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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2378/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Michele Parte_1
Marra
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 28.5.2018, deduceva di lavorare, con mansioni di operaia Parte_1
di II livello del CCNL Pulizie, alle dipendenze della società che svolgeva il Controparte_1
servizio di pulizia in regime di appalto pubblico, espletando la propria attività lavorativa presso il
Commissariato di Polizia di Caserta e osservando un orario di lavoro settimanale di circa 3 ore e 36 minuti, inferiore al minimo contrattuale previsto dal CCNL di categoria pari a 14 ore settimanali.
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere retribuita almeno secondo quanto stabilisce il contratto di categoria ove ai minimi contrattuali si prevedono 14 ore settimanali fino al pari ad euro 3.218, 52 per il periodo d Luglio
2017 fino al 31.3.2018 come da prospetto di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al ricalcolo del sempre dal 17.7.2017 fino alla data di effettiva modifica della retribuzione dovuta” e di condannare la società convenuta al pagamento delle relative differenze economiche, con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso). In via istruttoria, chiedeva ammettersi, in caso di contestazioni, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e produceva, quale documentazione, copia dello stralcio del CCNL di categoria (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c).
Nonostante regolare notifica, non si costituiva la convenuta Controparte_1
Con sentenza n. 589/2025 il Tribunale rigettava il ricorso.
Osservava, in primo luogo, il giudicante che, avendo parte attorea chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni dovute a fronte del mancato espletamento della prestazione lavorativa per causa imputabile al datore di lavoro che, nella fattispecie, non si sarebbe attenuto alle disposizioni della contrattazione collettiva, la domanda, per come proposta, appariva inammissibile;
invero, nel caso di mancata esecuzione della prestazione del lavoratore, anche se per inadempimento datoriale, l'attore può agire per ottenere il risarcimento del danno dovuto pari alla somma che avrebbe percepito ove, nel caso in esame, fosse stato osservato l'orario di lavoro minimo e non per ottenere la condanna nei confronti del datore al pagamento delle differenze retributive.
In ogni caso, il ricorso era da rigettare anche nel merito. Parte ricorrente aveva documentato, mediante deposito del contratto di lavoro stipulato con la la sussistenza del rapporto di CP_1
lavoro con la previsione di un orario settimanale di 3 ore e 36 minuti, ma la domanda di condanna specifica al pagamento della somma di euro 3.218,52 non poteva accogliersi in considerazione della assenza di deduzioni specifiche in ricorso concernenti la retribuzione mensile percepita, la retribuzione astrattamente spettante sulla base dell'anzianità, nonché in assenza di prova, mancando finanche l'allegazione delle buste paga, delle somme percepite e delle somme previste dalle tabelle parametriche del CCNL di ctg riguardanti i minimi contrattuali non prodotte. Pertanto, la quantificazione era insuscettibile di verifica.
Né poteva il Giudice, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, limitarsi alla pronunzia di una condanna generica, dovendo procedere al solo rigetto della domanda di condanna specifica, in difetto di prova (cfr. Cass. n. 4051/2011).
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 28.8.2024,
e ne invocava la riforma. Parte_1 Si doleva della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la domanda sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riqualificare la domanda (come risarcitoria) e decidere secondo diritto.
Sosteneva, poi, che la prova di aver lavorato in misura ridotta rispetto alla previsione contrattualcollettiva era confermata dalle buste paga e, comunque, il giudice aveva dimenticato che la ricorrente aveva articolato richieste di mezzi istruttori, laddove ritenuti necessari, mediante richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta.
Non si costituiva l'appellata, sebbene ritualmente citata.
All'udienza del 17.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata società, cui l'atto di gravame è stato ritualmente notificato, con modalità telematica, come da documentazione depositata dall'appellante in data 13.9.2024.
Quanto all'appello, esso è infondato e va rigettato in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in altra composizione, con sentenza n. 1022/2025, che si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. per la condivisibilità delle motivazioni espresse.
A giudizio del Collegio, risulta assorbente la prima considerazione del Tribunale, fondata sul rilievo che la abbia agito per l'adempimento del datore di lavoro, cioè per il pagamento Parte_1
di un numero di ore che, seppur non espletate, sono state previste, come prestazione minima, dal
CCNL. Non ha agito, invece, per il risarcimento del danno.
Con l'atto di appello la lavoratrice lamenta che il Giudice abbia omesso di esercitare il suo potere di riqualificare la domanda, collocando la fattispecie concreta azionata nel quadro giuridico reputato corretto.
Orbene, con il ricorso di primo grado ha chiesto al Tribunale di: “Accertare e Parte_1
dichiarare il diritto a essere retribuita almeno secondo quanto stabilisce il contratto di categoria ove ai minimi contrattuali si prevedono 14 ore settimanali” e condannare la società la pagamento delle differenze economiche. Non ha, invece, formulato, nemmeno in via subordinata, una domanda fondata su profili risarcitori.
