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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 647/2019
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 647/2019 promosso da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. AIELLO VINCENZO, C.F. ed elettivamente domiciliato in via C.F._2
Carlo Marx n. 2, Biancavilla (CT); opponente contro
PA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. LOPIS DANIELA, C.F. , ed elettivamente C.F._3
domiciliato in via F. Crispi, 225, Catania;
opposta
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
mediante la mandataria , C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CIRILLO BRUNO, C.F.
d elettivamente domiciliata in via G.B. Vico, n. 22, Nocera Inferiore (SA); C.F._4
intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo – contratto di conto corrente – contratto di garanzia a prima richiesta – transazione del condebitore solidale.
All'udienza tenuta in data 11.09.2024 parte opponente e parte opposta hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6506/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il debitore principale e i fideiussori , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_4
, e sono stati condannati a corrispondere
[...] Parte_5 CP_4 Controparte_5
euro 243.580,58, oltre interessi e spese, a favore di PA
. Alla base dell'ingiunzione sono stati posti un contratto di conto corrente con
[...]
anticipazione fatture e apertura di credito e tre contratti di mutuo conclusi da Parte_6
Le obbligazioni derivanti da tali contratti sono così articolate: “Euro 4.704,25= quale debito
[...]
scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010, della Parte_7
Euro 73.769,32=, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 6802 del 08.01.2015 stipulato con la;
Euro 11,197,04= quale debito scaturente dal contratto di Parte_7
mutuo n. 7958 del 18.01.2017 stipulato con la Società Euro 153.909,97= Parte_7
quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 stipulato con la Società
. Rispetto alle suddette obbligazioni (nei termini che si esporranno a breve) Parte_7
si sono costituiti fideiussori le cinque persone fisiche indicate, nonché la società (distinta dalla suddetta debitrice principale) Controparte_5
L'opponente ha chiesto revocarsi l'ingiunzione eccependo quanto segue: Parte_1 nullità della fideiussione n. 8616 datata 08.01.2015 per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto riproduttiva del modello A.B.I. del 2003; nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017, in quanto non sarebbe stato allegato il contratto di fideiussione omnibus n. 8617 del 2015 (in quanto l'unica fideiussione sottoscritta dall'opponente prodotta è la suddetta fideiussione Parte_1 specifica n. 8616), ed al contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, in quanto l'opponente non sarebbe fideiussore (non essendo inserito nella lista dei fideiussori allegata al contratto di mutuo); nullità della fideiussione bancaria omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato ad elargire credito essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e non informando i fideiussori;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di conto corrente n.
50184 del 27.10.2010, derivante dalla mancata allegazione di un contratto di fideiussione afferente al suddetto rapporto.
L'opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018 e revocarlo, per insussistenza della pretesa creditoria, in relazione alla somma di Euro 73.769,32, stante la nullità del contratto di fideiussione n. 8616 del 08.01.2015, a garanzia del mutuo n. 6802 del 08.01.2015 e di ogni altra fideiussione prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art.2 della legge 287 del 1990, come esposto nel punto 1) della presente opposizione, e conseguentemente dichiarare che l'odierno opponente non è debitore, a nessun titolo, di nessuna somma, in favore dell'istituto di credito opposto.
Sempre in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018, e revocarlo, anche in relazione alle somme di Euro 11,197,04, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017 e di Euro 153.909,97, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, per insussistenza della pretesa creditoria, essendo l'asserito credito vantato dalla non provato, CP_1
né determinato e certo nel suo ammontare, per assenza di contratto di fideiussione omnibus, come esposto al punto 2 della presente opposizione, o per nullità, per violazione dell'art.2 della legge
287 del 1990, come esposto nel punto 1).
Accertare e dichiarare nulla, illegittima, annullabile, la fideiussione, prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art. 1956 C.C, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto anche in relazione alla somma di euro 4.704,25, quale debito scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010 essendo
l'asserito credito vantato dalla non provato, né determinato e certo nel suo ammontare, per CP_1
assenza di contratto di fideiussione, come esposto al punto 4 della presente opposizione.
Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte
e per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
si è costituita chiedendo il rigetto PA dell'opposizione. Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito, indicando come competente la Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 33 co. II della legge suddetta. Nel merito, ha dedotto la mancanza di identità tra il testo della fideiussione azionata e lo schema ABI del 2003, in quanto la banca avrebbe redatto il testo della fideiussione in assoluta indipendenza ed in assenza di un accordo con altri istituti bancari;
ha eccepito altresì il fatto che le supposte clausole illecite non sono state utilizzate e che, comunque, la loro sussistenza comporterebbe, in caso di accertata illegittimità, soltanto la nullità delle singole pattuizioni e non dell'intero contratto. L'istituto bancario opposto ha altresì eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'opponente, derivante dal fatto che lo stesso non avrebbe dimostrato il pregiudizio patito, nonché dal fatto che il garante non sarebbe qualificabile come consumatore (essendo stato sindaco e componente del c.d.a. di . Sotto altro profilo, la banca opposta ha eccepito Parte_7
l'inesistenza dei presupposti per dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956
c.c., non avendo l'opponente provato il mutamento in peius delle condizioni contrattuali ed essendo lo stesso a conoscenza delle vicende riguardanti la società garantita. Infine, il creditore opposto ha eccepito che l'allegazione della fideiussione omnibus n. 8617 (erroneamente non prodotta in fase monitoria) costituisce prova del credito nei confronti del garante derivante dal contratto di mutuo n.
7958 del 18.01.2017, dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 e dal contratto di conto corrente n. 50184 del 27.10.2010 e, di conseguenza, risulta provata la prestazione di garanzia con riferimento a tutti i contratti azionati.
L'istituto bancario opporto ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande e le istanze, anche istruttorie, di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
confermare il d.i. 6506/2018, dichiarandolo altresì esecutivo per la somma ingiunta o per la diversa somma che si riterrà giusta anche ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per il quale si fa esplicita istanza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
condannare il sig. al pagamento della somma di € 4.704,25, oltre interessi convenzionali al tasso Parte_1 dell'11,5% (e comunque entro il limite del tasso soglia), a far data dal 27.09.2018 quale debito residuo dal contratto di c/c n. 50184; condannare il sig. al pagamento della somma di Parte_1
€ 73.769,32 oltre interessi convenzionali al tasso del 5,5000% su indice tasso euribor a tre mesi
(365 giorni) più due punti di tasso mora, per un totale di 7,5000% su indice tasso euribor a tre mesi
(365 giorni), e comunque entro il limite del tasso soglia, a far data dal 27.09.2018 quale debito residuo dal contratto di mutuo n. 6802; condannare il sig. al pagamento della somma Parte_1 di € 11.197,04 oltre interessi convenzionali al tasso dell'8,25% (tasso corrispettivo 6,25 + 2 tasso di mora), e comunque entro il limite del tasso soglia, a far data dal 27.09.2018 per l'importo di quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958; condannare il sig. al Parte_1 pagamento della somma di € 153.909,97 oltre interessi convenzionali al tasso del 5,5000% su indice tasso euribor a un mese (365 giorni) più due punti di tasso mora, per un totale di 7,5000% su indice tasso euribor a un mese (365 giorni) a far data dal 27.09.2018 per l'importo di quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855, (e comunque entro il limite del tasso soglia), come risultante dagli estratti conto ex art. 50 t.u.b. allegati sino al giorno dell'effettivo soddisfo”;
l'istituto opposto ha altresì chiesto condannarsi parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 26.11.2019 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale mandataria di Controparte_6
cessionaria dei crediti oggetto del procedimento in virtù di contratto di cessione ai Controparte_2 sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 17.10.2019, Parte Seconda. dopo essersi riportata integralmente Controparte_6
a tutte le difese e conclusioni già svolte dalla società dante causa, ha chiesto disporsi l'estromissione della parte opposta. Con note del 20.11.2019, l'originario istituto opposto ha aderito a tale richiesta.
Con ordinanza del 23.04.19 il Giudice precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione, concluso con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, come da verbale del 20.05.2019 depositato in data 21.05.2019 da parte opposta. Dal momento che non è comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare Parte_1 convocazione accertata dal mediatore, lo stesso è stato condannato, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis (ora art. 12bis co. III) d. lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (verbale dell'udienza con trattazione scritta di data 08.03.2021).
Nel diverso procedimento n. R.G. 1579/2019 instaurato dinanzi al Tribunale di Catania e avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo n. 6506/2018 i fideiussori diversi dall'odierno opponente
( , , e hanno Controparte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_4
raggiunto in sede di mediazione un accordo con (creditore cessionario subentrato nel Controparte_2
presente giudizio con il consenso della società cedente), come da verbale del 25.11.2019. Con note del 26.02.2021 l'opponente ha dunque chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avvenuta integrale estinzione del debito, prospettando che l'accordo transattivo ha comportato l'estinzione dell'intero debito, contratto dalla quale Parte_2 debitore principale, mediante il pagamento di una somma “a saldo e stralcio”, e rappresentando che i garanti hanno concluso l'accordo quali debitori solidali per l'intera obbligazione e non come obbligati pro quota. Con note del 03.03.2021 parte opposta ha eccepito che i fideiussori hanno definito non l'intero debito contratto da ma la quota garantita, nei soli limiti Parte_7
della stessa.
Mediante provvedimento assunto all'udienza cartolare tenuta in data 08.03.2021 è stato assegnato termine di quindici giorni per esperire nuovamente la mediazione c.d. delegata, conclusa con esito negativo, come da verbale del 28.05.2021 (depositato da parte opponente in data
15.11.2021).
Il 21.03.2023 si è costituita quale mandataria di a seguito Controparte_3 Controparte_2
della revoca della procura conferita a del 03.05.2023; la nuova mandataria e si è Controparte_6
riportata integralmente alle difese e conclusioni della precedente società costituita. Con ordinanza del 05.03.2024 le parti sono state invitate ad interloquire ai sensi dell'art. 101
c.p.c. sugli effetti della transazione richiamata sull'odierno opponente ed hanno depositato memorie nelle date 12.04.2024 e 15.04.2024.
Tanto premesso, l'opposizione merita parziale accoglimento, nei termini seguenti.
Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e la parte originaria ha prestato il consenso per l'estromissione, previsto dal co. III della norma (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Quanto all'eccezione di incompetenza, la stessa non può essere accolta in quanto l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della legge antitrust va qualificata come eccezione riconvenzionale, che non può avere effetti sulla competenza, in quanto, salvo domanda di parte, non viene emessa una pronuncia con efficacia di giudicato.; in questo senso è attestata parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 21.05.2024, n. 14185 e già Cass. civ., Sez. VI,
02.02.2023, ord. n. 3248/2023) e di merito (Trib. Cuneo, 19.07.2024, n. 557; Trib. Alessandria, Sez.
I, 03.10.2023, n. 805; Trib. Bari, Sez. IV, 28.07.2023, n. 3181; Corte appello Milano, Sez. I,
05.07.2023, n. 2217; Trib. Napoli, Sez. II, sent. 09.02.2023, proc. RG 18599/2021), che si ritiene di condividere.
Passando al merito delle doglianze relative alla violazione della disciplina antitrust da parte della fideiussione azionata, la Suprema Corte di Cassazione – prendendo posizione sul dibattito circa le sorti del contratto a valle che riproduce le clausole del modello ABI e la tipologia di tutela, risarcitoria o reale, in favore del contraente c.d. debole – ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni, ritenendo, piuttosto, che la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico.
Per la pronuncia su tale eccezione è necessario prendere le mosse dai principi affermati dalla sentenza Cass. civ., Sez. un., 30.12.2021 n. 41994, che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990
e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione della nullità parziale, peraltro, era già stata fatta propria da Cass. civ., n. 24044/2019, secondo cui “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la
Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
In particolare, la Corte ha affermato che solo la “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determina la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c., mentre “non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità”; ancora, la Suprema Corte ha aggiunto che “è del tutto evidente (…) che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura – in quanto attuative dell'intesa a monte vietata – di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
Le suddette clausole vietate, in quanto in violazione della normativa antitrust, sono specificamente:
- la c.d. clausola di reviviscenza, corrispondente a quella prevista all'art. 2 dello schema ABI, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., corrispondente a quella prevista all'art. 6 dello schema
ABI, che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- la c.d. clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Posti i superiori principi di diritto, deve accertarsi che i contratti di garanzia in atti (sulla cui pluralità si tornerà a breve) presentano agli artt. 1 par. II e. III e 5 par. IV clausole sostanzialmente riproduttive di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte vietata, così come da provvedimento ABI n. 55 del 02.05.2005 (tempestivamente prodotto dall'opponente). Di conseguenza, deve ritenersi incidentalmente (nei termini sopra chiariti) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle suddette clausole, contenute nei due contratti di fideiussione 8616 e 8617 conclusi in data 08.01.2015.
Deve a questo punto osservarsi che la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'art. 1 par. III delle fideiussioni in atti comporta la riviviscenza del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957
c.c., ma, nel caso in esame, non è stato neanche prospettato il mancato rispetto di tale termine, con la conseguenza che l'opponente non può ritenersi in ogni caso ritenersi liberato dalla garanzia.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017, al contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 e al contratto di conto corrente n. 50184 del 27.10.2010, la banca opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta la fideiussione omnibus n. 8617 del 08.01.2015 (che si affianca alla fideiussione specifica già allegata al ricorso monitorio) e, dunque, risulta provata la sussistenza del debito in capo all'opponente (si precisa che per il contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 non rileva il mancato inserimento dell'opponente nella lista dei fideiussori, essendo la fideiussione 8617 qualificabile come omnibus e, quindi, efficace anche con riferimento al suddetto rapporto).
Sul punto, va infatti ricordato che la fase monitoria e la fase di opposizione sono parti di un medesimo procedimento (giurisprudenza costante da Cass. civ., Sez. III, 28.9.2018 n. 23455) e il ricorso per ingiunzione vale come domanda giudiziale;
dunque, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il
Giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la sussistenza di prova del credito al momento del ricorso per decreto ingiuntivo
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., Sez. VI, n. 27062/2021; Sez. III, n.
3908/2016; Sez. II, n. 951/2013). Di conseguenza, il compendio probatorio alla stregua del quale valutare la fondatezza delle pretese creditorie azionate è costituito sia dai documenti allegati al ricorso monitorio, sia da quelli tempestivamente prodotti nel giudizio di opposizione. Alla luce di tale principio, deve osservarsi che l'istituto creditore ha provato i titoli sui quali il suo credito è fondato ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente, nei termini chiariti, per tutte, da Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2001.
Analogamente infondata si presenta la censura di violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto, in primo luogo, all'art. 4 di entrambi i contratti azionati (che, malgrado il nomen iuris, hanno le caratteristiche di garanzie autonome o a prima richiesta) è stata pattuita una deroga alla norma, prevedendosi l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'istituto bancario;
in ogni caso, anche se si ritenesse la suddetta pattuizione vessatoria ai sensi dell'art. 33 codice consumo
(d.lgs. 206/2005) nei confronti di garanti aventi la potenziale qualifica di consumatori (e prescindendo ai presenti fini dall'esame dalla prova delle cariche sociale ricoperte dall'opponente), non potrebbe comunque ritenersi operante la liberazione del fideiussore prevista dalla norma, in quanto non è stata data prova né della concessione di un nuovo credito distinto da quello originariamente garantito, né della sussistenza di condizioni patrimoniali tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, elementi che, per pacifica giurisprudenza, devono essere provati dal garante che intende fare valere la propria liberazione (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 03.11.2021, n.
31313).
Tanto chiarito in merito al credito, è necessario chiarire il profilo, oggetto di interlocuzione con le parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., relativo all'incidenza della transazione raggiunta da altri condebitori con il creditore, relativa al medesimo titolo, sulla posizione dell'odierno opponente.
La circostanza non è idonea a dar luogo a cessazione della materia del contendere, secondo quanto richiesto dall'opponente, bensì deve essere risolta sulla base dei principi affermati da Cass. civ., Sez. Un., n. 30174/2011, secondo cui “Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore,
l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo. Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto”.
