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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/06/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Massimo Canosa Presidente
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 21 -1/2025 P.U. promosso da:
(VAT ), con sede a Julis – 24980 P.O. Box 112 (Israele), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Sig. , nato in [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1
- 24980 P.O. Box 112 (Israele), elettivamente domiciliata presso lo studio in Ancona Via Marsala n. 8 dell'avv. Emanuele Cardinali nei confronti di
(P. IVA: ), attualmente con Controparte_1 P.IVA_2 sede a LA (CH) Contrada Quercia Dolce n. 4, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. (C.F.: ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._1
e fino al 31.12.2024 con sede in Lanciano Via Dino Ciriaci n. 31 con sede in Atessa (Chieti) Via Piazzano
n. 71, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento, giusta procura allegata, dall'Avv. RENZO
LATORRE (C.F. ) C.F._2
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 30 aprile 2025 da
[...] ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di VAT ), Parte_3 Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore ai sensi dell'articolo 28 CCI, si trova nel Comune di Lanciano e che il trasferimento avvenuto nell'anno anteriore a quello di presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non rileva ai fini del radicamento della competenza;
viste le difese svolte dalla parte resistente con allegazione delle dichiarazioni fino al 2023; visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro 126.746,65 e che, sebbene le componenti positive delle dichiarazioni dei redditi prodotte con la costituzione della società debitrice non superano i limiti di cui all'articolo 2 lettera d) CCI, resta la esposizione debitoria per oltre 400.000,00 euro che, unita a quella portata dal ricorrente supera le soglie della norma predetta;
che la insolvenza è manifestata la plurimi elementi: la inattività della società con ultimo bilancio 2016; esposizioni successive al 2016 e pignoramento negativo del ricorrente;
che la perdita di esercizio anno 2015, come si legge nel verbale di assemblea di approvazione bilancio 2016, è stata azzerata con nuovo capitale. Il capitale originario è stato sottoscritto per 10.000,00 euro ma versato per soli 2.500 euro. Per il ripianamento v'è solo dichiarazione e registrazione a bilancio senza prova dell'effettivo versamento;
che plurimi risultano gli elementi per dichiarare la insolvenza sociale e i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII e dell'articolo 121 CCII;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: Controparte_1
), attualmente con sede a LA (CH) Contrada Quercia Dolce n. 4, in persona P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. (C.F.: ), nato a Parte_2 C.F._1
LA (CH) in data 27/05/1961 e fino al 31.12.2024 con sede in Lanciano Via Dino Ciriaci n. 31 con sede in Atessa (Chieti) Via Piazzano n. 71
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore il dott. ) iscritto al n. 11316 dell'Elenco Pubblico Persona_1 C.F._3
Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA Il giorno 23/10/2025 alle ore 10:15 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_2
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_2
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
(Chiara D'Alfonso ) (Massimo Canosa)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione COLLEGIALE, composto da
Dott. Massimo Canosa Presidente
Dott. Giovanni Nappi Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 21 -1/2025 P.U. promosso da:
(VAT ), con sede a Julis – 24980 P.O. Box 112 (Israele), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Sig. , nato in [...] in data [...] e residente a [...]Parte_1
- 24980 P.O. Box 112 (Israele), elettivamente domiciliata presso lo studio in Ancona Via Marsala n. 8 dell'avv. Emanuele Cardinali nei confronti di
(P. IVA: ), attualmente con Controparte_1 P.IVA_2 sede a LA (CH) Contrada Quercia Dolce n. 4, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. (C.F.: ), nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._1
e fino al 31.12.2024 con sede in Lanciano Via Dino Ciriaci n. 31 con sede in Atessa (Chieti) Via Piazzano
n. 71, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento, giusta procura allegata, dall'Avv. RENZO
LATORRE (C.F. ) C.F._2
Oggetto: liquidazione giudiziale
Visto il ricorso per la liquidazione giudiziale presentato in data 30 aprile 2025 da
[...] ex artt. 49 e ss. CCII nei confronti di VAT ), Parte_3 Parte_1 P.IVA_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore ai sensi dell'articolo 28 CCI, si trova nel Comune di Lanciano e che il trasferimento avvenuto nell'anno anteriore a quello di presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale non rileva ai fini del radicamento della competenza;
viste le difese svolte dalla parte resistente con allegazione delle dichiarazioni fino al 2023; visto il credito portato dal titolo della parte ricorrente per euro 126.746,65 e che, sebbene le componenti positive delle dichiarazioni dei redditi prodotte con la costituzione della società debitrice non superano i limiti di cui all'articolo 2 lettera d) CCI, resta la esposizione debitoria per oltre 400.000,00 euro che, unita a quella portata dal ricorrente supera le soglie della norma predetta;
che la insolvenza è manifestata la plurimi elementi: la inattività della società con ultimo bilancio 2016; esposizioni successive al 2016 e pignoramento negativo del ricorrente;
che la perdita di esercizio anno 2015, come si legge nel verbale di assemblea di approvazione bilancio 2016, è stata azzerata con nuovo capitale. Il capitale originario è stato sottoscritto per 10.000,00 euro ma versato per soli 2.500 euro. Per il ripianamento v'è solo dichiarazione e registrazione a bilancio senza prova dell'effettivo versamento;
che plurimi risultano gli elementi per dichiarare la insolvenza sociale e i presupposti per la dichiarazione di liquidazione ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCII e dell'articolo 121 CCII;
considerato che
i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria superano la soglia di € 30.000,00 di cui all'articolo 49 comma 5 CCIII
DICHIARA la liquidazione giudiziale della (P. IVA: Controparte_1
), attualmente con sede a LA (CH) Contrada Quercia Dolce n. 4, in persona P.IVA_2 dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. (C.F.: ), nato a Parte_2 C.F._1
LA (CH) in data 27/05/1961 e fino al 31.12.2024 con sede in Lanciano Via Dino Ciriaci n. 31 con sede in Atessa (Chieti) Via Piazzano n. 71
NOMINA
Giudice Delegato la dott. ssa Chiara D'Alfonso
NOMINA
Curatore il dott. ) iscritto al n. 11316 dell'Elenco Pubblico Persona_1 C.F._3
Albo gestori della crisi di impresa
ORDINA
Al legale rappresentante il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonchè dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
MANDA
Al Curatore di procedere alla accettazione dell'incarico nelle forme di cui all'articolo 126 CCII
DISPONE
che il Curatore eserciti il mandato di gestione della procedura nel rispetto degli articoli 128 e sss CCII
FISSA Il giorno 23/10/2025 alle ore 10:15 presso l'aula di udienza del Giudice Delegato, posta al Piano terra stanza n. 14 del Tribunale di Lanciano, Via Fiume per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avvertendo il soggetto nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
CP_2
al curatore che entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza deve comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito
Per_2
ai sensi dell'art. 45 e 49 CCII che la presente sentenza venga pubblicata e comunicata al debitore, comunicata per estratto al curatore ed ai creditori istanti, al PM nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.
Così deciso in Lanciano, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente f.f.
(Chiara D'Alfonso ) (Massimo Canosa)