La , in altri termini, ha agito per essere retribuita per un sinallagma in realtà mai integrato Parte_1
e per il quale non risulta alcuna messa a disposizione delle sue energie lavorative, per cui effettivamente è stata formulata una richiesta contrattuale, in quanto tale da disattendere e la relativa statuizione non è stata nemmeno oggetto di impugnazione. Parte appellante, infatti, non insiste per l'accoglibilità della domanda così come formulata in primo grado, ma ne lamenta la mancata riqualificazione ad opera del giudicante.
Trattasi ora di stabilire se era nel potere del Giudice convertire, riqualificandolo, un tale petitum in una domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo la ha offerto una serie di indicazioni, che depongono in senso contrario. Parte_2
Secondo l'autorevole insegnamento della S.C. (arg. ex Cass., III, 15.9.2020 n.19186) costituisce domanda nuova, quindi diversa, quella fondata su una diversa causa petendi, per cui la trasformazione del rapporto, per esempio da contrattuale a extracontrattuale o viceversa, può integrare non una mera, differente, qualificazione giuridica della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti, attività qualificatoria sempre consentita al Giudice di merito, ma può incidere sugli stessi elementi identificativi della domanda, determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria.
Al riguardo, la indispensabile connessione della diversa domanda alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio non appare ex se sufficiente a consentire di ricondurla nell'ambito della mera attività di qualificazione giuridica del rapporto, perché la semplice attinenza alla vicenda sostanziale non supera l'obiezione secondo cui, in presenza di diritti etero-determinati, qual è il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta, la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto, che costituiscono gli elementi indispensabili ad identificare la causa petendi. Pertanto, se i fatti materiali rimangono immutati è compito del
Giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tale contesto i fatti materiali vanno verificati alla luce del fondamento dell'azione che si chiede di qualificare , perché il quadro fattuale può mutare ove muti il fondamento della pretesa creditoria, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.
Ancor più chiaramente sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 12.8.2019 n. 21333) ha con chiarezza puntualizzato che il passaggio, attraverso il momento riqualificatorio, da un tipo di responsabilità ad un'altra può configurarsi purché il diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi. Nello stesso solco da ultimo la (cfr. Cass., III, 17.4.2024 n. 1042) ha ulteriormente Parte_3
puntualizzato che il potere del Giudice di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti è subordinato alla condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.
Ciò posto non può non rilevarsi, con riferimento alla fattispecie al vaglio, che la domanda contrattuale, per il pagamento della retribuzione reputata dovuta, fondata sul numero di ore previste dal contratto collettivo, esprime un quadro fattuale, come definito dalla giurisprudenza esposta, che differisce da quello presupposto dalla domanda volta a far valere in via risarcitoria il mancato adeguamento da parte del datore di lavoro del disposto del contratto collettivo, che prevede un orario minimo da garantire al lavoratore. Tale domanda risarcitoria, infatti, investe la tematica della prevalenza del contratto collettivo su quello individuale e sulle condizioni, non sempre presenti, ma da allegare e da verificare, per le quali ciò possa avvenire. Un tipo di responsabilità basata, dunque, su presupposti diversi, e da specificare, rispetto a quelli della domanda di mero adempimento, semplicemente basata sul titolo contrattuale.
Deve poi aggiungersi, ad abundantiam e a chiusura, che le ore per il raggiungimento dell'orario settimanale minimo di cui alla contrattazione collettiva non solo non sono state svolte, com'è pacifico, ma per esse non vi è mai stata alcuna messa a disposizione delle energie lavorative, che costituisce pur sempre il presupposto per configurare un danno risarcibile, ove l'impossibilità della prestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte “hanno da tempo affermato ( cfr. Cass. S.U. nn.
2334/1991, 508/1999, 14381/2002), in linea con i principi generali dei contratti sinallagmatici, che
l'obbligazione retributiva, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, sicché, quando quest'ultima non sia stata resa, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, potendo domandare solo il risarcimento del danno, ove l'impossibilità della prestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore, concretante inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e seguenti cod. civ.” (cfr. Cass., sentenza n. 3198 del 2019); “il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al risarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., sentenza n. 3198 del 2019).
Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia della società appellata. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
17.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2378/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv.to Michele Parte_1
Marra
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 28.5.2018, deduceva di lavorare, con mansioni di operaia Parte_1
di II livello del CCNL Pulizie, alle dipendenze della società che svolgeva il Controparte_1
servizio di pulizia in regime di appalto pubblico, espletando la propria attività lavorativa presso il
Commissariato di Polizia di Caserta e osservando un orario di lavoro settimanale di circa 3 ore e 36 minuti, inferiore al minimo contrattuale previsto dal CCNL di categoria pari a 14 ore settimanali.
