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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3498 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 15506/2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione.
TRA
- Avv. Enrico Mancaruso c.f. , in qualità di procuratore di sè C.F._1
medesimo, elettivamente domiciliato c/o il proprio studio legale in Napoli, alla via
Serafino Biscardi, 13 - 80143 - Napoli
E
- (C.F. in persona dei rapp.ti p.t., ope legis Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz, 11 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv.to Enrico Mancaruso ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal collegio del Tribunale di sorveglianza di Napoli in data 21.03.2023, riunito in Camera
di Consiglio, in riferimento al procedimento n.SIUS 3075/2019 - notificato all'odierno ricorrente a mezzo PEC in data 13.06.2023, dolendosi dell'importo liquidato dal
Giudice, a suo dire inferiore ai minimi tabellari, in violazione di legge quanto ai parametri e criteri adottati per la liquidazione.
Il ricorrente ha premesso di aver assunto la difesa del innanzi al Parte_1
Tribunale di Sorveglianza di Napoli tesa ad ottenere la riabilitazione ex artt. 178-179
c.p..
Il procedimento si chiudeva all'udienza del 16.07.2019, con provvedimento di riabilitazione favorevole all' assistito e, nella medesima udienza, il veniva Pt_1
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con ordinanza n. 4383/19 G.P. del
16.07.2019. Esauritosi il procedimento, il difensore depositava in data 16.09.2019 istanza di liquidazione dei compensi professionali per l'attività svolta nell'interesse della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, chiedendo il pagamento di € 1.350,00 oltre rimborso forfettario del 15% iva e cpa come per legge;
nello specifico chiedeva la liquidazione per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale come da prospetto allegato alla stessa
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, riunito in Camera di Consiglio del 21.03.2023
emetteva decreto di liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidando la somma di “€ 380,00 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, iva e cpa se dovute”.
Il Tribunale liquidava le sole fasi di studio della controversia e decisionale per un importo “complessivo (570,00) dovuto al difensore a titolo di compenso deve essere ridotto di un terzo (per l'importo finale di € 380,00)”.
Avverso il suddetto decreto il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo di
Revocare e/o annullare e/o riformare il decreto di liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 21.03.2023 ritenendo errata la liquidazione operata dal Tribunale e, per l'effetto liquidare a titolo di compensi legali per l'attività svolta in favore della parte ammessa al Patrocinio a
Spese dello Stato, la somma nella misura corrispondente al valore tabellare medio di €
1.890,00 oltre 15 % di spese generali ed oneri di Legge, già al netto della decurtazione del 30% ex art. 12 Dm 55/14 per l'assenza di questioni in fatto ed in diritto e di 1/3 ex art 106-bis TUSG per il patrocinio gratuito;
in subordine, rideterminare il compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura
€ 1.350,00 oltre 15% di spese generali ed oneri di legge, come da istanza di liquidazione depositata.
Il non si costituiva sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
Al ricorso veniva allegata l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv.to Mancaruso e la produzione di parte depositata innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il ricorso in opposizione alla liquidazione risulta tempestivamente proposto nel rispetto del termine di giorni trenta applicabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 170, comma 1 D.P.R. n. 115 del 2002 (come sostituito dall'art. 34 comma 17 del D.lgs. n.
150 del 2011), dell'art. 15 del detto D.lgs. n. 150 del 2011, la quale prevede che il provvedimento adottato in prima istanza si consolida in giudicato se non è appellato
«entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione» (così, Cass. sez. 2,
sentenza n. 4423 del 21/02/2017). Nel caso di specie, la comunicazione da parte della cancelleria (effettuata a mezzo PEC) è avvenuta, infatti, in data 13.06.2023 e il ricorso
è stato depositato il 13.07.2023 e quindi nei termini.
Giova ricordare che le tariffe determinate ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, in tema di patrocinio a spese dello stato prevedono che per la liquidazione dell'attività forense svolta in ogni settore si deve tener conto della riduzione dei valori medi del tariffario fino al 50% come previsto dall'art. 3 co. 1 D.M. 147/2022. E' stata infatti prevista un'unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nella percentuale del 50%, così privandosi il giudice di eccessiva discrezionalità nella liquidazione del compenso all'avvocato.
Rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta emerge che il procedimento che ha generato l'impugnato decreto di liquidazione è un procedimento camerale innanzi al Tribunale di Sorveglianza volto ad ottenere la riabilitazione del Parte_1
.
[...]
Dall'esame della documentazione emerge che il ricorrente ha depositato l'istanza di riabilitazione nell'interesse del suo patrocinato;
non risulta essere annotata né la presenza dell'avvocato al verbale tenutosi in camera di consiglio davanti al collegio del
Tribunale e né tantomeno essere stata svolta attività di istruttoria del medesimo procedimento. La circostanza che il difensore al fine di patrocinare l'interesse del suo assistito si sia prodigato nel raccogliere, ante causam, la dichiarazione liberatoria della
- sorella del sig. nonché persona offesa dal reato - senza Persona_1 Parte_1 la quale il beneficio, con ogni probabilità, non sarebbe stato concesso.
Vanno liquidati al difensore istante, esaminata la documentazione allegata, la fase di studio, introduttiva e decisionale per i procedimenti tenutisi in camera di consiglio innanzi al Tribunale di Sorveglianza;
non può essere riconosciuta la fase istruttoria/dibattimentale stante l'assenza della stessa. Vanno applicate, inoltre, le decurtazioni del 30% per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto che non emergono dalla lettura degli atti.
Orbene applicando i parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247",
ante novella del 2022 (da applicarsi al caso de quo trattandosi di attività difensiva espletata nel lontano anno 2019), considerando l'istanza di liquidazione presentata in data 16.09.2019, l'importo base calcolato ai valori medi per un giudizio innanzi il
Tribunale di Sorveglianza relativamente alla fase di studio è pari ad € 225,00, per la fase introduttiva è pari ad € 450,00 e che relativamente alla fase decisionale è pari ad € 675,00, che al netto della riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio ex art 106 bis Dpr
TUSG, determinano un onorario complessivo pari ad € 900,00 somma che andrà liquidata a carico dell'erario ed in favore del ricorrente.
Quanto alle spese del presente procedimento, stante l'esiguità della differenza riconosciuta al ricorrente, sussistono motivi per compensare interamente le stesse atteso anche che l'Amministrazione non si è costituita né ha resistito in altro modo.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento del decreto emesso dal
Tribunale di sorveglianza di Napoli, in composizione collegiale notificato il
13.06.2023, liquida, in favore del ricorrente, avv. Enrico Mancaruso, per l'attività difensiva svolta nel procedimento n.SIUS 3075/2019, ammesso a patrocinio la somma complessiva di euro 900,00 oltre spese generali, Iva e CPA;
- compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 06.04.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi