960/2015, che hanno rigettato la domanda di manleva formulata dal Geom. nei confronti di e che hanno disposto la compensazione CP_1 CP_6 delle spese di lite tra il geom. e risultano passati in CP_1 Controparte_6 giudicato per acquiescenza ex art. 329 c.p.c. , rendendo ogni consequenziale provvedimento;
- In denegata ipotesi rigettare comunque l'appello e, in ogni caso, qualsivoglia domanda proposta avverso per tutti i motivi esposti Controparte_6 in atti di primo e secondo grado;
- In denegata ipotesi accogliere comunque le conclusioni rassegnate in primo grado da riproposte ex art. 346 Controparte_6
c.p.c. per il caso in cui la Corte non ritenga coperti da giudicato i capi della sentenza che riguardano la comparente, che di seguito vengono trascritte: “Tanto premesso la
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, per quanto di Controparte_6 proprio interesse processuale CONCLUDE affinché il Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis, Voglia: Nel Merito: rigettare tutte le domande proposte dall'attrice SI.ra nei confronti del Geom. in quanto prescritte, decadute, Parte_1 CP_1 infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, nonché le domande, anche di garanzia e manleva, spiegate dal geom. e/o da qualsivoglia altra parte CP_1 processuale nei confronti della per tutti i motivi dedotti nella Controparte_6 comparsa di risposta e/o deducendi in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze di patrocinio giudiziale;
Nel Merito In Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda della SI.ra nei confronti del Geom. Parte_1 CP_1
rigettare comunque le domande dedotte dal Geom. nei confronti di
[...] CP_1
perché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Controparte_6 per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa, con vittoria di spese e competenze professionali giudiziali;
Nel Merito In Gradata
Ipotesi: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dagli attori nei confronti del Geom. , e di ritenuta sussistenza ed operatività della garanzia CP_1 assicurativa prestata da parte di in forza della polizza n. Controparte_6
350487301, ridurre la entità delle somme ex adverso pretese dall'attrice SI.ra Parte_1 nella minore misura che risulterà di giustizia e provata all'esito della espletanda
[...] istruttoria, e limitare l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia del Geom.
nei soli limiti di operatività temporale, garanzia e di massimale che risultano CP_1 pattuiti nella polizza 350487301e con gli scoperti e le franchigie ivi previsti, in ogni caso con la completa compensazione di spese tra l'assicurato e l'assicurazione: In ogni caso: con vittoria di spese, anche di C.T.U. e C.T.P. e compensi professionali” - Con vittoria di spese e compensi del Giudizio di appello, da liquidarsi ex DM 147/2022, oltre 15% per spese generali, IVA e CAP di legge sul tassato”; per parte appellata “Voglia la Corte di Appello di NZ, contrariis reiectis, CP_5 confermare la sentenza n. 293/2022 del 28-29/4/2022 pronunciata nella causa n.
3960/2015 R.G. del tribunale di Pistoia, dichiarando inammissibile l'appello interposto per tutti i motivi meglio indicati in atti e in ogni caso: IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di condizione di procedibilità nei confronti dei chiamati e IN Per_1 CP_5
ULTERIORE VIA PRELIMINARE dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa dell'ing.
effettuato dal Geom. er difetto dell'indicazione degli elementi in diritto su Per_1 CP_1 cui si fonda e di tutti gli atti successivi conseguenti e, quindi, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'ing. e dei suoi eredi rispetto all'orinaria chiamata in Per_1 causa;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE previa dichiarazione di nullità dell'atto di riassunzione esercitata dalla IG.ra nei confronti degli eredi dell'ing. per Pt_1 Per_1 mancata indicazione delle conclusioni ex art. 164 c.p.c., con dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge ai sensi dell'art. 305 c.p.c.
NEL MERITO nell'eventualità le precedenti eccezioni non vengano accolte si rigetti la domanda esercitata dal geom. nei confronti dell'ing. prima e, CP_1 Per_1 successivamente, nei confronti della IG.ra (che comunque ne risponde CP_5 eventualmente nei limiti e per gli effetti dell'accettazione beneficiata), in quanto completamente infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in atti. Si voglia anche dichiarare l'improcedibilità della domanda esercitata dalla IG.ra nei Pt_1 confronti dell'ing. prima e, dopo nei confronti della IG.ra (che Per_1 CP_5 comunque ne risponde eventualmente nei limiti e per gli effetti dell'accettazione beneficiata), per estinzione del diritto azionato dalla IG.ra In denegata ipotesi Pt_1
e in ogni caso si Voglia dichiararne la domanda esercitata dall'attrice completamente infondata in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in atti. Con vittoria di spese competenze di causa”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di NZ , e , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 CP_6
, proponendo appello avverso la sentenza n. 293/2022 emessa dal Tribunale di
[...]
Pistoia e pubblicata in data 29.03.2022.
In primo grado aveva citato a comparire davanti al Tribunale di Pistoia Parte_1 il geometra per sentir accertare la sua responsabilità per inadempimento CP_1 degli obblighi contrattualmente assunti quale direttore dei lavori dalla stessa nominato in relazione ad alcuni interventi edilizi da eseguirsi in un suo immobile sito in
Monsummano Terme, con particolare riferimento alla ristrutturazione di una rimessa agricola ed al consolidamento del solaio di copertura di un portico. Specificamente la lamentava che: il portico aveva cominciato a presentare cedimenti dei pilastri Pt_1 con vistosi scostamenti dei travicelli, infiltrazioni di acqua e instabilità della struttura;
vi erano gradi difformità sia formali sia sostanziali dei lavori svolti, sia con riferimento a detto porticato, non rappresentato correttamente in planimetria, sia in relazione alla rimessa agricola, mancante di finestre, servizio igienico e pergolato;
le pratiche amministrative inerenti la detta ristrutturazione non erano state portate a termine correttamente, tanto che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla atto di Pt_1 contestazione della violazione di norme tributarie. La aveva quindi chiesto la Pt_1 condanna del geom all'esatto adempimento delle prestazioni non correttamente CP_1 eseguite o, in subordine, la risoluzione del contratto inter partes con restituzione da parte del professionista di quanto versato in pagamento e risarcimento dei relativi danni. L'attrice aveva chiesto quindi la condanna del convenuto al risarcimento dei danni anche ex art. 1669 c.c.
Il si era costituito in primo grado eccependo preliminarmente la decadenza e la CP_1 prescrizione delle azioni di responsabilità proposte nei suoi confronti, contestando nel merito quanto dedotto dall'attrice e chiedendo in via riconvenzionale il saldo del proprio compenso;
chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa, per essere dagli stessi manlevato, la ditta esecutrice dei lavori l'ing. CP_2 Controparte_4 Persona_1
e la propria compagnia di assicurazioni CP_6
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita la ditta contestando CP_4
l'azione di manleva spiegata nei suoi confronti.
Si era altresì costituito l'ing. eccependo l'improcedibilità della domanda nei suoi Per_1 confronti per mancato previo esperimento della negoziazione assistita nonché la nullità della chiamata in causa per mancata esposizione delle ragioni di diritto poste alla base della domanda;
nel merito deduceva di aver portato correttamente a termine il progetto strutturale eseguito sulla base del progetto architettonico del CP_1
Si era infine costituita associandosi nel merito alle difese dell'assicurato e CP_6 contestando comunque la relativa copertura assicurativa e l'operatività della polizza.
Alla prima udienza parte attrice ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al pagamento del compenso richiesto in via riconvenzionale dal ed ha quindi esteso CP_1 le proprie domande anche ai terzi chiamati in causa dal convenuto.
Il processo di primo grado è stato dichiarato interrotto prima per l'intervenuta estinzione e cancellazione dal registro delle imprese della quindi per Controparte_4 intervenuto decesso dell'ing. ; in entrambi i casi la causa è stata riassunta nei Per_1 confronti dei soci della società edilizia e della moglie ed erede dell'ing . Per_1
All'esito dell'istruttoria svoltasi con esame di testimoni ed espletamento di CTU, con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha:
-dichiarato rinunciate, per mancata specifica riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, le domande proposte dal ed aventi ad oggetto il pagamento del CP_1 compenso residuo da parte della committente e la manleva nei confronti della ditta esecutrice e dell'ing. ; Per_1
-respinto la domanda di esatto adempimento proposta dall'attrice nei confronti del geom essendo venuto meno l'incarico al direttore dei lavori e non potendo quindi questo CP_1 più adempiervi;
-respinto la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'attrice nei confronti del geom n assenza della prova della gravità dell'inadempimento ex art. CP_1
1455 c.c.;
-dichiarato inammissibili le domande di esatto adempimento e in subordine di risoluzione del contratto proposte dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati in causa dal convenuto, non potendosi configurare, stante la diversità di petitum e causa petendi, alcuna automatica estensione ai terzi della originaria domanda attrice nei confronti del convenuto;
-accolto, previa dichiarazione di infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice ex art. 1669 c.c. nei confronti del direttore dei lavori per i rilevati vizi delle opere, CP_9 condannandolo a rifondere alla l'importo complessivo di euro 15.409,91, Pt_1 comprensivo del costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, come rilevato dal CTU (euro 12.500), l'importo della sanzione amministrativa pagata (euro 708,66), le spese di CTP (euro 2201,25), oltre rivalutazione e interessi, con esclusione invece delle spese di assistenza legale stragiudiziale in quanto non documentate, delle spese di atp, dichiarate rinunciate dall'attrice, nonché degli invocati danni non patrimoniali non compiutamente allegati;
-respinto per infondatezza la medesima domanda risarcitoria proposta anche nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e dell'ing. , in persona dei rispettivi Per_1 eredi;
-respinto la domanda di manleva del geom nei confronti della assicurazione CP_1 per inoperatività della polizza con riferimento alla fattispecie di causa;
CP_6
-dichiarato interamente compensate le spese di lite tra e per reciproca Pt_1 CP_1 soccombenza;
-condannato la a rifondere le spese di lite nei confronti dei soci della ditta edile Pt_1
dell'erede dell'ing in applicazione del principio di soccombenza;
CP_2 Per_1
-dichiarato interamente compensate le spese di lite tra CP_1 CP_6
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erroneo rigetto della domanda di esatto adempimento e di risoluzione del contratto per inadempimento del direttore dei lavori;
erronea compensazione delle spese di lite tra parte attrice e geom CP_1
2)erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione delle operazioni peritali e di sostituzione del CTU;
nullità della espletata CTU;
erronea quantificazione del danno subito dall'attrice per non corretta valutazione delle risultanze istruttorie;
3)erronea condanna dell'attrice alla refusione delle spese di lite delle parti terze chiamate in causa dal convenuto.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il geom. he contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma, dando atto di aver già provveduto ai pagamenti disposti a suo carico.
Si costituivano altresì e , quali ex soci della cessata e CP_2 CP_3 cancellata impresa del geom che eccepivano Controparte_4 Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità del terzo motivo di appello principale per incompatibilità tra, da una parte, la richiesta di riforma della statuizione di condanna della al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Pt_1 CP_2 CP_3
e dall'altro la mancata impugnazione delle pronunce di inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dall'attrice nei confronti degli stessi. Chiedevano quindi in via principale la conferma della sentenza impugnata ed in subordine riproponevano ex art. 346 c.p.c. le conclusioni già formulate in primo grado.
Si costituiva , quale erede con beneficio di inventario dell'ing. , che CP_5 Per_1 riproponeva l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta nei suoi confronti per mancato previo esperimento della negoziazione assistita, nonché l'eccezione di nullità della chiamata in causa per mancata esposizione degli elementi di diritto e di nullità della domanda risarcitoria per estinzione del giudizio nei suoi confronti ex art. 305 c.p.c. per tardiva riassunzione ed infine ribadiva l'inammissibilità della domanda nei suoi confronti e l'intervenuta decadenza e prescrizione;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Si costituiva che chiedeva venisse accertato il passaggio in giudicato dei Controparte_6 capi della sentenza pronunciati anche nei suoi confronti;
in subordine chiedeva che l'appello venisse respinto con particolare riferimento a ogni domanda proposta avverso riproponendo ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni già rilevate in primo grado. CP_6
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.01.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di conIGlio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che nel 2008 il geom veniva nominato da CP_1 [...]
progettista delle opere architettoniche e direttore dei lavori con riferimento alla Pt_1 ristrutturazione da eseguirsi nell'immobile di sua proprietà sito in Monsummano Terme.
In particolare, per quello che in questa sede interessa, risulta che il geom a svolto CP_1 la direzione dei lavori, eseguiti dalla impresa con riferimento alle Controparte_4 seguenti opere: ristrutturazione di una rimessa agricola di circa 30 mq previa demolizione del manufatto preesistente condonato e sua ricostruzione;
ristrutturazione di un porticato unito all'abitazione.
Le suddette opere risultano essere state eseguite a seguito di denuncia di inizio attività
n° 305/2008 depositata al Comune di Monsummano Terme il 30.10.2008, cui seguiva il progetto delle strutture portanti depositato all' a cura dell'ing. Controparte_10
, su progetto architettonico del geom I lavori sono stati terminati, quanto Per_1 CP_1 alla parte architettonica in data 18.01.2012, come da relativa comunicazione di fine lavori depositata in comune, mentre per le opere strutturali la comunicazione di fine lavori reca la data del 22.11.2012.
Tanto premesso, è coperta da giudicato la pronuncia di inammissibilità delle domande di esatto adempimento e risoluzione per inadempimento proposte da Parte_1 nei confronti sia dell'erede dell'ing , progettista strutturale, sia di e Per_1 CP_2
, quali ex soci della cessata e cancellata impresa del CP_3 Controparte_4 geom (entrambi terzi chiamati in causa dal convenuto nei cui confronti Controparte_4
l'attrice ha esteso la sua originaria domanda).
Del pari coperta da giudicato e dunque in questa sede irretrattabile è la statuita infondatezza della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei medesimi soggetti, terzi chiamati in causa dal convenuto, nei cui confronti l'attrice ha inteso estendere la propria domanda inizialmente avanzata nei soli confronti del CP_4
CP_1
Non più controversa in questa sede, in quanto non attinta da motivi di appello e, dunque, passata in giudicato, è anche l'esclusione della operatività della polizza assicurativa azionata dal geom ei confronti di CP_1 CP_6
Del pari non controverso in questa sede è il diritto del l pagamento di un ulteriore CP_1 residuo compenso (domanda dichiarata rinunciata dal Tribunale).
Non investita da motivi di appello è altresì l'affermazione dei diritto della ad Pt_1 ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi delle opere ai sensi dell'art. 1669
c.c., consistenti nei costi dei lavori di ripristino, nei costi di ctp e nella sanzione pecuniaria posta a carico dell'attrice da Agenzia delle Entrate, così come è ormai incontrovertibile l'esclusione delle ulteriori voci di danno richieste dalla e non Pt_1 accolte dal Tribunale (spese di ATP, spese per attività stragiudiziale, danni non patrimoniali). In detti termini, dunque inammissibile deve essere ritenuta la richiesta di pagamento delle spese di ATP ante causam spiegata in sede di precisazione delle conclusioni in questo grado, ma senza che la relativa statuizione di rigetto risulti oggetto di alcuno dei formulati motivi di appello.
La presente causa concerne quindi unicamente la domanda di esatto adempimento e in subordine di risoluzione del contratto d'opera professionale tra la committente Pt_1 ed il nonché la quantificazione dei danni conseguenti ai vizi delle opere non CP_9 correttamente eseguite, oltre ai criteri di regolazione delle spese di lite tra parte attrice e convenuto e tra parte attrice e terzi chiamati in causa.
2.Le preliminari eccezioni reiterate da parte – Costituendosi in appello CP_5 [...]
, quale erede dell'ing. , ha reiterato tutte le eccezioni in rito già spiegate CP_5 Per_1 in primo grado con particolare riferimento a: improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento della negoziazione assistita, nullità della chiamata in causa per mancata indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, tardività e nullità della riassunzione con conseguente estinzione del processo nei suoi confronti, inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti dall'attrice e prescrizione e decadenza dei relativi diritti dalla stessa azionati.
Tanto premesso, con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande di esatto adempimento e risoluzione contrattuale proposte dall'attrice nei confronti dell'ing chiamato in causa dal convenuto, nonchè respinto nel merito Per_1 per infondatezza la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice nei confronti dello stesso ingegnere. Le suddette pronunce, che hanno escluso qualsiasi pretesa dell'attrice nei confronti dell'ing e dunque nei confronti della sua erede, non sono Per_1 state impugnate da alcuno e sono quindi passate in giudicato.
A fronte di ciò non residua nessun interesse della a pronunce sulle questioni CP_5 preliminari di rito e preliminari di merito, ovvero sulla improcedibilità di domande già respinte nel merito ovvero dichiarate inammissibili, con statuizione non impugnata e quindi passata in giudicato.
Deve dunque essere dichiarata l'inammissibilità delle suddette eccezioni per carenza di interesse della alle relative pronunce. CP_5
3.Il secondo motivo di appello ultima parte: rinnovazione e nullità della CTU –
In seno al secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la mancata rinnovazione della CTU espletata in primo grado, eccependone la nullità.
In particolare ha lamentato la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata circa l'omessa rinnovazione delle operazioni peritali con altro CTU, richiesta ai sensi dell'art. 196 c.p.c. Sono state quindi evidenziate le carenze della detta CTU per non essere stata data una risposta alla 'verifica delle ragioni e della imputabilità degli addebiti', nonché per essere stata omessa l''individuazione e quantificazione degli interventi di ripristino
e consolidamento a perfetta regola d'arte', essendo a tale ultimo proposito stata fatta una stima dei costi approssimativa e riduttiva.
La suddetta parte del motivo di appello non può essere condivisa.
Con riferimento alla censura di omessa motivazione circa il negato rinnovo della CTU se ne rileva l'inconducenza, alla stregua del principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Corte Cass. n°
22799/2017; Cass. n. 20227 del 24/09/2010; Cass. n. 17693 del 19/07/2013).
Venendo ad esaminare nella sostanza la richiesta di rinnovazione della CTU, in questa sede reiterata, è bene innanzitutto precisare che nel giudizio d'appello è senz'altro ammissibile la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché, per ormai pacifica giurisprudenza, la CTU non rappresenta un mezzo di prova e dunque non soggiace ai limiti posti dall'art. 345, c. 3 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. sez. II, 24/11/2020, n.26709; Cass. Civ. sez. III, 23/04/2020, n.8113; Cass. Civ. sez. 1, Sentenza n. 3330 del 19/02/2016; Cass. Civ., Sez. VI, n. 5339/2015; Cass. n.
16292/2009). Permane tuttavia l'obbligo di una specifica impugnazione della pronuncia per la parte in cui si rapporta, in positivo o in negativo, alla relazione dell'ausiliare (cfr.
Cass. 6 novembre 2003 n. 16684 e 22 marzo 2004 n. 5696).
Ciò posto, nel caso in esame le critiche mosse dall'appellante rispetto alle risultanze della CTU recepita dal Tribunale, appaiono nella sostanza risolversi in valutazioni di carattere soggettivo circa la quantificazione dei danni, mirando ad un più appagante coordinamento degli elementi fattuali, che, tuttavia, rimane nell'ambito delle possibilità di apprezzamento che non ha trovato adeguato supporto in base alle risultanze processuali acquisite. Aldilà, invero, della condivisione o meno delle risultanze della perizia in punto di quantificazione dei danni, tema oggetto del motivo di appello di cui infra, la relazione si presenta logica, coerente e completa, non potendo la rinnovazione trovare la propria giustificazione nella mera divergenza di contenuto tra l'elaborato del ctu e quello del ctp.
Il CTU risulta infatti aver adeguatamente risposto ai quesiti, descrivendo puntualmente gli immobili, verificando la sussistenza di vizi nelle opere eseguite sotto la direzione dei lavori del geom descrivendo infine gli interventi necessari per porvi rimedio ed i CP_1 relativi costi.
Quanto ai mancati approfondimenti che ad avviso della parte appellante sarebbero stati segnalati dallo stesso CTU, si osserva che non può ritenersi tale da pregiudicare la corretta individuazione degli interventi necessari per porre rimedio ai rilevati difetti dei lavori l'inciso con cui il consulente dell'Ufficio ha affermato: 'Gli interventi edilizi di ripristino, riparazione e consolidamento a perfetta regola d'arte non possono al momento essere valorizzati in quanto per addivenire una esatta individuazione e quantificazione è necessaria la predisposizione di un progetto esecutivo, completo di calcoli strutturali ed indagini geognostiche, di cui non si è avuto incarico. Inoltre il progetto esecutivo deve essere preceduto da una pratica di regolarizzazione edilizia delle difformità ammissibili a sanatoria (ad esempio il cambio di destinazione d'uso della rimessa da destinazione agricola a destinazione residenziale non è ammissibile) la cui quantificazione onerosa non costituisce oggetto d'incarico'. In tale passaggio infatti il
CTU si riferisce, all'evidenza, a tutti quegli adempimenti tecnici che concernono la concreta messa in atto degli interventi edilizi di ripristino dei vizi, che non rientravano nell'incarico, così come non rientrano nell'oggetto della causa, relativa all'individuazione dei vizi, delle opere necessarie ad eliminarli ed ai relativi costi, in funzione della condanna - o meno - della parte all'adempimento in forma specifica ovvero alla refusione monetaria di detti costi. In detta prospettiva, dunque, sono necessari e sufficienti gli elementi forniti dal CTU nella parte in cui ha descritto tutte le attività funzionali alla eliminazione dei difetti rilevati nelle opere, senza alcuna necessità di redazione da parte del medesimo CTU anche di un progetto esecutivo.
Quanto poi al passaggio in cui il consulente dell'ufficio ha evidenziato di non essere stato incaricato anche di quantificare il danno derivante dall'intervenuto cambio di destinazione d'uso della rimessa da agricola ad abitativa, si osserva che – come meglio sarà sviluppato infra nella parte dedicata alla censura relativa alla quantificazione del danno – che la pronuncia e dunque l'accertamento del CTU deve essere limitato a quegli inadempimenti che sono stati posti a fondamento della domanda attrice;
a tale proposito dall'esame dell'atto di citazione e della memoria 183 co VI n° 1 c.p.c. emerge che gli inesatti adempimenti di cui si è lamentata la committente onsistono nelle errate Pt_1 rappresentazioni architettoniche e progettuali sia dell'annesso sia del porticato, oltre all'instabilità strutturale di quest'ultimo. Nessuna specifica doglianza concerne invece la destinazione della rimessa agricola (di fatto trasformata in abitativa con realizzazione di servizi igienici, allacci di servizi, creazione di scarichi e climatizzazione, come si vedrà meglio infra), non risultando neppure – né allegato né tantomeno provato – che gli interventi in contrasto con la destinazione agricola del manufatto siano stati posti in essere sotto la direzione dei lavori del e non invece successivamente alla CP_4 CP_1 dichiarata fine lavori. Al contrario in atto di citazione si lamenta l'omessa indicazione nella planimetria che identifica la rimessa, oltre che di due finestre, del differente spessore del muro, di un pergolato e anche di un bagno, senza a tale ultimo proposito porsi anche la questione della sostanziale modifica della destinazione a rimessa agricola.
Si deve poi evidenziare che il contraddittorio con i consulenti di parte, così come si evince dalla lettura dell'elaborato depositato, risulta essersi svolta in maniera regolare, rinvenendosi una sempre precisa presa di posizione del CTU rispetto alle osservazioni dei CTP.
Neppure è dato rilevare nell'elaborato incongruenze o mancanze tali da determinarne la nullità, invocata dall'appellante richiamandosi genericamente agli atti di primo grado
Quindi, si soggiunge che le esposte considerazioni consentono di disattendere la richiesta di rinnovo dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio che non risulta affetta né da vizi procedurali, né da carenze contenutistiche tali da determinarne la nullità.
3.1. Le reiterate istanze istruttorie – In sede di conclusioni in calce all'atto di appello e poi di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha reiterato anche le richieste istruttorie non ammesse in primo grado.
La reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione. Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimus, Cass. n. 3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richieste istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, l'appellante neppure ha lamentato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie proposte in primo grado in seno ai motivi di appello, riproponendola direttamente nelle conclusioni, senza neppure indicare le ragioni in base alle quali il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame e, soprattutto, senza dire perché la loro ammissione avrebbe potuto modificare l'esito della decisione.
Dal chè l'inammissibilità della relativa richiesta.
4. Il primo motivo di appello parte prima: azione di esatto adempimento e risoluzione del contratto di direzione lavori – Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato il rigetto sia della domanda di condanna all'esatto adempimento del nella sua qualità di direttore dei lavori, sia di quella CP_4 CP_1 subordinata di risoluzione del contratto di direzione lavori per grave inadempimento del professionista.
Partendo dalla domanda principale di esatto adempimento il Tribunale ha così argomentato: '…la domanda di condanna all'adempimento formulata dall'attrice nei confronti del geom. è infondata e va rigettata sulla base della dirimente CP_1 considerazione che, terminata la realizzazione delle opere appaltate il 20/10/2012, è contestualmente venuto meno l'incarico assegnato al direttore dei lavori che per l'effetto non può più adempiervi'.
L'appellante ha in proposito dedotto l'erroneità della suddetta statuizione rilevando il non esatto adempimento delle prestazioni cui il era tenuto quale direttore dei CP_1 lavori.
Il motivo è infondato.
I presupposti per l'esercizio dell'azione di esatto adempimento del contratto sono infatti: la sussistenza del contratto a prestazioni corrispettive, il ritardo nell'esatto adempimento della prestazione e l'attuale possibilità di adempiere all'obbligazione rimasta ineseguita. Nel caso di specie il requisito della attualità del contratto e quello della perdurante possibilità di adempiere alla prestazione da parte del direttore dei lavori, sono certamente insussistenti, visto che i lavori si sono conclusi con la dichiarazione di fine lavori già dal 2012, con la conseguente materiale impossibilità del professionista di proseguire nell'attività di vigilanza e indirizzo proprie della direzione di lavori che non sono più in essere, così come non sono più in essere i relativi titoli amministrativi, state la dichiarata fine lavori. Passando all'ulteriore parte del motivo di appello inerente il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento, il Tribunale ha sul punto così disposto: '…è infondata la domanda di risoluzione del contratto di conferimento dell'incarico professionale di direttore dei lavori in assenza di prova del requisito della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., così come, conseguentemente va rigettata la domanda restitutoria' specificando che 'nel caso di specie, le opere sono state ultimate, e i vizi e difformità riscontrate dal c.t.u., peraltro unicamente con riferimento al porticato, sono di rilevanza minima rapportate al complesso dei lavori eseguiti'.
L'appellante ha censurato tale motivazione rilevando che la stessa non terrebbe in debito conto tutti i vizi e le difformità delle opere risultanti dalla CTU, così da non potersi affermare la scarsa importanza dell'inadempimento del direttore dei lavori.
Deve premettersi come in tema di risoluzione per inadempimento, per valutarne la gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c., deve tenersi conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale
(cfr. ex multis Cass. n° 7187/2022).
Nella fattispecie il CTU ha descritto il porticato collocato nel lato sud dell'edificio abitativo come un manufatto rettangolare di mt 12,75 di lunghezza e 2,29 di larghezza, formato da una struttura verticale costituita da quattro pilastri in cemento armato con capitello apicale e al di sopra dei quali è posizionata, in orizzontale, una trave in legno vincolata con staffe e perni in acciaio. L'opera risulta quindi completata da una falda con spiovente esterno, con struttura costituita da travicelli in legno posizionati nel senso della pendenza e sovrastante copertura di tavelloni in laterizio, soletta in cemento, guaina impermeabilizzante e tegole di tipo portoghese. I travicelli sono descritti dal CTU come fissati alla trave orizzontale ed incastrati, con le teste, nella muratura della facciata.
A proposito del suddetto porticato il CTU ha rilevato come lo stesso 'denota una leggera differenza, in diminuzione, delle misure in pianta in quanto risulta essere stato licenziato con misure di metri 13,00 x metri 2,55 (misure espresse nell'architettonico unito alla pratica strutturale e nella concessione edilizia in sanatoria) mentre di fatto misura metri
12,75 x metri 2,29. Si rileva inoltre una differenza, nella pratica di condono edilizio, tra la rappresentazione grafica in pianta e quella di prospetto dove il porticato risulta traslato di circa metri 4,00 verso ovest (posizionato in corrispondenza della cucina e del soggiorno mentre nelle pratiche successive, ed anche di fatto, il portico è posizionato davanti al soggiorno ed al vano ingresso dell'abitazione dell'attrice); tuttavia si tratta di errore grafico nella redazione della pianta in quanto la documentazione fotografica dei luoghi, allegata anch'essa alla pratica di condono, definisce con chiarezza l'ubicazione che coincide con la rappresentazione grafica di prospetto. Anche in sezione la struttura denota una differenza, sempre in difetto, in quanto dalle misure rilevate nello stato licenziato si rileva un'altezza di metri 2,60 sotto capitello e metri 2,80 sotto travicello mentre di fatto il c.t.u. ha misurato metri 2,47 quale altezza maggiore in gronda'.
Il consulente ha quindi esposto che le differenze metriche rilevate rientrano 'nelle tolleranze di legge', spiegando altresì che 'la tipologia delle difformità riscontrate si può ascrivere a varianti eseguite in corso d'opera a seguito del deposito della denuncia inizio attività dell'anno 2008'.
Dal punto di vista strutturale il CTU ha inoltre osservato 'un leggero sfilamento, dalla muratura portante del fabbricato, dell'orditura secondaria, costituita da travicelli in legno, della copertura del porticato', spiegando che ciò potrebbe essere avvenuto 'a causa della debolezza del nodo di collegamento alla muratura stessa (realizzato in modo difforme rispetto all'esecutivo strutturale depositato) e per un lieve movimento generato tra la nuova struttura, costituita appunto dal porticato, ed il vecchio fabbricato al quale sono stati incastrati i travicelli. Si deve inoltre tenere conto del differente coefficiente di dilatazione dei due materiali, legno e muratura/intonaco, che inevitabilmente generano microlesioni nella zona di contatto (in buona sostanza l'intonaco intorno al travicello denoterà sempre un minimo distacco dal legno).'
Il consulente ha quindi sottolineato come nel corso del secondo sopralluogo, effettuato a circa un anno di distanza dal primo 'non sono stati rilevati, da un esame visivo, incrementi del citato distacco e le strutture portanti non hanno evidenziato segni di cedimento e/o deterioramento avendo riscontrato l'assenza di cretti, assenza di irregolare livello di piano e corretta verticalità dei pilastri di sostegno'. Il CTU ha rilevato in proposito come tale ultima indicazione 'dovrà essere tuttavia supportata in definitiva da un progetto esecutivo, completo di indagini e calcoli di verifica, necessario per la regolarizzazione architettonica e strutturale del manufatto'.
Quanto all'annesso agricolo, ristrutturato mediante ricostruzione del preesistente manufatto, lo stesso è descritto dal CTU come un piccolo fabbricato libero su tutti i lati, sviluppato in un unico piano dalle dimensioni di mt 4,90 x 5,48. Lo stesso presenta pareti di spessore variabile tra 15 e 28 cm realizzate in conglomerato cementizio e copertura a capanna con struttura portante in legno composta di travi e travicelli, oltre sovrastanti mezzane in cotto. All'interno dell'annesso risulta ricavato un servizio igienico ed un soggiorno cucina con allacci e scarichi funzionanti, impianto elettrico e climatizzazione. Il consulente ha a tale proposito rilevato che 'A livello architettonico e strutturale il manufatto denota una leggera differenza, in diminuzione, delle misure in pianta in quanto risulta licenziato con misure di metri 5,20 x metri 5,75 mentre di fatto misura metri 4,93 x metri 5,48. Anche le altezze esterne sono leggermente variate passando da metri 2,80 a metri 3,05 in gronda e da metri 3,75 a metri 3,90 in colmo. Altre modifiche riguardano il muro esterno lato sud che risulta di spessore maggiore pari a cm. 28 oltre alla formazione di due finestre non previste in progetto. Si rileva inoltre che per evidente mero errore di rappresentazione grafica negli elaborati di progetto il manufatto viene rappresentato completamente fuori terra mentre nello stato di fatto risulta parzialmente interrato. Anche la copertura risulta modificata. Infatti in progetto, sia architettonico che strutturale, era stato previsto di sostituire i preesistenti pannelli di copertura con un solaio in latero cemento (tipo Bausta) mentre di fatto è stata realizzata una struttura differente costituita da travi e travicelli in legno con soprastante scempiato in cotto (vedi foto nn. 14/15). Anche il manto di copertura risulta modificato nella tipologia in quanto è stato autorizzato in tegole portoghesi mentre è stato realizzato con elementi piani e coppi disposti alla toscana'.
Il CTU ha inoltre osservato che la realizzazione di bagno e allacci per cucina nell'annesso, oltre a tutti gli allacci per le utenze 'denotano un palese cambio di destinazione d'uso da agricolo (annesso agricolo) a residenziale (cucina e bagno)'.
A proposito delle suddette difformità il consulente dell'ufficio ha dedotto che 'A parere del sottoscritto con l'intervento autorizzato con la D.I.A. dell'anno 2008 il manufatto non è stato integralmente demolito e successivamente ricostruito in quanto dalla documentazione fotografica allegata alla pratica di condono si evince che le pareti perimetrali erano già formate da setti in cemento armato e pertanto la differente misura in pianta della costruzione può essere identificata come errore grafico e/o di rilievo. La formazione della struttura di copertura in legno, a modifica di quanto previsto in progetto nella D.I.A. dell'anno 2008, è senz'altro una modifica eseguita in corso di realizzazione dell'intera opera. Le altre opere, quali la formazione del bagno, la formazione delle finestre, la formazione degli impianti, la formazione della sistemazione esterna e la realizzazione della tettoia non hanno una identificazione precisa nel processo costruttivo pertanto, a parere dello scrivente, la loro formazione può essere stata eseguita sia in corso d'opera, nei termini di validità della citata D.I.A., che in epoca successiva'.
Dal punto di vista strutturale con riferimento a detto manufatto il CTU ha escluso la ricorrenza di elementi IGnificativi di debolezza strutturale. In sostanza, sono risultate in entrambi i manufatti divergenze di misure e di particolari architettonici rispetto ai progetti, in parte rientranti nelle tolleranze consentite, in parte integranti vere e proprie difformità rispetto al progetto depositato con la DIA 305/2008.
Dal punto di vista più strettamente strutturale è stato rilevato un difetto solo con riferimento al portico (leggero sfilamento della muratura) attribuito dal CTU 'alla difforme esecuzione dell'opera rispetto al progetto esecutivo depositato ed in particolare dal mancato posizionamento della trave di appoggio dei travicelli'.
Nessuna problematica strutturale è stata invece rilevata nell'annesso agricolo.
Con riferimento a quest'ultimo non sono invece suscettibili di essere ulteriormente valutate le difformità relative alle opere (realizzazione di servizio igienico, scarichi, attacchi energia) che di fatto compromettono la destinazione agricola dell'annesso
(condizione cui il CTU ha riferito l'inammissibilità della sanatoria); come detto sopra si tratta di difformità che sono state sì evidenziate dal CTU, ma che non erano state allegate dall'attrice per cui, vertendosi in ambito di diritti eterodeterminati, non sono suscettibili di essere fatti oggetto di pronuncia inadempimenti non previamente e tempestivamente dedotti dalla parte attrice. Con riferimento a detto aspetto, come riferito nella stessa CTU, non risultano peraltro evidenze che collochino le opere da cui
è derivata la sostanziale difformità rispetto alla originaria destinazione nel periodo dei lavori svolti sotto la direzione del geom piuttosto che successivamente. CP_1
Ciò posto, considerando dunque, nei limiti di quanto allegato dall'attrice, le difformità planimetriche e architettoniche sia di porticato, sia di manufatto (in termini di misure lievemente differenti rispetto alla planimetria progettuale e in parte rientranti nelle tolleranze di legge, errore grafico nella redazione della pianta con traslazione di 4 mt del portico, differente spessore del muro dell'annesso, munito di due finestre non previste in progetto, sua erronea rappresentazione grafica come completamente fuori terra, differente struttura del solaio di copertura con tipo di tegole diverso da quello autorizzato), sia il difetto strutturale rilevato nel porticato (in termini di leggero sfilamento della muratura portante di quest'ultimo), si tratta di difformità sicuramente rilevanti ai fini risarcitori, ma non di tale gravità da compromettere il sinallagma contrattuale, considerando l'oggetto complessivo del contratto di progettazione e direzione lavori. In tal senso deve essere ritenuto condivisibile l'assunto del primo giudice nella misura in cui, tenendo conto dei riscontrati difetti nel contesto di tutte le prestazioni professionali eseguite dal geom ha affermato che gli stessi non sono CP_1 di gravità tale da sostenere una pronuncia di risoluzione del contratto d'opera professionale avente ad oggetto la direzione lavori. Non può invece essere ritenuto pertinente al caso in oggetto il richiamo fatto dall'appellante alla speciale garanzia prevista per il contratto di appalto ex artt. 1668
u.c. c.c. (nella parte in cui si prevede la valutazione, ai fini della risoluzione, dei vizi anche con riferimento all'essere l'opera adatta allo scopo cui era destinata), laddove quello di cui si chiede la risoluzione non è il contratto di appalto con l'impresa esecutrice, bensì il contratto d'opera professionale con il direttore dei lavori risultati in parte non correttamente eseguiti.
Anche detta parte del motivo di appello deve dunque essere respinta.
5.Il secondo motivo di appello, parte prima: quantum del danno risarcito – Con la prima parte del secondo motivo di appello si è censurata la quantificazione del danno fatto dal primo giudice con esclusivo riferimento ai costi di ripristino dei vizi delle opere conseguenti all'inadempimento del direttore dei lavori. A tale proposito, come sopra accennato, non è in questa sede in contestazione l'an del diritto della al Pt_1 risarcimento del danno, né il relativo titolo, essendo passato in giudicato l'assunto secondo il quale i suddetti vizi e difformità delle opere sono 'esclusivamente imputabili al direttore lavori che, nel corso dell'esecuzione dei lavori non ha correttamente adempiuto all'incarico professionale affidatogli, cagionando la non corretta esecuzione delle opere, anche in difformità ai progetti correttamente redatti, senza poi provvedere al deposito di variante in corso d'opera ovvero variante finale che tenesse conto delle modifiche medio tempore apportate…'
La presente controversia riguarda quindi il solo il quantum del danno, con esclusivo riferimento ai costi delle opere per l'eliminazione delle rilevate difformità.
Sono infatti coperte da giudicato sia la condanna al risarcimento del danno relativamente al pagamento della sanzione pecuniaria ad Agenzia delle Entrate e dei costi di ctp, sia il rigetto del risarcimento delle ulteriori voci di danno richieste dalla
(spese di ATP, spese per attività stragiudiziale, danno non patrimoniale) non Pt_1 oggetto di alcuno specifico motivo di appello.
L'appellante ha in proposito lamentato la non adeguata valutazione dei suddetti danni, rilevando che gli stessi erano stati quantificati sulla base della CTU, in modo 'incongruo
e riduttivo'.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha sul punto così motivato: 'Relativamente al quantum debeatur, infine, il Tribunale ritiene utili ai fini della quantificazione dei danni patrimoniali le indicazioni fornite dal c.t.u. geom. nella propria perizia ove, sulla premessa della pur Per_2 necessaria predisposizione di un progetto esecutivo, comunque sono stati puntualmente quantificati i costi per la regolarizzazione e il consolidamento strutturale dei difetti riscontrati in complessivi € 12.500,00- (pag. 13 della perizia), cui ragionevolmente il
Tribunale ritiene di doversi adeguare…'
La suddetta statuizione merita condivisione, laddove nella CTU, cui la sentenza impugnata si è richiamata, sono stati puntualmente descritti i costi delle attività progettuali e dei lavori necessari ad eliminare i vizi delle opere tempestivamente allegati dalle parti e riconducibili all'omessa adeguata vigilanza del direttore lavori e specificamente: progetto strutturale/architettonico a sanatoria del portico e annesso agricolo €. 3.000,00; oneri concessori e sanzione per la regolarizzazione edilizia dei manufatti €. 5.000,00, opere di adeguamento strutturale del portico €. 3.500,00; redazione di pratica di accatastamento a variazione per la corretta rappresentazione dell'annesso agricolo €. 500,00, completamento di pratica di agibilità €. 500,00, per complessive €.12.500,00.
Per quanto detto il relativo motivo di appello non merita accoglimento.
6. Il primo motivo di appello parte seconda: la compensazione delle spese di lite tra attore e convenuto – L'appellante ha censurato la sentenza impugnata anche con riferimento alla integrale compensazione delle spese di lite tra parte attrice Pt_1
e convenuto motivata dal primo giudice sulla base della ritenuta CP_9 soccombenza reciproca, mentre, al contrario, ad avviso dell'appellante, la parte attrice sarebbe risultata totalmente vittoriosa nel merito.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini di seguito specificati.
Come chiarito autorevolmente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass. n. 32061 del 31 ottobre 2022), se anche la liquidazione è stata inferiore a quella pretesa, ciò non costituisce di per sé ragione di soccombenza reciproca, che è invece configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi.
Nel caso di specie, parte attrice si è vista respingere in primo grado sia la Pt_1 domanda di esatto adempimento del contratto, sia la subordinata domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento, ma è stata tuttavia affermata la responsabilità del convenuto per i vizi e le difformità delle opere eseguite sotto la sua direzione lavori, condannandolo al risarcimento di alcune delle voci di danno richieste
(in misura inferiore a quanto domandato) e respingendo invece la domanda risarcitoria per ulteriori autonomi danni. A fronte di ciò, non ci si trova, come argomenta parte appellante, nell'ipotesi di rigetto della domanda principale e accoglimento di una delle domande proposte in via subordinata, situazione in cui si configura una ipotesi di soccombenza solo qualora le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (cfr. da ultimo Cass. n° 26043/2020).
Nel caso in esame il rigetto concerne sia domande proposte in via principale, sia in via subordinata e, nell'accogliere la domanda risarcitoria, il Tribunale ha comunque respinto la refusione di alcune delle voci di danno richieste. In detti termini, sulla base della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi integrata solo una parziale reciproca soccombenza, che, per quanto detto, si ritiene di quantificare nella misura del 50%.
Quanto al restante 50% delle spese di lite le stesse devono essere poste a carico del convenuto ulla base della sua prevalente soccombenza. CP_1
Sulla base dei medesimi principi le spese di CTU, liquidate come in atti, devono essere poste definitivamente per 1/3 a carico di parte attrice in primo grado e per i Pt_1 restanti 2/3 a carico della parte convenuta (ripartizione corrispondente alla CP_1 compensazione delle dette spese per la metà e definitiva imputazione della restante metà in capo al convenuto).
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200 a € 26000) e dell'impegno difensivo prestato (medio) (in particolare: € 919 per la fase di studio, € 777 per la fase introduttiva, € 1680,00 per la fase istruttoria ed €
1701 per la fase decisoria, con riduzione di ½ stante la disposta compensazione parziale).
7. Il terzo motivo di appello e relativa eccezione di inammissibilità: la condanna dell'attrice a rifondere le spese di lite dei terzi chiamati in causa dal convenuto – Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sua condanna a rifondere le spese di lite dei terzi chiamati in causa dal convenuto.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità del detto motivo di appello sollevata e , quali ex soci della cessata e cancellata impresa CP_2 CP_3 del geom che avevano eccepito l'incompatibilità Controparte_4 Controparte_4 tra, da una parte, la richiesta di riforma della statuizione di condanna della al Pt_1 pagamento delle spese di lite nei confronti di e , e dall'altro la CP_2 CP_3 mancata impugnazione delle pronunce di inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dall'attrice nei confronti degli stessi. L'eccezione è infondata essendo il motivo stato chiaramente espresso in conformità al disposto di cui all'art. 342 c.p.c. con riferimento alla sola statuizione sulle spese di lite tra parte attrice e terzi chiamati in causa dal convenuto, essendo le argomentazioni circa la congruità o meno della decisione sulle spese rispetto alla statuizione sulla domanda estesa dall'attrice nei confronti dei terzi, questione attinente al merito del gravame.
Ciò posto, è coperta da giudicato la statuizione secondo cui le domande di adempimento e risoluzione del contratto estese dall'attrice nei confronti dei terzi chiamati sono state dichiarate inammissibili, così come è ormai irretrattabile il rigetto per infondatezza delle domande di risarcimento danni per vizi delle opere estese dalla medesima nei Pt_1 confronti dei suddetti terzi chiamati in causa dal convenuto. Quest'ultimo, dopo aver chiamato in causa l'impresa e l'ing. , per essere dagli Controparte_4 Persona_1 stessi tenuto indenne rispetto a quanto eventualmente condannato a corrispondere all'attrice, rinunciava alle suddette domande. Già in sede di memoria ex art. 183 co VI
n° 1 c.p.c. l'attrice estendeva le proprie domande, inizialmente proposte nei soli confronti del convenuto anche nei confronti dei terzi da quest'ultimo CP_9 chiamati in causa.
Su tali premesse, ai fini della regolamentazione delle spese di lite dei terzi chiamati in causa deve tenersi conto del principio di causalità in combinazione con quello di soccombenza. Sotto il primo profilo deve considerarsi che a dare causa alla chiamata in giudizio dei terzi è stato il convenuto, che ha poi rinunciato alle relative domande di manleva. Dal punto di vista della soccombenza deve invece considerarsi che l'attrice, approfittando della chiamata in causa dei terzi da parte del convenuto, ha inteso estendere nei loro confronti le proprie domande, risultando in proposito completamente soccombente. Sulla base di detti elementi sussistono i presupposti per imputare le spese dei terzi chiamati, liquidate per ciascuno nei termini già indicati dal primo giudice, sia all'attrice, in applicazione del principio di soccombenza nei loro confronti, sia del convenuto, in applicazione del principio di causalità e, dunque, nella misura del 50% ciascuno.
8.Le spese di lite - Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio di appello, quelle tra parte appellante e convenuto devono essere parzialmente compensate CP_1 nella misura di 1/3 stante il rigetto dei motivi di appello inerenti il merito della causa e l'accoglimento dei soli punti del gravame riguardanti le spese di lite di primo grado.
I restanti 2/3 delle dette spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante in ragione della sua prevalente soccombenza. Riguardo alle spese nei confronti degli appellati (quale erede di CP_5 Per_1
) e e (quali ex soci della non
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 avendo l'appellante avanzato alcuna domanda nei loro confronti (essendo anche la questione delle spese di lite nei loro confronti rivolta ad ottenere una diversa regolamentazione con riferimento al convenuto e chiamante in causa), sussistono i presupposti per la loro integrale compensazione.
Quanto alle spese nei confronti di tenuto conto che la stessa è stata citata in CP_6 appello a mero titolo di litis denuntiatio (quale parte in primo grado), senza che alcun motivo di gravame concernesse le statuizioni che la riguardavano, di talchè avrebbe potuto anche non costituirsi in secondo grado, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle relative spese di lite.
Le stesse si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da
€ 5200 a € 26000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) in parziale accoglimento della seconda parte del primo motivo di appello dichiara le spese di lite di primo grado tra e compensate in misura della Parte_1 CP_1 metà; condanna a rifondere a la restante metà delle spese di CP_1 Parte_1 lite di primo grado che si liquidano (quanto alla suddetta metà) in euro 2538,50 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario ed oltre IVA e
CPA come per legge;
2) in parziale accoglimento del terzo motivo di appello, pone le spese di lite dei terzi chiamati in causa nella causa di primo grado, liquidate nei termini già indicati dal primo giudice, al 50% a carico di e per il restante 50% a carico di;
Parte_1 CP_1
3) respinge nel resto l'appello;
4) compensa le spese di lite del grado di appello tra e nello in Parte_1 CP_1 ragione di 1/3; condanna a rifondere a i restanti 2/3 delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che vengono liquidate (con riferimento ai suddetti 2/3) in complessivi €
2644,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad € per spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
5) dichiara interamente compensate le spese di lite del grado di appello relative alle parti , e CP_2 CP_3 Controparte_6 Così deciso in NZ, nella camera di conIGlio del 28.03.2025 dalla Corte di Appello di NZ su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il ConIGliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni