Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 3988/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRARI ALESSANDRO
E
( rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv.
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … “1) Autorizzare i coniugi Sigg. e CP_1 Parte_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Pronunciare la separazione dei predetti coniugi alle seguenti condizioni:
Per_
- affidamento esclusivo in capo alla madre delle figlie minori e per le Persona_2 ragioni di cui in premessa, con impegno della madre di comunicare tempestivamente al padre eventuali situazioni di gravità ed urgenza afferenti alla salute delle figlie, in modo da consentirgli di tornare in Italia appena gli sarà possibile;
- assegnazione della casa familiare sita in Gazzuolo (MN) via G. Muzzarelli n. 14 alla
- assegno CP_1 Per_2 unico e qualsivoglia altro contributo in favore della famiglia da percepire al 100% in favore della madre a cui il sig. rinuncia sin d'ora; CP_1 Parte_1
- obbligo del sig. alla corresponsione di un assegno mensile a titolo di Parte_1 Per_ mantenimento delle figlie minori e di € 350,00 per ciascuna figlia (e quindi Per_2 totali € 700,00) da corrispondere alla signora entro il 15 di ogni mese, CP_1 decorrente dal mese di settembre 2024 e da aggiornare ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge. Spese straordinarie al 50% secondo il regime di cui all'allegato (All. 3) protocollo di intesa da intendersi qui riportato integralmente. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
- diritto di visita del padre: il sig. compatibilmente con i propri impegni Parte_1 di lavoro e impegni scolastici delle figlie, potrà tenerle con sé un fine settimana ogni due o tre mesi, dal venerdì al termine della scuola (o sabato se di frequenza scolastica) sino alla domenica sera, previo congruo preavviso alla madre di almeno dieci giorni prima;
nonché quindici giorni durante le vacanze scolastiche estive, previa comunicazione entro il 31 maggio di ogni anno alla sig.ra del predetto periodo. Egli potrà inoltre tenere CP_1 con sé le figlie ogni qual volta vorrà, previo accordo con la madre e nel CP_1 rispetto degli impegni scolastici in Italia delle minori.
- I coniugi rilasciano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio per sé (art. 20 Decreto- legge 69/2023) e per le figlie.
4) Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio (scioglimento del matrimonio) a domanda congiunta ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
5) Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.07.2015 tra i sigg. e Parte_1 CP_1
6) Dare atto che le condizioni stabilite tra le parti per lo scioglimento del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione e sopra riportate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla domanda di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in El Borouj (MAROCCO) in data
23/07/2015 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
GAZZUOLO al n. 4, Parte II, Serie C, Anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata l'intollerabilità della convivenza tra le parti e il decorso del termine di legge ex art. 3 L.898/1970, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GAZZUOLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
15/05/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca