Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 358/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione Reclami Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Scati Presidente dott. Mauro Martinelli Giudice Relatore ed estensore dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n.
R.G. 358/2025 promosso da:
CP_1
Parte_1
BASSI
[...]
RECLAMANTI contro
CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A.
RECLAMATO
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
Ezio e la “ hanno proposto reclamo CP_1 Parte_2 Parte_1
avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione dott.ssa Mariananna Cocca in data 6 febbraio 2025, con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione della esecuzione.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la reclamata “ a mezzo Controparte_2
della mandataria “Cerved Credit Management s.p.a.”, chiedendo il rigetto e la conferma del provvedimento impugnato.
Pagina 1
Deve, tuttavia, premettersi - quale principio generale che verrà richiamato più volte nel corpus del presente provvedimento - che la valutazione della sussistenza del fumus boni iuris richiesta – e qualificata dal legislatore in termini di “gravi motivi” – per la concessione della sospensione della esecuzione deve essere valutata alla stregua dell'inesistenza del diritto a procedere esecutivamente, circostanza integrata da un vizio formale radicale incidente sul procedimento in modo definitivo ovvero di un accertamento dell'inesistenza del credito azionato, non potendo la mera potenziale rideterminazione dell'importo dovuto impedire la prosecuzione del procedimento esecutivo.
***
1) MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DEI
Controparte_3 CP_4
La reclamante ha rappresentato che il credito azionato deriva da due contratti di mutuo (per gli importi non pagati) garantiti da iscrizione ipotecaria sul medesimo complesso immobiliare attualmente di proprietà della “ : Parte_1
1) mutuo di € 200.000,00 del giorno 8 novembre 2005 (rep. 65351 – racc.
14519) stipulato da , e con la Cassa di CP_3 CP_4 Parte_2
Risparmio di Ferrara S.p.a.;
2) mutuo di € 430.000,00 del 17 novembre 2008 (rep. 69146 – racc. 16986) stipulato dalla ditta individuale Bassi ST di TI Ing. Ezio e da quest'ultima quale terzo datore d'ipoteca, con la Cassa di Parte_2
Risparmio di Ferrara S.p.a.
Pagina 2 La parte ha altresì precisato che, con atto del 25 ottobre 2007, ed CP_3
hanno alienato le rispettive quote di proprietà dei beni ipotecati, a CP_4
ed alla Bassi ST di TI Ing. Ezio – includendovi un Parte_2
accollo interno del debito maturato verso l'istituto di credito relativamente al mutuo n. 1 -, la quale ha poi conferito il ramo d'azienda in cui era compresa la proprietà dell'immobile ipotecato alla “ in data 31 maggio Parte_1
2017.
Ciò posto, come evidenziato dal Giudice di prime cure, la mancata notifica a due debitori non incide sulla validità dell'instaurazione del procedimento espropriativo posto che il creditore, nella individuazione del debitore solidale, può liberamente scegliere chi escutere aggredendo il bene sul quale è costituita la garanzia patrimoniale.
1.1 Per altro, è certamente debitrice anche del mutuo del 2005, Controparte_5
sicché l'eventuale inopponibilità del titolo nei confronti di – CP_1
nell'ipotesi si ritenesse privo di efficacia esterno l'accollo del debito assunto da quest'ultimo – non giustificherebbe la sospensione della esecuzione.
1.2 Dal tenore del contratto di cessione del 25 ottobre 2007 – ove l'accollo è stato previsto come metodo di pagamento di parte degli importi dovuti con assunzione diretta di pagamento delle rate di mutuo a scadere – sembra poi evincersi la natura esterna dell'accollo; alla mancata dichiarazione espressa di adesione da parte del creditore conseguirebbe pertanto solo la revocabilità del negozio, ma non anche la mancata produzione di effetti verso il creditore, data la natura di contratto a favore del terzo che dottrina e giurisprudenza riconoscono all'istituto (Cass., 861/1992:
“Parti necessarie dell'accollo sono l'accollante e l'accollato, mentre l'adesione del creditore all'accollo
o la sua dichiarazione di voler liberare il debitore originario non sono richieste per l'esistenza e la
validità dell'accollo medesimo ma solo per rendere irrevocabile la stipulazione ed acquistare il diritto
Pagina 3 alla "solutio" nei confronti del terzo e per comportare la sostituzione della responsabilità patrimoniale dell'accollante a quella del debitore originario”).
1.3 Sotto il profilo formale poi l'eventuale erroneità del precetto non fatta valere tempestivamente con la opposizione agli atti esecutivi resterebbe sanata.
2) CARENZA DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA, NULLITA' DELLE
PROCURE E DEGLI ATTI DI IMPULSO DELLA PROCEDURA
Parte reclamante lamenta la tardiva produzione della documentazione attestante le procure (da a Cerved Credit Management e da quest'ultima a CP_2 [...]
) in violazione dell'art. 557 c.p.c., nonché la mancanza della firma del CP_6
notaio.
