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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/08/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3328/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in VIA ANDRIA n. 52, C.F._1
BARLETTA, presso lo studio dell'avv. ALESSIA DE FINIS (c.f.
), che la rappresenta e difende per procura in atti, C.F._2 unitamente e disgiuntamente all'avv. SABINO CARPAGNANO (c.f.
C.F._3 ricorrente
contro
Controparte_1 [...]
Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti
[...] pro tempore convenuti contumaci
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo ha esposto: Parte_1
• di avere ha prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato, nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore diplomati, per l'insegnamento di tecnica dei servizi ed esercizi pratici sala bar, classe di concorso 51/C, negli anni scolastici
2000/2001 (dal 27.9.2000 al 30.6.2001), 2001/2002 (dal
17.10.2001 al 30.6.2002), 2002/2003 (dal 7.9.2002 al
31.8.2003), 2003/2004 (dal 9.9.2003 al 31.8.2004), 2004/2005
(dal 15.9.2004 al 31.8.2005) e 2005/2006 (dal 5.9.2005 al
31.8.2006);
• che in data 1.9.2006 il ricorrente è stato assunto in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore diplomati, per l'insegnamento di tecnica dei servizi ed esercizi pratici sala bar, classe di concorso 51/C, e, in data 31.8.2007, ha superato il periodo di prova;
e che ad oggi lavora presso l'Istituto di Istruzione Superiore Statale “Archimede” di Rosolini;
• che l'attività svolta durante tutti i suddetti rapporti a tempo determinato e quella che parte ricorrente sta svolgendo attualmente in ruolo è la medesima, senza differenziazione alcuna, in quanto lo stesso è sempre stato “docente”, con inquadramento nell'area professionale docente;
• che dopo la sua immissione in ruolo, il ricorrente ha presentato istanza di ricostruzione di carriera, con la quale ha chiesto il riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi prestati a tempo determinato, meglio sopra specificati, pari a 6 anni;
2 • che con decreto n.115 del 29.1.2009, il convenuto CP_1 ha riconosciuto all'istante, ai sensi dell'art.485 del D. Lgs. n.297/1994 (c.d. “T.U. della scuola”, in cui sono state trasfuse le previsioni del D.L. n.370/1970, convertito con Legge
n.576/1970) l'anzianità complessiva non di ruolo dallo stesso indicata nella suddetta istanza, pari a 6 anni, specificando, però, che, della stessa, solo 5 anni e 4 mesi sarebbero stati utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua immissione in ruolo e, quindi, dall'1.9.2007, mentre 8 mesi (pari ad 1/3 dell'anzianità di servizio non di ruolo superiore ai 4 anni) sarebbero stati utili solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 18 anni, ai sensi dell'art.4, comma 3, del DPR n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995;
• che nel decreto di ricostruzione, il convenuto ha, CP_1 inoltre, specificato che avrebbe inserito il ricorrente, a partire dall'1.9.2007, data della sua immissione in ruolo, nella vecchia seconda fascia stipendiale, da 3 ad 8 anni, con un'anzianità di 3 anni5, e che gli sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione, prevista dal CCNL allora in vigore: ha, anche, precisato che la residua anzianità di 3 anni e 4 mesi, già riconosciuta utile ai fini giuridici ed economici dal momento dell'immissione in ruolo, sarebbe stata utile per la successiva progressione di carriera;
• che con successivo decreto di ricostruzione di carriera n.267 del 18.5.2011, il convenuto, prendendo le mosse dal CP_1 precedente decreto n.115/2009, ha previsto che il ricorrente avrebbe maturato i 9 anni di anzianità complessiva, necessari per il passaggio alla nuova seconda fascia stipendiale, da 9 a
14 anni, in data 1.5.2010 e che, da questo momento, gli sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione, prevista dal
CCNL allora in vigore;
• che con successivo decreto di ricostruzione di carriera n.545 del 7.4.2017, il convenuto, prendendo le mosse dal CP_1 precedente decreto n.267/2011, ha previsto che il ricorrente avrebbe maturato i 15 anni di anzianità complessiva, necessari per il passaggio alla nuova terza fascia stipendiale, da 15 a 20
3 anni, in data 2.5.20176 e che, da questo momento, gli sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione, prevista dal CCNL allora in vigore;
• che nonostante quanto previsto nei suddetti decreti di ricostruzione di carriera, come risulta dalle buste paga, il convenuto ha mantenuto l'istante nella nuova CP_1 seconda fascia stipendiale (9-14 anni) fino al 30.6.2018, passandolo nella nuova terza fascia (15-20) solo a far data dall'1.7.2018, nonostante, nel decreto n.545/2017, avesse previsto che il ricorrente avrebbe maturato i 15 anni di anzianità complessiva, necessari per il passaggio alla nuova terza fascia stipendiale, da 15 a 20 anni, in data 2.5.2017 e che, da questo momento, gli sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione, prevista dal CCNL allora in vigore;
• che dalle buste paga emerge, inoltre, che il CP_1 convenuto manterrà il ricorrente nella nuova terza fascia stipendiale (15-20 anni) fino al 30.4.2023 e lo passerà nella nuova quarta fascia (21-27 anni) solo a partire dall'1.5.2023.
ha, a questo punto, lamentato che il Parte_1 CP_1 convenuto, pur avendo correttamente riconosciuto al ricorrente 6 anni di anzianità non di ruolo, ha, comunque, errato sia nell'effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente che nell'adeguargli il trattamento retributivo.
Il ricorrente su punto ha, in primo luogo, evidenziato che il Pt_1
convenuto ha mantenuto l'istante nella nuova seconda fascia CP_1 stipendiale (9-14 anni) fino al 30.6.2018, passandolo nella nuova terza fascia (15-20) solo a far data dall'1.7.2018, nonostante, nel decreto n.545/2017, avesse correttamente previsto che il ricorrente avrebbe maturato i 15 anni di anzianità complessiva, necessari per il passaggio alla nuova terza fascia stipendiale, da 15 a 20 anni, in data 2.5.2017; e che così facendo, il convenuto, nel periodo che va dal 2.5.2017 al CP_1
30.6.2018, ha corrisposto all'istante una retribuzione inferiore a quella a lui spettante, considerato che lo ha retribuito sulla base dei minimi previsti per la fascia stipendiale 9-14, anziché sulla base dei minimi previsti per la fascia 15-20.
In secondo luogo, ha lamentato che il convenuto non ha CP_1 riconosciuto all'istante, al momento della maturazione del 18° anno di anzianità di servizio complessiva (cioè, in data 30.4.2020), gli ulteriori 8
4 mesi di servizio non di ruolo, utili ai soli fini economici e, quindi, per il passaggio nelle fasce stipendiali successive, ai sensi dell'art.4, comma 3, del DPR n.399/1988, richiamato dall'art.66, comma 6, del CCNL del comparto Scuola del 4.8.1995; e che così facendo, il convenuto CP_1 ha ritardato il passaggio dell'istante nella nuova quarta fascia stipendiale, da 21 a 27 anni, considerato che, come risulta dalle buste paga, il ricorrente passerà nella nuova quarta fascia (21-27 anni) solo a partire dall'1.5.2023: se, invece, il Ministero convenuto avesse riconosciuto all'istante i suddetti 8 mesi di anzianità pre-ruolo, lo stesso sarebbe passato nella fascia stipendiale 21-27 a partire dall'1.9.2022, esattamente 8 mesi prima della data individuata dal Ministero datore di lavoro;
con la ulteriore conseguenza che il convenuto, nel periodo successivo CP_1 all'1.9.2022 (e, per quanto rileva nel presente giudizio, fino al 30.11.2022), ha corrisposto all'istante una retribuzione inferiore a quella a lui spettante, considerato che lo ha retribuito sulla base dei minimi previsti per la fascia stipendiale 15-20, anziché sulla base dei minimi previsti per la fascia 21-
27: cosa che avverrà anche nel periodo successivo al 30.11.2022 e, presumibilmente, fino al 30.4.2023, quando, secondo il Ministero, il ricorrente maturerà l'anzianità necessaria per il passaggio nella fascia stipendiale 21-27.
ha, infine, lamentato che il convenuto Parte_1 CP_1 non ha applicato, nel pagamento della retribuzione, le tariffe previste dal
CCNL del comparto scuola del 6.12.2022, relativo al triennio 2019/2021, valide anche per gli anni successivi al 2021.
Conclusivamente, ha affermato ed esposto che Parte_1
< 18. Alla luce di quanto ora esposto, appare evidente che il ricorrente, in considerazione dell'anzianità pre-ruolo [pari a 6 anni, di cui 5 anni e 4 mesi utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della immissione in ruolo (1.9.2007) ed 8 mesi alla maturazione del 18° anno di servizio, utili ai soli fini economici] e di ruolo, ha maturato il diritto alla seguente progressione di carriera: a) dall'1.9.2007 al 30.4.2010 fascia 3-8; b) dall'1.5.2010 al 30.4.2017 fascia 9-14; c) dall'1.5.2017 al 31.8.2022 fascia 15-20; d) dall'1.9.2022 al 31.8.2029 fascia 21-27 (v. docc. agli atti).
19. Nei suddetti periodi, l'istante avrebbe dovuto percepire le retribuzioni previste, per le diverse fasce stipendiali, dai CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente, ivi compreso quello sottoscritto il 6.12.2022 (v. docc. agli atti).
5 20. In particolare, il ricorrente aveva diritto a vedersi corrisposto il seguente stipendio annuo (per 12 mensilità, a cui deve essere aggiunta tredicesima mensilità), diverso a seconda dei periodi: a) dall'1.1.2018 al 28.2.2018 (fascia 15-20), retribuzione annua lorda pari ad € 23.609,26; b) dall'1 al 31 marzo 2018 (fascia 15-20), retribuzione annua lorda pari ad € 24.136,06; c) dall'1.4.2018 al 31.12.2018 (fascia 15-20), retribuzione annua lorda pari ad € 24.280,99; d) dall'1.1.2019 al 31.12.2019 (fascia 15- 20), retribuzione annua lorda pari ad € 24.506,59; e) dall'1.1.2020 al 31.12.2020 (fascia 15-20), retribuzione annua lorda pari ad € 24.696,19; f) dall'1.1.2021 al 31.8.2022 (fascia 15-20), retribuzione annua lorda pari ad
€ 25.204,99; g) dall'1.9.2022 al 30.11.2022 (fascia 21-27), retribuzione annua lorda pari ad € 28.126,56 (v. docc. agli atti).
21. Poiché il convenuto ha errato nella ricostruzione di CP_1 carriera dell'istante e nell'adeguargli il trattamento retributivo, come è stato evidenziato in precedenza, l'istante ha diritto a vedersi corrisposte le relative differenze salariali, che, considerato il termine di prescrizione quinquennale, si calcolano a decorrere dall'1.1.2018 (v. docc. agli atti).
22. Nel calcolo delle differenze salariali maturate dal ricorrente si è tenuto conto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dai diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente, ivi compreso quello sottoscritto il 6.12.2022 (v. docc. agli atti).
23. Come risulta dagli allegati conteggi (che, stesi sulla base dell'art.36 Cost. e del CCNL di categoria, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto), il ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali, dall'1.1.2018 al 30.11.2022, un credito lordo pari ad € 3.196,25 (v. docc. agli atti) >>.
Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo: Parte_1
<< a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 Controparte_2
, in persona del Direttore
[...] Controparte_2
Generale – il diritto del ricorrente, in considerazione dell'anzianità preruolo
[pari a 6 anni, di cui 5 anni e 4 mesi utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della immissione in ruolo (1.9.2007) ed 8 mesi alla maturazione del 18° anno di servizio, utili ai soli fini economici] e di ruolo,
a vedersi ricostruita la carriera e, quindi, ad essere inserito nella fascia stipendiale 3-8 anni dall'1.9.2007 al 30.4.2010, nella fascia 9- 14 anni
6 dall'1.5.2010 al 30.4.2017, nella fascia 15-20 anni dall'1.5.2017 al 31.8.2022 e nella fascia 21-27 dall'1.9.2022 al 31.8.2029 ed a vedersi corrisposto il relativo trattamento retributivo, previsto dal CCNL di categoria, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l Controparte_1 CP_3 [...]
e con l Controparte_2 Controparte_2
, , in persona del Direttore
[...] Controparte_2
Generale – il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la somma lorda di €
3.196,25, a titolo di differenze salariali, per il periodo che va dall'1.1.2018 al 30.11.2022, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, c) condannare il , in persona Controparte_1 del e l e l CP_3 Controparte_2 [...]
, in Controparte_2 persona del Direttore Generale, per un verso, a ricostruire la carriera dell'istante e, quindi, in considerazione dell'anzianità pre-ruolo [pari a 6 anni, di cui 5 anni e 4 mesi utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della immissione in ruolo (1.9.2007) ed 8 mesi alla maturazione del 18° anno di servizio, utili ai soli fini economici] e di ruolo dallo stesso maturata, ad inserirlo nella fascia stipendiale 3-8 anni dall'1.9.2007 al
30.4.2010, nella fascia 9-14 anni dall'1.5.2010 al 30.4.2017, nella fascia
15- 20 anni dall'1.5.2017 al 31.8.2022 e nella fascia 21-27 dall'1.9.2022 al
31.8.2029 ed a corrispondergli il relativo trattamento retributivo, previsto dal CCNL di categoria, e, per altro verso, a corrispondergli la somma lorda di € 3.196,25, a titolo di differenze salariali, per il periodo che va dall'1.1.2018 al 30.11.2022, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
d) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite >>.
L'Amministrazione Scolastica convenuta non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
L'esposizione contenuta in ricorso trova conferma nella documentazione in atti;
non è, peraltro, contraddetta dal CP_1 convenuto, in quale ha mantenuto un profilo inerte, avendo scelto di non costituirsi in giudizio.
Le somme richieste in ricorso non sono state contestate nella loro quantificazione;
a proposito di tale quantificazione, occorre ricordare che in
7 giurisprudenza si è precisato che in tema di lavoro subordinato e controversie, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (Trib. Roma, sez. lav., 21/05/2021, n. 4885, in
Redazione Giuffrè 2021), occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Trib. Modena, sez. lav., 12/01/2021, n. 3; cfr. Cass. , 21/03/2008, n. 7697); nessuna specifica contestazione parte resistente ha sollevato sul quantum, per effetto della sua mancata costituzione in giudizio.
In definitiva, il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria;
da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3328/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara il diritto del ricorrente , in Parte_1 considerazione dell'anzianità pre-ruolo [pari a 6 anni, di cui 5 anni e 4 mesi utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della immissione in ruolo (1.9.2007) ed 8 mesi alla maturazione del 18° anno di servizio, utili ai soli fini economici] e di ruolo, a vedersi ricostruita la carriera e, quindi, ad essere inserito nella fascia stipendiale 3- 8 anni dall'1.9.2007 al 30.4.2010, nella fascia 9-14 anni dall'1.5.2010 al 30.4.2017, nella fascia 15-20 anni dall'1.5.2017 al 31.8.2022 e nella fascia 21-27 dall'1.9.2022 al 31.8.2029 ed a vedersi corrisposto il relativo trattamento retributivo, previsto dal
CCNL di categoria, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto, disapplicati i decreti di ricostruzione, condanna il
[...]
, in persona del p.t., e l' Controparte_1 CP_3 [...]
e l' Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore Generale, Controparte_2 per un verso, a ricostruire la carriera dell'istante e, quindi, in considerazione dell'anzianità pre-ruolo [pari a 6 anni, di cui 5 anni e 4 mesi utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della immissione in
8 ruolo (1.9.2007) ed 8 mesi alla maturazione del 18° anno di servizio, utili ai soli fini economici] e di ruolo dallo stesso maturata, ad inserirlo nella fascia stipendiale 3-8 anni dall'1.9.2007 al 30.4.2010, nella fascia 9-14 anni dall'1.5.2010 al 30.4.2017, nella fascia 15-20 anni dall'1.5.2017 al 31.8.2022 e nella fascia 21-27 dall'1.9.2022 al 31.8.2029 ed a corrispondergli il relativo trattamento retributivo, previsto dal CCNL di categoria, e, per altro verso, a corrispondergli la somma lorda di € 3.196,25, a titolo di differenze salariali, per il periodo che va dall'1.1.2018 al 30.11.2022, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna l'Amministrazione Scolastica convenuta al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 1.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore degli avv.ti Alessia De Finis e Sabino
Carpagnano.
Siracusa, 1/08/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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