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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 21/2023 R.G.L. a cui è stato riunito il fascicolo iscritto ala n.343/23 RGL e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CANNATA' Parte_1
MASSIMO, giusta procura in atti;
- appellante nel giudizio iscritto al n. 21/23 RGL–
-appellato nel giudizio iscritto al n. 843/23 RGL
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.BERETTA GIOVANNI, giusta
[...] procura in atti;
- appellato nel giudizio iscritto al n. 21/23 RGL–
-appellante nel giudizio iscritto al n. 843/23 RGL
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3461/18 RGL proposto innanzi al Giudice del lavoro di Palmi, il proponeva “opposizione al sollecito di pagamento n. 90020180015886404, relativamente Pt_1 alla posizione previdenziale del ricorrente, per le annualità 2008 – 2012”.
A sostegno rappresentava di avere ricevuto in data 14.06.2018 dalla Soget S.p.A., per conto della , il sollecito di pagamento n.90020180015886404, unitamente ad una comunicazione CP_1 della che quantificava in € 45.096,44 il debito dovuto dal ricorrente, in quanto non “in CP_1 regola con i versamenti delle somme dovute a questa Associazione a titolo di contributi e oneri accessori".
In assenza di specificazione delle annualità in relazione alle quali era stato richiesto il suddetto importo, egli aveva richiesto formalmente alla un estratto contributivo, dal quale emergeva CP_1 che le annualità per le quali non erano stati versati i contributi erano comprese tra il 2008 ed il 2018.
Per quanto qui ancora di interesse, eccepiva la prescrizione del credito contributivo relativo alle annualità 2008 – 2012, per un ammontare di €. 22.146,00
Costituendosi la dopo avere preliminarmente riepilogato le azioni di recupero pendenti CP_1 nei confronti del - cartella n. 09420160003483913000, in riferimento all'annualità del Pt_1
2014, rispetto alla quale il ragioniere, pur avendo chiesto una dilazione del pagamento, non aveva poi onorato il piano di rateizzazione e ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento alle annualità
2008-2016, in relazione al quale risultava pendente un giudizio di opposizione – rilevava che la cartella di pagamento n. 90020180015886404 emessa dalla SOGET S.p.a. non era relativa a crediti contributivi .
Chiedeva pertanto una declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso per mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fondava.
Nel merito eccepiva di aver interrotto il termine prescrizionale tramite invio di regolari diffide nel 2013 e nel 2018.
Si costituiva la Soget che eccepiva la carenza di legittimazione passiva nonché
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza dell'atto impugnato, atteso che il sollecito di pagamento n. 90020180015886404 impugnato aveva ad oggetto l'importo complessivo di € 240,33 per l'omesso pagamento del canone acqua anno 2015, emesso e notificato nell'interesse del
[...]
. CP_3
Aderiva all'eccezione il rappresentando che per mero errore materiale “erano stati Pt_1 unificati il sollecito di pagamento n. 90020180015886404,emesso dalla Soget S.p.A. e la richiesta di pagamento inviata dalla al ricorrente.” CP_1
Nel merito eccepiva che la diffida del 2013 (all. 4 di controparte) non gli era mai stata notificata, come comprovato dalla circostanza che la notifica della diffida versata in atti era stata effettuata all'indirizzo pec indirizzo che non era a lui Email_1 riferibile;
il suo indirizzo pec era infatti come ricavabile anche dal sito Email_2 dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi. Parte Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che la avesse efficacemente interrotto i termini prescrizionali tramite la diffida del 2013; sul punto così argomentava “risulta che le due comunicazioni, quella del 21.12.2013 e quella del 7.6.2018 sono state inviate ad indirizzi pec diversi, ma nel contempo parte resistente nelle sue note di replica, depositate tempestivamente, ha dimostrato che il ricorrente nel corso degli anni ha cambiato l'indirizzo pec.