Nel caso in esame, dei sette debitori ingiunti, cinque garanti diversi dall'odierno opponente hanno raggiunto una transazione in sede di mediazione, nel separato giudizio avente ad oggetto l'opposizione nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo, sopra richiamato (si osserva per completezza che in corso di causa non era emersa la pendenza del diverso giudizio avente ad oggetto l'opposizione nei confronti della medesima ingiunzione, con la conseguenza che non è stata disposta la riunione dei due procedimenti).
In sede di conciliazione, a fronte di un debito complessivo di euro 243.580,58, il creditore ha ottenuto l'importo di euro 50.000, di cui euro 30.000 corrisposti dalla società garante CP_5
(distinta dalla società debitrice principale ) e 5.000
[...] Controparte_7 ciascuno dai quattro garanti persone fisiche diverse dall'odierno opponente ( Parte_5
, , ). Di conseguenza, il credito residuo è pari ad Parte_3 Parte_4 CP_4
euro 193.580,58.
La fattispecie in esame configura un'ipotesi di obbligazione divisibile (in quanto, al di dell'affermazione contenuta nella fideiussione relativa al carattere “indivisibile” dell'obbligazione dei garanti, un'obbligazione pecuniaria è ontologicamente divisibile) e di una transazione raggiunta per le singole quote (circostanza che conferma ulteriormente il carattere divisibile dell'obbligazione e che si desume dalla stessa formulazione dell'accordo, che contempla gli importi a carico dei singoli debitori contraenti rispetto alla transazione e non indica mai l'importo complessivamente transatto). Trattasi, inoltre, di transazione espressamente qualificata come non novativa;
infatti, si legge al punto 6 del verbale di mediazione che “le parti si obbligano alla rinuncia agli atti procedurali ad oggi in essere, a condizione dell'avvenuto pagamento”, al punto 7 che “le parti concordano che il presente accordo non ha effetto novativo” e, nella parte finale del verbale, che
“con la sottoscrizione del presente accordo di conciliazione le parti dichiarano di aderire espressamente ad ogni pattuizione del presente accordo e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente”.
Di conseguenza, nel rispetto dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, deve ridursi il debito a carico dell'opponente non della somma già pagata, bensì “in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto” (secondo quanto affermato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite), in quanto egli non può essere chiamato a rispondere delle quote ideali di debito gravanti sulle parti che hanno transatto (ciò tenuto anche conto del fatto che hanno concluso la transazione alcuni dei garanti e non il debitore principale;
sul tema, Tribunale Arezzo, 31.07.2019,
n. 665). Di conseguenza, considerando il debito complessivo di euro 243.580,58 e tenuto conto del fatto che sui sette condebitori grava una quota ideale di euro 34.797,22 ciascuno, la quota gravante sull'odierno opponente c.d. non paciscente non può eccedere euro 69.594,44, dovendo, per l'appunto, essere ridotta in misura proporzionale alla quota di coloro (cinque debitori su sette) che ha transatto (regola che risponde all'esigenza di non obbligare il condebitore a condizioni diverse e più gravose rispetto a quelle pattuite al momento dell'assunzione dell'obbligazione ed in presenza di azioni di regresso). Di conseguenza, tenuto conto del carattere infondato dei motivi di opposizione e della transazione intervenuta con i condebitori, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere emessa condanna per l'importo di euro 69.594,44, oltre interessi convenzionali a decorrere dal
19.11.2018 (data di deposito del ricorso monitorio).
Quanto alle spese, le peculiari circostanze del caso concreto – alla luce della mancata produzione di uno dei contratti di garanzia azionati in fase monitoria, del carattere parzialmente innovativo delle questioni relative alla nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, della complessità delle questioni connesse agli effetti della transazione conclusa da altri condebitori nel procedimento avente ad oggetto altra opposizione proposta nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo – costituiscono presupposto per la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018.
La compensazione delle spese conduce altresì al rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, dal momento che la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone la soccombenza sulle spese della parte nei cui confronti la pronuncia è richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 647/2019, così decide:
- dichiara estromessa dal giudizio PA
;
[...]
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6506/2018 emesso dal Tribunale di Catania e condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_3
quale mandataria di euro 69.594,44, oltre interessi convenzionali a
[...] Controparte_2
decorrere dal 19.11.2018;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
. PA
Catania, 04/01/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 647/2019 promosso da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'AVV. AIELLO VINCENZO, C.F. ed elettivamente domiciliato in via C.F._2
Carlo Marx n. 2, Biancavilla (CT); opponente contro
PA
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. LOPIS DANIELA, C.F. , ed elettivamente C.F._3
domiciliato in via F. Crispi, 225, Catania;
opposta
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
mediante la mandataria , C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. CIRILLO BRUNO, C.F.
d elettivamente domiciliata in via G.B. Vico, n. 22, Nocera Inferiore (SA); C.F._4
intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di mutuo – contratto di conto corrente – contratto di garanzia a prima richiesta – transazione del condebitore solidale.