Tanto premesso, chiedeva al giudice adito di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere retribuita almeno secondo quanto stabilisce il contratto di categoria ove ai minimi contrattuali si prevedono 14 ore settimanali fino al pari ad euro 3.218, 52 per il periodo d Luglio
2017 fino al 31.3.2018 come da prospetto di cui sopra oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al ricalcolo del sempre dal 17.7.2017 fino alla data di effettiva modifica della retribuzione dovuta” e di condannare la società convenuta al pagamento delle relative differenze economiche, con vittoria di spese ed attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso). In via istruttoria, chiedeva ammettersi, in caso di contestazioni, l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e produceva, quale documentazione, copia dello stralcio del CCNL di categoria (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c).
Nonostante regolare notifica, non si costituiva la convenuta Controparte_1
Con sentenza n. 589/2025 il Tribunale rigettava il ricorso.
Osservava, in primo luogo, il giudicante che, avendo parte attorea chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni dovute a fronte del mancato espletamento della prestazione lavorativa per causa imputabile al datore di lavoro che, nella fattispecie, non si sarebbe attenuto alle disposizioni della contrattazione collettiva, la domanda, per come proposta, appariva inammissibile;
invero, nel caso di mancata esecuzione della prestazione del lavoratore, anche se per inadempimento datoriale, l'attore può agire per ottenere il risarcimento del danno dovuto pari alla somma che avrebbe percepito ove, nel caso in esame, fosse stato osservato l'orario di lavoro minimo e non per ottenere la condanna nei confronti del datore al pagamento delle differenze retributive.
In ogni caso, il ricorso era da rigettare anche nel merito. Parte ricorrente aveva documentato, mediante deposito del contratto di lavoro stipulato con la la sussistenza del rapporto di CP_1
lavoro con la previsione di un orario settimanale di 3 ore e 36 minuti, ma la domanda di condanna specifica al pagamento della somma di euro 3.218,52 non poteva accogliersi in considerazione della assenza di deduzioni specifiche in ricorso concernenti la retribuzione mensile percepita, la retribuzione astrattamente spettante sulla base dell'anzianità, nonché in assenza di prova, mancando finanche l'allegazione delle buste paga, delle somme percepite e delle somme previste dalle tabelle parametriche del CCNL di ctg riguardanti i minimi contrattuali non prodotte. Pertanto, la quantificazione era insuscettibile di verifica.
Né poteva il Giudice, in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, limitarsi alla pronunzia di una condanna generica, dovendo procedere al solo rigetto della domanda di condanna specifica, in difetto di prova (cfr. Cass. n. 4051/2011).
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 28.8.2024,
e ne invocava la riforma. Parte_1 Si doleva della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile la domanda sostenendo che il giudice avrebbe dovuto riqualificare la domanda (come risarcitoria) e decidere secondo diritto.
Sosteneva, poi, che la prova di aver lavorato in misura ridotta rispetto alla previsione contrattualcollettiva era confermata dalle buste paga e, comunque, il giudice aveva dimenticato che la ricorrente aveva articolato richieste di mezzi istruttori, laddove ritenuti necessari, mediante richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta.
Non si costituiva l'appellata, sebbene ritualmente citata.
All'udienza del 17.6.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellata società, cui l'atto di gravame è stato ritualmente notificato, con modalità telematica, come da documentazione depositata dall'appellante in data 13.9.2024.
Quanto all'appello, esso è infondato e va rigettato in armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte, in altra composizione, con sentenza n. 1022/2025, che si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. per la condivisibilità delle motivazioni espresse.
A giudizio del Collegio, risulta assorbente la prima considerazione del Tribunale, fondata sul rilievo che la abbia agito per l'adempimento del datore di lavoro, cioè per il pagamento Parte_1
di un numero di ore che, seppur non espletate, sono state previste, come prestazione minima, dal
CCNL. Non ha agito, invece, per il risarcimento del danno.
Con l'atto di appello la lavoratrice lamenta che il Giudice abbia omesso di esercitare il suo potere di riqualificare la domanda, collocando la fattispecie concreta azionata nel quadro giuridico reputato corretto.
Orbene, con il ricorso di primo grado ha chiesto al Tribunale di: “Accertare e Parte_1
dichiarare il diritto a essere retribuita almeno secondo quanto stabilisce il contratto di categoria ove ai minimi contrattuali si prevedono 14 ore settimanali” e condannare la società la pagamento delle differenze economiche. Non ha, invece, formulato, nemmeno in via subordinata, una domanda fondata su profili risarcitori.
La , in altri termini, ha agito per essere retribuita per un sinallagma in realtà mai integrato Parte_1
e per il quale non risulta alcuna messa a disposizione delle sue energie lavorative, per cui effettivamente è stata formulata una richiesta contrattuale, in quanto tale da disattendere e la relativa statuizione non è stata nemmeno oggetto di impugnazione. Parte appellante, infatti, non insiste per l'accoglibilità della domanda così come formulata in primo grado, ma ne lamenta la mancata riqualificazione ad opera del giudicante.
Trattasi ora di stabilire se era nel potere del Giudice convertire, riqualificandolo, un tale petitum in una domanda di risarcimento del danno.
Al riguardo la ha offerto una serie di indicazioni, che depongono in senso contrario. Parte_2
Secondo l'autorevole insegnamento della S.C. (arg. ex Cass., III, 15.9.2020 n.19186) costituisce domanda nuova, quindi diversa, quella fondata su una diversa causa petendi, per cui la trasformazione del rapporto, per esempio da contrattuale a extracontrattuale o viceversa, può integrare non una mera, differente, qualificazione giuridica della fattispecie concreta, così come dedotta in giudizio attraverso i fatti storici allegati dalle parti, attività qualificatoria sempre consentita al Giudice di merito, ma può incidere sugli stessi elementi identificativi della domanda, determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria.
Al riguardo, la indispensabile connessione della diversa domanda alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio non appare ex se sufficiente a consentire di ricondurla nell'ambito della mera attività di qualificazione giuridica del rapporto, perché la semplice attinenza alla vicenda sostanziale non supera l'obiezione secondo cui, in presenza di diritti etero-determinati, qual è il diritto di credito al pagamento della somma equivalente alla entità del bene od utilità perduta, la domanda introduttiva di condanna al risarcimento del danno esige che l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto, che costituiscono gli elementi indispensabili ad identificare la causa petendi. Pertanto, se i fatti materiali rimangono immutati è compito del
Giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte. In tale contesto i fatti materiali vanno verificati alla luce del fondamento dell'azione che si chiede di qualificare , perché il quadro fattuale può mutare ove muti il fondamento della pretesa creditoria, basata su presupposti diversi da quelli fondanti la pretesa azionata.
Ancor più chiaramente sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 12.8.2019 n. 21333) ha con chiarezza puntualizzato che il passaggio, attraverso il momento riqualificatorio, da un tipo di responsabilità ad un'altra può configurarsi purché il diverso inquadramento abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l'esercizio di qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi. Nello stesso solco da ultimo la (cfr. Cass., III, 17.4.2024 n. 1042) ha ulteriormente Parte_3
puntualizzato che il potere del Giudice di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti è subordinato alla condizione che la causa petendi rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata.
Ciò posto non può non rilevarsi, con riferimento alla fattispecie al vaglio, che la domanda contrattuale, per il pagamento della retribuzione reputata dovuta, fondata sul numero di ore previste dal contratto collettivo, esprime un quadro fattuale, come definito dalla giurisprudenza esposta, che differisce da quello presupposto dalla domanda volta a far valere in via risarcitoria il mancato adeguamento da parte del datore di lavoro del disposto del contratto collettivo, che prevede un orario minimo da garantire al lavoratore. Tale domanda risarcitoria, infatti, investe la tematica della prevalenza del contratto collettivo su quello individuale e sulle condizioni, non sempre presenti, ma da allegare e da verificare, per le quali ciò possa avvenire. Un tipo di responsabilità basata, dunque, su presupposti diversi, e da specificare, rispetto a quelli della domanda di mero adempimento, semplicemente basata sul titolo contrattuale.
Deve poi aggiungersi, ad abundantiam e a chiusura, che le ore per il raggiungimento dell'orario settimanale minimo di cui alla contrattazione collettiva non solo non sono state svolte, com'è pacifico, ma per esse non vi è mai stata alcuna messa a disposizione delle energie lavorative, che costituisce pur sempre il presupposto per configurare un danno risarcibile, ove l'impossibilità della prestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore.
Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte “hanno da tempo affermato ( cfr. Cass. S.U. nn.
2334/1991, 508/1999, 14381/2002), in linea con i principi generali dei contratti sinallagmatici, che
l'obbligazione retributiva, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o dal contratto, costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, sicché, quando quest'ultima non sia stata resa, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, potendo domandare solo il risarcimento del danno, ove l'impossibilità della prestazione sia derivata dal rifiuto ingiustificato del datore, concretante inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e seguenti cod. civ.” (cfr. Cass., sentenza n. 3198 del 2019); “il rifiuto da parte del datore di lavoro della prestazione lavorativa offerta obbliga al risarcimento del danno, salvo che il datore, sul quale grava il relativo onere della prova, dimostri l'assenza di colpa o l'impossibilità di ricevere la prestazione per causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., sentenza n. 3198 del 2019).
Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, stante la contumacia della società appellata. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 17.6.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone