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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 843/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
UC US ANNA, EL
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19843151 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad AREA s.r.l., depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 15 marzo 2024 (n. 2682/2024 R.G.R.), Nominativo_2 Nominativi_3, in qualità di l.r.p.t. della Ricorrente_1 dei Nominativi_3, Società Semplice Agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava impugnativa avverso la richiesta formale di pagamento n. 19843151, notificata il 18.12.2023, importo € 6.763,36, quote consortili anno 2023; si allegava atto in copia al ricorso.
Il ricorrente formulava una sola eccezione nel merito: difetto di legittimazione passiva in quanto i beni immobili in relazione ai quali si sollecitava il pagamento di contributo consortile per l'anno 2023 erano stati trasferiti a terzi con atto pubblico in data 29 settembre 2022, come da documentazione allegata.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 4 aprile 2024 si è costituita Area s.r.l. depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito opponibili solo all'Ente impositore, sollecitava il rigetto del ricorso, precisando che in merito alla motivazione dell'atto, le ragioni della richiesta e i criteri di calcolo adottati, risultavano precisati nell'avviso ordinario di pagamento (inviato per posta ordinaria), poiché erano stati specificati i terreni riconducibili al ricorrente, ricompresi nel piano di classifica, con precisazione anche dei benefici apportati di cui alle indicazioni del piano di classifica, richiamato nel predetto avviso di pagamento, atteso che il Consorzio aveva adottato un recente piano di classifica deliberato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 196 del 4 maggio 2017.
Il Consorzio non si è costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026 AREA s.r.l. unica parte presente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale del trasferimento a terzi dei beni immobili.
I terreni, identificati dagli indicati dati catastali, alla data del 29.09.2022 sono stati trasferiti ad altro proprietario. Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Esecuzioni immobiliari, infatti, con decreto emesso in data 22.09.2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. 19/2021 RGE ha trasferito la proprietà anche dei terreni oggetto della richiesta di pagamento del tributo impugnato, dalla società ricorrente in favore della Società_1 di Società_2 Società semplice, con sede in Tresigana (FE), alla Indirizzo_1, cod. fisc. e P.I. P.IVA_3.
Sul punto la parte resistente costituita si è limitata ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, rinviando all'ente impositore per quanto riguardava l'eccezione di vizi attinenti alla fondatezza del tributo.
In ragione della soccombenza, il Consorzio va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura precisata in dispositivo. Spese compensate con l'altra parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 460,00, oltre rimborso del contributo unificato e degli altri accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore ex art. 93
c.p.c..
Spese compensate con l'altra parte resistente.
Cosenza 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
UC US ANNA, EL
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2682/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19843151 CONTRIBUTO CONS 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad AREA s.r.l., depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 15 marzo 2024 (n. 2682/2024 R.G.R.), Nominativo_2 Nominativi_3, in qualità di l.r.p.t. della Ricorrente_1 dei Nominativi_3, Società Semplice Agricola, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presentava impugnativa avverso la richiesta formale di pagamento n. 19843151, notificata il 18.12.2023, importo € 6.763,36, quote consortili anno 2023; si allegava atto in copia al ricorso.
Il ricorrente formulava una sola eccezione nel merito: difetto di legittimazione passiva in quanto i beni immobili in relazione ai quali si sollecitava il pagamento di contributo consortile per l'anno 2023 erano stati trasferiti a terzi con atto pubblico in data 29 settembre 2022, come da documentazione allegata.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 4 aprile 2024 si è costituita Area s.r.l. depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito opponibili solo all'Ente impositore, sollecitava il rigetto del ricorso, precisando che in merito alla motivazione dell'atto, le ragioni della richiesta e i criteri di calcolo adottati, risultavano precisati nell'avviso ordinario di pagamento (inviato per posta ordinaria), poiché erano stati specificati i terreni riconducibili al ricorrente, ricompresi nel piano di classifica, con precisazione anche dei benefici apportati di cui alle indicazioni del piano di classifica, richiamato nel predetto avviso di pagamento, atteso che il Consorzio aveva adottato un recente piano di classifica deliberato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 196 del 4 maggio 2017.
Il Consorzio non si è costituito.
All'udienza del 5 febbraio 2026 AREA s.r.l. unica parte presente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha fornito prova documentale del trasferimento a terzi dei beni immobili.
I terreni, identificati dagli indicati dati catastali, alla data del 29.09.2022 sono stati trasferiti ad altro proprietario. Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Esecuzioni immobiliari, infatti, con decreto emesso in data 22.09.2022 nell'ambito della procedura esecutiva n. 19/2021 RGE ha trasferito la proprietà anche dei terreni oggetto della richiesta di pagamento del tributo impugnato, dalla società ricorrente in favore della Società_1 di Società_2 Società semplice, con sede in Tresigana (FE), alla Indirizzo_1, cod. fisc. e P.I. P.IVA_3.
Sul punto la parte resistente costituita si è limitata ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, rinviando all'ente impositore per quanto riguardava l'eccezione di vizi attinenti alla fondatezza del tributo.
In ragione della soccombenza, il Consorzio va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura precisata in dispositivo. Spese compensate con l'altra parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 460,00, oltre rimborso del contributo unificato e degli altri accessori di legge, se dovuti, da distrarre in favore del difensore ex art. 93
c.p.c..
Spese compensate con l'altra parte resistente.
Cosenza 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci Dott. Massimo Lento