All'udienza tenuta in data 11.09.2024 parte opponente e parte opposta hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti, che si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei confronti del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6506/2018 emesso dal Tribunale di Catania, con cui il debitore principale e i fideiussori , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Pt_4
, e sono stati condannati a corrispondere
[...] Parte_5 CP_4 Controparte_5
euro 243.580,58, oltre interessi e spese, a favore di PA
. Alla base dell'ingiunzione sono stati posti un contratto di conto corrente con
[...]
anticipazione fatture e apertura di credito e tre contratti di mutuo conclusi da Parte_6
Le obbligazioni derivanti da tali contratti sono così articolate: “Euro 4.704,25= quale debito
[...]
scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010, della Parte_7
Euro 73.769,32=, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 6802 del 08.01.2015 stipulato con la;
Euro 11,197,04= quale debito scaturente dal contratto di Parte_7
mutuo n. 7958 del 18.01.2017 stipulato con la Società Euro 153.909,97= Parte_7
quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 stipulato con la Società
. Rispetto alle suddette obbligazioni (nei termini che si esporranno a breve) Parte_7
si sono costituiti fideiussori le cinque persone fisiche indicate, nonché la società (distinta dalla suddetta debitrice principale) Controparte_5
L'opponente ha chiesto revocarsi l'ingiunzione eccependo quanto segue: Parte_1 nullità della fideiussione n. 8616 datata 08.01.2015 per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, in quanto riproduttiva del modello A.B.I. del 2003; nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017, in quanto non sarebbe stato allegato il contratto di fideiussione omnibus n. 8617 del 2015 (in quanto l'unica fideiussione sottoscritta dall'opponente prodotta è la suddetta fideiussione Parte_1 specifica n. 8616), ed al contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, in quanto l'opponente non sarebbe fideiussore (non essendo inserito nella lista dei fideiussori allegata al contratto di mutuo); nullità della fideiussione bancaria omnibus per violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato ad elargire credito essendo a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e non informando i fideiussori;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di conto corrente n.
50184 del 27.10.2010, derivante dalla mancata allegazione di un contratto di fideiussione afferente al suddetto rapporto.
L'opponente ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018 e revocarlo, per insussistenza della pretesa creditoria, in relazione alla somma di Euro 73.769,32, stante la nullità del contratto di fideiussione n. 8616 del 08.01.2015, a garanzia del mutuo n. 6802 del 08.01.2015 e di ogni altra fideiussione prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art.2 della legge 287 del 1990, come esposto nel punto 1) della presente opposizione, e conseguentemente dichiarare che l'odierno opponente non è debitore, a nessun titolo, di nessuna somma, in favore dell'istituto di credito opposto.
Sempre in via preliminare dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 6506/2018 R.G. n.
18585/2018, emesso dal Tribunale di Catania il 29.11.2018, e revocarlo, anche in relazione alle somme di Euro 11,197,04, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017 e di Euro 153.909,97, quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018, per insussistenza della pretesa creditoria, essendo l'asserito credito vantato dalla non provato, CP_1
né determinato e certo nel suo ammontare, per assenza di contratto di fideiussione omnibus, come esposto al punto 2 della presente opposizione, o per nullità, per violazione dell'art.2 della legge
287 del 1990, come esposto nel punto 1).
Accertare e dichiarare nulla, illegittima, annullabile, la fideiussione, prestata dall'odierno opponente, per violazione dell'art. 1956 C.C, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto anche in relazione alla somma di euro 4.704,25, quale debito scaturente dal contratto di c/c n. 50184 del 27.10.2010 essendo
l'asserito credito vantato dalla non provato, né determinato e certo nel suo ammontare, per CP_1
assenza di contratto di fideiussione, come esposto al punto 4 della presente opposizione.
Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte
e per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
si è costituita chiedendo il rigetto PA dell'opposizione. Con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, ha eccepito in via preliminare il difetto di competenza del Giudice adito, indicando come competente la Sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 33 co. II della legge suddetta. Nel merito, ha dedotto la mancanza di identità tra il testo della fideiussione azionata e lo schema ABI del 2003, in quanto la banca avrebbe redatto il testo della fideiussione in assoluta indipendenza ed in assenza di un accordo con altri istituti bancari;
ha eccepito altresì il fatto che le supposte clausole illecite non sono state utilizzate e che, comunque, la loro sussistenza comporterebbe, in caso di accertata illegittimità, soltanto la nullità delle singole pattuizioni e non dell'intero contratto. L'istituto bancario opposto ha altresì eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'opponente, derivante dal fatto che lo stesso non avrebbe dimostrato il pregiudizio patito, nonché dal fatto che il garante non sarebbe qualificabile come consumatore (essendo stato sindaco e componente del c.d.a. di . Sotto altro profilo, la banca opposta ha eccepito Parte_7
l'inesistenza dei presupposti per dichiarare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1956
c.c., non avendo l'opponente provato il mutamento in peius delle condizioni contrattuali ed essendo lo stesso a conoscenza delle vicende riguardanti la società garantita. Infine, il creditore opposto ha eccepito che l'allegazione della fideiussione omnibus n. 8617 (erroneamente non prodotta in fase monitoria) costituisce prova del credito nei confronti del garante derivante dal contratto di mutuo n.
7958 del 18.01.2017, dal contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 e dal contratto di conto corrente n. 50184 del 27.10.2010 e, di conseguenza, risulta provata la prestazione di garanzia con riferimento a tutti i contratti azionati.
