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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 286. (Procedimento di concordato di gruppo) 1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall' articolo 2497-bis del codice civile , esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato quando ((ciascuna proposta e' approvata)) dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
(( 6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112. )) 7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ((ove occorre)) , un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere ((revocato, risolto o annullato)) quando i presupposti per la ((revoca, risoluzione o l'annullamento)) si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato quando ((ciascuna proposta e' approvata)) dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
(( 6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112. )) 7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ((ove occorre)) , un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere ((revocato, risolto o annullato)) quando i presupposti per la ((revoca, risoluzione o l'annullamento)) si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità da sottrazione al pagamento dei tributi doganaliMarco Accardo · https://www.diritto.it/ · 29 giugno 2021 · 0.9385366
La disciplina dell'obbligazione doganale ha natura composita e stratificata su più livelli, sebbene l'art. 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisca che «l'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi», è tuttavia rimessa alla legislazione dei singoli Stati membri la disciplina sanzionatoria delle violazioni doganali commesse sia all'importazione, sia all'esportazione; sia sul piano delle sanzioni …
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Paola, sentenza 06/11/2024, n. 872Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 562 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017, vertente TRA Parte_1 , nata a Scherzingen (Ch) il [...], in [...] e quale amministratore di sostegno di Controparte_1 , nato a [...] il [...], come da decreto di nomina emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di LA in data 17.12.2013 nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 426/2013, Parte_2 nata a [...] il [...], Parte_3 , nato a LA (Cs) il 29.08.1996, tutti rappresentati e difesi …Leggi di più...
- art. 186 c.d.s.·
- responsabilità del conducente·
- prova del sinistro·
- art. 91 c.p.c.·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
- art. 283 d.lgs. n. 209/2005·
- Fondo di garanzia per le vittime della strada·
- veicolo non identificato·
- onere della prova