Ed infatti, agli atti è stata prodotta pec del ricorrente del 24.7.2017 ed indirizzata alla , CP_1 con la quale forniva all'Ente previdenziale il suo nuovo indirizzo pec.
Da ciò discende che prima di tale data il ricorrente aveva altra pec e non vi sono motivi per non credere che fosse quella in cui è stata inviata la comunicazione del 21.12.2013.”
Ha proposto appello il con ricorso iscritto al 21/23 RGL eccependo l'inesistenza della Pt_1 notifica della diffida del 2013 che secondo il Giudice di prime cura avrebbe utilmente interrotto il termine prescrizionale, atteso che: 1) l'indirizzo del mittente non era quello presente nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi;
2) non era sato provato dalla che l'indirizzo di posta elettronica CP_1 Email_1 era effettivamente appartenuto al ragioniere;
3) di alcun valore probatorio era la Parte_1 fotocopia depositata in giudizio, in quanto la prova dell'avvenuta e corretta notifica di una pec avrebbe potuto essere fornita solo dall'esibizione dei file telematici di accettazione e consegna, contenenti i file;
“Il resistente, pertanto, avrebbe dovuto depositare in atti le ricevute telematiche sia dell'accettazione che della consegna, in un formato tale (.eml) da consentire al tribunale la verifica che con “quella pec” sia stato notificato “quell'atto”.
Con successivo ricorso iscritto al n. 681/18 RGL del Tribunale di Palmi, il proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto con il quale la gli aveva ingiunto di pagare l'importo di € CP_1
45.323,82, a titolo di omesso versamento di contributi per le annualità 2008 -2016, eccependo la prescrizione dei contributi richiesti per le annualità 2008-2012.
Anche in questa controversia la eccepiva di avere interrotto i termini prescrizionali CP_1 tramite le due diffide del 2013 e del 2018.
Il Giudice in questo caso accoglieva parzialmente ricorso: 1) revocando il decreto ingiuntivo n.
4/2019; 2) dichiarando il diritto della a percepire la somma di € 23.177,82 a titolo di CP_1 contributi previdenziali dovuti dal sig. per gli anni 2013, 2015, 2016 e Parte_1 condannando quest'ultimo della somma di € 23.177,82. In particolare, il giudicante riteneva che la diffida del 2013 non avesse utilmente interrotto la prescrizione in quanto “non vi è prova che l'opponente l'abbia ricevuta.
Al fascicolo sono state allegate delle ricevute di consegna della PEC in formato pdf, che non consentono, però, di ricondurre le stesse all'atto di diffida. In esse infatti non vi è alcun richiamo ad esso.
Come giustamente è stato sostenuto dall'opponente, i documenti .xml allegati non sono in grado di dimostrare se alla relativa pec sono stati allegati dei documenti.”.
Avverso la sentenza ha interposto appello la , eccependo che, dall'esame della complessa CP_1 normativa compiutamente richiamata nell'atto di appello, emergeva come la ricevuta di accettazione ed ancor più la ricevuta di avvenuta consegna sono documenti certificativi dell'avvenuto invio e ricezione del messaggio pec, generati in modo autonomo dai Gestori dei servizi di posta elettronica certificata solo all'esito di rigidi procedimenti di controllo tecnico. Ne conseguiva “che la ricevuta di avvenuta consegna, contenente in modo specifico ed inalterabile i dati identificativi del messaggio recapitato e resa disponibile al mittente direttamente dal Gestore, costituisce a pieno titolo prova dell'avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con una attendibilità che, stante il rigore degli standards tecnici adottati, è di gran lunga superiore a quella propria dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata a mezzo del servizio postale universale.”
Gli appelli sono stati riuniti in quanto le controversie hanno il medesimo ambito oggettivo e soggettivo e cioè la debenza dei contributi relativi alle medesime annualità da parte del alla Pt_1
. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello iscritto al n. 21/23 RGL è infondato atteso che l'originaria domanda proposta dal era priva di interesse ad agire. Pt_1
Il ha infatti impugnato il sollecito di pagamento inviato dalla Soget n. Pt_1
90020180015886404 che pacificamente riguardava il canone acqua del Comune di
[...]
. CP_3
Per quanto riguarda il documento denominato dall'appellante “sollecito di pagamento” della che “per mero errore materiale” era stato unito al sollecito Soget, si rileva che lo stesso in CP_1 realtà costituisce un riepilogo sull'importo che il avrebbe dovuto versare all'ente, inviato Pt_1 esplicitamente al solo fine “di fornire tutti gli elementi utili alle sue verifiche e al successivo pagamento o contestazione”
Tant'è che il ha richiesto un estratto conto contributivo dal quale emergevano i singoli Pt_1 importi relativi alle diverse annualità decidendo di agire in giudizio eccependo la prescrizione solo in relazione alle annualità dal 2008 al 2012.
In sintesi il ha esperito un'azione di mero accertamento negativo avverso un atto ancora Pt_1 prodromico rispetto all'iscrizione a ruolo, l'opposizione alla quale come è noto è inammissibile a seguito della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283.
L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi
d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art.
363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che
l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si
è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ebbene, come detto nel caso di spece, il ha esperito un'azione di accertamento Pt_1 negativo ancor prima dell'iscrizione a ruolo dei contributi, con conseguente inammissibilità della domanda.
Fondato è invece l'appello proposto da . CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che al fine della certezza legale della ricezione di una notificazione o comunicazione eseguita tramite PEC è sufficiente la prova della
"consegna telematica" dell'atto.
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è infatti idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario, spettando a quest'ultimo l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva quel documento (Cass. 20747/2018,
Cass.33622/2021).
L'eccezione di prescrizione sollevata dal deve essere dunque rigettata, avendo la Pt_1 CP_1 utilmente interrotto i relativi termini con diffide del 21/12/2013 e 7/6/2018.
In definitiva deve essere rigettato l'appello proposto dal e accolto quello proposto dalla Pt_1
e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza deve essere rigettata l'opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo n. 4/19 proposta dal . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in Pt_1 dispositivo sulla base del Dm n 147/22, II scaglione valori medi dimidiata vista la semplicità della controiversia, con la specificazione che le spese del gioudizio iscritto al n. 343/25 saranno liquidate solo in relazione alla fase introduttiva di studio e di trattazione, quella decisionale sarà, infatti, ricompresa nella liquidazione della fase decisionale del fascicolo iscritto al n. 21/23 stante l'avvenuta riunione dei fascicoli.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso iscritto al n. 21/23 RGL da contro , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1209/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 14/07/2022 , e sull'appello proposto con ricorso iscritto al n. 343/23 RGL da contro CP_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 190/23 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 17/2/23, così provvede:
rigetta l'appello iscritto al n. 21/23 RGL proposto da;
Parte_1 accoglie l'appello iscritto al n. 343/23 RGL proposto da e per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n 4/2019 Pt_1 emesso dal Tribunale di Palmi.
Condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, in favore Parte_1 della , in relazione al giudizio iscritto al n. 21/23, che liquida in € 2697, 00 oltre accessori di CP_1 legge, per il primo grado di giudizio, e in € 2906,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore della Parte_1
, in relazione al giudizio iscritto al n. 843/23 che liquida in € 1950, 00 oltre accessori di CP_1 legge, con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. CP_1
Dichiara, in relazione al fascicolo iscritto al n. 21/23 RGL, sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 21/2023 R.G.L. a cui è stato riunito il fascicolo iscritto ala n.343/23 RGL e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. CANNATA' Parte_1
MASSIMO, giusta procura in atti;
- appellante nel giudizio iscritto al n. 21/23 RGL–
-appellato nel giudizio iscritto al n. 843/23 RGL
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv.BERETTA GIOVANNI, giusta
[...] procura in atti;
- appellato nel giudizio iscritto al n. 21/23 RGL–
-appellante nel giudizio iscritto al n. 843/23 RGL
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 3461/18 RGL proposto innanzi al Giudice del lavoro di Palmi, il proponeva “opposizione al sollecito di pagamento n. 90020180015886404, relativamente Pt_1 alla posizione previdenziale del ricorrente, per le annualità 2008 – 2012”.
A sostegno rappresentava di avere ricevuto in data 14.06.2018 dalla Soget S.p.A., per conto della , il sollecito di pagamento n.90020180015886404, unitamente ad una comunicazione CP_1 della che quantificava in € 45.096,44 il debito dovuto dal ricorrente, in quanto non “in CP_1 regola con i versamenti delle somme dovute a questa Associazione a titolo di contributi e oneri accessori".
In assenza di specificazione delle annualità in relazione alle quali era stato richiesto il suddetto importo, egli aveva richiesto formalmente alla un estratto contributivo, dal quale emergeva CP_1 che le annualità per le quali non erano stati versati i contributi erano comprese tra il 2008 ed il 2018.
Per quanto qui ancora di interesse, eccepiva la prescrizione del credito contributivo relativo alle annualità 2008 – 2012, per un ammontare di €. 22.146,00
Costituendosi la dopo avere preliminarmente riepilogato le azioni di recupero pendenti CP_1 nei confronti del - cartella n. 09420160003483913000, in riferimento all'annualità del Pt_1
2014, rispetto alla quale il ragioniere, pur avendo chiesto una dilazione del pagamento, non aveva poi onorato il piano di rateizzazione e ricorso per decreto ingiuntivo, con riferimento alle annualità
2008-2016, in relazione al quale risultava pendente un giudizio di opposizione – rilevava che la cartella di pagamento n. 90020180015886404 emessa dalla SOGET S.p.a. non era relativa a crediti contributivi .
Chiedeva pertanto una declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso per mancata specificazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali esso si fondava.
Nel merito eccepiva di aver interrotto il termine prescrizionale tramite invio di regolari diffide nel 2013 e nel 2018.
Si costituiva la Soget che eccepiva la carenza di legittimazione passiva nonché
l'inammissibilità del ricorso per inesistenza dell'atto impugnato, atteso che il sollecito di pagamento n. 90020180015886404 impugnato aveva ad oggetto l'importo complessivo di € 240,33 per l'omesso pagamento del canone acqua anno 2015, emesso e notificato nell'interesse del
[...]
. CP_3
Aderiva all'eccezione il rappresentando che per mero errore materiale “erano stati Pt_1 unificati il sollecito di pagamento n. 90020180015886404,emesso dalla Soget S.p.A. e la richiesta di pagamento inviata dalla al ricorrente.” CP_1
Nel merito eccepiva che la diffida del 2013 (all. 4 di controparte) non gli era mai stata notificata, come comprovato dalla circostanza che la notifica della diffida versata in atti era stata effettuata all'indirizzo pec indirizzo che non era a lui Email_1 riferibile;
il suo indirizzo pec era infatti come ricavabile anche dal sito Email_2 dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palmi. Parte Il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che la avesse efficacemente interrotto i termini prescrizionali tramite la diffida del 2013; sul punto così argomentava “risulta che le due comunicazioni, quella del 21.12.2013 e quella del 7.6.2018 sono state inviate ad indirizzi pec diversi, ma nel contempo parte resistente nelle sue note di replica, depositate tempestivamente, ha dimostrato che il ricorrente nel corso degli anni ha cambiato l'indirizzo pec.
Ed infatti, agli atti è stata prodotta pec del ricorrente del 24.7.2017 ed indirizzata alla , CP_1 con la quale forniva all'Ente previdenziale il suo nuovo indirizzo pec.
Da ciò discende che prima di tale data il ricorrente aveva altra pec e non vi sono motivi per non credere che fosse quella in cui è stata inviata la comunicazione del 21.12.2013.”
Ha proposto appello il con ricorso iscritto al 21/23 RGL eccependo l'inesistenza della Pt_1 notifica della diffida del 2013 che secondo il Giudice di prime cura avrebbe utilmente interrotto il termine prescrizionale, atteso che: 1) l'indirizzo del mittente non era quello presente nell'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi;
2) non era sato provato dalla che l'indirizzo di posta elettronica CP_1 Email_1 era effettivamente appartenuto al ragioniere;
3) di alcun valore probatorio era la Parte_1 fotocopia depositata in giudizio, in quanto la prova dell'avvenuta e corretta notifica di una pec avrebbe potuto essere fornita solo dall'esibizione dei file telematici di accettazione e consegna, contenenti i file;
“Il resistente, pertanto, avrebbe dovuto depositare in atti le ricevute telematiche sia dell'accettazione che della consegna, in un formato tale (.eml) da consentire al tribunale la verifica che con “quella pec” sia stato notificato “quell'atto”.
Con successivo ricorso iscritto al n. 681/18 RGL del Tribunale di Palmi, il proponeva Pt_1 opposizione avverso il decreto con il quale la gli aveva ingiunto di pagare l'importo di € CP_1
45.323,82, a titolo di omesso versamento di contributi per le annualità 2008 -2016, eccependo la prescrizione dei contributi richiesti per le annualità 2008-2012.
Anche in questa controversia la eccepiva di avere interrotto i termini prescrizionali CP_1 tramite le due diffide del 2013 e del 2018.
Il Giudice in questo caso accoglieva parzialmente ricorso: 1) revocando il decreto ingiuntivo n.
4/2019; 2) dichiarando il diritto della a percepire la somma di € 23.177,82 a titolo di CP_1 contributi previdenziali dovuti dal sig. per gli anni 2013, 2015, 2016 e Parte_1 condannando quest'ultimo della somma di € 23.177,82. In particolare, il giudicante riteneva che la diffida del 2013 non avesse utilmente interrotto la prescrizione in quanto “non vi è prova che l'opponente l'abbia ricevuta.
Al fascicolo sono state allegate delle ricevute di consegna della PEC in formato pdf, che non consentono, però, di ricondurre le stesse all'atto di diffida. In esse infatti non vi è alcun richiamo ad esso.
Come giustamente è stato sostenuto dall'opponente, i documenti .xml allegati non sono in grado di dimostrare se alla relativa pec sono stati allegati dei documenti.”.
Avverso la sentenza ha interposto appello la , eccependo che, dall'esame della complessa CP_1 normativa compiutamente richiamata nell'atto di appello, emergeva come la ricevuta di accettazione ed ancor più la ricevuta di avvenuta consegna sono documenti certificativi dell'avvenuto invio e ricezione del messaggio pec, generati in modo autonomo dai Gestori dei servizi di posta elettronica certificata solo all'esito di rigidi procedimenti di controllo tecnico. Ne conseguiva “che la ricevuta di avvenuta consegna, contenente in modo specifico ed inalterabile i dati identificativi del messaggio recapitato e resa disponibile al mittente direttamente dal Gestore, costituisce a pieno titolo prova dell'avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con una attendibilità che, stante il rigore degli standards tecnici adottati, è di gran lunga superiore a quella propria dell'avviso di ricevimento della raccomandata inviata a mezzo del servizio postale universale.”
Gli appelli sono stati riuniti in quanto le controversie hanno il medesimo ambito oggettivo e soggettivo e cioè la debenza dei contributi relativi alle medesime annualità da parte del alla Pt_1
. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 6 novembre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello iscritto al n. 21/23 RGL è infondato atteso che l'originaria domanda proposta dal era priva di interesse ad agire. Pt_1
Il ha infatti impugnato il sollecito di pagamento inviato dalla Soget n. Pt_1
90020180015886404 che pacificamente riguardava il canone acqua del Comune di
[...]
. CP_3
Per quanto riguarda il documento denominato dall'appellante “sollecito di pagamento” della che “per mero errore materiale” era stato unito al sollecito Soget, si rileva che lo stesso in CP_1 realtà costituisce un riepilogo sull'importo che il avrebbe dovuto versare all'ente, inviato Pt_1 esplicitamente al solo fine “di fornire tutti gli elementi utili alle sue verifiche e al successivo pagamento o contestazione”
Tant'è che il ha richiesto un estratto conto contributivo dal quale emergevano i singoli Pt_1 importi relativi alle diverse annualità decidendo di agire in giudizio eccependo la prescrizione solo in relazione alle annualità dal 2008 al 2012.
In sintesi il ha esperito un'azione di mero accertamento negativo avverso un atto ancora Pt_1 prodromico rispetto all'iscrizione a ruolo, l'opposizione alla quale come è noto è inammissibile a seguito della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283.
L'art.. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21,.novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
“15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. CP_1 tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi
d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.
- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art.
363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15). Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che
l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo, n. 145/22). 17.-
Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si
è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass. n. 9094/17; sez. un., n.
619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione”.
Ebbene, come detto nel caso di spece, il ha esperito un'azione di accertamento Pt_1 negativo ancor prima dell'iscrizione a ruolo dei contributi, con conseguente inammissibilità della domanda.
Fondato è invece l'appello proposto da . CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che al fine della certezza legale della ricezione di una notificazione o comunicazione eseguita tramite PEC è sufficiente la prova della
"consegna telematica" dell'atto.
La ricevuta dell'avvenuta consegna, inviata al mittente dal gestore del servizio PEC del destinatario ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, è infatti idonea a dimostrare fino a prova contraria, analogamente a quanto previsto dall'art. 1335 c.c., che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica dello stesso destinatario, spettando a quest'ultimo l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva quel documento (Cass. 20747/2018,
Cass.33622/2021).
L'eccezione di prescrizione sollevata dal deve essere dunque rigettata, avendo la Pt_1 CP_1 utilmente interrotto i relativi termini con diffide del 21/12/2013 e 7/6/2018.
In definitiva deve essere rigettato l'appello proposto dal e accolto quello proposto dalla Pt_1
e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza deve essere rigettata l'opposizione al CP_1 decreto ingiuntivo n. 4/19 proposta dal . Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura liquidata in Pt_1 dispositivo sulla base del Dm n 147/22, II scaglione valori medi dimidiata vista la semplicità della controiversia, con la specificazione che le spese del gioudizio iscritto al n. 343/25 saranno liquidate solo in relazione alla fase introduttiva di studio e di trattazione, quella decisionale sarà, infatti, ricompresa nella liquidazione della fase decisionale del fascicolo iscritto al n. 21/23 stante l'avvenuta riunione dei fascicoli.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso iscritto al n. 21/23 RGL da contro , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 1209/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 14/07/2022 , e sull'appello proposto con ricorso iscritto al n. 343/23 RGL da contro CP_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 190/23 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 17/2/23, così provvede:
rigetta l'appello iscritto al n. 21/23 RGL proposto da;
Parte_1 accoglie l'appello iscritto al n. 343/23 RGL proposto da e per l'effetto, in riforma CP_1 dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta dal al decreto ingiuntivo n 4/2019 Pt_1 emesso dal Tribunale di Palmi.
Condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, in favore Parte_1 della , in relazione al giudizio iscritto al n. 21/23, che liquida in € 2697, 00 oltre accessori di CP_1 legge, per il primo grado di giudizio, e in € 2906,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, in favore della Parte_1
, in relazione al giudizio iscritto al n. 843/23 che liquida in € 1950, 00 oltre accessori di CP_1 legge, con distrazione in favore del procuratore della dichiaratosi antistatario. CP_1
Dichiara, in relazione al fascicolo iscritto al n. 21/23 RGL, sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 7 novembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)