2.1 In relazione alla prima contestazione, si osserva come il codice di rito alla disposizione richiamata preveda l'obbligo di deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione a pena di inefficacia del pignoramento, senza fare riferimento agli atti probatori della legittimazione attiva.
Ne deriva che si deve ritenere che la parte – a fronte dell'eccezione di difetto della procura – possa produrre anche successivamente la documentazione attestante la sussistenza del contestato presupposto all'azione esecutiva.
2.2 Nel merito, si condivide quanto affermato dal giudice di prime cure: la produzione degli atti notarili (procura del 18 ottobre 2022 autenticata dal notaio
Dr. di Pordenone, rep. 311663, racc. 41583 e procura del 17 Persona_1
maggio 2023, autenticata dal notaio dr.ssa rep. 4193, racc. Persona_2
2571), liberamente accessibili in quanto atti pubblici, giustifica la reiezione dell'eccezione, potendo la parte reclamante dimostrare la non corrispondenza della copia prodotta con il documento originale.
Pagina 4 La circostanza, tuttavia, non è stata nemmeno allegata, limintandosi la doglianza a contestare l'efficacia probatoria del documento prodotto in file PDF, secondo le regole per altro imposte dal processo telematico. 3) DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
La reclamante ha contestato la legittimazione attiva della , quale CP_2 cessionaria dei crediti.
La titolarità deriva da una duplice cessione: dalla “ Controparte_7 alla “REV Gestione Crediti s.p.a.”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.lgs 180/2015, in forza del provvedimento di Bankitalia del 26 gennaio 2016 n. 98842 e da “REV
Gestione Crediti s.p.a.” a “ , ai sensi dell'art. 58 d.lgs 385/1993 e Controparte_2 artt. 1 e 4 della l. 130/1999, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22 giugno
2017.
3.1 Orbene, la parte reclamata ha depositato tutta la documentazione richiamata, oltre al documento dell'Ufficio del Registro delle Imprese contenente “avviso di cessione di crediti pro soluto” ai sensi delle richiamate disposizioni.
Si rammenta come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia ripetutamente affermato come, nel caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (ex multis Cass. n. 17944/2023; Cass. 5 aprile
2023, n. 9412).
Nel caso di specie, posto che non vi è contestazione sul fatto che i mutui azionati quali titoli esecutivi fossero debiti posti “a sofferenza” dalla Cassa di Risparmio di
Ferrara a decorrere dal 27 novembre 2014 – circostanza altresì attestata tra le medesime parti nel processo n. 2450/2017 R.G. – può affermarsi che sussiste la
Pagina 5 prova della inclusione nei crediti ceduti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, ed avente ad oggetto tutti i crediti a sofferenza dell'istituto di credito al 30 settembre
2015.
3.2 Ad ulteriore conferma di quanto affermato, si evidenzia come la Corte di
Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito ritengano accertabile la legittimazione attiva sula base di elementi indiziari (Cass., n. 17944/2023).
Particolare rilievo assumono, sotto questo profilo, sia le dichiarazioni del notaio dr.
di accertamento della ricomprensione dei crediti azionati in sede Persona_3 esecutiva tra quelli oggetto delle due citate cessioni, sulla base della documentazione esaminata, sia la disponibilità materiale di “ di Controparte_2 tutta la documentazione giustificante il credito, utilizzata per iniziare la procedura esecutiva, conformemente a quanto previsto dall'art. 1262 c.c.
4) MANCATA ISCRIZIONE DELLA PROCEDENTE NELL'ELENCO TENUTO
DALLA BANCA DI ITALIA EX ART. 106 TUB
La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte evidenziato come il soggetto che procede al recupero dei crediti cartolarizzati non debba necessariamente essere iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. in quanto l'art. 2, VI comma della l. 130/1999 non ha immediata valenza civilistica ovvero valenza di norma imperativa, ma attiene alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario (Cass., 7243/2024).
L'interpretazione è stata invero più di recente confermata sia in un obiter dictum della Corte di Cassazione (Cass. n. 12007/2024 del 3.5.2024, in diritto, punto 1.5), sia anche dal provvedimento della Prima Presidente della Cassazione, del 17 maggio 2024, con il quale è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Brindisi con ordinanza del 16 aprile
2024 intorno alla tematica in oggetto, ritenendo che su di essa non vi fosse contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità, anzi piuttosto che relativamente alla stessa la giurisprudenza della Corte esprimesse un
Pagina 6 orientamento unitario, sia infine dalla giurisprudenza di merito, ponendosi allo stato come baluardo di tutela in subiecta materia.
5) ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO DEL GIORNO 8 NOVEMBRE
2005 PER PRESCRIZIONE
L'eccezione si fonda su due argomentazioni:
a) l'estinzione del mutuo del 2005 attraverso l'erogazione di altro mutuo nel
2007 (n. 618511) utilizzato per fini solutori;
b) la maturata prescrizione del credito (“Del resto, il mutuo del 08.11.2005 prevedeva una durata di anni 12, motivo per il quale se anche non si volesse ritenere estinto per il
tramite dell'erogazione del mutuo del 2007, sarebbe comunque estinto nel successivo
novembre dicembre del 2017. Controparte, a riguardo, non ha prodotto alcun minimo
documento a supporto della interruzione dei termini di prescrizione, dacché la raccomandata
del 15.04.2014 (cfr doc.2) si riferisce al contratto di mutuo n.00618511 che era quello di €
180.180,00 del 19.12.2007 e non certo quindi, quello del 08.11.2005”).
Premesso, come sopra anticipato, che, se anche la prospettazione fosse corretta, la sussistenza del debito derivante dal mutuo del 2008 determinerebbe la necessità della prosecuzione del procedimento esecutivo, deve osservarsi come la parte reclamante non abbia dato alcuna prova della esistenza del contratto di mutuo del
2007 (non prodotto agli atti), né della sua destinazione solutoria del mutuo del
2005 (fermi i rilievi opportuni della controparte circa la indicazione del numero
00618511 per individuare il mutuo del 2005 nella documentazione allegata dagli odierni reclamanti in altro processo tra le medesime parti oggetto di sentenza del
Tribunale di Ferrara – n. 2450/2017 - passata in giudicato).
5.1 Per quanto concerne la prescrizione si rammenta il costante insegnamento della Suprema Corte in forza del quale “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei fa sì che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata”
Pagina 7 (Cass., 4232/2023): sia che la si calcoli il termine dalla scadenza naturale (2017), sia che lo si calcoli dalla risoluzione del contratto per dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (15 aprile 2014), l'azione esecutiva non era certamente prescritta nel momento in cui è stata esercitata.
6) MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLE SOMME PRECETTATE (MANCANZA
DEI PIANI DI AMMORTAMENTO, DIFFORMITA' DEL TASSO APPLICATO,
CAPITALIZZAZIONE TRIESTRALE VIETATA)
Come anticipato, l'eventuale accertamento di una minor somma dovuta, non giustificherebbe la sospensione della esecuzione.
Nel caso di specie poi le allegazioni di parte reclamante sono prive di riscontro oggettivo e mere petizioni astratte, allorquando gli importi precettati sono suffragati dalle certificazioni prodotte in giudizio dalla parte reclamata.
Fermo restando che la produzione del piano di ammortamento non è prevista a pena di nullità (cfr. Cass., 8028/2018: “la predisposizione di un piano di ammortamento – che, ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al piùvalere come un inadempimento di un obbligo ac
cessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta
un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate”), sono stati prodotti i mutui con indicate le condizioni applicate nei documenti di sintesi.
Non emerge, pertanto, allo stato nemmeno un fumus di erronea determinazione degli importi richiesti.
7) MANIPOLAZIONE DELL'EURIBOR
La deduzione è anch'essa generica, posto che la dedotta nullità dei contratti di mutuo dovrebbe fondarsi sulla prova della violazione delle regole di concorrenza da parte dell'istituto di credito a monte.
L'accertamento operato dalla Commissione europea, infatti, oltre a limitare il periodo temporale (dal 29 Settembre 2005 e al 30 Maggio 2008) ha individuato gli
Pagina 8 istituti di credito che hanno partecipato all'intesa (tra i quali non risultava la Cassa di Risparmio di Ferrara) e limitato l'oggetto ai contratti derivati.
Ne consegue che non può predicarsi la nullità dei mutui sottoscritti da banche estranee alla condotta anticoncorrenziale descritta ed in relazione a contratti
(finanziamenti) che abbiano fatto riferimento all'Euribor quale parametro di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Come affermato dalla Procura Generale nel procedimento davanti alle Sezioni
Unite (18 febbraio 2025) “un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva
(solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'Euribor nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell'ambito dei contratti derivati”.
Le conclusioni sono state precedentemente condivise anche dalla Suprema Corte
(Cass., sez. III n. 12007 del 3 maggio 2024).
8) SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA
L'accertata insussistenza del fumus boni iuris rende superflua qualsivoglia disamina del profilo del pericolo.
9) IL REGIME DELLE SPESE
Le spese del giudizio, liquidate ai valori medi dello scaglione riferimento, seguono la soccombenza.
Considerato che il reclamo è stato integralmente respinto, il Collegio accerta che sussistono le condizioni per il versamento da parte dei reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. spese giustizia D.P.R.
Pagina 9 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 228 del 24/12/2012
e applicabile al presente giudizio ratione temporis.
P.Q.M.
1) RIGETTA integralmente il reclamo perché infondato;
2) CONDANNA e la “ a CP_1 Parte_2 Parte_1
rifondere a “ , a mezzo della mandataria “Cerved Credit CP_2 CP_2
Management s.p.a.”, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in €
5.245,00 per compensi, oltre I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
Letto l'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012, il Collegio dà atto che, a fronte del rigetto integrale del reclamo, sussistono le condizioni perché e la “ CP_1 Parte_2 Pt_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, siano tenuti, in Parte_1
solido, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R.
115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Ferrara, 31 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Dr. Stefano Scati
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