L'istituto bancario opporto ha dunque formulato le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le domande e le istanze, anche istruttorie, di parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
confermare il d.i. 6506/2018, dichiarandolo altresì esecutivo per la somma ingiunta o per la diversa somma che si riterrà giusta anche ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. per il quale si fa esplicita istanza, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
condannare il sig. al pagamento della somma di € 4.704,25, oltre interessi convenzionali al tasso Parte_1 dell'11,5% (e comunque entro il limite del tasso soglia), a far data dal 27.09.2018 quale debito residuo dal contratto di c/c n. 50184; condannare il sig. al pagamento della somma di Parte_1
€ 73.769,32 oltre interessi convenzionali al tasso del 5,5000% su indice tasso euribor a tre mesi
(365 giorni) più due punti di tasso mora, per un totale di 7,5000% su indice tasso euribor a tre mesi
(365 giorni), e comunque entro il limite del tasso soglia, a far data dal 27.09.2018 quale debito residuo dal contratto di mutuo n. 6802; condannare il sig. al pagamento della somma Parte_1 di € 11.197,04 oltre interessi convenzionali al tasso dell'8,25% (tasso corrispettivo 6,25 + 2 tasso di mora), e comunque entro il limite del tasso soglia, a far data dal 27.09.2018 per l'importo di quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 7958; condannare il sig. al Parte_1 pagamento della somma di € 153.909,97 oltre interessi convenzionali al tasso del 5,5000% su indice tasso euribor a un mese (365 giorni) più due punti di tasso mora, per un totale di 7,5000% su indice tasso euribor a un mese (365 giorni) a far data dal 27.09.2018 per l'importo di quale debito scaturente dal contratto di mutuo n. 8855, (e comunque entro il limite del tasso soglia), come risultante dagli estratti conto ex art. 50 t.u.b. allegati sino al giorno dell'effettivo soddisfo”;
l'istituto opposto ha altresì chiesto condannarsi parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 26.11.2019 è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale mandataria di Controparte_6
cessionaria dei crediti oggetto del procedimento in virtù di contratto di cessione ai Controparte_2 sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 17.10.2019, Parte Seconda. dopo essersi riportata integralmente Controparte_6
a tutte le difese e conclusioni già svolte dalla società dante causa, ha chiesto disporsi l'estromissione della parte opposta. Con note del 20.11.2019, l'originario istituto opposto ha aderito a tale richiesta.
Con ordinanza del 23.04.19 il Giudice precedente titolare del procedimento ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta termine per l'avvio del procedimento di mediazione, concluso con esito negativo per mancata partecipazione dell'opponente, come da verbale del 20.05.2019 depositato in data 21.05.2019 da parte opposta. Dal momento che non è comparso dinanzi al mediatore malgrado regolare Parte_1 convocazione accertata dal mediatore, lo stesso è stato condannato, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis (ora art. 12bis co. III) d. lgs. 28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (verbale dell'udienza con trattazione scritta di data 08.03.2021).
Nel diverso procedimento n. R.G. 1579/2019 instaurato dinanzi al Tribunale di Catania e avente ad oggetto il medesimo decreto ingiuntivo n. 6506/2018 i fideiussori diversi dall'odierno opponente
( , , e hanno Controparte_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_4
raggiunto in sede di mediazione un accordo con (creditore cessionario subentrato nel Controparte_2
presente giudizio con il consenso della società cedente), come da verbale del 25.11.2019. Con note del 26.02.2021 l'opponente ha dunque chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per avvenuta integrale estinzione del debito, prospettando che l'accordo transattivo ha comportato l'estinzione dell'intero debito, contratto dalla quale Parte_2 debitore principale, mediante il pagamento di una somma “a saldo e stralcio”, e rappresentando che i garanti hanno concluso l'accordo quali debitori solidali per l'intera obbligazione e non come obbligati pro quota. Con note del 03.03.2021 parte opposta ha eccepito che i fideiussori hanno definito non l'intero debito contratto da ma la quota garantita, nei soli limiti Parte_7
della stessa.
Mediante provvedimento assunto all'udienza cartolare tenuta in data 08.03.2021 è stato assegnato termine di quindici giorni per esperire nuovamente la mediazione c.d. delegata, conclusa con esito negativo, come da verbale del 28.05.2021 (depositato da parte opponente in data
15.11.2021).
Il 21.03.2023 si è costituita quale mandataria di a seguito Controparte_3 Controparte_2
della revoca della procura conferita a del 03.05.2023; la nuova mandataria e si è Controparte_6
riportata integralmente alle difese e conclusioni della precedente società costituita. Con ordinanza del 05.03.2024 le parti sono state invitate ad interloquire ai sensi dell'art. 101
c.p.c. sugli effetti della transazione richiamata sull'odierno opponente ed hanno depositato memorie nelle date 12.04.2024 e 15.04.2024.
Tanto premesso, l'opposizione merita parziale accoglimento, nei termini seguenti.
Va innanzitutto premesso, in rito, che l'originaria parte opposta deve dichiararsi estromessa dal giudizio, in quanto si è costituito il successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111, co. I c.p.c. e la parte originaria ha prestato il consenso per l'estromissione, previsto dal co. III della norma (ex multis, Cass. civ., n. 20533/2017).
Quanto all'eccezione di incompetenza, la stessa non può essere accolta in quanto l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione della legge antitrust va qualificata come eccezione riconvenzionale, che non può avere effetti sulla competenza, in quanto, salvo domanda di parte, non viene emessa una pronuncia con efficacia di giudicato.; in questo senso è attestata parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 21.05.2024, n. 14185 e già Cass. civ., Sez. VI,
02.02.2023, ord. n. 3248/2023) e di merito (Trib. Cuneo, 19.07.2024, n. 557; Trib. Alessandria, Sez.
I, 03.10.2023, n. 805; Trib. Bari, Sez. IV, 28.07.2023, n. 3181; Corte appello Milano, Sez. I,
05.07.2023, n. 2217; Trib. Napoli, Sez. II, sent. 09.02.2023, proc. RG 18599/2021), che si ritiene di condividere.
Passando al merito delle doglianze relative alla violazione della disciplina antitrust da parte della fideiussione azionata, la Suprema Corte di Cassazione – prendendo posizione sul dibattito circa le sorti del contratto a valle che riproduce le clausole del modello ABI e la tipologia di tutela, risarcitoria o reale, in favore del contraente c.d. debole – ha escluso che nella fattispecie in oggetto possa configurarsi l'ipotesi di nullità totale delle fideiussioni, ritenendo, piuttosto, che la riproposizione di siffatte clausole nei singoli contratti c.d. a valle dia luogo solo ad una nullità parziale delle stesse, ai sensi dell'art. 1419 c.c., non inficiando la tenuta dell'intero contratto, in virtù del principio di conservazione del negozio giuridico.
Per la pronuncia su tale eccezione è necessario prendere le mosse dai principi affermati dalla sentenza Cass. civ., Sez. un., 30.12.2021 n. 41994, che ha enunciato il seguente principio di diritto:
“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990
e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La soluzione della nullità parziale, peraltro, era già stata fatta propria da Cass. civ., n. 24044/2019, secondo cui “nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la
Banca, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso. Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti”.
In particolare, la Corte ha affermato che solo la “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8)” determina la nullità a valle del contratto fideiussorio limitatamente alle clausole riproduttive del contenuto del primo atto, ex art. 1419 c.c., mentre “non è certo la deroga isolata – nei singoli contratti tra una banca ed un cliente – all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 cod. civ., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità”; ancora, la Suprema Corte ha aggiunto che “è del tutto evidente (…) che la nullità speciale delle clausole in questione discende dalla loro natura – in quanto attuative dell'intesa a monte vietata – di disposizioni restrittive, in concreto, della libera concorrenza, e non certo dalla effettuata deroga alle norme codicistiche in tema di fideiussione”.
Le suddette clausole vietate, in quanto in violazione della normativa antitrust, sono specificamente:
- la c.d. clausola di reviviscenza, corrispondente a quella prevista all'art. 2 dello schema ABI, secondo cui il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., corrispondente a quella prevista all'art. 6 dello schema
ABI, che prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- la c.d. clausola di sopravvivenza di cui all'art. 8, secondo la quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Posti i superiori principi di diritto, deve accertarsi che i contratti di garanzia in atti (sulla cui pluralità si tornerà a breve) presentano agli artt. 1 par. II e. III e 5 par. IV clausole sostanzialmente riproduttive di quelle contenute negli artt. 2, 6 e 8 dell'intesa a monte vietata, così come da provvedimento ABI n. 55 del 02.05.2005 (tempestivamente prodotto dall'opponente). Di conseguenza, deve ritenersi incidentalmente (nei termini sopra chiariti) la nullità parziale ex art. 1419 c.c. delle suddette clausole, contenute nei due contratti di fideiussione 8616 e 8617 conclusi in data 08.01.2015.
Deve a questo punto osservarsi che la nullità parziale ex art. 1419 c.c. dell'art. 1 par. III delle fideiussioni in atti comporta la riviviscenza del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957
c.c., ma, nel caso in esame, non è stato neanche prospettato il mancato rispetto di tale termine, con la conseguenza che l'opponente non può ritenersi in ogni caso ritenersi liberato dalla garanzia.
Infine, per quanto riguarda l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato in relazione al contratto di mutuo n. 7958 del 18.01.2017, al contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 e al contratto di conto corrente n. 50184 del 27.10.2010, la banca opposta ha prodotto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta la fideiussione omnibus n. 8617 del 08.01.2015 (che si affianca alla fideiussione specifica già allegata al ricorso monitorio) e, dunque, risulta provata la sussistenza del debito in capo all'opponente (si precisa che per il contratto di mutuo n. 8855 del 19.04.2018 non rileva il mancato inserimento dell'opponente nella lista dei fideiussori, essendo la fideiussione 8617 qualificabile come omnibus e, quindi, efficace anche con riferimento al suddetto rapporto).
Sul punto, va infatti ricordato che la fase monitoria e la fase di opposizione sono parti di un medesimo procedimento (giurisprudenza costante da Cass. civ., Sez. III, 28.9.2018 n. 23455) e il ricorso per ingiunzione vale come domanda giudiziale;
dunque, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), il
Giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la sussistenza di prova del credito al momento del ricorso per decreto ingiuntivo
(con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. civ., Sez. VI, n. 27062/2021; Sez. III, n.
3908/2016; Sez. II, n. 951/2013). Di conseguenza, il compendio probatorio alla stregua del quale valutare la fondatezza delle pretese creditorie azionate è costituito sia dai documenti allegati al ricorso monitorio, sia da quelli tempestivamente prodotti nel giudizio di opposizione. Alla luce di tale principio, deve osservarsi che l'istituto creditore ha provato i titoli sui quali il suo credito è fondato ed ha allegato l'inadempimento dell'opponente, nei termini chiariti, per tutte, da Cass. civ.,
Sez. un., n. 13533/2001.
Analogamente infondata si presenta la censura di violazione dell'art. 1956 c.c., in quanto, in primo luogo, all'art. 4 di entrambi i contratti azionati (che, malgrado il nomen iuris, hanno le caratteristiche di garanzie autonome o a prima richiesta) è stata pattuita una deroga alla norma, prevedendosi l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'istituto bancario;
in ogni caso, anche se si ritenesse la suddetta pattuizione vessatoria ai sensi dell'art. 33 codice consumo
(d.lgs. 206/2005) nei confronti di garanti aventi la potenziale qualifica di consumatori (e prescindendo ai presenti fini dall'esame dalla prova delle cariche sociale ricoperte dall'opponente), non potrebbe comunque ritenersi operante la liberazione del fideiussore prevista dalla norma, in quanto non è stata data prova né della concessione di un nuovo credito distinto da quello originariamente garantito, né della sussistenza di condizioni patrimoniali tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, elementi che, per pacifica giurisprudenza, devono essere provati dal garante che intende fare valere la propria liberazione (ex multis, Cass. civ., Sez. III, 03.11.2021, n.
31313).
Tanto chiarito in merito al credito, è necessario chiarire il profilo, oggetto di interlocuzione con le parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., relativo all'incidenza della transazione raggiunta da altri condebitori con il creditore, relativa al medesimo titolo, sulla posizione dell'odierno opponente.
La circostanza non è idonea a dar luogo a cessazione della materia del contendere, secondo quanto richiesto dall'opponente, bensì deve essere risolta sulla base dei principi affermati da Cass. civ., Sez. Un., n. 30174/2011, secondo cui “Il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore,
l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto ad oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto;
in caso contrario il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo. Qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che la ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito;
se invece il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo a condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto”.
Nel caso in esame, dei sette debitori ingiunti, cinque garanti diversi dall'odierno opponente hanno raggiunto una transazione in sede di mediazione, nel separato giudizio avente ad oggetto l'opposizione nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo, sopra richiamato (si osserva per completezza che in corso di causa non era emersa la pendenza del diverso giudizio avente ad oggetto l'opposizione nei confronti della medesima ingiunzione, con la conseguenza che non è stata disposta la riunione dei due procedimenti).
In sede di conciliazione, a fronte di un debito complessivo di euro 243.580,58, il creditore ha ottenuto l'importo di euro 50.000, di cui euro 30.000 corrisposti dalla società garante CP_5
(distinta dalla società debitrice principale ) e 5.000
[...] Controparte_7 ciascuno dai quattro garanti persone fisiche diverse dall'odierno opponente ( Parte_5
, , ). Di conseguenza, il credito residuo è pari ad Parte_3 Parte_4 CP_4
euro 193.580,58.
La fattispecie in esame configura un'ipotesi di obbligazione divisibile (in quanto, al di dell'affermazione contenuta nella fideiussione relativa al carattere “indivisibile” dell'obbligazione dei garanti, un'obbligazione pecuniaria è ontologicamente divisibile) e di una transazione raggiunta per le singole quote (circostanza che conferma ulteriormente il carattere divisibile dell'obbligazione e che si desume dalla stessa formulazione dell'accordo, che contempla gli importi a carico dei singoli debitori contraenti rispetto alla transazione e non indica mai l'importo complessivamente transatto). Trattasi, inoltre, di transazione espressamente qualificata come non novativa;
infatti, si legge al punto 6 del verbale di mediazione che “le parti si obbligano alla rinuncia agli atti procedurali ad oggi in essere, a condizione dell'avvenuto pagamento”, al punto 7 che “le parti concordano che il presente accordo non ha effetto novativo” e, nella parte finale del verbale, che
“con la sottoscrizione del presente accordo di conciliazione le parti dichiarano di aderire espressamente ad ogni pattuizione del presente accordo e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente”.
Di conseguenza, nel rispetto dei principi affermati dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, deve ridursi il debito a carico dell'opponente non della somma già pagata, bensì “in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto” (secondo quanto affermato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite), in quanto egli non può essere chiamato a rispondere delle quote ideali di debito gravanti sulle parti che hanno transatto (ciò tenuto anche conto del fatto che hanno concluso la transazione alcuni dei garanti e non il debitore principale;
sul tema, Tribunale Arezzo, 31.07.2019,
n. 665). Di conseguenza, considerando il debito complessivo di euro 243.580,58 e tenuto conto del fatto che sui sette condebitori grava una quota ideale di euro 34.797,22 ciascuno, la quota gravante sull'odierno opponente c.d. non paciscente non può eccedere euro 69.594,44, dovendo, per l'appunto, essere ridotta in misura proporzionale alla quota di coloro (cinque debitori su sette) che ha transatto (regola che risponde all'esigenza di non obbligare il condebitore a condizioni diverse e più gravose rispetto a quelle pattuite al momento dell'assunzione dell'obbligazione ed in presenza di azioni di regresso). Di conseguenza, tenuto conto del carattere infondato dei motivi di opposizione e della transazione intervenuta con i condebitori, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere emessa condanna per l'importo di euro 69.594,44, oltre interessi convenzionali a decorrere dal
19.11.2018 (data di deposito del ricorso monitorio).
Quanto alle spese, le peculiari circostanze del caso concreto – alla luce della mancata produzione di uno dei contratti di garanzia azionati in fase monitoria, del carattere parzialmente innovativo delle questioni relative alla nullità della fideiussione omnibus per violazione della disciplina antitrust, della complessità delle questioni connesse agli effetti della transazione conclusa da altri condebitori nel procedimento avente ad oggetto altra opposizione proposta nei confronti del medesimo decreto ingiuntivo – costituiscono presupposto per la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. quale interpretato da Corte cost., n. 77/2018.
La compensazione delle spese conduce altresì al rigetto della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, dal momento che la condanna per responsabilità processuale aggravata presuppone la soccombenza sulle spese della parte nei cui confronti la pronuncia è richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 647/2019, così decide:
- dichiara estromessa dal giudizio PA
;
[...]
- accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6506/2018 emesso dal Tribunale di Catania e condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_3
quale mandataria di euro 69.594,44, oltre interessi convenzionali a
[...] Controparte_2
decorrere dal 19.11.2018;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata da
[...]
. PA
Catania, 04/01/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone